Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità (art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990) non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione della citata tabella, ha ritenuto corretto il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante in presenza di circa Kg. 15.6 di marijuana, da cui potevano ricavarsi da 83.200 a 111.933 dosi, con un quantitativo di principio attivo pari a Kg. 1.966 ed un principio attivo medio del 12.8 per cento).
Commentari • 3
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Il Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722. Visto l' Art. 618 Cpp, i quesiti di legittimità trattati in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 sono i seguenti: se mantenga validità il criterio per la determinazione dell' ingente quantità fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto ( 1 a 2000 ) fra quantità massima detenibile, come prevista nell' elenco allegato al DM 11 aprile 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, …
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(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2012, n. 6369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6369 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 20/12/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2058
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 49080/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS NZ N. IL 01/08/1979;
avverso la sentenza n. 1750/2006 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to TANA Amilcare del Foro di Lecce che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AS ZO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, commessa in concorso con minorenne, aggravato dalla quantità ingente ravvisata in ragione del quantitativo di marijuana detenuto: kg. 15,600 circa, dai quali potevano ricavarsi in totale circa 83.200-110.933 dosi, ritenuto idoneo dalla Corte territoriale a soddisfare le richieste di un numero altissimo di tossicodipendenti, specie in relazione al contesto locale in cui si erano svolti i fatti e cioè una città di dimensioni medio-piccole come Brindisi.
Il ricorrente censura la ravvisata sussistenza dell'aggravante della quantità ingente richiamando gli esiti della consulenza tecnica svolta dal Tribunale sulla sostanza stupefacente, laddove era stato individuato un principio attivo con valore medio pari al 12,8%. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, anche se la decisione va corretta alla luce di una recente decisione delle Sezioni unite (sentenza, 24 maggio 2012, PG in proc. Biondi), secondo la quale è ravvisabile l'aggravante dell'ingente quantità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.80, comma 2, quando la quantità sia superiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata.
Proprio alla luce di tale puntualizzazione applicativa, qui risulta correttamente ravvisata la sussistenza dell'aggravante, laddove emerge dagli atti, in particolare dalla C.T. svolta sulla sostanza stupefacente -richiamata dal difensore nel ricorso - che si trattava di un quantitativo di circa Kg. 15,600 dai quali potevano ricavarsi in totale circa 83.200/110.933 dosi, con un principio attivo medio del 12,8%. Si trattava, cioè, di un quantitativo di principio attivo della sostanza pari a kg 1,996: ergo, ampiamente superiore al parametro convenientemente ora indicato, per esigenze di chiarezza operativa e di uniformità di valutazione, dalle Sezioni unite. Giova infatti ricordare, in linea generale, che per la marijuana il quantitativo massimo di principio attivo è pari a mg. 500, giusta le indicazioni contenute nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, onde deve ritenersi sussistente l'aggravante, in ossequio alle indicazioni delle Sezioni unite, allorquando il quantitativo detenuto di principio attivo non sia inferiore a kg. 1.
Proprio alla luce di tale puntualizzazione applicativa non è dubbio che correttamente è stata qui ravvisata l'aggravante, dovendosi per l'effetto rigettare la doglianza.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013