Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2012, n. 6369
CASS
Sentenza 20 dicembre 2012

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Massime1

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità (art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990) non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione della citata tabella, ha ritenuto corretto il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante in presenza di circa Kg. 15.6 di marijuana, da cui potevano ricavarsi da 83.200 a 111.933 dosi, con un quantitativo di principio attivo pari a Kg. 1.966 ed un principio attivo medio del 12.8 per cento).

Commentari3

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    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2020

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    (Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2012, n. 6369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6369
Data del deposito : 20 dicembre 2012

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