Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui all'art. 80 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare, per un notevole periodo di tempo, le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, anche indipendentemente dalla valutazione della portata complessiva della domanda di mercato, trattandosi di un elemento di difficile accertamento, considerata l'impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in questione in relazione al sequestro di oltre trentadue Kg. di hashish ed oltre mezzo Kg. di cocaina con elevata percentuale di principio attivo, assieme a circa gr. 450 di sostanza da taglio).
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- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione delMarta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. L'”ingente quantità“ nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2008, n. 10384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10384 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/01/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere - N. 140
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 18906/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT PI;
contro sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 27.1.2006;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre per il tramite del proprio difensore SA PI avverso sentenza della Corte d Appello di Napoli, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante e per altri reati. Il ricorso censura esclusivamente la configurazione dell'aggravante: secondo il ricorrente non potrebbe parlarsi di quantità ingente, sia in assoluto sia soprattutto con riferimento ad un mercato clandestino assai vasto quale quello napoletano.
I rilievi del ricorrente non possono ritenersi fondati. Il sequestro eseguito ha ad oggetto oltre trentadue chilogrammi di hashish e oltre mezzo chilogrammo di cocaina, con elevata percentuale di principio attivo, insieme a gr. 450 circa di sostanza da taglio. Si tratta, quindi, di quantità idonee alla confezione di diverse migliaia di dosi per il consumo. Come esattamente ricorda la sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sottoposto a revisione il criterio che collegava il concetto di ingente quantità a quello delle dimensioni del mercato clandestino della droga, trattandosi di criterio che non trovava fondamento nel dettato normativo e che faceva dipendere la sussistenza dell'aggravante da un dato del tutto incerto e non verificabile in concreto. Quantità ingente deve ritenersi pertanto quella che costituisca un pericolo rilevante per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti per un periodo di tempo notevole, e ciò anche indipendentemente dalla valutazione della portata complessiva della domanda di mercato, di assai difficile se non addirittura di impossibile accertamento. Ciò posto, non può ritenersi viziata sotto il profilo della adeguatezza della motivazione e della sua correttezza logica la decisione dei giudici di merito, che hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante con riferimento a tale idoneità, desunta dalla quantità delle sostanze stupefacenti cadute in sequestro e dalla sua capacità di soddisfare una elevata domanda da parte dei consumatori. Si tratta d'altronde di una decisione basata su una valutazione essenzialmente in fatto che, come tale, non è suscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità ove basata, come nel caso, su argomentazione congrua e non qualificabile come manifestamente illogica.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008