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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2006/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attrice-
in qualità di genitore del minore (C.F. ), con il Persona_1 C.F._2
patrocinio degli avv.ti GIOLI ANDREA GINO e DONEGATTI FEDERICO
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore,
-convenuto contumace -
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato in via telematica in data 6.11.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
nessuna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di genitore del minore , ha Parte_1 Persona_1
convenuto in giudizio la (in seguito anche Controparte_1
”) esponendo: CP_1
pagina 1 di 8 - che il figlio “in data 18.06.2018 alle ore 11.45 circa, durante il Persona_1
regolare orario delle lezioni, si trovava all'interno della Scuola dell'Infanzia di Bosaro,
, struttura ove risultava regolarmente iscritto all'epoca dei fatti, Controparte_1
mentre giocava con i suoi compagni”, “si è trovato privo di adeguata custodia da parte del personale teoricamente regolarmente preposto, ed in tal modo andava a sbattere contro una panchina situata nell'area dove i bimbi giocavano, all'interno della scuola”;
- che dopo l'infortunio è stato trasportato al locale Ospedale di Rovigo Persona_1
e ricoverato presso l'U.O. di Pediatria e Patologia Neonatale ove gli è stata riscontrata una frattura al setto nasale con ferita lacero-contusa guaribile in 25/30 giorni, e che, a postumi stabilizzati, sarebbe individuabile a suo carico un danno permanente di carattere estetico, consistito in una cicatrice visibile sul naso;
- che la Scuola dell'Infanzia di Bosaro, ove è accaduto il sinistro, all'epoca dei fatti “era gestita ed era sotto il diretto controllo della Controparte_2
ubicata in Bosaro (RO) Piazza Monsignor Ernesto Vallin n.14”;
- che la convenuta ha provveduto ad aprire sinistro presso la propria Compagnia
Assicuratrice (n. 000053518000217 del 18.06.2018) che ha negato qualsiasi offerta perché l'invalidità permanente del minore è risultata assorbita dalla franchigia, non vi
è stato ricovero né gesso, non sono state esibite spese ed il pregiudizio estetico non è
indennizzabile in polizza infortuni;
- che l'invito alla negoziazione assistita regolarmente ricevuto da controparte in data
15.12.2021 non ha avuto alcun tipo di riscontro nei termini di legge.
Ha sostenuto, in punto di diritto, che la responsabilità dell'ente gestore di una scuola privata, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, sarebbe duplice: contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata pagina 2 di 8 condotta;
extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri.
Allegando pertanto che il minore, rappresentato dalla madre, avrebbe instaurato un rapporto contrattuale con la a seguito della richiesta di iscrizione presso la CP_1
predetta scuola dell'infanzia, dal quale discende l'obbligo per i dipendenti dell'istituto di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, ha dedotto che sussisterebbe nel caso di specie la responsabilità contrattuale in capo alla per il danno subito dal minore, che CP_1
risponderebbe dell'inadempimento imputabile agli insegnanti per omissione di vigilanza e sorveglianza.
In subordine, ha invocato una responsabilità extracontrattuale della , poiché CP_1
l'evento dannoso si sarebbe verificato all'interno dell'istituto scolastico durante lo svolgimento delle lezioni ed a causa della negligenza del personale scolastico.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale -
Dichiararsi ed accertarsi il valido rapporto contrattuale esistente tra le parti al momento
dell'accadimento del sinistro in data 18.06.2018; -Dichiararsi e accertarsi che il minore
in data 18.06.2018 alle ore 11:45 si trovava all'interno della struttura Persona_1
scolastica materna di di Bosaro ivi ubicata in via Marconi n.67 Controparte_1
ove svolgeva il normale orario di lezione;
-Dichiararsi e accertarsi che all'epoca dei fatti
accaduti ente gestore della scuola materna era la in Controparte_2
persona del legale rapp. pro tempore;
-Dichiararsi l'inadempienza contrattuale ex
artt.1175-1375-1218 c.c. del personale scolastico che non ha adeguatamente vigilato sul
minore sottoposto e non ne ha garantito diligentemente la sua incolumità fisica nel rispetto
degli obblighi contrattuali assunti con l'accettata iscrizione dell'allievo; -Condannarsi per
l'effetto controparte ad un equo risarcimento per danno biologico di natura permanente e
pagina 3 di 8 temporanea patito stimato in € 24.533,00 o nella maggiore o minore somma stabilita per
giustizia da Codesto Organo Giudicante;
-Condannarsi controparte ad un equo
risarcimento per lite temeraria stante il comportamento assolutamente inerte tenuto
durante tutto questo periodo, e quantificabile ex art.96 c.p.c. equitativamente all'interno
dello scaglione di causa indicato;
-Con vittoria di spese diritti ed onorari. IN VIA
SUBORDINATA: -Dichiararsi e accertarsi che il minore in data Persona_1
18.06.2018 alle ore 11:45 si trovava all'interno della struttura scolastica materna di
[...]
di Bosaro ivi ubicata in via Marconi n.67 ove svolgeva il normale Controparte_1
orario di lezione;
-Dichiararsi e accertarsi il nesso di causalità tra l'evento accaduto e il
danno patito dal minore all'interno della struttura scolastica in data 18.06.2018 alle ore
11:45; --Dichiararsi e accertarsi che all'epoca dei fatti accaduti ente gestore della scuola
materna era la in persona del legale rapp. pro Controparte_2
tempore - Dichiararsi la responsabilità extracontrattuale ex artt.2043-2047-2048-2051
c.c. del personale scolastico che con colpa e negligenza non ha adeguatamente vigilato sul
minore sottoposto e non ne ha garantito diligentemente la sua incolumità fisica;
-
Condannarsi per l'effetto controparte ad un equo risarcimento per danno biologico di natura permanente e temporanea patito stimato in € 24.533,00 o nella maggiore o minore
somma stabilita per giustizia da Codesto Organo Giudicante;
-Condannarsi controparte
ad un equo risarcimento per lite temeraria stante il comportamento assolutamente inerte
tenuto durante tutto questo periodo, e quantificabile ex art.96 c.p.c. equitativamente
all'interno dello scaglione di causa indicato;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La convenuta , nonostante la regolare notifica, non si è Controparte_1
costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza riservata del
7.4.2023.
La causa, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 cpc, ritenuta pagina 4 di 8 decidibile sulla scorta dei documenti prodotti, precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in vista dell'udienza del 12.11.2024, è stata trattenuta in decisione assegnando alla parte costituita il termine per il deposito di comparsa conclusionale.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
L'attrice agisce nell'interesse del minore al fine di ottenere nel suo interesse il risarcimento del danno subìto in seguito all'infortunio avvenuto all'interno della Scuola dell'Infanzia di
Bosaro, che assume “gestita” all'epoca dei fatti dalla convenuta Controparte_1
.
[...]
La contumacia della parte convenuta, com'è noto, aggrava di fatto l'onere probatorio dell'attore, che non può giovarsi del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e deve fornire prova piena di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, tra cui la titolarità del diritto di cui chiede tutela e la titolarità del correlativo obbligo che assuma violato in capo al convenuto.
Infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto e il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (Cass. SS. UU. 16.2.2016 n. 2951).
Ciò chiarito è quindi necessario, innanzitutto, individuare il titolare, dal lato passivo, della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dagli attori e, quindi, il debitore dell'obbligazione risarcitoria oggetto della domanda attorea.
Nel presente giudizio è stata convenuta la Parrocchia come soggetto tenuto al risarcimento,
allegandone una qualità di “gestore” della Scuola dell'Infanzia ove il sinistro si sarebbe pagina 5 di 8 verificato.
Orbene, va rilevato come l'attrice non abbia mai fornito prova confortante della titolarità
del diritto e dell'obbligazione in capo alla convenuta, difettando idonea CP_1
documentazione (ovvero altra prova costituenda) che comprovi la riconducibilità
dell'istituto scolastico interessato alla Parrocchia.
La parte si è invero limitata ad allegare che all'epoca del fatto la Scuola “era gestita ed era sotto il diretto controllo della ”, e che la Parrocchia Controparte_2
sarebbe “ente gestore” della medesima.
Ha però omesso di precisare in cosa consisterebbe, sotto il profilo giuridico, tale genericamente dedotto rapporto “gestorio”.
Non soccorre la documentazione comunque depositata da parte attrice, perché non pertinente in quanto non riferibile, sotto il profilo temporale, alla data del lamentato infortunio, avvenuto il 18.6.2018: il doc. 5 è inerente ai contributi per il finanziamento delle scuole dell'infanzia non statali per l'anno 2015; il doc. 5 bis fa riferimento ad un
Allegato del decreto 94 del 8.8.2017 senza alcuna ulteriore specificazione temporale e il doc. 5 ter si riferisce al decreto n. 51 del 30.9.2021 e alla Fondazione FISM quale “ente beneficiario”, soggetto evidentemente distinto dall'odierno convenuto e sulla cui natura o rilievo nel caso di specie la parte ha omesso di allegare alcunchè.
Anche il documento 8, costituito dalla “convenzione” con cui la Controparte_2
ha affidato la gestione della Scuola dell'Infanzia alla Fondazione
[...]
F.I.S.M. Rovigo, sottoscritta in data 31.8.2019, non appare idonea a provare che, invece, la
Parrocchia avesse la “gestione diretta” (qualunque cosa ciò significare) della Scuola nel periodo precedente all'accordo predetto, e precisamente alla data dell'infortunio per cui è
causa (18.6.2018), avvenuto nel corso dell'anno scolastico 2017-2018.
Ciò rappresenta ragione sufficiente per rigettare la domanda attorea, non avendo la parte pagina 6 di 8 dato prova della sussistenza della titolarità di un obbligo in capo alla convenuta CP_1
in ordine alle pretese avanzate nel presente giudizio.
Per completezza, va rilevato che non ha fornito la prova Parte_1
della invocata responsabilità contrattuale o, in via subordinata, di una responsabilità
extracontrattuale dell'istituto scolastico per il danno subito dall'alunno . Persona_1
In primo luogo, parte attrice non ha fornito in giudizio la prova della instaurazione di un vincolo negoziale, di un rapporto contrattuale, tra i genitori del minore e la scuola dell'infanzia, mediante l'accoglimento della domanda di iscrizione e conseguente ammissione dell'allievo alla Scuola, all'epoca dell'infortunio occorso in data 18.6.2018 e quindi riferibile all'anno scolastico 2017-2018.
La documentazione versata in atti a sostegno del rapporto contrattuale non viene in aiuto
Per_ atteso che il doc. 6 rappresenta una scheda contenente i dati personali del minore e dei suoi genitori comunque priva di data, il doc. 6 bis è rappresentato da un'informativa sulla privacy priva di riferimento temporale e il doc. 6 ter, consenso al trattamento dei dati,
reca la data del 5.9.2018 e quindi successiva all'infortunio oggetto del presente giudizio.
Non soccorre neppure il documento 10, un “diploma” - del tutto informale e privo di qualsiasi efficacia certificativa - apparentemente rilasciato da “Scuola dell'Infanzia San
Sebastiano Martire”, in cui si attesta la frequenza di durante l'anno Persona_1
scolastico 2018-2019, e non durante l'anno scolastico 2017-2018 rilevante in questo giudizio.
Ciò rappresenta ragione altrettanto sufficiente per rigettare la domanda attorea, non avendo la parte dato prova della sussistenza di un obbligo contrattuale o extracontrattuale in capo alla convenuta in ordine alle pretese avanzate nel presente giudizio. CP_1
La causa è stata ritenuta decidibile sulla scorta dei documenti prodotti, superflua l'assunzione delle prove testimoniali e la disposizione della consulenza medico legale pagina 7 di 8 richieste dall'attrice, atteso che i capitoli di prova si riferiscono alle circostanze relative alla caduta del minore, alle lesioni subite, alle cure mediche, ma non sono affatto utili ai fini della chiara individuazione del titolare dell'obbligo asseritamente inadempiuto.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia del convenuto.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande formulate da in qualità di Parte_1
genitore del minore;
Persona_1
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2006/2022 R.G. e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attrice-
in qualità di genitore del minore (C.F. ), con il Persona_1 C.F._2
patrocinio degli avv.ti GIOLI ANDREA GINO e DONEGATTI FEDERICO
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore,
-convenuto contumace -
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato in via telematica in data 6.11.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
nessuna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di genitore del minore , ha Parte_1 Persona_1
convenuto in giudizio la (in seguito anche Controparte_1
”) esponendo: CP_1
pagina 1 di 8 - che il figlio “in data 18.06.2018 alle ore 11.45 circa, durante il Persona_1
regolare orario delle lezioni, si trovava all'interno della Scuola dell'Infanzia di Bosaro,
, struttura ove risultava regolarmente iscritto all'epoca dei fatti, Controparte_1
mentre giocava con i suoi compagni”, “si è trovato privo di adeguata custodia da parte del personale teoricamente regolarmente preposto, ed in tal modo andava a sbattere contro una panchina situata nell'area dove i bimbi giocavano, all'interno della scuola”;
- che dopo l'infortunio è stato trasportato al locale Ospedale di Rovigo Persona_1
e ricoverato presso l'U.O. di Pediatria e Patologia Neonatale ove gli è stata riscontrata una frattura al setto nasale con ferita lacero-contusa guaribile in 25/30 giorni, e che, a postumi stabilizzati, sarebbe individuabile a suo carico un danno permanente di carattere estetico, consistito in una cicatrice visibile sul naso;
- che la Scuola dell'Infanzia di Bosaro, ove è accaduto il sinistro, all'epoca dei fatti “era gestita ed era sotto il diretto controllo della Controparte_2
ubicata in Bosaro (RO) Piazza Monsignor Ernesto Vallin n.14”;
- che la convenuta ha provveduto ad aprire sinistro presso la propria Compagnia
Assicuratrice (n. 000053518000217 del 18.06.2018) che ha negato qualsiasi offerta perché l'invalidità permanente del minore è risultata assorbita dalla franchigia, non vi
è stato ricovero né gesso, non sono state esibite spese ed il pregiudizio estetico non è
indennizzabile in polizza infortuni;
- che l'invito alla negoziazione assistita regolarmente ricevuto da controparte in data
15.12.2021 non ha avuto alcun tipo di riscontro nei termini di legge.
Ha sostenuto, in punto di diritto, che la responsabilità dell'ente gestore di una scuola privata, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, sarebbe duplice: contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata pagina 2 di 8 condotta;
extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri.
Allegando pertanto che il minore, rappresentato dalla madre, avrebbe instaurato un rapporto contrattuale con la a seguito della richiesta di iscrizione presso la CP_1
predetta scuola dell'infanzia, dal quale discende l'obbligo per i dipendenti dell'istituto di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, ha dedotto che sussisterebbe nel caso di specie la responsabilità contrattuale in capo alla per il danno subito dal minore, che CP_1
risponderebbe dell'inadempimento imputabile agli insegnanti per omissione di vigilanza e sorveglianza.
In subordine, ha invocato una responsabilità extracontrattuale della , poiché CP_1
l'evento dannoso si sarebbe verificato all'interno dell'istituto scolastico durante lo svolgimento delle lezioni ed a causa della negligenza del personale scolastico.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale -
Dichiararsi ed accertarsi il valido rapporto contrattuale esistente tra le parti al momento
dell'accadimento del sinistro in data 18.06.2018; -Dichiararsi e accertarsi che il minore
in data 18.06.2018 alle ore 11:45 si trovava all'interno della struttura Persona_1
scolastica materna di di Bosaro ivi ubicata in via Marconi n.67 Controparte_1
ove svolgeva il normale orario di lezione;
-Dichiararsi e accertarsi che all'epoca dei fatti
accaduti ente gestore della scuola materna era la in Controparte_2
persona del legale rapp. pro tempore;
-Dichiararsi l'inadempienza contrattuale ex
artt.1175-1375-1218 c.c. del personale scolastico che non ha adeguatamente vigilato sul
minore sottoposto e non ne ha garantito diligentemente la sua incolumità fisica nel rispetto
degli obblighi contrattuali assunti con l'accettata iscrizione dell'allievo; -Condannarsi per
l'effetto controparte ad un equo risarcimento per danno biologico di natura permanente e
pagina 3 di 8 temporanea patito stimato in € 24.533,00 o nella maggiore o minore somma stabilita per
giustizia da Codesto Organo Giudicante;
-Condannarsi controparte ad un equo
risarcimento per lite temeraria stante il comportamento assolutamente inerte tenuto
durante tutto questo periodo, e quantificabile ex art.96 c.p.c. equitativamente all'interno
dello scaglione di causa indicato;
-Con vittoria di spese diritti ed onorari. IN VIA
SUBORDINATA: -Dichiararsi e accertarsi che il minore in data Persona_1
18.06.2018 alle ore 11:45 si trovava all'interno della struttura scolastica materna di
[...]
di Bosaro ivi ubicata in via Marconi n.67 ove svolgeva il normale Controparte_1
orario di lezione;
-Dichiararsi e accertarsi il nesso di causalità tra l'evento accaduto e il
danno patito dal minore all'interno della struttura scolastica in data 18.06.2018 alle ore
11:45; --Dichiararsi e accertarsi che all'epoca dei fatti accaduti ente gestore della scuola
materna era la in persona del legale rapp. pro Controparte_2
tempore - Dichiararsi la responsabilità extracontrattuale ex artt.2043-2047-2048-2051
c.c. del personale scolastico che con colpa e negligenza non ha adeguatamente vigilato sul
minore sottoposto e non ne ha garantito diligentemente la sua incolumità fisica;
-
Condannarsi per l'effetto controparte ad un equo risarcimento per danno biologico di natura permanente e temporanea patito stimato in € 24.533,00 o nella maggiore o minore
somma stabilita per giustizia da Codesto Organo Giudicante;
-Condannarsi controparte
ad un equo risarcimento per lite temeraria stante il comportamento assolutamente inerte
tenuto durante tutto questo periodo, e quantificabile ex art.96 c.p.c. equitativamente
all'interno dello scaglione di causa indicato;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La convenuta , nonostante la regolare notifica, non si è Controparte_1
costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza riservata del
7.4.2023.
La causa, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 cpc, ritenuta pagina 4 di 8 decidibile sulla scorta dei documenti prodotti, precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in vista dell'udienza del 12.11.2024, è stata trattenuta in decisione assegnando alla parte costituita il termine per il deposito di comparsa conclusionale.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
L'attrice agisce nell'interesse del minore al fine di ottenere nel suo interesse il risarcimento del danno subìto in seguito all'infortunio avvenuto all'interno della Scuola dell'Infanzia di
Bosaro, che assume “gestita” all'epoca dei fatti dalla convenuta Controparte_1
.
[...]
La contumacia della parte convenuta, com'è noto, aggrava di fatto l'onere probatorio dell'attore, che non può giovarsi del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e deve fornire prova piena di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, tra cui la titolarità del diritto di cui chiede tutela e la titolarità del correlativo obbligo che assuma violato in capo al convenuto.
Infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto e il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (Cass. SS. UU. 16.2.2016 n. 2951).
Ciò chiarito è quindi necessario, innanzitutto, individuare il titolare, dal lato passivo, della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dagli attori e, quindi, il debitore dell'obbligazione risarcitoria oggetto della domanda attorea.
Nel presente giudizio è stata convenuta la Parrocchia come soggetto tenuto al risarcimento,
allegandone una qualità di “gestore” della Scuola dell'Infanzia ove il sinistro si sarebbe pagina 5 di 8 verificato.
Orbene, va rilevato come l'attrice non abbia mai fornito prova confortante della titolarità
del diritto e dell'obbligazione in capo alla convenuta, difettando idonea CP_1
documentazione (ovvero altra prova costituenda) che comprovi la riconducibilità
dell'istituto scolastico interessato alla Parrocchia.
La parte si è invero limitata ad allegare che all'epoca del fatto la Scuola “era gestita ed era sotto il diretto controllo della ”, e che la Parrocchia Controparte_2
sarebbe “ente gestore” della medesima.
Ha però omesso di precisare in cosa consisterebbe, sotto il profilo giuridico, tale genericamente dedotto rapporto “gestorio”.
Non soccorre la documentazione comunque depositata da parte attrice, perché non pertinente in quanto non riferibile, sotto il profilo temporale, alla data del lamentato infortunio, avvenuto il 18.6.2018: il doc. 5 è inerente ai contributi per il finanziamento delle scuole dell'infanzia non statali per l'anno 2015; il doc. 5 bis fa riferimento ad un
Allegato del decreto 94 del 8.8.2017 senza alcuna ulteriore specificazione temporale e il doc. 5 ter si riferisce al decreto n. 51 del 30.9.2021 e alla Fondazione FISM quale “ente beneficiario”, soggetto evidentemente distinto dall'odierno convenuto e sulla cui natura o rilievo nel caso di specie la parte ha omesso di allegare alcunchè.
Anche il documento 8, costituito dalla “convenzione” con cui la Controparte_2
ha affidato la gestione della Scuola dell'Infanzia alla Fondazione
[...]
F.I.S.M. Rovigo, sottoscritta in data 31.8.2019, non appare idonea a provare che, invece, la
Parrocchia avesse la “gestione diretta” (qualunque cosa ciò significare) della Scuola nel periodo precedente all'accordo predetto, e precisamente alla data dell'infortunio per cui è
causa (18.6.2018), avvenuto nel corso dell'anno scolastico 2017-2018.
Ciò rappresenta ragione sufficiente per rigettare la domanda attorea, non avendo la parte pagina 6 di 8 dato prova della sussistenza della titolarità di un obbligo in capo alla convenuta CP_1
in ordine alle pretese avanzate nel presente giudizio.
Per completezza, va rilevato che non ha fornito la prova Parte_1
della invocata responsabilità contrattuale o, in via subordinata, di una responsabilità
extracontrattuale dell'istituto scolastico per il danno subito dall'alunno . Persona_1
In primo luogo, parte attrice non ha fornito in giudizio la prova della instaurazione di un vincolo negoziale, di un rapporto contrattuale, tra i genitori del minore e la scuola dell'infanzia, mediante l'accoglimento della domanda di iscrizione e conseguente ammissione dell'allievo alla Scuola, all'epoca dell'infortunio occorso in data 18.6.2018 e quindi riferibile all'anno scolastico 2017-2018.
La documentazione versata in atti a sostegno del rapporto contrattuale non viene in aiuto
Per_ atteso che il doc. 6 rappresenta una scheda contenente i dati personali del minore e dei suoi genitori comunque priva di data, il doc. 6 bis è rappresentato da un'informativa sulla privacy priva di riferimento temporale e il doc. 6 ter, consenso al trattamento dei dati,
reca la data del 5.9.2018 e quindi successiva all'infortunio oggetto del presente giudizio.
Non soccorre neppure il documento 10, un “diploma” - del tutto informale e privo di qualsiasi efficacia certificativa - apparentemente rilasciato da “Scuola dell'Infanzia San
Sebastiano Martire”, in cui si attesta la frequenza di durante l'anno Persona_1
scolastico 2018-2019, e non durante l'anno scolastico 2017-2018 rilevante in questo giudizio.
Ciò rappresenta ragione altrettanto sufficiente per rigettare la domanda attorea, non avendo la parte dato prova della sussistenza di un obbligo contrattuale o extracontrattuale in capo alla convenuta in ordine alle pretese avanzate nel presente giudizio. CP_1
La causa è stata ritenuta decidibile sulla scorta dei documenti prodotti, superflua l'assunzione delle prove testimoniali e la disposizione della consulenza medico legale pagina 7 di 8 richieste dall'attrice, atteso che i capitoli di prova si riferiscono alle circostanze relative alla caduta del minore, alle lesioni subite, alle cure mediche, ma non sono affatto utili ai fini della chiara individuazione del titolare dell'obbligo asseritamente inadempiuto.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia del convenuto.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande formulate da in qualità di Parte_1
genitore del minore;
Persona_1
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8