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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Francesco
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 36530 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in allegato al ricorso, dall'Avvocato Gianni Di Stefano e dall'Abogado Gian marco Di Stefano, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
Lungotevere Flaminio n. 66
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1
come da procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avvocato Michele De Cillis presso il cui studio in Roma, Via della Grande Muraglia n. 261, è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
1 OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e pagamento somme a titolo di retribuzione.
CONCLUSIONI: quelle riportate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, Parte_1
si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
convenendo in giudizio la società CP_1
Il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare – previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti e del dovuto livello di inquadramento retributivo in relazione alle mansioni svolte – l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la “ in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.999,26 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge.
Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.) da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore quale antistatario. Con provvisoria esecuzione come per legge”.
A sostegno delle suddette domande deduceva di aver lavorato per la resistente come pizzaiolo dal 17.7.23 al 27.8.2023, svolgendo dunque mansioni che solitamente comportano inquadramento al 4° livello CCNL Pubblici esercizi. Esponeva inoltre di aver lavorato dalle 16:30 alle 24:00 per 7 giorni alla settimana, di avere osservato gli orari stabiliti dai componenti della società nella cui organizzazione era stabilmente inserito. Affermava di essere stato anche assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In relazione all'intero periodo di lavoro svolto il ricorrente assumeva di aver percepito solo € 1.000,00 in contanti. Il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato dal punto di vista contributivo previdenziale e
2 aveva avuto termine il 27.8.2023 allorché il ricorrente era stato licenziato in tronco.
Non aveva goduto di ferie né aveva ricevuto la relativa indennità. Non aveva usufruito di permessi e non aveva goduto di ferie. Né i primi né le seconde gli erano stati retribuiti. Non gli era mai stato retribuito anche il lavoro domenicale prestato e neppure gli era mai stato pagato il lavoro straordinario svolto. Non aveva percepito 13ma e
14ma nè TFR e indennità di mancato preavviso.
Allegava al ricorso conteggi dai quali risulta somma a suo credito per complessivi euro 3.999,26.
Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva tempestivamente in giudizio la società che contestava recisamente l'avvenuta instaurazione di un CP_1
rapporto di lavoro con il ricorrente. Rilevava piuttosto che in realtà il ricorrente si presentò in tutto 4 volte tra il 27 luglio 2023 e il 12 agosto 2023 prima dell'apertura del locale per assistere alla preparazione dell'impasto della pizza in modo da poter imparare il mestiere. Ciò gli era stato consentito dal dipendente della pizzeria
[...]
che aveva chiesto e ottenuto la disponibilità del pizzaiolo Parte_2 Testimone_1
In occasione dell'ultimo giorno in cui il ricorrente si era presentato in pizzeria, ossia il
12.8.23, il ricorrente stesso aveva anche chiesto se potesse essere assunto, ma aveva avuto risposta negativa essendo il locale fornito di dipendenti e di pizzaiolo.
Evidentemente però il ricorrente non l'aveva presa bene perché il 21.2.2024 aveva inviato a tre messaggi vocali affermando che era un tipo cattivo e Parte_2
che gliela avrebbe fatta pagare se non gli avessero dato 3.000 euro, somma che con altro messaggio si diceva disposto a diminuire. Affermava anche di essersi fatto refertare a dimostrazione di essersi procurato lesioni sul lavoro presso La CP_1
[...
La resistente negava dunque essere intercorso un rapporto di lavoro tra e CP_1
il ricorrente e contestava i conteggi prodotti dal ricorrente. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente per lite temeraria e, in via
3 subordinata, per il caso in cui fosse stato accertato un rapporto di lavoro subordinato, chiedeva di svolgere CTU contabile per accertare le somme effettivamente spettanti al ricorrente.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi addotti dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, era quindi fissata udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc con termine sino alla data dell'udienza stessa per il deposito di note sostitutive. Pendenti i termini per la decisione, la causa viene decisa con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
L'istruttoria svolta non ha confermato gli assunti del ricorrente, tra cui quello in base al quale tra le parti sarebbe intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Il teste , pizzaiolo dipendente della convenuta da circa quattro anni, Testimone_1
ha infatti affermato che circa un anno prima un certo si era presentato Pt_1
presso il ristorante dicendo che era suo desiderio imparare a fare il pizzaiolo. chiese e ottenne il permesso di frequentare il locale da Pt_1 Parte_2
figlio del titolare Il affermava di avere quindi Persona_1 Tes_1
insegnato a la preparazione dell'impasto per le pizze e come si predispone Pt_1
la c.d. “linea”, ossia l'insieme di tutti gli ingredienti necessari per la preparazione dei vari tipi di pizza, in modo da essere pronti per il servizio. Il teste aggiungeva che si presentò presso il ristorante tra le quattro e le sei volte nell'arco di due Pt_1
settimane e che solitamente sopraggiungeva verso le 16:30 e se ne andava tra le 19:00
e le 19:30 quando il servizio stava per iniziare. Il escludeva recisamente Tes_1
che avesse mai lavorato presso il ristorante della convenuta perché vi si Pt_1
recava solo per imparare il mestiere del pizzaiolo, tanto che permaneva sempre nella zona ove si trova il forno unitamente al Il teste soggiungeva infine di aver Tes_1
saputo da che la persona sopra descritta aveva chiesto di essere Parte_2
assunta, ma gli era stata data risposta negativa perché il ristorante già disponeva del pizzaiolo, appunto nella persona del Il teste negava che avesse Tes_1 Pt_1
mai detto di lavorare come pizzaiolo da trent'anni e affermava in conclusione della
4 testimonianza che ad un certo punto non vide più Pt_1
Il teste dopo avere precisato di essere figlio del titolare del Parte_2
ristorante denominato e di lavorarvi come impiegato, dichiarava che CP_1
nella primavera inoltrata del 2023 il ricorrente si presentò presso il ristorante e gli chiese se potesse andare da loro per imparare il mestiere di pizzaiolo. Pur sapendo che le decisioni spettano al padre, prima che l'uomo che desiderava imparare a lavorare come pizzaiolo andasse a parlare con parlò con il Persona_1
pizzaiolo chiedendogli la disponibilità a insegnare al giovane, che Testimone_1
sapeva chiamarsi come si faceva l'impasto della pizza e in genere in cosa Pt_1
consistesse il lavoro del pizzaiolo. Era stato in seguito il Credenza a stabilire con in quali giorni avrebbe potuto seguirlo per insegnargli il mestiere. Pt_1
Il affermava di aver visto presso La CA tra le due e le Parte_2 Pt_1
quattro volte e di averlo visto solamente presso il forno mentre osservava il Tes_1
che lavorava. Negava che presso il ristorante avesse svolto Pt_1 CP_1
una qualsiasi attività lavorativa perché andava da loro soltanto per imparare a fare il pizzaiolo. Il dichiarava inoltre di ricordare che giungeva presso Parte_2 Pt_1
il locale verso le ore 16:00 e se ne andava verso ore 19:00 e soggiungeva che il locale apre al pubblico tra le ore 19:30 e le ore 20:00.
Il teste riferiva poi di ricordare che un giorno in cui era giunto presso il Pt_1
ristorante per osservare il dopo aver finito con il pizzaiolo raggiunse il Tes_1
presso la cassa dicendo che voleva lavorare da loro. Il gli Parte_2 Parte_2
rispose però che tali decisioni erano di competenza del padre, che non solo non era costantemente nel locale, ma non lo aveva neanche mai visto. A quel punto il se ne era andato e il non lo aveva più rivisto. Pt_1 Parte_2
Il teste dichiarava poi, esibendo in udienza al giudice e a tutti i presenti – e quindi nel pieno del contraddittorio – il display del proprio smartphone a riprova della provenienza e genuinità dei messaggi vocali riversati dal difensore della convenuta su supporto informatico già acquisito agli atti, che verso febbraio del 2024 gli erano giunti alcuni messaggi da un numero che non conosceva. Si trattava di tre messaggi
5 vocali, che precisava, appunto, essere gli tessi riversati dal difensore di parte resistente, cui il teste li aveva forniti, nella chiavetta USB allegata agli atti.
Il teste precisava, sia pure non in termini di certezza, che i messaggi in questione gli erano giunti qualche mese dopo l'ultima volta che si era recato presso Pt_1 [...]
fatto che era avvenuto all'inizio di agosto 2023. Più precisamente, il CP_1
affermava che il primo di detti messaggi gli era pervenuto il 21 febbraio Parte_2
2024, come aveva modo di ricavare anche al momento direttamente dal suo telefono già esibito a giudice e parti.
Nel corso della testimonianza si procedeva quindi all'ascolto dei predetti tre messaggi vocali direttamente dal telefono del teste Il difensore della Parte_2
resistente confermava all'esito dell'ascolto che i messaggi memorizzati sulla per drive prodotta agli atti sono gli stessi che sono stati ascoltati in udienza.
Il riferiva di non aver compreso subito chi fosse l'autore dei messaggi vo- Parte_2
cali e di aver provato a chiamare il numero che compariva sul telefono senza però ricevere risposta. Aveva capito di chi si trattasse solo dopo aver aggiunto il contatto sconosciuto nella memoria del telefono perché a quel punto era comparso il nome
“ ”. Il teste precisava che ilmtelefono a lui in uso (un i-phone) Persona_2
è dotato di tale funzione.
Quanto alle fattezze fisiche del ossia l'uomo che si era più volte recato Pt_1
presso per imparare a fare il pizzaiolo, il teste lo descriveva come un CP_1
uomo robusto, senza capelli. Probabilmente si trattava di persona di circa quarant'anni di età.
Dopo numerose notifiche e altrettanti tentativi da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma – Madonna del Riposo, solo all'udienza del 21.5.2025 era possibile infine esaminare l'unico teste addotto dal ricorrente a seguito di rinuncia al teste
[...]
Tes_2
Il teste , dopo aver fornito giustificazioni della Testimone_3
mancata presentazione in relazione alle numerose citazioni effettuate nei suoi
6 confronti e dopo aver affermato di non essersi presentato alla precedente udienza, avendo chiesto al ricorrente di non citarlo come testimone perché non a conoscenza dei fatti oggetto del presente giudizio, dichiarava di conoscere il ricorrente per avere abitato insieme a lui dal 2003 al 2005. Aggiungeva di frequentarlo talora anche nell'attualità e dichiarava che in alcune occasioni i due avevano anche lavorato insieme presso qualche pizzeria. Negava di conoscere la pizzeria che si chiama
[...]
ma dichiarava di ricordare che in una occasione, parlando al telefono con il CP_1
ricorrente, quest'ultimo gli aveva detto che stava lavorando presso una pizzeria della quale gli aveva detto solo che si chiamava senza però fornire altri CP_1
particolari, neppure in merito alla ubicazione di detto locale.
Il teste tuttavia collocava detta telefonata avuta con il ricorrente in epoca risalente a circa quattro anni prima (ben prima quindi dei fatti oggetto di questo giudizio) e precisava di non aver mai visto il ricorrente lavorare presso La CA e di aver saputo dallo stesso ricorrente quanto aveva appena riferito. Il ricorrente non gli aveva inoltre fornito particolari sul lavoro che svolgeva, ma il teste precisava che l' Pt_1
svolge il lavoro di pizzaiolo da più di 15 anni, sicché sa bene come preparare le pizze.
*****
L'istruttoria svolta non ha fornito alcun conforto alle tesi sostenute da parte ricorrente, a cominciare dalla stessa sussistenza di un rapporto di lavoro che secondo l' sarebbe intercorso tra le parti. Pt_1
Di certo, allo scopo di ritenere che gli assunti del ricorrente possano ritenersi provati, non appare minimamente sufficiente quanto dichiarato dal teste Testimone_3
Prescindendo dalla difficoltà di riuscire a farlo presenziare in udienza, si osserva anzitutto al suo riguardo che lo stesso teste ha affermato di non essersi presentato in una occasione, dal momento che aveva chiesto al ricorrente, suo amico che frequenta anche nell'attualità come dallo stesso dichiarato, di non citarlo in qualità di Tes_3
testimone perché non a conoscenza dei fatti oggetto del giudizio. Già questo primo rilievo appare idoneo a escludere ogni spessore dichiarativo al teste in questione.
7 Tuttavia, ben possono essere svolte ulteriori considerazioni. Più precisamente va rilevato che lo stesso teste ha dichiarato di avere appreso tutto ciò che ha dichiarato dallo stesso ricorrente, che tuttavia non gli avrebbe fornito particolari del lavoro che a suo dire avrebbe svolto presso un locale denominato del quale l' CP_1 Pt_1
non aveva indicato neppure l'ubicazione e che era del tutto sconosciuto al che Tes_3
però ne ricordava il nome. Oltre alla assoluta genericità delle dichiarazioni del Tes_3
a fronte invece delle precise e tra loro coerenti dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
si osserva che costante giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le Parte_2
altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15.1.2015 – RV 634331; Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 7746 dell'8/04/2020 - Rv. 657617 - 02) afferma che “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. In sintesi, “qualora la testimonianza verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento”.
Alcun rilievo può quindi essere ricondotto alla già generica testimonianza del teste
Per contro, come già accennato, pur dando per assodato (e non scontato) che il Tes_3
di cui hanno parlato il teste e il testa fosse proprio Pt_1 Tes_1 Parte_2
l' non si può che rilevare come dalle loro dichiarazioni nulla sia emerso che Pt_1
permetta anche solo di ipotizzare la sussistenza di un rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente, pur non avendo escluso – e, anzi, ammesso – i predetti testi che effettivamente in alcune occasioni (non più di quattro o sei) certo si recò Pt_1
8 presso esclusivamente per apprendere quanto necessario per poter CP_1
svolgere il lavoro di pizzaiolo, dovendosi anche sotto questo aspetto ricondurre valore nullo – per le ragioni già esposte - alle dichiarazioni del teste in ordine Tes_3
al fatto che l' lavora come pizzaiolo da più di quindici anni, con la implicita Pt_1
conseguenza che non avrebbe alcun bisogno di imparare il mestiere come invece sostiene parte convenuta. D'altro canto, si osserva da ultimo il tenore intimidatorio e prevaricatore tenuto dal ricorrente, per come emergente dai messaggi telefonici pervenuti sullo smartphone di sulla cui provenienza e genuinità Parte_2
parte ricorrente nulla ha eccepito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro 1.310,00, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lì, 8 luglio 2025.
Il Giudice
Francesco AT
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