Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/03/2026, n. 5412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5412 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4326 del 2025, proposto da AM HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Sarilena Stipo, Rocco Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro per Gli Affari Europei Le Politiche di Coesione, Pnrr - Struttura di Missione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
TO IA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (all. 1);
- del decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (all. 2);
- del Decreto Direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024, che rettifica parzialmente quanto riportato nell’Allegato 1 al D.D. 90/2024 (all. 3);
dei decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A030;
degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
del decreto prot. n. 3235 del 25 ottobre 2024 (all. 4), con il quale è stata approvata la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A030 e, ove esistente del relativo verbale di approvazione;
del decreto prot. n. 3267 del 31 ottobre 2024 (all. 5) con il quale è stata rettificata la predetta graduatoria nonché del decreto n. 1375 del 4 dicembre 2024 (all.6) con il quale è stata integrata nuovamente la medesima graduatoria ed individuati i candidati su provincia;
di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l''odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l''annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno,
per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua
nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NI AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti in epigrafe e precipuamente la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2575/2023 per la classe di concorso A030 e per la regione Lombardia. Si domanda l’annullamento dei medesimi.
I motivi di ricorso attengono in sintesi a: l’asserita erronea collocazione in graduatoria del ricorrente rispetto a candidati con punteggio inferiore; il superamento della quota di riserva prevista; la mancata inclusione del ricorrente tra i vincitori nonostante il punteggio conseguito; la mancata ostensione degli atti; la illegittimità della distinzione tra vincitori e idonei.
Si è costituita in giudizio per resistere l’Amministrazione, impugnando e contestando le tesi ricorsuali, e domandando il respingimento del gravame.
In corso di causa è stata ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio.
All’udienza in epigrafe, previa segnalazione (già operata alla precedente udienza) ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., del mancato rispetto, da parte del ricorrente, di quanto ordinato dal Collegio ai fini dell’integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile oltre che infondato.
Preliminarmente va dato atto che il ricorrente ha depositato in ritardo la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio e ciò determina de plano l’improcedibilità del ricorso secondo il chiaro disposto dell’ordinanza del 8 maggio 2025, n. 8854. In particolare la prova della integrazione del contraddittorio è stata depositata oltre il termine di dieci giorni concesso dal Tribunale.
L'art. 49, comma 3, c.p.a. prevede che “ Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato (...). Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35 ”.
L'art. 35, lett. c) del c.p.a. sanziona con l'improcedibilità del ricorso l'omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
Ciò posto deve ricordarsi che, nel processo amministrativo, l'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve obbligatoriamente contenere, a mente dell'art. 49, comma 3, primo periodo, c.p.a, il termine perentorio entro cui effettuare le notifiche, ma non anche (o non necessariamente) il termine per il successivo deposito, essendo al riguardo dettata, nell'art. 45, comma 1, c.p.a., la disposizione generale, che inequivocabilmente impone un termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1534 che richiama Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1626).
È stato, inoltre, precisato, che “ Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia esercitato la facoltà, che gli artt. 39 e 49 comma 3, c.p.a. gli conferiscono, di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sé eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati dal codice per l'instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità del ricorso ” (Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 788; sez. VII, 29 gennaio 2024, n. 00861; Tar Lazio, sez. III bis, n. 17000/2022).
In ogni caso il ricorso è anche infondato.
La censura relativa al dedotto “errore materiale” nella formazione della graduatoria (primo motivo) non è supportata da adeguata prova.
L’ordine della graduatoria nei concorsi pubblici non è determinato esclusivamente dal punteggio complessivo, ma può essere legittimamente influenzato dalla applicazione delle quote di riserva previste dalla legge, da eventuali titoli di preferenza, da criteri stabiliti dal bando che costituisce la lex specialis della procedura.
Il ricorrente si limita a confrontare i punteggi senza dimostrare l’erronea applicazione di tali criteri né l’illegittimità delle riserve applicate.
Ne consegue che non risulta provato alcun travisamento dei fatti né errore macroscopico suscettibile di rettifica in autotutela.
In relazione al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi come sia principio consolidato che nei concorsi pubblici solo i candidati collocati entro il numero dei posti messi a concorso acquisiscono la qualifica di vincitori, mentre gli altri candidati conseguono una mera idoneità, che non attribuisce un diritto all’assunzione.
Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo superato le prove con buon punteggio, non risulta collocato in posizione utile rispetto ai posti disponibili, tenuto conto anche delle riserve.
Pertanto, egli è titolare di una mera aspettativa, non di un diritto soggettivo all’assunzione.
In questa ottica la mancata pubblicazione di una graduatoria estesa agli idonei o di una graduatoria degli idonei, non è illegittima.
Difatti, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 15647 del 2 agosto 2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, particolarmente in caso di situazioni eccezionali, che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti NR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
Parimenti, le argomentazioni del ricorrente in ordine al presunto “diritto allo scorrimento” non sono condivisibili.
La giurisprudenza è invero costante nel ritenere che lo scorrimento delle graduatorie costituisce regola generale, ma non assoluta, l’idoneo non vincitore non vanta un diritto soggettivo all’assunzione, bensì un interesse legittimo, l’Amministrazione conserva margini di discrezionalità, specie in presenza di discipline speciali di settore, come quelle relative al reclutamento scolastico.
Quanto alla dedotta violazione del limite delle riserve, anche tale doglianza è generica e indimostrata.
Difatti, il ricorrente non fornisce un’analisi completa della platea dei candidati, in uno con la dimostrazione del superamento effettivo della percentuale massima, né la prova dell’errata applicazione delle norme sulle riserve.
In particolare, come già rilevato dalla Sezione (per tutte si veda la sentenza 6 marzo 2026, n. 4264), l’operato dell’Amministrazione è corretto considerando che la riserva S, come “triennalisti”, ex art. 13, cc. 9 e 10, del DM 205/23, come da allegato A 1 al DM 78/2024, deve essere riconosciuta a tutti coloro che hanno svolto il relativo servizio, ma la relativa quota non è erosa qualora il candidato risulti vincitore per puro merito. E’ questa la ragione per cui nella graduatoria pubblicata compaiono più di 13 nominativi in possesso della suddetta riserva, ma ciò non significa che sia stato sforato il contingente prescritto dal bando. Pertanto, i candidati entrati nella graduatoria di cui trattasi per merito, quindi per l’elevato punteggio, sono i primi 32, dalla posizione 1 (con punti 223,75) alla posizione 32 (con punti 208,5), mentre i candidati entrati nella graduatoria in virtù di ulteriori riserve e/o precedenze non visibili all’utenza sono quelli dalla posizione n. 33 alla posizione n. 45. Il ricorrente, pur avendo totalizzato un punteggio pari a 187,5, quindi superiore ad alcuni vincitori, e nonostante sia un triennalista, non beneficiando di ulteriori riserve e/o precedenze si è collocato semplicemente tra gli idonei.
Per completezza, l’Amministrazione ha segnalato che gli atti di interesse sono accessibili ad uno specifico link, senza contestazione da parte del ricorrente. La questione relativa all’accesso agli atti, quindi, è superata da tale indicazione da parte dell’Amministrazione.
Le ulteriori censure (terzo motivo: violazione Costituzione, diritto UE, eccesso di potere), risultano formulate in modo generico, in violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., oltre che dell’art. 64 c.p.c., perché non evidenziano specifici vizi dell’azione amministrativa ma si risolvono in mere affermazioni di principio.
In particolare, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, legittimo affidamento, atteso che l’Amministrazione ha operato nel rispetto del bando e delle norme vigenti, tantomeno violazioni dei principi che regolano la formazione del bilancio dello Stato.
La domanda risarcitoria è parimenti generica oltre che sfornita di elementi probatori, considerando che non sono stati precisati né l’illecito, né il danno, né il nesso di causalità.
Le spese di lite, vista anche l’improcedibilità del ricorso, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, che liquida in euro 800, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND OM, Presidente
NI AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AP | ND OM |
IL SEGRETARIO