Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3063 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio” promosso da
, nato a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 04/06/1971, con l'avv.to PALAZZO ANNAMARIA, e
, nata a [...], il Controparte_1
15/07/1967, con l'avv.to DE MITRI DONATO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in CAMPI
SA (LE), il 12/04/1993, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di CAMPI SA (LE) al n. 10, P. II, serie A, anno 1993.
Dall'unione coniugale è nato, il 12.02.1994, il figlio , oggi Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo.
Con decreto depositato il 18.11.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 10/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio, senza condizioni di sorta.
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare, alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, posto che sono economicamente autonomi e indipendenti;
2. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi in sede di separazione consensuale;
3. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 2 anni,
e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita certamente accoglimento la concorde richiesta di pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che l'unico figlio nato all'interno del matrimonio è ormai maggiorenne e dotato di piena e definitiva indipendenza economica, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Si rende, in ogni caso, necessario riformulare la previsione di cui al n. 1 delle condizioni sopra riportate, nei termini di una reciproca rinuncia all'assegno divorzile, coerentemente con la corretta denominazione giuridica del trattamento economico periodico di cui trattasi.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nato a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 04/06/1971, e , nata a [...] Controparte_1
SA (LE) il 15/07/1967, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in CAMPI SA (LE), il 12/04/1993 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di CAMPI SA (LE), al n. 10, P.
II, serie A, anno 1993), alle condizioni di cui al ricorso, ferma restando la precisazione lessicale di cui in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore