Sentenza 10 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale 1 0 0 1 5 2 / 0 3 REP UB BLI CA I TAL IANA CASERZIONE Oggetto 1 sezione civile sanzioni: emissione di composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ordinanza-ingiunzione del prefetto oltre i termini. dr. Rosario De Musis Presidente R.G. N. 112832700 dr. Donato Plenteda Consigliere 11780/99 dr. Mario Rosario Morelli Consigliere Cron. 328 dr. Salvatore Salvago Consigliere Rep. dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Ud. 10.07.2002 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA su ricorso iscritto al n° 12382 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA CARTOLOMBARDA s.r.l. con sede in Varese, in persona dell'amministratore delegato p.t. Emilia Zanzi, elet- tivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, palazzo 4, scala b, presso l'avv. Gianmarco Grez, e rappresentata e difesa dall'avv. Nerino Mariani di Milano, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI PARMA, in persona del Prefetto. INTIMATA 1608 2002 - 2 avverso la sentenza del Pretore di Parma n. 61/97 del 12 giugno 1998. Udita, all'udienza del 10 luglio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. M. S. Montanari, per delega dell'avv. Ma- riani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'ac- coglimento del primo motivo e l'assorbimento del se- condo motivo di ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Parma, con sentenza del 12 giugno 1998, ha rigettato, con compensazione delle spese di causa, l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 22 e SS. della L. 24 novembre 1981 n.689 dalla s.r.l. Cartolom- barda contro l'ordinanza del locale prefetto datata 29 maggio 1997, con la quale, a seguito di ricorso ammi- nistrativo dell'8 agosto 1996, si era ingiunto il pa- gamento d'una sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 142, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), commessa il 17 aprile 1996. Con l'opposizione era stata dedotta l'omessa contesta- zione immediata della violazione, l'insufficiente mo- tivazione del provvedimento sanzionatorio (artt. 14 L. 689/81 e 200 e 201 C.d.S.), la mancata audizione della ricorrente nel procedimento amministrativo chiuso dal- 3 - l'ordinanza, la violazione del termine di legge per l' emissione del provvedimento e quella delle norme sulla notifica di quest'ultimo. Ritenuta motivata l'ordinanza per relationem con il verbale e che la mancata contestazione immediata era giustificata dall'apparecchiatura usata per rilevare la velocità e da motivi di sicurezza, il pretore ne- gava fosse fondata la censura circa l'omessa audizione nel procedimento della ricorrente invano convocata dal Prefetto, al quale aveva inviato memoria difensiva per esporre le sue ragioni;
infine si negava che il termi- ne nel quale il Prefetto doveva emettere l'ordinanza- ingiunzione, ai sensi dell'art. 204 C.d.S., incidesse sulla validità dell'atto correttamente notificato. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso. con due motivi, la s.r.l. Cartolombarda e al- l'udienza del 16 maggio 2001, questa Corte, ritenuta invalida la notifica del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato e non al prefetto in proprio, ne disponeva il rinnovo che era tempestivamente eseguito dalla ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 204 C.d.S., 18 L. 24 novembre 1981 n. 689 e 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, pure per insufficiente e contrad- 4 dittoria motivazione, perchè la notifica del 29 maggio 1997 dell'ordinanza prefettizia che aveva deciso sul ricorso proposto 1'8 agosto 1996, violava il termine di sessanta giorni di cui alla citata norma del C.d. S., con conseguente invalidità dell'atto. Secondo la ricorrente il pretore aveva seguito la pre- cedente giurisprudenza, confondendo il problema della esecutività del verbale impugnato con quello della va- lidità dell'ordinanza prefettizia fuori termine. Il termine per decidere sul ricorso amministrativo, di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., non ha alcun rapporto con l'esecutività dell'ingiunzione ed é una previsione speciale nell'ambito di quella generale dell'art. 2 L. n. 241 del 1990; esso non può violarsi senza rendere annullabile l'ordinanza ingiunzione in quanto si trat- ta di termine perentorio, come chiarito dalla giuri- sprudenza più recente della Suprema Corte (Cass. 23 luglio 1997 n. 6895). Anche a voler escludere con il pretore la natura pe- rentoria di detto termine, lo stesso costituisce co- munque requisito di validità dell'ordinanza ingiunzio- ne (Cass. 28 ottobre 1998 n. 10757).
2.1. Il motivo di ricorso é fondato. Dato che l'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 impone alla P.A. di determinare "per ciascun tipo di procedi- 5 - mento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso de- ve concludersi", effettivamente la violazione dei ter- mini dell'art. 204 C.d.S. comporta illegittimità dell' ordinanza ingiunzione. Non vi è però violazione di un termine c.d. perentorio che comporterebbe nullità dell'ingiunzione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
l'osser- vanza dei termini dell'art. 204 C.d.S. (trenta giorni per l'ufficio che riceve il ricorso + sessanta dalla trasmissione di esso al prefetto per emettere l'ordi- nanza) é requisito di legittimità temporale del proce- dimento e la sua violazione comporta annullabilità del provvedimento che lo conclude (tra molte, Cass. 25 gen- naio 2002 n. 874, 12 dicembre 2001 n. 15709, 27 luglio 2000 n. 9889, 18 luglio 2000 n. 9447, 21 aprile 2000 n. 5275, 27 aprile 1999 n. 4204, e n.10757 /98, citata in ricorso). L'accoglimento del motivo di ricorso sull'illegittimi- tà dell'ordinanza ingiunzione, perchè emessa oltre i termini dell'art. 204 C.d.S., comporta l'assorbimento dell'altro motivo d'impugnazione, relativo alla manca- ta audizione del ricorrente da parte del prefetto, in quanto é sufficiente ad imporre comunque l'accoglimen- to dell'opposizione. - 6 - Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può decidersi la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con l'accoglimento dell'opposizione e l'annul- lamento dell'ordinanza ingiunzione n. 1436/96 del Pre- fetto di Parma. Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichia- A L ra assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata L I e. decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e an- nulla l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Parma n. 1436/96. Compensa totalmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2002. Il presidente I consigliere/extensore CORTE SUPER AZIONE IL CANCELLERE Pri Andre Bianchi Deposit Jeria IL CANCELLIERE il