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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 746/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 746/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Tindara Sinagra Parte_1 C.F._1
opponente
E
C.F. ), a mezzo procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
– Avv. RE NA e AF LO
[...]
opposta
E
C.F. ) – Avv. Massimo D'Argenio e Controparte_3 P.IVA_2
EF NC
terza chiamata
Conclusioni di merito di parte opponente:
“In via preliminare:
• Annullare caducare e dichiarare nullo il D.I. opposto, con qualsiasi statuizione e comunque per tutti i motivi sopra esposti;
• In subordine nel merito ridurre l'importo nei limiti del giusto e del provato;
Ed ancora:
• Ritenere e dichiarare che il contratto di finanziamento sia illegittimo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora
1 che sommato agli interessi corrispettivi, agli oneri, spese ed accessori convenuti, rientranti nel seno del piano di ammortamento, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento;
• In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento n.
20050383700212 e n. 20050383700201 sia comunque illegittimo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che da solo travalica il tasso soglia.
• Conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse del contratto, nonché del tasso di mora, e/o di tutte le altre clausole inerenti le spese e/o commissioni, costi e/o gli indennizzi previsti in contratto, in quanto eccedenti il tasso soglia vigente alla data di stipula dello stesso e per violazione dell'art. 33 comma II lett. f), per l'effetto, depurare le somme finanziate da qualsiasi interesse dovuto ai sensi dell'art.
1815 c.c., pronunciandosi sulla definitiva gratuità degli stessi, per le causali dedotte in narrativa.
• Conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme incamerate in eccesso, ad ogni titolo e ragione (interessi; spese e commissioni, polizze ecc.) quantificate anche a mezzo di CTU contabile, rideterminando anche il valore di cd attualizzazione e gli interessi dalla domanda.
• Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108.
• Rideterminare, conseguentemente, il dare/avere tra le parti.
• Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108.
• In caso di somme a debito per parte opponente accertare e dichiarare l'obbligo di versamento per la obbligata Controparte_4 all'attivazione della copertura assicurativa e di essere manlevato in ordine alle pretese avanzate da Controparte_1
• Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre spese generali, IVA e CPA).
Conclusioni di parte opposta:
2 “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 9/2020, R.G. n.
2062/2019, del 17.02.2020emesso dal Tribunale di Patti.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale
In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della societá in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. Controparte_1
. Parte_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_1 indicati in narrativa.
In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. , condannare la Parte_1 societá al pagamento del minor importo ritenuto di giustizia. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
Conclusioni della terza chiamata:
A) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di citazione per chiamata del terzo, di ogni domanda in esso contenuta (e di ogni conseguente effetto) per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. in combinato con l'art. 164, quarto comma c.p.c.;
B) in subordine, respingere ogni domanda avversaria in quanto ogni (presunto) di- ritto del signor si è irrimediabilmente estinto per intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c.;
C) in ulteriore subordine, respingere ogni (eventuale) domanda avversaria nei con- fronti di IF AS IE S.A.
I. relativamente agli eventi perdita d'impiego, malattia grave, inabilità tota-le e temporanea, in quanto la stessa è carente di ogni legittimazione/titolarità passiva non prestando alcuna copertura assicurativa nell'ambito di essi;
3 II. con riferimento alla copertura per invalidità totale permanente, in quanto
l'opponente risulta inadempiente rispetto a quanto previsto dall'art. 10 delle
Condizioni di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. ed in ogni caso in quanto lo stesso nulla dimostra nemmeno in questa sede giudiziale;
D) in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 9/2020, con il quale ingiungeva il CP_1 pagamento della somma di € 13.506,79 per rate insolute del contratto di finanziamento
TA 3078 ed. 11/2014 ver. 014 n. 20050383700212 e TA 2869 ed. 11/2014 ver. 013 n.
20050383700201, stipulato con Findomestic Banca s.p.a.
L'opponente esponeva che il finanziamento era garantito dalla contestuale polizza assicurativa accessoria della a copertura del rischio di Controparte_4 inadempimento derivante da uno dei motivi previsti nel contratto, fra i quali vi erano sia la perdita del posto di lavoro, sia l'inabilità temporanea al lavoro conseguente a motivi di salute.
Nell'anno 2015, il perdeva il posto di lavoro e veniva sottoposto ad Pt_1 intervento chirurgico;
attivava quindi la copertura assicurativa e chiedeva contestualmente la sospensione dei pagamenti per i successivi sei mesi e la riduzione dell'ammontare della rata. ignorava tuttavia la richiesta, mentre Findomestic CP_4 metteva in mora l'opponente in data 13/04/2016. Soltanto in data 06/12/2016 CP_4 comunicava la sospensione della valutazione del sinistro, adducendo la mancata presentazione dei documenti richiesti, e successivamente cessionaria del CP_1 credito da parte di Findomestic, notificava il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
L'opponente contestava quindi la debenza dell'importo ingiunto in virtù del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa, chiedendo in subordine di essere manlevato dalla e rappresentando altresì che quest'ultima aveva CP_4 continuato ad inviare, con cadenza mensile, richieste di documentazione per la valutazione del sinistro, nonostante fosse stata più volte informata del già avvenuto invio della documentazione, e la stessa fosse comunque stata nuovamente inoltrata prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Eccepiva inoltre la previsione, nel contratto di finanziamento, di tassi di interesse usurari e la violazione dell'art. 33 comma 2 lettera f) D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) per essere stato previsto, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni
4 dovute, l'obbligo del pagamento di un'indennità del 10% calcolata sull'importo delle mensilità scadute non saldate, domandando quindi l'esclusione di tali importi dal dovuto
(o comunque la riduzione della penale ex art. 1384 c.c.), e proponendo la domanda riconvenzionale delle somme versate in eccesso per effetto delle dedotte nullità parziali. si costituiva osservando come fosse onere dell'opponente dimostrare la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'attivazione della polizza assicurativa, ed evidenziando che, fino al momento dell'intervento della Compagnia, il pagamento delle rate non poteva essere sospeso unilateralmente. Contestava inoltre sia l'avvenuto superamento del tasso soglia, tanto originario quanto sopravvenuto, sia la violazione dell'art. 33 del codice del consumo, stante l'insussistenza di alcuna sproporzione fra le rispettive prestazioni.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegate.
si costituiva premettendo che il aveva sottoscritto due Controparte_3 Pt_1 distinte polizze relative al finanziamento in questione, aventi n. 5062/01 e n. 5383/02, rispettivamente con IF AS IE S.A., a copertura dei rischi “Decesso” e
“Invalidità Permanente”, e con IF ASs QU DI S.A., a copertura dei rischi “Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilità Totale e Temporanea,
Perdita d'Impiego, Malattia Grave”. Inoltre, nella medesima data del 05/02/2015, aveva stipulato con Findomestic Banca un ulteriore contratto di apertura di linea di credito
(utilizzabile con carta revolving), n. 20050383700201, e, il giorno successivo, aveva aderito alle polizze collettive facoltative n. 5064/01 e n. 5384/02, in essere tra la citata
Banca e, rispettivamente, le medesime compagnie IF AS IE S.A. (a copertura dei rischi “Decesso” e “Invalidità Permanente”) e IF ASs QU
DI S.A. (a copertura dei rischi “Decesso da Infortunio per incidente stradale,
Inabilità Temporanea Totale, Malattia Grave e Perdita d'Impiego”), facenti parte dello stesso gruppo, ma aventi distinte personalità giuridiche.
Tanto premesso, eccepiva dunque la nullità della chiamata in causa per genericità delle allegazioni poste a suo fondamento;
la prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. per intervenuto decorso del termine biennale, decorrente dalla denunzia effettuata nel 2015, alla quale non era seguito alcun altro atto interruttivo;
il difetto di legittimazione passiva per gli eventi di “Perdita d'impiego, Malattia grave, Inabilità totale e temporanea”, coperti dal diverso assicuratore ASs QU DI S.A., essendo le CP_4 polizze sottoscritte da IF AS IE S.A. limitate ai soli rischi “decesso” e
“invalidità totale e permanente”; nel merito quanto alle polizze a lei riferibili,
5 l'insussistenza o, comunque, la mancata dimostrazione di alcuna invalidità totale o permanente.
Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Con le prime note di trattazione scritta, l'opponente, sulla base delle difese svolte dalla terza chiamata, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di IF
ASs QU DI S.A. La richiesta veniva rigettata.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono infondate.
Vero è che in entrambi i moduli di adesione sottoscritti dal l'intestazione Pt_1 indica, in modo unitario, entrambe le società (il primo si riferisce “alle Polizze Collettive
n. 5383/02 e n. 5062/01 tra Findomestic Banca S.p.A. e IF ASs QU
DI e ”, il secondo, analogamente, “alle Polizze Collettive n. Controparte_4
5384/02 e n. 5064/01 tra Findomestic Banca S.p.A. e IF ASs QU DI
e ”), così come anche l'informativa sulla privacy (“ho preso visione Controparte_4 dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 18 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, fornitami, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.
196 (il “Codice della Privacy”), da Controparte_5
, e IF AS IE - Rappresentanza Generale per l'Italia”,
[...] in entrambi i moduli), non consentendo quindi di identificare il soggetto assicuratore.
Tuttavia, nella “NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE
n. 5383/02 e n. 5062/01” (che l'opponente non ha mai contestato di aver ricevuto) viene invece chiaramente specificato che l'assicuratore deve identificarsi “- Per le garanzie
Decesso e Invalidita Permanente, relative alla Polizza n. 5062/01, CARDIF
ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l'Italia, … - Per le garanzie Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilita Totale e Temporanea, Perdita
[...]
, relative alla Polizza n. 5383/02, Controparte_6 [...]
, …” (grassetto nel testo). Controparte_5
Ugualmente, nelle “CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE
n. 5064/01 e n. 5384/02” si precisa: “Assicuratore\i – Compagnia\e: per le garanzie
Decesso e Invalidità Permanente, relative alla Polizza n. 5064/01, CARDIF
ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l'Italia, … Per le garanzie Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilità Totale e Temporanea, Perdita d'Impiego
6 e , relative alla Polizza n. 5384/02, CP_6 [...]
, …” (grassetto nel testo). Controparte_5
Il contraente, pertanto, era correttamente in grado di identificare il proprio assicuratore, che differiva in base del tipo di sinistro da denunziare.
La conseguenza è che ricevuta la denunzia, era Controparte_4 effettivamente tenuta a verificare la sussistenza o meno del rischio da essa assicurato, ed a richiedere quindi la relativa documentazione;
questa, tuttavia, non poteva essere fornita, in quanto il rischio assicurato era esclusivamente quello relativo all'invalidità totale permanente, mentre pacificamente il sinistro si riferiva alla diversa fattispecie della perdita del lavoro a causa di malattia.
Altrettanto pacificamente, IF ASs QU DI non ha invece mai ricevuto alcuna denunzia di sinistro, sicché la sua chiamata in causa nel presente giudizio sarebbe risultata del tutto superflua.
La contestazione di usurarietà del tasso di interesse è infondata, non essendo stato neppure indicato alcun tasso soglia che sia risultato inferiore a quello pattuito.
Altrettanto deve dirsi quanto all'eccepita vessatorietà della clausola penale.
L'art. 33 del codice del consumo definisce infatti vessatorie, al primo comma, quelle clausole che determinano “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” a danno del consumatore, mentre il secondo comma, lett. f), presume la vessatorietà non già di qualsivoglia clausola penale, bensì di quelle che abbiano l'effetto di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
I concetti di “significativo squilibrio” e “manifesta eccessività” – così come quello di “manifesta eccessività” di cui all'art. 1384 c.c., applicabile anche agli interessi convenzionali di mora, aventi la medesima funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento (cfr. Cass. 26286/2019) – nel caso di specie non risultano integrati, potendosi ritenere ragionevole una penale del 10% applicata sulle sole rate scadute. Occorre infatti tenere presente che il pagamento delle rate costituisce l'interesse fondamentale perseguito dal finanziatore, e che la forfetizzazione del danno garantisce anche il cliente dal rischio di pretese risarcitorie ulteriori.
In punto di spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c., stante la violazione della buona fede contrattuale da parte di e . Esse, infatti, una volta ricevuta CP_1 Controparte_4 la denunzia di sinistro da parte del nella loro qualità di operatori professionali Pt_1
7 avrebbero potuto facilmente rilevare l'errore commesso e rendere edotta la controparte, in esecuzione al loro dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte
(cfr. Cass. 9200/2021).
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 746/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 9/2020;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 18/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 746/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Tindara Sinagra Parte_1 C.F._1
opponente
E
C.F. ), a mezzo procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
– Avv. RE NA e AF LO
[...]
opposta
E
C.F. ) – Avv. Massimo D'Argenio e Controparte_3 P.IVA_2
EF NC
terza chiamata
Conclusioni di merito di parte opponente:
“In via preliminare:
• Annullare caducare e dichiarare nullo il D.I. opposto, con qualsiasi statuizione e comunque per tutti i motivi sopra esposti;
• In subordine nel merito ridurre l'importo nei limiti del giusto e del provato;
Ed ancora:
• Ritenere e dichiarare che il contratto di finanziamento sia illegittimo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora
1 che sommato agli interessi corrispettivi, agli oneri, spese ed accessori convenuti, rientranti nel seno del piano di ammortamento, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento;
• In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento n.
20050383700212 e n. 20050383700201 sia comunque illegittimo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che da solo travalica il tasso soglia.
• Conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse del contratto, nonché del tasso di mora, e/o di tutte le altre clausole inerenti le spese e/o commissioni, costi e/o gli indennizzi previsti in contratto, in quanto eccedenti il tasso soglia vigente alla data di stipula dello stesso e per violazione dell'art. 33 comma II lett. f), per l'effetto, depurare le somme finanziate da qualsiasi interesse dovuto ai sensi dell'art.
1815 c.c., pronunciandosi sulla definitiva gratuità degli stessi, per le causali dedotte in narrativa.
• Conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme incamerate in eccesso, ad ogni titolo e ragione (interessi; spese e commissioni, polizze ecc.) quantificate anche a mezzo di CTU contabile, rideterminando anche il valore di cd attualizzazione e gli interessi dalla domanda.
• Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108.
• Rideterminare, conseguentemente, il dare/avere tra le parti.
• Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108.
• In caso di somme a debito per parte opponente accertare e dichiarare l'obbligo di versamento per la obbligata Controparte_4 all'attivazione della copertura assicurativa e di essere manlevato in ordine alle pretese avanzate da Controparte_1
• Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre spese generali, IVA e CPA).
Conclusioni di parte opposta:
2 “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 9/2020, R.G. n.
2062/2019, del 17.02.2020emesso dal Tribunale di Patti.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale
In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della societá in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. Controparte_1
. Parte_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_1 indicati in narrativa.
In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. , condannare la Parte_1 societá al pagamento del minor importo ritenuto di giustizia. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
Conclusioni della terza chiamata:
A) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di citazione per chiamata del terzo, di ogni domanda in esso contenuta (e di ogni conseguente effetto) per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. in combinato con l'art. 164, quarto comma c.p.c.;
B) in subordine, respingere ogni domanda avversaria in quanto ogni (presunto) di- ritto del signor si è irrimediabilmente estinto per intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c.;
C) in ulteriore subordine, respingere ogni (eventuale) domanda avversaria nei con- fronti di IF AS IE S.A.
I. relativamente agli eventi perdita d'impiego, malattia grave, inabilità tota-le e temporanea, in quanto la stessa è carente di ogni legittimazione/titolarità passiva non prestando alcuna copertura assicurativa nell'ambito di essi;
3 II. con riferimento alla copertura per invalidità totale permanente, in quanto
l'opponente risulta inadempiente rispetto a quanto previsto dall'art. 10 delle
Condizioni di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. ed in ogni caso in quanto lo stesso nulla dimostra nemmeno in questa sede giudiziale;
D) in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 9/2020, con il quale ingiungeva il CP_1 pagamento della somma di € 13.506,79 per rate insolute del contratto di finanziamento
TA 3078 ed. 11/2014 ver. 014 n. 20050383700212 e TA 2869 ed. 11/2014 ver. 013 n.
20050383700201, stipulato con Findomestic Banca s.p.a.
L'opponente esponeva che il finanziamento era garantito dalla contestuale polizza assicurativa accessoria della a copertura del rischio di Controparte_4 inadempimento derivante da uno dei motivi previsti nel contratto, fra i quali vi erano sia la perdita del posto di lavoro, sia l'inabilità temporanea al lavoro conseguente a motivi di salute.
Nell'anno 2015, il perdeva il posto di lavoro e veniva sottoposto ad Pt_1 intervento chirurgico;
attivava quindi la copertura assicurativa e chiedeva contestualmente la sospensione dei pagamenti per i successivi sei mesi e la riduzione dell'ammontare della rata. ignorava tuttavia la richiesta, mentre Findomestic CP_4 metteva in mora l'opponente in data 13/04/2016. Soltanto in data 06/12/2016 CP_4 comunicava la sospensione della valutazione del sinistro, adducendo la mancata presentazione dei documenti richiesti, e successivamente cessionaria del CP_1 credito da parte di Findomestic, notificava il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
L'opponente contestava quindi la debenza dell'importo ingiunto in virtù del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa, chiedendo in subordine di essere manlevato dalla e rappresentando altresì che quest'ultima aveva CP_4 continuato ad inviare, con cadenza mensile, richieste di documentazione per la valutazione del sinistro, nonostante fosse stata più volte informata del già avvenuto invio della documentazione, e la stessa fosse comunque stata nuovamente inoltrata prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Eccepiva inoltre la previsione, nel contratto di finanziamento, di tassi di interesse usurari e la violazione dell'art. 33 comma 2 lettera f) D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) per essere stato previsto, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni
4 dovute, l'obbligo del pagamento di un'indennità del 10% calcolata sull'importo delle mensilità scadute non saldate, domandando quindi l'esclusione di tali importi dal dovuto
(o comunque la riduzione della penale ex art. 1384 c.c.), e proponendo la domanda riconvenzionale delle somme versate in eccesso per effetto delle dedotte nullità parziali. si costituiva osservando come fosse onere dell'opponente dimostrare la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'attivazione della polizza assicurativa, ed evidenziando che, fino al momento dell'intervento della Compagnia, il pagamento delle rate non poteva essere sospeso unilateralmente. Contestava inoltre sia l'avvenuto superamento del tasso soglia, tanto originario quanto sopravvenuto, sia la violazione dell'art. 33 del codice del consumo, stante l'insussistenza di alcuna sproporzione fra le rispettive prestazioni.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegate.
si costituiva premettendo che il aveva sottoscritto due Controparte_3 Pt_1 distinte polizze relative al finanziamento in questione, aventi n. 5062/01 e n. 5383/02, rispettivamente con IF AS IE S.A., a copertura dei rischi “Decesso” e
“Invalidità Permanente”, e con IF ASs QU DI S.A., a copertura dei rischi “Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilità Totale e Temporanea,
Perdita d'Impiego, Malattia Grave”. Inoltre, nella medesima data del 05/02/2015, aveva stipulato con Findomestic Banca un ulteriore contratto di apertura di linea di credito
(utilizzabile con carta revolving), n. 20050383700201, e, il giorno successivo, aveva aderito alle polizze collettive facoltative n. 5064/01 e n. 5384/02, in essere tra la citata
Banca e, rispettivamente, le medesime compagnie IF AS IE S.A. (a copertura dei rischi “Decesso” e “Invalidità Permanente”) e IF ASs QU
DI S.A. (a copertura dei rischi “Decesso da Infortunio per incidente stradale,
Inabilità Temporanea Totale, Malattia Grave e Perdita d'Impiego”), facenti parte dello stesso gruppo, ma aventi distinte personalità giuridiche.
Tanto premesso, eccepiva dunque la nullità della chiamata in causa per genericità delle allegazioni poste a suo fondamento;
la prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. per intervenuto decorso del termine biennale, decorrente dalla denunzia effettuata nel 2015, alla quale non era seguito alcun altro atto interruttivo;
il difetto di legittimazione passiva per gli eventi di “Perdita d'impiego, Malattia grave, Inabilità totale e temporanea”, coperti dal diverso assicuratore ASs QU DI S.A., essendo le CP_4 polizze sottoscritte da IF AS IE S.A. limitate ai soli rischi “decesso” e
“invalidità totale e permanente”; nel merito quanto alle polizze a lei riferibili,
5 l'insussistenza o, comunque, la mancata dimostrazione di alcuna invalidità totale o permanente.
Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Con le prime note di trattazione scritta, l'opponente, sulla base delle difese svolte dalla terza chiamata, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di IF
ASs QU DI S.A. La richiesta veniva rigettata.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono infondate.
Vero è che in entrambi i moduli di adesione sottoscritti dal l'intestazione Pt_1 indica, in modo unitario, entrambe le società (il primo si riferisce “alle Polizze Collettive
n. 5383/02 e n. 5062/01 tra Findomestic Banca S.p.A. e IF ASs QU
DI e ”, il secondo, analogamente, “alle Polizze Collettive n. Controparte_4
5384/02 e n. 5064/01 tra Findomestic Banca S.p.A. e IF ASs QU DI
e ”), così come anche l'informativa sulla privacy (“ho preso visione Controparte_4 dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 18 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, fornitami, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.
196 (il “Codice della Privacy”), da Controparte_5
, e IF AS IE - Rappresentanza Generale per l'Italia”,
[...] in entrambi i moduli), non consentendo quindi di identificare il soggetto assicuratore.
Tuttavia, nella “NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA delle POLIZZE COLLETTIVE
n. 5383/02 e n. 5062/01” (che l'opponente non ha mai contestato di aver ricevuto) viene invece chiaramente specificato che l'assicuratore deve identificarsi “- Per le garanzie
Decesso e Invalidita Permanente, relative alla Polizza n. 5062/01, CARDIF
ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l'Italia, … - Per le garanzie Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilita Totale e Temporanea, Perdita
[...]
, relative alla Polizza n. 5383/02, Controparte_6 [...]
, …” (grassetto nel testo). Controparte_5
Ugualmente, nelle “CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE
n. 5064/01 e n. 5384/02” si precisa: “Assicuratore\i – Compagnia\e: per le garanzie
Decesso e Invalidità Permanente, relative alla Polizza n. 5064/01, CARDIF
ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l'Italia, … Per le garanzie Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilità Totale e Temporanea, Perdita d'Impiego
6 e , relative alla Polizza n. 5384/02, CP_6 [...]
, …” (grassetto nel testo). Controparte_5
Il contraente, pertanto, era correttamente in grado di identificare il proprio assicuratore, che differiva in base del tipo di sinistro da denunziare.
La conseguenza è che ricevuta la denunzia, era Controparte_4 effettivamente tenuta a verificare la sussistenza o meno del rischio da essa assicurato, ed a richiedere quindi la relativa documentazione;
questa, tuttavia, non poteva essere fornita, in quanto il rischio assicurato era esclusivamente quello relativo all'invalidità totale permanente, mentre pacificamente il sinistro si riferiva alla diversa fattispecie della perdita del lavoro a causa di malattia.
Altrettanto pacificamente, IF ASs QU DI non ha invece mai ricevuto alcuna denunzia di sinistro, sicché la sua chiamata in causa nel presente giudizio sarebbe risultata del tutto superflua.
La contestazione di usurarietà del tasso di interesse è infondata, non essendo stato neppure indicato alcun tasso soglia che sia risultato inferiore a quello pattuito.
Altrettanto deve dirsi quanto all'eccepita vessatorietà della clausola penale.
L'art. 33 del codice del consumo definisce infatti vessatorie, al primo comma, quelle clausole che determinano “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” a danno del consumatore, mentre il secondo comma, lett. f), presume la vessatorietà non già di qualsivoglia clausola penale, bensì di quelle che abbiano l'effetto di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
I concetti di “significativo squilibrio” e “manifesta eccessività” – così come quello di “manifesta eccessività” di cui all'art. 1384 c.c., applicabile anche agli interessi convenzionali di mora, aventi la medesima funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento (cfr. Cass. 26286/2019) – nel caso di specie non risultano integrati, potendosi ritenere ragionevole una penale del 10% applicata sulle sole rate scadute. Occorre infatti tenere presente che il pagamento delle rate costituisce l'interesse fondamentale perseguito dal finanziatore, e che la forfetizzazione del danno garantisce anche il cliente dal rischio di pretese risarcitorie ulteriori.
In punto di spese, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c., stante la violazione della buona fede contrattuale da parte di e . Esse, infatti, una volta ricevuta CP_1 Controparte_4 la denunzia di sinistro da parte del nella loro qualità di operatori professionali Pt_1
7 avrebbero potuto facilmente rilevare l'errore commesso e rendere edotta la controparte, in esecuzione al loro dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte
(cfr. Cass. 9200/2021).
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 746/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 9/2020;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 18/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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