TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/03/2026, n. 5412
TAR
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
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TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Mancata integrazione del contraddittorio nei termini

    Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in quanto la prova dell'integrazione del contraddittorio è stata depositata oltre il termine di dieci giorni concesso dal Tribunale, in applicazione degli artt. 49, comma 3, e 35, lett. c) c.p.a.

  • Rigettato
    Erronea collocazione in graduatoria

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura in quanto l'ordine della graduatoria può essere influenzato da riserve e titoli di preferenza, e il ricorrente non ha fornito prova di errata applicazione di tali criteri o illegittimità delle riserve. Inoltre, il ricorrente, pur avendo un buon punteggio, non risulta collocato in posizione utile rispetto ai posti disponibili, tenuto conto anche delle riserve, acquisendo una mera idoneità e non un diritto all'assunzione.

  • Rigettato
    Mancata pubblicazione graduatoria idonei e diritto allo scorrimento

    Il Tribunale ha ritenuto legittima la mancata pubblicazione di graduatorie comprensive degli idonei, in particolare in contesti eccezionali come quelli legati ai procedimenti NR. Ha inoltre precisato che lo scorrimento delle graduatorie costituisce una regola generale ma non assoluta, e che l'Amministrazione conserva margini di discrezionalità.

  • Rigettato
    Violazione del limite delle riserve

    Il Tribunale ha ritenuto la doglianza generica e indimostrata, spiegando che la riserva S (triennalisti) non viene erosa se il candidato risulta vincitore per merito, e che i candidati entrati per merito sono distinti da quelli entrati in virtù di ulteriori riserve o precedenze. Il ricorrente, pur essendo triennalista, non ha beneficiato di ulteriori riserve o precedenze e si è collocato tra gli idonei.

  • Rigettato
    Mancata ostensione atti

    L'Amministrazione ha segnalato che gli atti sono accessibili ad uno specifico link, senza contestazione da parte del ricorrente, rendendo la questione superata.

  • Rigettato
    Ulteriori censure generiche

    Il Tribunale ha ritenuto tali censure generiche e prive di specificità, non ravvisando violazioni dei principi di buon andamento, imparzialità, legittimo affidamento o principi che regolano la formazione del bilancio dello Stato.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria generica

    Il Tribunale ha ritenuto la domanda risarcitoria generica e sfornita di elementi probatori, non avendo precisato né l'illecito, né il danno, né il nesso di causalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/03/2026, n. 5412
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5412
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo