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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.2.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4290/2020 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. PAOLO TEODOLI, Parte_1 ricorrente contro on il patrocinio dell'Avv. MIRA TELARICO, Controparte_1 resistente
e con il patrocinio dell'Avv.ti GIOVANNI BOLDRINI, MORENO PESARESI, CP_2
PAOLO CACCIAGRANO resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede di “accertare e dichiarare preliminarmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra le parti nell'intero periodo corrente tra il 16-1 al 31-12-2018; b) accertare e dichiarare, oltre alla legittimazione passiva della per tutto il rapporto dedotto in ricorso, la legittimazione passiva Controparte_1 in via solidale di anch'essa per tutto il rapporto di lavoro dedotto in ricorso;
c) condannare in conseguenza la CP_2
e, in solido con essa, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003 e dell'art 1676 Cod. Civ., Controparte_1 CP_2 al pagamento, in favore del sig. della somma di E. 17557,26, dovuta per i titoli di cui in premessa, o Parte_1 della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod.
Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CA.”.
2. Si costituisce in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t. la Controparte_1 quale chiede “In via principale: rigettare la domanda del ricorrente così come formulata, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi meglio rap-presentati in narrativa;
b) In via subordinata: dichiarare che il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti ha avuto conclusione in data 31/8/2018, a causa dell'assenza ingiustificata ed ininterrotta del lavoratore dal 1/9/2018 fino alla scadenza del contratto al 31/12/2018 e per l'effetto rigettare ogni rivendicazione delle ulteriori somme anche a titolo di ore di straordinario In via ulteriormente subordinata: dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro al 31/8/2018 per il comportamento del Sig. e per l'effetto dichiarare dovute solo le voci Parte_1 retributive provate come non corrisposte rispetto alle buste paga emesse e regolarmente onorate, previo ricalcolo di quanto effettivamente dovuto alla luce delle contestazioni esplicitate in narrativa e delle ore di straordinario effettivamente svolte per la oltre alla compensazione di quanto risultante con il danno determinato al mezzo della Controparte_1
d) In ogni caso: condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA Controparte_1 come per legge”.
3. Si costituisce in giudizio la società n persona del legale rappresentante p.t. la quale CP_2 chiede “Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, per le ragioni ed eccezioni formulate, rigettare le domande formulate nei confronti di per le ragioni ed eccezioni sopra svolte. Vinte le spese, con rimborso di quelle CP_2 generali, iva e cpa di legge”
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente ha convenuto in giudizio le società resistenti premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dal 16.1.2018 al 31.12.2018, alle dipendenze della società che si occupa del trasporto e della movimentazione di merci per Controparte_1 conto terzi e che opera in virtù di contratto di appalto con la premette altresì il ricorrente CP_2 che il rapporto è stato regolarizzato sin dall'inizio con un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 16.3.2018, poi prorogato fino al 31.12.2018 (doc. 3, certificato storico del centro dell'impiego), inquadrato nel IV livello del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, con orario part time di 20 ore settimanali e con mansioni di conducente autotrasporti (doc. 4, buste paga), addetto inizialmente e fino al 27.5.2018 al trasporto delle merci dal magazzino della con sede in CP_2
Capena, ai clienti della stessa in tutto il Lazio (doc. 7 e 8, schede dei tempi di guida) e, successivamente, comandato in trasferta a Pescara, svolgendo l'attività di trasporto merci per i clienti della in CP_2
Abruzzo e nelle Marche.
2. Sostiene altresì il ricorrente di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare del
13.9.2018 (doc. 5 comparsa della resistente per asserita assenza ingiustificata Controparte_1 dal posto di lavoro che a tale lettera non seguiva alcun provvedimento disciplinare nonostante la mancanza di giustificazioni da parte del lavoratore;
che comunque successivamente al periodo di ferie
(due settimane dal 1 settembre) la società non ha più chiamato al lavoro il ricorrente il quale in data
16.10.2018 ha formalmente messo a disposizione della la propria prestazione lavorativa CP_1 senza ricevere alcun riscontro (doc. 5). 3. Deduce altresì il ricorrente che, al di là delle risultanze documentali, ha sempre svolto la prestazione lavorativa a tempo pieno seguendo i seguenti orari: nel periodo iniziale nel quale era addetto al magazzino di Capena lavorava dalle ore 6:00 alle ore 19:00/20:00 dal lunedì al venerdì senza alcuna pausa pranzo e il sabato dalle 6:00 alle 12:00; nel periodo in cui lavorava presso il magazzino di
Pescara svolgeva l'orario 4:00/18:00 dal martedì mattina al sabato. Allega altresì che il mezzo utilizzato per il trasporto delle merci pur se di proprietà della Cooperativa portava l'insegna e che il CP_2 potere direttivo e organizzativo veniva impartito dal responsabile del magazzino di quest'ultima.
Deduce altresì di non aver mai ricevuto la giusta retribuzione commisurata alle ore lavorative, e in particolare di non aver percepito alcuna retribuzione da settembre 2018 fino alla naturale scadenza del contratto (31.12.2018).
4. Ha chiesto, quindi, il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 16.1.2018 al 31.12.2018, nonché il riconoscimento delle differenze retributive per la complessiva somma di euro 17.557,26 a titolo retribuzione mensile, 13^, 14^ mensilità, indennità per ferie non godute, indennità per il lavoro straordinario non retribuito, TFR, oltre rivalutazioni ed interessi, come meglio dettagliate nei conteggi allegati al ricorso, con condanna in solido nei confronti di entrambe le società convenute ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 276/2003 e dell'art. 1676 c.c.. Con note conclusionali il ricorrente ha dedotto un errore nel conteggio affermando che le differenze retributive ammontano ad euro 15.716,08.
5. Si è costituita la contestando i conteggi prodotti dal ricorrente e Controparte_1 sostenendo che negli stessi sono state inserite come percepite delle somme inferiori a quanto effettivamente erogato dalla cooperativa (allega i bonifici effettuati in conformità alle buste paga emesse, doc. 3 e 4); afferma che le retribuzioni delle mensilità da settembre a dicembre 2018 non sono dovute al lavoratore per assenza ingiustificata dello stesso;
che la cooperativa in data 13.9.2018 ha contestato al lavoratore l'assenza dal posto di lavoro senza ricevere alcuna giustificazione da parte dello stesso (doc. 5 memoria di costituzione - lettera tornata al mittente per compiuta giacenza); che unitamente all'assenza ingiustificata con lettera di contestazione la cooperativa contestava al ricorrente anche il danno subito dal furgone utilizzato dal lavoratore, danno che la resistente chiede sia compensato con quanto eventualmente riconosciuto al lavoratore;
quanto poi all'orario di lavoro afferma che dalle schede di lavoro (doc. 8 memoria costituzione – foglio consegna della CP_3
si evince come le ore di lavoro supplementare e straordinario il cui pagamento il ricorrente
[...] rivendica nei confronti della cooperativa in realtà risultano svolte per conto di altro vettore.
6. Si è costituita la la quale contesta quanto dedotto dal ricorrente ed in CP_2 particolare eccepisce l'inammissibilità della domanda di condanna in solido ai sensi dell'art. 29 D.lgs
276/2003 stante il decorso del termine di decadenza biennale;
afferma l'insussistenza del vincolo di solidarietà non essendoci tra le società resistenti alcun contratto di appalto e non potendo la continuità del servizio di trasporto configurare un tale vincolo.
7. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la sola l'acquisizione documentale e l'interrogatorio libero di parte ricorrente e del legale rappresentante della (v. verbale del 26.10.2021), atteso che parte ricorrente ha rinunciato alle istanze CP_4 istruttorie articolate e che quelle formulate dalla sono state ritenute Controparte_1 inammissibili (v. ordinanza del 14.12.2022). La causa è stata discussa all'udienza odierna e viene decisa con la presente sentenza.
8. È incontestato che tra il ricorrente e la sia incorso un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato fin dal 16.1.2018 e che il ricorrente sin da tale data abbia svolto la mansione di autotrasportatore.
9. Un primo profilo controverso in fatto attiene all'orario di lavoro prestato, contrattualizzato in 20 ore settimanali, a fronte del maggiore orario che il lavoratore rivendica di aver svolto, nei termini di cui in narrativa e quindi secondo un orario fisso così articolato: nel periodo iniziale nel quale era addetto al magazzino di Capena dalle ore 6:00 alle ore 19:00/20:00 dal lunedì al venerdì senza alcuna pausa pranzo e il sabato dalle 6:00 alle 12:00; nel periodo in cui lavorava presso il magazzino di Pescara dalle ore 4:00 alle ore 18:00 dal martedì mattina al sabato.
10. Va premesso che la parte ricorrente ha rinunciato alle proprie istanze istruttorie quanto all'escussione di testi, e sono state conseguentemente rigettate le istanze istruttorie a prova contraria articolate da ritenute superflue o altrimenti inammissibili. CP_4
11. Dalla documentazione acquisita non è emerso un quadro chiaro e preciso che possa far ritenere provato l'orario di lavoro così come allegato dal ricorrente.
12. In particolare, non costituiscono prova sufficiente dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato le schede conducente e i prospetti delle consegne depositati dal ricorrente. Sebbene, infatti, su tali schede siano indicati il nome del vettore e il luogo di destinazione delle merci, nonché gli orari di consegna indicativi previsti, non è dato sapere quali siano stati gli orari di consegna effettivi e, in senso assorbente, detti orari di consegna indicativi non sono tali da ritenere che il lavoratore prestasse la propria attività secondo un orario sostanzialmente analogo per tutte le giornate lavorative (con eccezione del sabato), come dedotto.
13. Al contrario, soltanto occasionalmente si rileva dalla lettura delle schede l'inizio della giornata lavorativa di mattina e l'orario di consegna previsto nel pomeriggio e quindi in termini incompatibili con un orario di lavoro part time, e tale occasionalità esclude che il rapporto possa essere qualificato come full time – secondo quanto richiesto dalla parte – ed impone di qualificare le eventuali ore lavorate in più rispetto a quelle contrattualizzate come lavoro supplementare o straordinario. 14. Dalla stessa CTU svolta, volta ad individuare le ore effettivamente lavorate – ferma ogni considerazione circa la loro certa riconducibilità ad attività svolta in favore della resistente, su cui si dirà
– non è emerso lo svolgimento di un orario di lavoro full time, e quindi con orario omogeneo per tutte le giornate lavorative, ma al contrario un orario fortemente variabile, qualificabile quindi come lavoro supplementare o straordinario.
Conseguentemente, ed in senso assorbente, la domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di lavoro con orario full time deve essere rigettata. Né può ritenersi validamente proposta una domanda relativa al riconoscimento di lavoro supplementare o straordinario, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe dovuto assolvere in modo ben più rigoroso il proprio onere di allegazione, come da pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 16150/2018), sicché la domanda dovrebbe comunque essere rigettata per tale motivo, che costituisce ragione più liquida del decidere senza che possa aversi riguardo al contenuto della documentazione in atti con riferimento a fatti non compiutamente allegati (e specificamente al contenuto dell'all. 7). L'onere di allegazione, infatti, precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19.8.2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22.9.2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 8.2.2018).
15. Neppure dall'esame dei dischi tachigrafici, svolto da consulente tecnico all'uopo nominato, non è stato possibile desumere elementi certi. Il consulente, infatti, ha affermato l'impossibilità, in base ai dati estratti dal tachigrafo, di “rilevare se le ore di guida indicate giorno per giorno siano state effettuate su uno stesso mezzo di trasporto altresì sulla base dei soli dati riportati nello stesso non è possibile individuare con certezza gruppi significativi di registrazioni riferibili ad un medesimo mezzo”. Conseguentemente è impossibile verificare che le ore di guida effettuate dal ricorrente come risultanti dal tachigrafo – meglio dettagliate nelle tabelle riassuntive allegate alla relazione peritale – siano state effettuate su un unico mezzo di trasporto per ciascuna giornata lavorativa, e quindi alle dipendenze di un unico vettore.
16. Il consulente non ha potuto, sulla base di tali documenti, rispondere ai quesiti in modo sufficientemente chiaro. In particolare, il consulente ha rilevato che il raffronto tra le proposte di viaggio di cui all'all. 7 ed i dati relativi alle attività condotte nello stesso periodo dal ricorrente sinteticamente riportate negli allegati 2 e 3 della relazione peritale ha fatto emergere numerose incongruità, meglio dettagliate nella relazione stessa. Il contrasto tra le risultanze della stessa documentazione prodotta da parte ricorrente impedisce che le relative risultanze siano poste a base della decisione.
17. In conclusione, in mancanza di diverse risultanze, a fronte della perdurante incertezza sull'orario di lavoro svolto dal ricorrente, in mancanza di prova dell'articolazione dello stesso come allegato, in mancanza di una più specifica allegazione che consenta di dare rilievo ad eventuali risultanze documentali (comunque non emerse con chiarezza come dimostra l'esito della CTU), la domanda relativa alle differenze in ragione dell'orario di lavoro svolto deve essere rigettata.
18. Non spettano al ricorrente neanche le indennità per ferie non godute, non avendo egli allegato né fornito la prova, sullo stesso gravante, consistente nell'aver espletato attività lavorativa nel periodo destinato alle ferie o in ogni caso di non averne potuto fruire per ragioni imputabili alla parte datoriale (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6262/2022).
19. Quanto alle somme chieste a titolo di 13esima e 14esima mensilità nonché a titolo di
TFR, secondo l'incontestata allegazione di parte resistente – e come comprovato dalle buste paga dalla stessa versate in atti – tali voci retributive, così come i permessi, sono conglobate nella retribuzione ordinaria, e sono quindi state corrisposte, non avendo il ricorrente mai lamentato la mancata corresponsione delle somme indicate nelle buste paga stesse.
20. Il secondo profilo controverso tra le parti attiene alla spettanza delle retribuzioni per le mensilità pacificamente non lavorate.
21. Sul punto, il ricorrente deduce di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare del
13.9.2018 (doc. 5 della comparsa della resistente per asserita assenza Controparte_1 ingiustificata dal posto di lavoro;
che a tale lettera non seguiva alcun provvedimento disciplinare nonostante la mancanza di giustificazioni da parte del ricorrente;
che comunque successivamente al periodo di ferie (asseritamente due settimane dal 1 settembre) la società non avrebbe più chiamato al lavoro il ricorrente, il quale in data 16.10.2018 ha formalmente messo a disposizione della CP_1 la propria prestazione lavorativa senza ricevere alcun riscontro (doc. 5).
22. Controparte eccepisce una assenza ingiustificata del lavoratore dal 3.9.2018 sanzionata – insieme ad altre inadempienze – col menzionato provvedimento del successivo 13.9.2018.
23. Incontestata l'assenza dal lavoro, non vi è prova, né il ricorrente ha chiesto di fornirla, della dedotta circostanza che, dal 3.9.2018, egli abbia effettivamente fruito di due settimane di ferie.
Deve quindi ritenersi allo stato ingiustificata l'assenza dello stesso.
24. A fronte del carattere sinallagmatico delle prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro, ciascuna delle due parti può valersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., ove l'altra rifiuti di adempiere la propria prestazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 17353 del 11.10.2012), che ha altresì specificato come debba escludersi un vincolo per il datore di reagire alla inadempienza del lavoratore esclusivamente con sanzioni disciplinari. Al contrario, il datore è legittimato a reagire con tutti gli strumenti del creditore, e quindi con la richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., col rifiuto di accettare la prestazione parziale ex art. 1181
c.c., o ancora con richiesta di risarcimento del danno patito. 25. Accogliendo l'eccezione di inadempimento mossa da parte resistente, deve quindi innanzitutto escludersi che spettino al lavoratore le retribuzioni per il periodo intercorso tra il 3 settembre 2018 ed il 22.10.2018, avendo il ricorrente senza alcuna giustificazione, né comunicazione, omesso di rendere la prestazione lavorativa.
26. precedente alla ricezione da parte, avvenuta con lettera raccomandata ricevuta il
22.10.2018 (all. 5 ricorso).
27. Quanto al periodo successivo a tale data, coincidente con la ricezione da parte del datore dell'offerta delle prestazioni del lavoratore, quest'ultimo non può più considerarsi inadempiente,
e tuttavia l'inadempimento di parte datoriale deve essere valutato all'esito di una valutazione comparativa con il comportamento precedentemente tenuto dal lavoratore (Cass. civ., Sez. L, Sentenza
n. 12161 del 19.8.2003), onde valutare la maggior gravità di uno o dell'altro. In tale prospettiva, rileva innanzitutto il dato cronologico, nel senso che l'inadempimento del lavoratore è precedente a quello datoriale, e si è protratto per oltre 45 giorni prima dell'offerta di rendere le proprie prestazioni.
Quest'ultima si appalesa come tardiva, verosimilmente inidonea a soddisfare l'interesse della controparte all'adempimento, considerato che la società resistente avrà verosimilmente dovuto far fronte aliunde al venir meno dell'apporto del ricorrente. Deve concludersene che l'inadempimento del lavoratore rimane connotato da maggiore gravità rispetto a quello datoriale, avendo egli omesso di presentarsi per rendere la prestazione nei termini contrattuali, avendo parimenti omesso di reagire alla contestazione disciplinare, così dimostrando assoluto disinteresse per la prosecuzione del rapporto, peraltro prossimo a scadenza, nonché per le conseguenze pregiudizievoli sull'organizzazione datoriale.
Conseguentemente, l'inadempimento imputabile alla parte datoriale, consistito nell'inerzia tenuta a fronte della messa a disposizione delle prestazioni del lavoratore, può ancora qualificarsi come legittima reazione al precedente inadempimento di controparte.
28. Conseguentemente, non spetta neppure per il periodo successivo all'offerta delle proprie prestazioni la retribuzione omessa, in virtù della mancata prestazione dell'attività lavorativa, comunque conseguente a una condotta imputabile al lavoratore nei termini suesposti.
29. Ne consegue il rigetto della domanda del ricorrente, con conseguente assorbimento delle questioni relative alla solidarietà passiva della resistente e dell'eccezione di compensazione CP_2 formulata da rispetto al danno asseritamente subito ad un mezzo aziendale per Controparte_1 colpa del lavoratore.
30. Le spese di lite possono essere compensate per il 50% in considerazione della natura delle parti e dei diritti oggetto del giudizio ed in considerazione della complessità dell'accertamento in fatto quanto all'orario di lavoro effettivamente svolto, mentre il restante 50% deve essere posto a carico di parte ricorrente e liquidato come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori minimi tabellari in considerazione della natura delle parti e dei diritti oggetto del giudizio. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere integralmente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4290/2020 r.g.:
Rigetta il ricorso, per l'effetto: compensa per il 50% le spese di lite tra le parti, e condanna il ricorrente a rifondere il restante 50%, quantificato in euro 1.347,50 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU.
Tivoli, 25.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.2.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4290/2020 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. PAOLO TEODOLI, Parte_1 ricorrente contro on il patrocinio dell'Avv. MIRA TELARICO, Controparte_1 resistente
e con il patrocinio dell'Avv.ti GIOVANNI BOLDRINI, MORENO PESARESI, CP_2
PAOLO CACCIAGRANO resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede di “accertare e dichiarare preliminarmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra le parti nell'intero periodo corrente tra il 16-1 al 31-12-2018; b) accertare e dichiarare, oltre alla legittimazione passiva della per tutto il rapporto dedotto in ricorso, la legittimazione passiva Controparte_1 in via solidale di anch'essa per tutto il rapporto di lavoro dedotto in ricorso;
c) condannare in conseguenza la CP_2
e, in solido con essa, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003 e dell'art 1676 Cod. Civ., Controparte_1 CP_2 al pagamento, in favore del sig. della somma di E. 17557,26, dovuta per i titoli di cui in premessa, o Parte_1 della somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod.
Civ.; somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CA.”.
2. Si costituisce in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t. la Controparte_1 quale chiede “In via principale: rigettare la domanda del ricorrente così come formulata, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi meglio rap-presentati in narrativa;
b) In via subordinata: dichiarare che il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti ha avuto conclusione in data 31/8/2018, a causa dell'assenza ingiustificata ed ininterrotta del lavoratore dal 1/9/2018 fino alla scadenza del contratto al 31/12/2018 e per l'effetto rigettare ogni rivendicazione delle ulteriori somme anche a titolo di ore di straordinario In via ulteriormente subordinata: dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro al 31/8/2018 per il comportamento del Sig. e per l'effetto dichiarare dovute solo le voci Parte_1 retributive provate come non corrisposte rispetto alle buste paga emesse e regolarmente onorate, previo ricalcolo di quanto effettivamente dovuto alla luce delle contestazioni esplicitate in narrativa e delle ore di straordinario effettivamente svolte per la oltre alla compensazione di quanto risultante con il danno determinato al mezzo della Controparte_1
d) In ogni caso: condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA Controparte_1 come per legge”.
3. Si costituisce in giudizio la società n persona del legale rappresentante p.t. la quale CP_2 chiede “Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, per le ragioni ed eccezioni formulate, rigettare le domande formulate nei confronti di per le ragioni ed eccezioni sopra svolte. Vinte le spese, con rimborso di quelle CP_2 generali, iva e cpa di legge”
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente ha convenuto in giudizio le società resistenti premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dal 16.1.2018 al 31.12.2018, alle dipendenze della società che si occupa del trasporto e della movimentazione di merci per Controparte_1 conto terzi e che opera in virtù di contratto di appalto con la premette altresì il ricorrente CP_2 che il rapporto è stato regolarizzato sin dall'inizio con un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 16.3.2018, poi prorogato fino al 31.12.2018 (doc. 3, certificato storico del centro dell'impiego), inquadrato nel IV livello del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, con orario part time di 20 ore settimanali e con mansioni di conducente autotrasporti (doc. 4, buste paga), addetto inizialmente e fino al 27.5.2018 al trasporto delle merci dal magazzino della con sede in CP_2
Capena, ai clienti della stessa in tutto il Lazio (doc. 7 e 8, schede dei tempi di guida) e, successivamente, comandato in trasferta a Pescara, svolgendo l'attività di trasporto merci per i clienti della in CP_2
Abruzzo e nelle Marche.
2. Sostiene altresì il ricorrente di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare del
13.9.2018 (doc. 5 comparsa della resistente per asserita assenza ingiustificata Controparte_1 dal posto di lavoro che a tale lettera non seguiva alcun provvedimento disciplinare nonostante la mancanza di giustificazioni da parte del lavoratore;
che comunque successivamente al periodo di ferie
(due settimane dal 1 settembre) la società non ha più chiamato al lavoro il ricorrente il quale in data
16.10.2018 ha formalmente messo a disposizione della la propria prestazione lavorativa CP_1 senza ricevere alcun riscontro (doc. 5). 3. Deduce altresì il ricorrente che, al di là delle risultanze documentali, ha sempre svolto la prestazione lavorativa a tempo pieno seguendo i seguenti orari: nel periodo iniziale nel quale era addetto al magazzino di Capena lavorava dalle ore 6:00 alle ore 19:00/20:00 dal lunedì al venerdì senza alcuna pausa pranzo e il sabato dalle 6:00 alle 12:00; nel periodo in cui lavorava presso il magazzino di
Pescara svolgeva l'orario 4:00/18:00 dal martedì mattina al sabato. Allega altresì che il mezzo utilizzato per il trasporto delle merci pur se di proprietà della Cooperativa portava l'insegna e che il CP_2 potere direttivo e organizzativo veniva impartito dal responsabile del magazzino di quest'ultima.
Deduce altresì di non aver mai ricevuto la giusta retribuzione commisurata alle ore lavorative, e in particolare di non aver percepito alcuna retribuzione da settembre 2018 fino alla naturale scadenza del contratto (31.12.2018).
4. Ha chiesto, quindi, il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 16.1.2018 al 31.12.2018, nonché il riconoscimento delle differenze retributive per la complessiva somma di euro 17.557,26 a titolo retribuzione mensile, 13^, 14^ mensilità, indennità per ferie non godute, indennità per il lavoro straordinario non retribuito, TFR, oltre rivalutazioni ed interessi, come meglio dettagliate nei conteggi allegati al ricorso, con condanna in solido nei confronti di entrambe le società convenute ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 276/2003 e dell'art. 1676 c.c.. Con note conclusionali il ricorrente ha dedotto un errore nel conteggio affermando che le differenze retributive ammontano ad euro 15.716,08.
5. Si è costituita la contestando i conteggi prodotti dal ricorrente e Controparte_1 sostenendo che negli stessi sono state inserite come percepite delle somme inferiori a quanto effettivamente erogato dalla cooperativa (allega i bonifici effettuati in conformità alle buste paga emesse, doc. 3 e 4); afferma che le retribuzioni delle mensilità da settembre a dicembre 2018 non sono dovute al lavoratore per assenza ingiustificata dello stesso;
che la cooperativa in data 13.9.2018 ha contestato al lavoratore l'assenza dal posto di lavoro senza ricevere alcuna giustificazione da parte dello stesso (doc. 5 memoria di costituzione - lettera tornata al mittente per compiuta giacenza); che unitamente all'assenza ingiustificata con lettera di contestazione la cooperativa contestava al ricorrente anche il danno subito dal furgone utilizzato dal lavoratore, danno che la resistente chiede sia compensato con quanto eventualmente riconosciuto al lavoratore;
quanto poi all'orario di lavoro afferma che dalle schede di lavoro (doc. 8 memoria costituzione – foglio consegna della CP_3
si evince come le ore di lavoro supplementare e straordinario il cui pagamento il ricorrente
[...] rivendica nei confronti della cooperativa in realtà risultano svolte per conto di altro vettore.
6. Si è costituita la la quale contesta quanto dedotto dal ricorrente ed in CP_2 particolare eccepisce l'inammissibilità della domanda di condanna in solido ai sensi dell'art. 29 D.lgs
276/2003 stante il decorso del termine di decadenza biennale;
afferma l'insussistenza del vincolo di solidarietà non essendoci tra le società resistenti alcun contratto di appalto e non potendo la continuità del servizio di trasporto configurare un tale vincolo.
7. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la sola l'acquisizione documentale e l'interrogatorio libero di parte ricorrente e del legale rappresentante della (v. verbale del 26.10.2021), atteso che parte ricorrente ha rinunciato alle istanze CP_4 istruttorie articolate e che quelle formulate dalla sono state ritenute Controparte_1 inammissibili (v. ordinanza del 14.12.2022). La causa è stata discussa all'udienza odierna e viene decisa con la presente sentenza.
8. È incontestato che tra il ricorrente e la sia incorso un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato fin dal 16.1.2018 e che il ricorrente sin da tale data abbia svolto la mansione di autotrasportatore.
9. Un primo profilo controverso in fatto attiene all'orario di lavoro prestato, contrattualizzato in 20 ore settimanali, a fronte del maggiore orario che il lavoratore rivendica di aver svolto, nei termini di cui in narrativa e quindi secondo un orario fisso così articolato: nel periodo iniziale nel quale era addetto al magazzino di Capena dalle ore 6:00 alle ore 19:00/20:00 dal lunedì al venerdì senza alcuna pausa pranzo e il sabato dalle 6:00 alle 12:00; nel periodo in cui lavorava presso il magazzino di Pescara dalle ore 4:00 alle ore 18:00 dal martedì mattina al sabato.
10. Va premesso che la parte ricorrente ha rinunciato alle proprie istanze istruttorie quanto all'escussione di testi, e sono state conseguentemente rigettate le istanze istruttorie a prova contraria articolate da ritenute superflue o altrimenti inammissibili. CP_4
11. Dalla documentazione acquisita non è emerso un quadro chiaro e preciso che possa far ritenere provato l'orario di lavoro così come allegato dal ricorrente.
12. In particolare, non costituiscono prova sufficiente dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato le schede conducente e i prospetti delle consegne depositati dal ricorrente. Sebbene, infatti, su tali schede siano indicati il nome del vettore e il luogo di destinazione delle merci, nonché gli orari di consegna indicativi previsti, non è dato sapere quali siano stati gli orari di consegna effettivi e, in senso assorbente, detti orari di consegna indicativi non sono tali da ritenere che il lavoratore prestasse la propria attività secondo un orario sostanzialmente analogo per tutte le giornate lavorative (con eccezione del sabato), come dedotto.
13. Al contrario, soltanto occasionalmente si rileva dalla lettura delle schede l'inizio della giornata lavorativa di mattina e l'orario di consegna previsto nel pomeriggio e quindi in termini incompatibili con un orario di lavoro part time, e tale occasionalità esclude che il rapporto possa essere qualificato come full time – secondo quanto richiesto dalla parte – ed impone di qualificare le eventuali ore lavorate in più rispetto a quelle contrattualizzate come lavoro supplementare o straordinario. 14. Dalla stessa CTU svolta, volta ad individuare le ore effettivamente lavorate – ferma ogni considerazione circa la loro certa riconducibilità ad attività svolta in favore della resistente, su cui si dirà
– non è emerso lo svolgimento di un orario di lavoro full time, e quindi con orario omogeneo per tutte le giornate lavorative, ma al contrario un orario fortemente variabile, qualificabile quindi come lavoro supplementare o straordinario.
Conseguentemente, ed in senso assorbente, la domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di lavoro con orario full time deve essere rigettata. Né può ritenersi validamente proposta una domanda relativa al riconoscimento di lavoro supplementare o straordinario, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe dovuto assolvere in modo ben più rigoroso il proprio onere di allegazione, come da pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. L - , Sentenza n. 16150/2018), sicché la domanda dovrebbe comunque essere rigettata per tale motivo, che costituisce ragione più liquida del decidere senza che possa aversi riguardo al contenuto della documentazione in atti con riferimento a fatti non compiutamente allegati (e specificamente al contenuto dell'all. 7). L'onere di allegazione, infatti, precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del
19.8.2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22.9.2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 8.2.2018).
15. Neppure dall'esame dei dischi tachigrafici, svolto da consulente tecnico all'uopo nominato, non è stato possibile desumere elementi certi. Il consulente, infatti, ha affermato l'impossibilità, in base ai dati estratti dal tachigrafo, di “rilevare se le ore di guida indicate giorno per giorno siano state effettuate su uno stesso mezzo di trasporto altresì sulla base dei soli dati riportati nello stesso non è possibile individuare con certezza gruppi significativi di registrazioni riferibili ad un medesimo mezzo”. Conseguentemente è impossibile verificare che le ore di guida effettuate dal ricorrente come risultanti dal tachigrafo – meglio dettagliate nelle tabelle riassuntive allegate alla relazione peritale – siano state effettuate su un unico mezzo di trasporto per ciascuna giornata lavorativa, e quindi alle dipendenze di un unico vettore.
16. Il consulente non ha potuto, sulla base di tali documenti, rispondere ai quesiti in modo sufficientemente chiaro. In particolare, il consulente ha rilevato che il raffronto tra le proposte di viaggio di cui all'all. 7 ed i dati relativi alle attività condotte nello stesso periodo dal ricorrente sinteticamente riportate negli allegati 2 e 3 della relazione peritale ha fatto emergere numerose incongruità, meglio dettagliate nella relazione stessa. Il contrasto tra le risultanze della stessa documentazione prodotta da parte ricorrente impedisce che le relative risultanze siano poste a base della decisione.
17. In conclusione, in mancanza di diverse risultanze, a fronte della perdurante incertezza sull'orario di lavoro svolto dal ricorrente, in mancanza di prova dell'articolazione dello stesso come allegato, in mancanza di una più specifica allegazione che consenta di dare rilievo ad eventuali risultanze documentali (comunque non emerse con chiarezza come dimostra l'esito della CTU), la domanda relativa alle differenze in ragione dell'orario di lavoro svolto deve essere rigettata.
18. Non spettano al ricorrente neanche le indennità per ferie non godute, non avendo egli allegato né fornito la prova, sullo stesso gravante, consistente nell'aver espletato attività lavorativa nel periodo destinato alle ferie o in ogni caso di non averne potuto fruire per ragioni imputabili alla parte datoriale (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6262/2022).
19. Quanto alle somme chieste a titolo di 13esima e 14esima mensilità nonché a titolo di
TFR, secondo l'incontestata allegazione di parte resistente – e come comprovato dalle buste paga dalla stessa versate in atti – tali voci retributive, così come i permessi, sono conglobate nella retribuzione ordinaria, e sono quindi state corrisposte, non avendo il ricorrente mai lamentato la mancata corresponsione delle somme indicate nelle buste paga stesse.
20. Il secondo profilo controverso tra le parti attiene alla spettanza delle retribuzioni per le mensilità pacificamente non lavorate.
21. Sul punto, il ricorrente deduce di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare del
13.9.2018 (doc. 5 della comparsa della resistente per asserita assenza Controparte_1 ingiustificata dal posto di lavoro;
che a tale lettera non seguiva alcun provvedimento disciplinare nonostante la mancanza di giustificazioni da parte del ricorrente;
che comunque successivamente al periodo di ferie (asseritamente due settimane dal 1 settembre) la società non avrebbe più chiamato al lavoro il ricorrente, il quale in data 16.10.2018 ha formalmente messo a disposizione della CP_1 la propria prestazione lavorativa senza ricevere alcun riscontro (doc. 5).
22. Controparte eccepisce una assenza ingiustificata del lavoratore dal 3.9.2018 sanzionata – insieme ad altre inadempienze – col menzionato provvedimento del successivo 13.9.2018.
23. Incontestata l'assenza dal lavoro, non vi è prova, né il ricorrente ha chiesto di fornirla, della dedotta circostanza che, dal 3.9.2018, egli abbia effettivamente fruito di due settimane di ferie.
Deve quindi ritenersi allo stato ingiustificata l'assenza dello stesso.
24. A fronte del carattere sinallagmatico delle prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro, ciascuna delle due parti può valersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., ove l'altra rifiuti di adempiere la propria prestazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 17353 del 11.10.2012), che ha altresì specificato come debba escludersi un vincolo per il datore di reagire alla inadempienza del lavoratore esclusivamente con sanzioni disciplinari. Al contrario, il datore è legittimato a reagire con tutti gli strumenti del creditore, e quindi con la richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., col rifiuto di accettare la prestazione parziale ex art. 1181
c.c., o ancora con richiesta di risarcimento del danno patito. 25. Accogliendo l'eccezione di inadempimento mossa da parte resistente, deve quindi innanzitutto escludersi che spettino al lavoratore le retribuzioni per il periodo intercorso tra il 3 settembre 2018 ed il 22.10.2018, avendo il ricorrente senza alcuna giustificazione, né comunicazione, omesso di rendere la prestazione lavorativa.
26. precedente alla ricezione da parte, avvenuta con lettera raccomandata ricevuta il
22.10.2018 (all. 5 ricorso).
27. Quanto al periodo successivo a tale data, coincidente con la ricezione da parte del datore dell'offerta delle prestazioni del lavoratore, quest'ultimo non può più considerarsi inadempiente,
e tuttavia l'inadempimento di parte datoriale deve essere valutato all'esito di una valutazione comparativa con il comportamento precedentemente tenuto dal lavoratore (Cass. civ., Sez. L, Sentenza
n. 12161 del 19.8.2003), onde valutare la maggior gravità di uno o dell'altro. In tale prospettiva, rileva innanzitutto il dato cronologico, nel senso che l'inadempimento del lavoratore è precedente a quello datoriale, e si è protratto per oltre 45 giorni prima dell'offerta di rendere le proprie prestazioni.
Quest'ultima si appalesa come tardiva, verosimilmente inidonea a soddisfare l'interesse della controparte all'adempimento, considerato che la società resistente avrà verosimilmente dovuto far fronte aliunde al venir meno dell'apporto del ricorrente. Deve concludersene che l'inadempimento del lavoratore rimane connotato da maggiore gravità rispetto a quello datoriale, avendo egli omesso di presentarsi per rendere la prestazione nei termini contrattuali, avendo parimenti omesso di reagire alla contestazione disciplinare, così dimostrando assoluto disinteresse per la prosecuzione del rapporto, peraltro prossimo a scadenza, nonché per le conseguenze pregiudizievoli sull'organizzazione datoriale.
Conseguentemente, l'inadempimento imputabile alla parte datoriale, consistito nell'inerzia tenuta a fronte della messa a disposizione delle prestazioni del lavoratore, può ancora qualificarsi come legittima reazione al precedente inadempimento di controparte.
28. Conseguentemente, non spetta neppure per il periodo successivo all'offerta delle proprie prestazioni la retribuzione omessa, in virtù della mancata prestazione dell'attività lavorativa, comunque conseguente a una condotta imputabile al lavoratore nei termini suesposti.
29. Ne consegue il rigetto della domanda del ricorrente, con conseguente assorbimento delle questioni relative alla solidarietà passiva della resistente e dell'eccezione di compensazione CP_2 formulata da rispetto al danno asseritamente subito ad un mezzo aziendale per Controparte_1 colpa del lavoratore.
30. Le spese di lite possono essere compensate per il 50% in considerazione della natura delle parti e dei diritti oggetto del giudizio ed in considerazione della complessità dell'accertamento in fatto quanto all'orario di lavoro effettivamente svolto, mentre il restante 50% deve essere posto a carico di parte ricorrente e liquidato come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori minimi tabellari in considerazione della natura delle parti e dei diritti oggetto del giudizio. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere integralmente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4290/2020 r.g.:
Rigetta il ricorso, per l'effetto: compensa per il 50% le spese di lite tra le parti, e condanna il ricorrente a rifondere il restante 50%, quantificato in euro 1.347,50 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU.
Tivoli, 25.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni