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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1054 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Cassaro e dall'avv. Emanuele Santoro
RICORRENTE – OPPONENTE
CONTRO
c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Paternò Raddusa
RESISTENTE – OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma, c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
18.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e 616 c.p.c., ha incardinato il presente giudizio, promosso nei Parte_1 confronti di al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'importo di €
74.963,85 come meglio specificato nella premessa del presente atto, nonché ridurre le spese di precetto dell'importo di €
426,60 applicando il corretto scaglione di valore, tra € 5.201 a € 26.000, riducendo di conseguenza l'importo indicato nell'atto di precetto del 25/11/2022 alla somma di € 16.462,60.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
1 - che in data 18.01.2023 gli è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi, su istanza di
CP_1
- che l'atto di pignoramento presso terzi veniva iscritto al n. RG 42/2023, dinanzi al Tribunale
Ordinario di Rieti, Sez. Esecuzioni Mobiliari ed assegnato al G.E. Dott.ssa Silvia Grana;
- di aver proposto, con ricorso ex art. 615, II comma, c.p.c., opposizione all'esecuzione;
- che all'udienza del 14.6.2023 il giudice dell'esecuzione fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà, fino al 31/07/2023;
- di aver incardinato la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione con rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc e ss., stante la natura documentale e di pronta soluzione dei motivi di opposizione;
- nel merito, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. di una serie di voci indicate nell'atto di precetto;
- la non debenza, conseguentemente, dell'importo di € 74.963,85 di cui all'atto di precetto (rispetto all'importo totale richiesto pari ad € 91.853,05) e la debenza del solo importo di € 16.462,60, inclusivo delle spese legali richieste in relazione al precetto, come rideterminate alla luce della minor somma dovuta.
Si è costituita in giudizio al fine di contestare le avverse deduzioni, eccependo CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, in quanto la notificazione dell'atto introduttivo - eseguita in data 06.11.2023 – sarebbe irrituale e tardiva, nonché l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, non essendo maturata la prescrizione per nessuna delle voci di credito indicate nell'atto di precetto.
Ha, quindi, concluso come segue:
“[…] il Sig. Giudice Unico del Tribunale di Rieti - disattesa ogni altra avversa deduzione eccezione e domanda - Voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata l'opposizione promossa da condannandolo Parte_1 al pagamento in favore della sig.ra delle spese e degli onorari di difesa ex art. 91 cpc nonché al risarcimento CP_1 dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi nell'importo di € 10.000,00 ovvero di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta dovuta equa o di giustizia”.
Con ordinanza emessa in data 30.12.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., per il deposito di memorie e repliche.
Con le note ex art. 281 duodecies, comma 4, n. 1, c.p.c., il ricorrente ha dedotto che, in pendenza di giudizio, in data 27/09/2023, è stata emessa l'ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura n. 42/2023 per l'intero importo oggetto del precetto, oltre le spese di procedura, precisando le seguenti conclusioni:
“CHIEDE all'ill.mo giudice adito, disattesa ogni domanda o eccezione avversaria, quanto segue:
2 - In via principale, in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di controparte per l'importo di € 74.963,85 come meglio specificato nell'atto di opposizione, nonché di ridurre le spese di precetto dell'importo di € 426,60 applicando il corretto scaglione di valore, tra € 5.201 a € 26.000, riducendo di conseguenza
l'importo indicato nell'atto di precetto del 25/11/2022 alla somma di € 16.462,60.
- Per l'effetto, revocare l'ordinanza di assegnazione del 27/09/2023 resa nella procedura esecutiva RGE 42/2023, o in ogni caso ridurre l'importo assegnato alla somma di € 16.462,60, con conseguente riduzione delle spese di procedura in forza del diverso valore della procedura.
- In via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, revocare l'ordinanza di assegnazione del 27/09/2023 resa nella procedura esecutiva RGE 42/2023, riducendo l'importo assegnato alla diversa somma che si ritiene non prescritta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 18.04.2025) dei termini per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnati alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
L'opposizione è improcedibile, essendo stata la fase di merito introdotta oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Nel provvedimento emesso dal G.E. in data 14.6.2025 quest'ultimo ha assegnato termine sino al
31.7.2023 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Parte opponente ha depositato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 27.7.2023; in data 3.8.2023 è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso e il decreto sono stati notificati alla parte opposta in data 6.11.2023.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “a norma dell'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l n. 69 del 2009 -,
l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 26501 del 08/11/2017). La richiamata sentenza ha inoltre specificato che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione […]”.
E' stato altresì chiarito dalla Corte di Cassazione che “sia in caso di opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi
«l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito
3 ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01). Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9330 del 2021).
Dunque, nel caso di specie, non avendo il presente giudizio ad oggetto una materia assoggettata dalla legge ad un rito speciale ed essendo stata la notifica del ricorso effettuata soltanto in data 6.11.2023, e quindi oltre il termine perentorio del 31.7.2023 assegnato dal G.E. all'esito della fase sommaria per l'introduzione del giudizio di merito con citazione (come evincibile dal fatto che il medesimo giudice ha altresì specificato che dovessero essere osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà), l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi improcedibile.
Né rileva la circostanza, dedotta da controparte, che al presente giudizio sia applicabile la disciplina del d.lgs 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il quale ha introdotto il procedimento ex artt. 281 decies ss. c.p.c., atteso che tali disposizioni hanno sostituito quelle di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., che già prevedevano la possibilità di introdurre i giudizi di cognizione (ai quali fosse applicabile il rito ordinario) dinanzi al giudice monocratico con le forme del ricorso, ma non hanno mutato le regole previste dall'art. 616 c.p.c. per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c., in applicazione delle quali sono stati elaborati i principi giurisprudenziali sopra richiamati (per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si veda – sullo specifico tema dell'inammissibilità per tardività del giudizio di merito ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c. introdotto con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. notificato successivamente alla scadenza del termine assegnato dal G.E. – Corte appello Bari sez. I, sentenza del
06/10/2023, n. 1471).
Peraltro, la non applicabilità del richiamato rito semplificato ex artt. 281 decies ss. c.p.c. alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. risulta evincibile a contrario dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. (introdotta dal d.lvo 164/2024 e applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, dunque anche al presente), la quale stabilisce che “Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma [le quali prevedono che “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato” e che
“Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”] si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645”, e dunque non anche alle opposizioni di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. (e neppure a quelle di cui all'art. 617 comma 2
4 c.p.c., per le quali l'art. 618 comma 2 c.p.c. prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 616 c.p.c. anche con riguardo alle modalità di introduzione della fase di merito).
Ciò risulta conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, in considerazione del fatto che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione”
(cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017) e non, dunque, il grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria, il quale costituisce il fondamento della distinzione tra il rito ordinario e quello semplificato di cognizione (fatta eccezione per i casi in cui il rito semplificato di cognizione sia applicabile proprio in considerazione della materia oggetto del credito, come nelle ipotesi previste dal
Capo III d.lgs 150/2011), come evincibile dalla previsione di cui all'art. 281 duodecies comma 1 secondo periodo c.p.c.
D'altra parte, mentre il riferimento alla materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione consente alla parte di individuare ex ante la tipologia di rito applicabile, e dunque quale atto determini la pendenza della lite entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 616 c.p.c., il criterio distintivo del grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria consentirebbe tale effettiva individuazione soltanto ex post, in sede di prima udienza e scaduto il termine per la costituzione del resistente, anche tenuto conto delle difese, eccezioni e domande svolte da quest'ultimo (cfr. art. 281 duodecies comma 1 c.p.c.); conseguentemente, la parte interessata non sarebbe in grado di determinare con ragionevole certezza, al momento di introdurre il giudizio di merito dell'opposizione, quale rito sia in concreto applicabile a tale giudizio e dunque quale atto ne determini la pendenza.
Esclusa, anche alla luce del disposto normativo del nuovo art. 281 decies comma 3 c.p.c., l'applicabilità del rito semplificato di cognizione alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve osservarsi che, se da un lato l'introduzione di tale fase in una materia soggetta al rito ordinario con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sarebbe sanabile mediante la conversione del rito da semplificato a ordinario ex art. 281 duodecies comma 1 c.p.c., dall'altro dovrà comunque aversi riguardo, per l'accertamento della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, all'atto che ne determina la pendenza secondo il rito correttamente applicabile, ossia la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò in analogia a quanto avviene nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente introdotta con rito del lavoro la fase di merito di una opposizione all'esecuzione a cui sia applicabile il rito ordinario: sarà possibile effettuare la conversione del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c., e tuttavia dovrà valutarsi la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito con riguardo al momento in cui il ricorso è stato notificato alla controparte.
Da tutto quanto sopra esposto può concludersi che, ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito
5 introdotta ex art. 616 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione (a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria), con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal G.E. per l'introduzione di tale giudizio.
Nel caso di specie, non avendo il diritto di credito posto in esecuzione ad oggetto una materia assoggettata ad un rito speciale (circa la non applicabilità all'opposizione all'esecuzione per crediti di mantenimento del coniuge o dei figli del rito sommario camerale previsto in materia di famiglia, si veda Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9330 del 2021), la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione, e, ove introdotta con ricorso, avrebbe potuto considerarsi tempestiva ed essere conseguentemente regolarizzata soltanto laddove tale ricorso fosse stato notificato alla parte opposta entro il termine assegnato dal G.E.
Non essendo stato rispettato tale termine perentorio per l'introduzione della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. deve essere ritenuta improcedibile.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, devono essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara improcedibile l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 15.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1054 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 proposta da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Cassaro e dall'avv. Emanuele Santoro
RICORRENTE – OPPONENTE
CONTRO
c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Paternò Raddusa
RESISTENTE – OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma, c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
18.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e 616 c.p.c., ha incardinato il presente giudizio, promosso nei Parte_1 confronti di al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'importo di €
74.963,85 come meglio specificato nella premessa del presente atto, nonché ridurre le spese di precetto dell'importo di €
426,60 applicando il corretto scaglione di valore, tra € 5.201 a € 26.000, riducendo di conseguenza l'importo indicato nell'atto di precetto del 25/11/2022 alla somma di € 16.462,60.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
1 - che in data 18.01.2023 gli è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi, su istanza di
CP_1
- che l'atto di pignoramento presso terzi veniva iscritto al n. RG 42/2023, dinanzi al Tribunale
Ordinario di Rieti, Sez. Esecuzioni Mobiliari ed assegnato al G.E. Dott.ssa Silvia Grana;
- di aver proposto, con ricorso ex art. 615, II comma, c.p.c., opposizione all'esecuzione;
- che all'udienza del 14.6.2023 il giudice dell'esecuzione fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà, fino al 31/07/2023;
- di aver incardinato la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione con rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc e ss., stante la natura documentale e di pronta soluzione dei motivi di opposizione;
- nel merito, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. di una serie di voci indicate nell'atto di precetto;
- la non debenza, conseguentemente, dell'importo di € 74.963,85 di cui all'atto di precetto (rispetto all'importo totale richiesto pari ad € 91.853,05) e la debenza del solo importo di € 16.462,60, inclusivo delle spese legali richieste in relazione al precetto, come rideterminate alla luce della minor somma dovuta.
Si è costituita in giudizio al fine di contestare le avverse deduzioni, eccependo CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, in quanto la notificazione dell'atto introduttivo - eseguita in data 06.11.2023 – sarebbe irrituale e tardiva, nonché l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, non essendo maturata la prescrizione per nessuna delle voci di credito indicate nell'atto di precetto.
Ha, quindi, concluso come segue:
“[…] il Sig. Giudice Unico del Tribunale di Rieti - disattesa ogni altra avversa deduzione eccezione e domanda - Voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata l'opposizione promossa da condannandolo Parte_1 al pagamento in favore della sig.ra delle spese e degli onorari di difesa ex art. 91 cpc nonché al risarcimento CP_1 dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi nell'importo di € 10.000,00 ovvero di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta dovuta equa o di giustizia”.
Con ordinanza emessa in data 30.12.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., per il deposito di memorie e repliche.
Con le note ex art. 281 duodecies, comma 4, n. 1, c.p.c., il ricorrente ha dedotto che, in pendenza di giudizio, in data 27/09/2023, è stata emessa l'ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura n. 42/2023 per l'intero importo oggetto del precetto, oltre le spese di procedura, precisando le seguenti conclusioni:
“CHIEDE all'ill.mo giudice adito, disattesa ogni domanda o eccezione avversaria, quanto segue:
2 - In via principale, in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di controparte per l'importo di € 74.963,85 come meglio specificato nell'atto di opposizione, nonché di ridurre le spese di precetto dell'importo di € 426,60 applicando il corretto scaglione di valore, tra € 5.201 a € 26.000, riducendo di conseguenza
l'importo indicato nell'atto di precetto del 25/11/2022 alla somma di € 16.462,60.
- Per l'effetto, revocare l'ordinanza di assegnazione del 27/09/2023 resa nella procedura esecutiva RGE 42/2023, o in ogni caso ridurre l'importo assegnato alla somma di € 16.462,60, con conseguente riduzione delle spese di procedura in forza del diverso valore della procedura.
- In via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, revocare l'ordinanza di assegnazione del 27/09/2023 resa nella procedura esecutiva RGE 42/2023, riducendo l'importo assegnato alla diversa somma che si ritiene non prescritta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza (in data 18.04.2025) dei termini per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnati alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
L'opposizione è improcedibile, essendo stata la fase di merito introdotta oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Nel provvedimento emesso dal G.E. in data 14.6.2025 quest'ultimo ha assegnato termine sino al
31.7.2023 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Parte opponente ha depositato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 27.7.2023; in data 3.8.2023 è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso e il decreto sono stati notificati alla parte opposta in data 6.11.2023.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “a norma dell'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l n. 69 del 2009 -,
l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 26501 del 08/11/2017). La richiamata sentenza ha inoltre specificato che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione […]”.
E' stato altresì chiarito dalla Corte di Cassazione che “sia in caso di opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi
«l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito
3 ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01). Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9330 del 2021).
Dunque, nel caso di specie, non avendo il presente giudizio ad oggetto una materia assoggettata dalla legge ad un rito speciale ed essendo stata la notifica del ricorso effettuata soltanto in data 6.11.2023, e quindi oltre il termine perentorio del 31.7.2023 assegnato dal G.E. all'esito della fase sommaria per l'introduzione del giudizio di merito con citazione (come evincibile dal fatto che il medesimo giudice ha altresì specificato che dovessero essere osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà), l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi improcedibile.
Né rileva la circostanza, dedotta da controparte, che al presente giudizio sia applicabile la disciplina del d.lgs 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il quale ha introdotto il procedimento ex artt. 281 decies ss. c.p.c., atteso che tali disposizioni hanno sostituito quelle di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., che già prevedevano la possibilità di introdurre i giudizi di cognizione (ai quali fosse applicabile il rito ordinario) dinanzi al giudice monocratico con le forme del ricorso, ma non hanno mutato le regole previste dall'art. 616 c.p.c. per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c., in applicazione delle quali sono stati elaborati i principi giurisprudenziali sopra richiamati (per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si veda – sullo specifico tema dell'inammissibilità per tardività del giudizio di merito ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c. introdotto con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. notificato successivamente alla scadenza del termine assegnato dal G.E. – Corte appello Bari sez. I, sentenza del
06/10/2023, n. 1471).
Peraltro, la non applicabilità del richiamato rito semplificato ex artt. 281 decies ss. c.p.c. alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. risulta evincibile a contrario dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. (introdotta dal d.lvo 164/2024 e applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, dunque anche al presente), la quale stabilisce che “Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma [le quali prevedono che “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato” e che
“Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”] si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645”, e dunque non anche alle opposizioni di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. (e neppure a quelle di cui all'art. 617 comma 2
4 c.p.c., per le quali l'art. 618 comma 2 c.p.c. prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 616 c.p.c. anche con riguardo alle modalità di introduzione della fase di merito).
Ciò risulta conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, in considerazione del fatto che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione”
(cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017) e non, dunque, il grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria, il quale costituisce il fondamento della distinzione tra il rito ordinario e quello semplificato di cognizione (fatta eccezione per i casi in cui il rito semplificato di cognizione sia applicabile proprio in considerazione della materia oggetto del credito, come nelle ipotesi previste dal
Capo III d.lgs 150/2011), come evincibile dalla previsione di cui all'art. 281 duodecies comma 1 secondo periodo c.p.c.
D'altra parte, mentre il riferimento alla materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione consente alla parte di individuare ex ante la tipologia di rito applicabile, e dunque quale atto determini la pendenza della lite entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 616 c.p.c., il criterio distintivo del grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria consentirebbe tale effettiva individuazione soltanto ex post, in sede di prima udienza e scaduto il termine per la costituzione del resistente, anche tenuto conto delle difese, eccezioni e domande svolte da quest'ultimo (cfr. art. 281 duodecies comma 1 c.p.c.); conseguentemente, la parte interessata non sarebbe in grado di determinare con ragionevole certezza, al momento di introdurre il giudizio di merito dell'opposizione, quale rito sia in concreto applicabile a tale giudizio e dunque quale atto ne determini la pendenza.
Esclusa, anche alla luce del disposto normativo del nuovo art. 281 decies comma 3 c.p.c., l'applicabilità del rito semplificato di cognizione alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve osservarsi che, se da un lato l'introduzione di tale fase in una materia soggetta al rito ordinario con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sarebbe sanabile mediante la conversione del rito da semplificato a ordinario ex art. 281 duodecies comma 1 c.p.c., dall'altro dovrà comunque aversi riguardo, per l'accertamento della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, all'atto che ne determina la pendenza secondo il rito correttamente applicabile, ossia la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò in analogia a quanto avviene nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente introdotta con rito del lavoro la fase di merito di una opposizione all'esecuzione a cui sia applicabile il rito ordinario: sarà possibile effettuare la conversione del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c., e tuttavia dovrà valutarsi la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito con riguardo al momento in cui il ricorso è stato notificato alla controparte.
Da tutto quanto sopra esposto può concludersi che, ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito
5 introdotta ex art. 616 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione (a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria), con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal G.E. per l'introduzione di tale giudizio.
Nel caso di specie, non avendo il diritto di credito posto in esecuzione ad oggetto una materia assoggettata ad un rito speciale (circa la non applicabilità all'opposizione all'esecuzione per crediti di mantenimento del coniuge o dei figli del rito sommario camerale previsto in materia di famiglia, si veda Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9330 del 2021), la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione, e, ove introdotta con ricorso, avrebbe potuto considerarsi tempestiva ed essere conseguentemente regolarizzata soltanto laddove tale ricorso fosse stato notificato alla parte opposta entro il termine assegnato dal G.E.
Non essendo stato rispettato tale termine perentorio per l'introduzione della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. deve essere ritenuta improcedibile.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, devono essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara improcedibile l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 15.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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