Versione
20 novembre 1957
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Versione
21 dicembre 1961
21 dicembre 1961
Art. 1. ((L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente:
" I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita', nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni ed indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata ed il decreto dello stato emesso sulla base di documenti falsi.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca ed a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'".))
" I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita', nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni ed indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata ed il decreto dello stato emesso sulla base di documenti falsi.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca ed a riduzione della pensione o dell'assegno e' sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non puo' mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'".))
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 10/02/2015, n. 47Provvedimento: Sent. 47/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai magistrati: Dott. Stefano IMPERIALI Presidente f.f. Dott. Angela SILVERI Consigliere Dott. Luigi CIRILLO Consigliere Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore Dott. Marco SMIROLDO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'appello, iscritto al n. 24277 del registro generale, proposto dal Sig. L. C., nato il Omissis, riassunto dai Sig.ri M. T. L., L. C. e M. C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via R. Grazioli Lante n. 16, contro il …Leggi di più...
- valutazione probatoria·
- art. 81 DPR 914/1978·
- documento nuovo·
- motivazione apparente·
- questioni di fatto·
- dipendenza da causa di servizio·
- annullamento sentenza·
- pensione di guerra·
- prescrizione·
- riesame amministrativo·
- rinvio al giudice di primo grado·
- art. 1 L. 19/1994