CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 367/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pa- Parte_1 CodiceFiscale_1 squale NASCA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in AR, alla via Fran- cesco Rizzitelli n. 4 appellante contro
(C.F. , in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CARUSO e dall'avv. Isabella PALMIOTTI dell'Avvocatura Comunale, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso la casa comunale di AR appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°113/2025 emessa dal Tribunale di Trani il 16.1.2025
(Impugnazione del decreto di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia resi- denziale pubblica), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del
17.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo , il sig. Controparte_2 Parte_2 impugnava la determina dirigenziale n°879 del 22.6.2017, notificatagli il
[...]
Pag. 1 a 5 12.7.2017, con il quale il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di AR lo aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in AR, alla via Marone n. 8, chiedendone l'annullamento.
Il Giudice Amministrativo, con sentenza n°1122/2022 del 1.8.2022, declinava la giuri- sdizione in favore del Giudice Ordinario.
Il sig. quindi, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, sostan- Parte_1 zialmente riproponendo i motivi di ricorso dinanzi al G.A.-
Nel procedimento riassunto egli conveniva in giudizio sia il , che non Controparte_1 si costituiva rendendosi contumace, sia l' , che si costituiva ec- Controparte_3 cependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il processo di primo grado veniva istruito sulla sola base documentale.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Trani rigettava il ricorso nei confronti del
[...] di AR e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , con- Pt_3 Controparte_3 dannando il ricorrente alle spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propone appello , il quale si Parte_2 affida a due motivi di gravame, con i quali contesta la violazione dell'art. 17 della L. R.
Puglia n°10/2014 ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio il , che resiste all'appello e chiede conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato e va respinto.
Il provvedimento di decadenza dall'alloggio E.R.P. è stato avviato, dal CP_4
, a seguito di una segnalazione di , in data 27.5.2014, che aveva
[...] Controparte_3 riscontrato l'assenza dell'attuale appellante dalla conduzione dell'alloggio.
L'assenza del sig. dalla conduzione dell'alloggio era stata confermata da Parte_1 indagini svolte dal Comando della locale Polizia Municipale.
La P.A., quindi, in data 12.6.2014 notificava all'appellante l'atto di avvio del procedi- mento, invitandolo a presentare proprie controdeduzioni.
Il sig. presentava una nota scritta con la quale dichiarava che la propria Parte_1 assenza dall'alloggio era stata causata da necessità lavorative, che lo avevano costretto a trasferirsi momentaneamente in Germania, ove aveva stipulato un contratto di lavoro che sarebbe terminato il 31.12.2014.
Il , viste le giustificazioni addotte dalla parte, chiedeva ulteriore do- Controparte_1 cumentazione.
Il procedimento amministrativo si è protratto fino al maggio 2017 e, dai successivi
Pag. 2 a 5 accertamenti istruttori, è risultato che nell'alloggio in questione viveva la madre del sig.
che aveva dichiarato di occuparlo nella qualità di mero custode, in quanto Parte_1 il figlio continuava a risiedere in Germania, alla ricerca di lavoro.
Da qui la revoca dell'assegnazione dell'alloggio E.R.P., in applicazione dell'art. 17, co.
1, lett. c), n°10/2014. CP_5
Con il primo motivo di gravame, il sig. eccepisce la violazione della disposi- Parte_1 zione da ultimo richiamata sostenendo che “Il ricorrente ha dato la prova che aveva necessità, per motivi di lavoro, di recarsi in Germania, per periodi determinati;
quindi, non si è stabilmente trasferito altrove. Ne consegue che non si è verificata l'ipotesi dedotta dall'amministrazione resistente per adottare il provvedimento di decadenza dell'alloggio popolare;
pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo” (cfr. appello, pag. 5).
Il motivo è infondato.
Dall'istruttoria amministrativa è emersa l'assenza dell'appellante, dalla conduzione dell'alloggio, per un periodo intercorrente tra il 27.5.2014 ed il 22.6.2017, senza solu- zione di continuità.
Come correttamente evidenziato dalla Difesa del , l'utilizzo dell'al- Controparte_1 loggio deve essere effettivo e personale e non può essere caratterizzato da un saltuario utilizzo, trattandosi di circostanza che denota la disponibilità di un'altra residenza.
Sta di fatto che dall'istruttoria amministrativa è inequivocabilmente emersa l'assenza prolungata e continuativa del sig. dalla conduzione dell'alloggio per un arco Parte_1 temporale di oltre tre anni che non può essere giustificato.
Non rileva l'oggettiva e condivisibile esigenza dell'appellante di procacciarsi un lavoro;
ma il fatto che, per lavorare in Germania egli ha certamente acquisito ivi la disponibilità di altro alloggio ove risiedere, essendo impensabile (ed inammissibile, ai fini che ci oc- cupano) che egli possa lavorare mantenendo una residenza a migliaia di chilometri di distanza dalla propria sede lavorativa.
Non può assurgere, dunque, a giustificazione alcuna l'assenza dovuta a motivi di lavoro poiché la Legge regionale non distingue tra le cause dell'assenza ai fini dell'accerta- mento dei presupposti della decadenza.
Ciò che rileva è esclusivamente la mancata conduzione dell'alloggio E.R.P. la cui fun- zione sociale è quella di concedere a persone non abbienti la possibilità di poter avere una casa, essendo loro precluso, per ragioni economiche, l'accesso al mercato immobi- liare.
L'assenza dall'alloggio evidenzia l'insussistenza, da parte dell'appellante, di tale bisogno
Pag. 3 a 5 primario cui egli, peraltro, ha posto rimedio essendo stabilmente domiciliato in Germa- nia, ove svolge la propria attività lavorativa.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale il sig. lamenta la mancata motivazione del provvedi- Parte_1 mento impugnato che, a suo dire, non avrebbe tenuto conto della ragione giustificativa dell'assenza, dovuta a motivi di lavoro.
L'assunto è manifestamente infondato poiché il provvedimento di decadenza dà ampia giustificazione delle ragioni in base alle quali ha disposto la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
Giova ribadire, al riguardo, che la conclamata assenza del sig. che risiede Parte_1 stabilmente in Germania, evidenzia il venir meno della destinazione dell'alloggio al sod- disfacimento delle sue esigenze abitative, in palese frustrazione delle finalità cui obbe- disce l'assegnazione degli alloggi E.R.P.-
L'appello va conclusivamente rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità (trattandosi di decadenza dall'as- segnazione), tenendo conto della assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, della semplicità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché l'appellante versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro il , ogni diversa istanza ed eccezione disat- Parte_4 Controparte_1 tesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore del , Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per com- pensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Pag. 4 a 5 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 5 a 5