Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 3414
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento del preavviso di fermo

    L'atto impugnato costituisce esecuzione di una pretesa tributaria giudizialmente caducata. Venendo meno l'atto prodromico, il fermo amministrativo risulta illegittimo.

  • Accolto
    Inerzia dell'ente di riscossione

    L'ente di riscossione era stato edotto della nullità tramite istanza di autotutela, alla quale non ha dato seguito, giustificando la condanna alle spese.

  • Accolto
    Ordine di cancellazione del fermo

    L'annullamento del fermo amministrativo comporta l'ordine di cancellazione.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Il comportamento omissivo dell'ente di riscossione giustifica la piena soccombenza e la condanna alle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 3414
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3414
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo