Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/05/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03858/2025REG.PROV.COLL.
N. 03546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3546 del 2025, proposto da
NI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Prefettura-Ufficio Territoriale Governo di Foggia, Commissione Elettorale Circondariale Foggia, Comune di Orta Nova, Prefettura Ufficio Territoriale Governo di Foggia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RA RA, ME Di IT, GE ZI, CO Di Stasio, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00629/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti l’Avv. Vincenzo Antonucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premesso che NI BE, candidato Sindaco alle elezioni amministrative del 25/26.5.2025 del Comune di Orta Nova (FG), ha chiesto l’annullamento degli atti con cui la Commissione elettorale circondariale ha escluso tre liste elettorali collegate a sostegno della propria candidatura (ORTA NOVA LIBERA EN BE SINDACO; PROTAGONISTA ORTA NOVA; IL NASTRO ORTA NOVA), essendo state apposte le sottoscrizioni su fogli mobili, singolarmente privi dei dati previsti dagli artt. 28 e 32 T.U. n. 570 del 1960 e, in particolare, del contrassegno della lista e del nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, così da non consentire di verificare che i sottoscrittori intendessero effettivamente presentare quella specifica lista e quei candidati;
Considerato che il T.a.r. ha rigettato il ricorso, atteso che, in caso di “fogli mobili”, “il semplice utilizzo di una pinzatura non consente di avere certezza sul fatto che il documento sia stato presentato ai sottoscrittori unitariamente, essendo a tal fine richiesto appositamente l’utilizzo di firme e timbri lineari in grado di certificare le caratteristiche di unità della documentazione già al momento in cui è sottoposta alla firma del singolo sottoscrittore e non soltanto ex post” e che la successiva dichiarazione dell’autenticatore - circa il fatto che i sottoscrittori avessero davanti a sé “in evidente adiacenza fisica al foglio sul quale è stata posta la firma” il documento contenente la denominazione e gli altri dati rilevanti - “non aggiunge nulla di significativo alla già espletata attività di certificazione da parte del medesimo in ordine all’autenticità delle firme”, che non può assorbire le formalità previste nella materia elettorale;
Evidenziato che il T.a.r. ha ritenuto che la violazione delle regole formali del procedimento in questione non consente di escludere con assoluta certezza errori nella fase di raccolta delle sottoscrizioni, mentre ha reputato non pertinenti i precedenti richiamati dal ricorrente, in cui sono state eccezionalmente superate irregolarità formali, stante l’assoluta certezza della volontà dei sottoscrittori, in considerazione della differente situazione fattuale - in particolare, nel caso in esame le liste non si sono affidate all’Amministrazione per il rispetto delle formalità previste per la raccolta delle firme e concorrono con numerose altre liste, che i singoli sottoscrittori potrebbero in quel momento aver ritenuto di stare appoggiando mediante l’apposizione della propria firma;
Rilevato che la parte ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del T.a.r.
DIRITTO
Premesso che il Comune di Ortanova è un Comune con circa 16.000 abitanti, per cui è soggetto agli artt. 32-35 T.U. n. 570 del 1960;
Rilevato che con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 28 e 33 del T.U. n. 570 del 1960, oltre che l’erroneità della motivazione, la carenza di istruttoria e la violazione di principi generali, in quanto, da un lato, i fogli, sui quali sono state apposte le firme dei sottoscrittori delle liste suddette, sono tutti collegati tra loro e contigui al modulo principale recante gli elementi prescritti dalla legge, sì da formare con questo un unico documento, come confermato dalla firma apposta su ogni foglio dall’autenticatore Avvocato Mario Liscio, dalla successiva dichiarazione di quest’ultimo (rilevante alla luce della sentenza del Cons. Stato, Sez. II, n. 4211 del 2023) e dalla comunicazione del Segretario comunale (elementi del tutto trascurati nella sentenza impugnata) ed in quanto, dall’altro lato, in tutte quelle fattispecie nelle quali emerga chiaramente, come nella specie, dagli atti del procedimento preparatorio elettorale o dalla documentazione prodotta in giudizio, la volontà degli elettori firmatari di sostenere la lista e i candidati ad essa collegati, la mera irregolarità delle liste non può comportarne l’esclusione dalla competizione elettorale;
Ritenuto che il motivo non possa essere accolto, visto che il T.a.r. ha valutato tutti gli elementi probatori evidenziati nell’appello, pervenendo correttamente alla conclusione che, nel caso di specie, da un lato, i fogli su cui sono state apposte le sottoscrizioni sono diversi e privi di congiunzione certa ex ante a quelli recanti la denominazione ed il simbolo della lista, oltre il nominativo del candidato sindaco e degli altri candidati, e, dall’altro lato, che non vi sia la certezza circa la volontà degli elettori firmatari di sostenere la lista (in considerazione della mancata congiunzione ex ante dei fogli, stante l’insufficienza, a tal fine, della graffetta, e l’assenza di segni certi, quali, ad esempio, il timbro lineare, ed in considerazione della pluralità delle liste concorrenti);
Precisato in proposito che dalla successiva dichiarazione del soggetto che ha autenticato le firme si ricavano solo elementi indiziari, privi, nel caso di specie, della gravità, precisione e concordanza, mentre non può, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, attribuirsi a tale dichiarazione (peraltro successiva rispetto all’autentica delle sottoscrizioni) il valore di atto pubblico, tenuto conto, peraltro, che a tale soggetto è conferito il limitato potere di autenticazione della sottoscrizione, oggetto dell’art 2703 c.c., e non quello più generale di rogare atti pubblici, oggetto degli artt. 2699ss.cc.;
Precisato, altresì, che dalla comunicazione del Segretario comunale della ricezione delle liste non si ricavano elementi indiziari relativamente alle modalità della loro sottoscrizione;
Ritenuta, inoltre, condivisibile la valutazione del T.a.r., secondo cui le modalità previste dalla legge sono dirette ad assicurate non solo la certezza che il sottoscrittore voglia sostenere una determinata lista, ma anche che sia stato messo in condizione di esaminare tutti gli elementi rilevanti, in modo da effettuare una scelta consapevole e ponderata;
Sottolineata, ancora, l’assenza, nella presente fattispecie, degli elementi che hanno indotto questo Consiglio di Stato, pur ribadendo la validità del costante indirizzo giurisprudenziale in tema di insufficienza, in linea generale, della mera spillatura tra i moduli, ad ammettere alla competizione elettorale la lista, nonostante la mancata congiunzione ex ante dei fogli (v. le sentenze n. 4328, 4222 e n. 4211 del 2023, in cui si sono valorizzati la partecipazione di sole due liste alla competizione elettorali in un piccolo Comune, oltre che deposito delle liste in diversi contesti temporali, con conseguente assenza di ogni rischio di confusione; l’indicazione del nome del presentatore nel modulo aggiunto; le dichiarazioni sostitutive redatte nel rispetto delle formalità previste dal d.P.R. n. 445/2000 da tutti sottoscrittori, i quali, richiamate anche le possibili conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, hanno espressamente dichiarato di aver consapevolmente sottoscritto la dichiarazione a sostegno della presentazione della specifica lista per quella competizione elettorale; la contestualità delle sottoscrizioni dinanzi al Segretario comunale; l’autenticazione di alcune firme direttamente in Comune);
Ribadito, quindi, la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui non possono supportare la presentazione di una lista i fogli separati o uniti con mera ‘spillatura’, in assenza di collegamenti sostanziali che possano oggettivamente rendere l’idea di un documento sostanzialmente unico (Cons. Stato, Sez. III, 23/05/2016, n. 2170; Sez. V, 28/11/2008, n. 5911);
Rilevato che con il secondo motivo si è denunciata la violazione dell’art. 32 del T.U. n. 570 del 1960 e del principio dell’affidamento, in quanto, da un lato, l’attestazione del Segretario comunale, in cui si dà atto che i fogli sono collazionati con una graffetta e costituiscono un unico documento, integrando un atto pubblico con fede privilegiata, prevale rispetto alla motivazione dell’esclusione fondata sull’affermazione opposta, e, dall’altro, le liste sono state presentate un giorno prima della scadenza del termine, senza che l’Amministrazione abbia avvisato il candidato, in modo da metterlo in condizioni di superare l’irregolarità;
Rilevato che con il terzo motivo si è denunciata la violazione dell’art. 33, ultimo comma, del T.U. n. 570 del 1960 per l’omessa attivazione del soccorso istruttorio;
Ritenuto che i due motivi, in quanto connessi, devono essere affrontati congiuntamente e non possano essere accolti;
Osservato in primo luogo che l’attestazione del Segretario comunale si riferisce al momento in cui la documentazione è pervenuta presso il Comune e non a quello in cui sono state apposte le sottoscrizioni;
Rilevato, inoltre, che gli oneri collaborativi che incombono sull’Amministrazione non valgono a superare il principio di autoresponsabilità e non comportano, comunque, il dovere di anticipare i controlli, affidati ad uno specifico organo e, cioè, alla Commissione elettorale;
Evidenziato, infine, che in materia elettorale il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 33 T.U. n. 570 del 1960, consente le integrazioni documentali, ma non di alterare la documentazione che deve essere formata entro il termine di presentazione delle liste (cfr. anche Cons. Stato, 20 settembre 2021, n. 6411, secondo cui, nel caso in cui, in ambito elettorale, si voglia ammettere l'istituto del soccorso istruttorio, ad esso è possibile far ricorso solo qualora sussistano ipotesi evidenti di caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile dell'Amministrazione e, comunque, sempre purché la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale);
Sottolineato, per mera completezza, che non può essere invocato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, posto che le prescrizioni di cui di cui all’art. 32 T.U. n. 670 del 1960 hanno una valenza sostanziale, essendo dirette ad assicurare la sicura e consapevole manifestazione di volontà dei sottoscrittori delle liste;
Evidenziato, altresì, che le prescrizioni formali sono sufficientemente chiare e che le conseguenze della loro violazioni non risultano sproporzionate, tenuto conto anche della loro prevedibilità;
Precisato che non vi è stata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO