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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3414/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11127/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052496062209916606 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3531/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti di Municipia Spa, Marasco Gennaro, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.
202574052496062209916606 emessa da Municipia S.p.A. in data 26/02/2025 su un veicolo Peugeot 308 targato Targa_1, per un debito di € 513,69 relativo a IMU 2017.
Il ricorrente ha dedotto l'assoluta illegittimità dell'atto impugnato, in quanto fondato sul preavviso di fermo n. 202374051901852055365313, già precedentemente annullato da questa medesima Corte di Giustizia
Tributaria con sentenza dell'udienza del 22/10/2024. La parte ricorrente evidenzia, altresì, l'inerzia dell'ente della riscossione dinanzi alla formale istanza di annullamento in autotutela inoltrata il 21/05/2025 e rimasta senza alcun riscontro.
Municipia S.p.A. non si è costituita.
All'udienza pubblica del 26/11/2025 la causa è stata riservata e la riserva è stata successivamente sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta documentalmente provato che l'atto impugnato costituisce diretta esecuzione di una pretesa tributaria
(preavviso di fermo n. 202374051901852055365313) giudizialmente caducata. Con precedente pronuncia di questa Corte, depositata agli atti (sentenza su ricorso n. 8074/2024), il Giudice ha statuito testualmente:
"Accoglie il ricorso ed annulla la comunicazione di fermo amministrativo impugnata". Venendo meno l'atto prodromico legittimante la pretesa, la successiva iscrizione materiale del fermo amministrativo risulta palesemente illegittima e sprovvista di alcun titolo valido. L'ente di riscossione era peraltro stato ritualmente edotto di tale nullità tramite istanza di autotutela presentata dal contribuente in data 21/05/2025, alla quale non ha dato alcun seguito.
Riguardo alle spese di lite, si ritiene di dover derogare alla compensazione sancita nel precedente giudizio tra le stesse parti. Nel caso di specie, infatti, il comportamento omissivo di Municipia S.p.A., che non ha provveduto allo sgravio in autotutela costringendo il contribuente ad una nuova e successiva azione giudiziale, giustifica la piena soccombenza e la conseguente condanna alle spese a carico dell'ente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Comunicazione d'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n. 202574052496062209916606. Ordina all'ente di riscossione Municipia S.p.A.
l'immediata cancellazione del suddetto fermo amministrativo iscritto sul veicolo di parte ricorrente.
Condanna Municipia S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 250,00, oltre CUT, spese forfettarie ed oneri accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11127/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052496062209916606 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3531/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti di Municipia Spa, Marasco Gennaro, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.
202574052496062209916606 emessa da Municipia S.p.A. in data 26/02/2025 su un veicolo Peugeot 308 targato Targa_1, per un debito di € 513,69 relativo a IMU 2017.
Il ricorrente ha dedotto l'assoluta illegittimità dell'atto impugnato, in quanto fondato sul preavviso di fermo n. 202374051901852055365313, già precedentemente annullato da questa medesima Corte di Giustizia
Tributaria con sentenza dell'udienza del 22/10/2024. La parte ricorrente evidenzia, altresì, l'inerzia dell'ente della riscossione dinanzi alla formale istanza di annullamento in autotutela inoltrata il 21/05/2025 e rimasta senza alcun riscontro.
Municipia S.p.A. non si è costituita.
All'udienza pubblica del 26/11/2025 la causa è stata riservata e la riserva è stata successivamente sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta documentalmente provato che l'atto impugnato costituisce diretta esecuzione di una pretesa tributaria
(preavviso di fermo n. 202374051901852055365313) giudizialmente caducata. Con precedente pronuncia di questa Corte, depositata agli atti (sentenza su ricorso n. 8074/2024), il Giudice ha statuito testualmente:
"Accoglie il ricorso ed annulla la comunicazione di fermo amministrativo impugnata". Venendo meno l'atto prodromico legittimante la pretesa, la successiva iscrizione materiale del fermo amministrativo risulta palesemente illegittima e sprovvista di alcun titolo valido. L'ente di riscossione era peraltro stato ritualmente edotto di tale nullità tramite istanza di autotutela presentata dal contribuente in data 21/05/2025, alla quale non ha dato alcun seguito.
Riguardo alle spese di lite, si ritiene di dover derogare alla compensazione sancita nel precedente giudizio tra le stesse parti. Nel caso di specie, infatti, il comportamento omissivo di Municipia S.p.A., che non ha provveduto allo sgravio in autotutela costringendo il contribuente ad una nuova e successiva azione giudiziale, giustifica la piena soccombenza e la conseguente condanna alle spese a carico dell'ente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Comunicazione d'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n. 202574052496062209916606. Ordina all'ente di riscossione Municipia S.p.A.
l'immediata cancellazione del suddetto fermo amministrativo iscritto sul veicolo di parte ricorrente.
Condanna Municipia S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in
€ 250,00, oltre CUT, spese forfettarie ed oneri accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.