Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02914/2022 REG.RIC.
N. 00414/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2914 del 2022, proposto da
A.M. Arte Moderna S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Lombardia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2024, proposto da
A.M. Arte Moderna S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano, rappresentati e difesi come sopra;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2914 del 2022:
del decreto di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante del 7.7.2022, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
atto impugnato con il ricorso principale e con i motivi aggiunti presentati in data 19.1.2024.
quanto al ricorso n. 414 del 2024:
del silenzio-rigetto, sul riscorso gerarchico presentato in data 23.6.2011 avverso il diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione per il bene culturale “Progression du moi” di CT ER di cui alla denuncia prot. n. 21961 del 3.11.2020, cod. SUE 511458;
atto impugnato con il ricorso principale nonché
del Verbale della seduta n. 38 del 10 febbraio 2022 del Comitato Tecnico scientifico per le Belle Arti;
del decreto di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante del 7.7.2022, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali
atti impugnati con i motivi aggiunti.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Lombardia e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza n. 21961 del 3.11.2020, la società Movers s.r.l. di SE (MI), per conto di A.M. Arte Moderna s.r.l. di IA (nel proseguo “A.M.”) in qualità di proprietaria, ha richiesto all’Ufficio Esportazione di Milano, il rilascio dell’attestato di libera circolazione per l’opera “Progression du moi” di CT ER, realizzata nell’anno 1949, con valore dichiarato euro 180.000,00, tuttavia respinta con provvedimento n. 15607/21, impugnato con ricorso gerarchico ex art. 69 D.Lgs. 42/2004 presentato in data 11.06.2021 alla Direzione Generale MIC da A.M.
Quest’ultima, in data 17.11.2021, presentava al T.A.R. del Lazio il ricorso R.G. n 12339/21, contro il silenzio formatosi in data 21.09.2021, sul predetto ricorso gerarchico.
Il Comitato Tecnico scientifico per le Belle Arti, con Verbale n. 38 del 10.2.2022, impugnato con motivi aggiunti, esprimeva il proprio parere e chiedeva procedersi per la dichiarazione dell’interesse particolarmente importante dell’opera.
Con Decreto del 7.7.2022, la predetta opera di CT ER veniva dichiarata di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, c. 3, lett. a), e 13, c. 1 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Avverso tale provvedimento, A.M. presentava sia motivi aggiunti davanti al T.A.R. Lazio, sia autonomo ricorso davanti a codesto Tribunale, rubricato al R.G. n. 2914/22.
Con ordinanza n. 2006 del 2.2.2024, il T.A.R. Lazio declinava la propria competenza territoriale in favore di questo Tribunale, dove il ricorso veniva riassunto con R.G. n. 414/24.
All’udienza pubblica del 6.3.25 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, il Collegio dà atto della necessità di riunire il ricorso R.G. n. 414/24 al n. 2914/22, in conseguenza della loro connessione oggettiva e soggettiva, come richiesto dalla stessa ricorrente, e che persiste l’interesse ad ottenere una pronuncia sul primo, in cui l’istante ha impugnato il silenzio formatosi sul proprio ricorso gerarchico, in relazione all’annullamento del diniego di attestato di libera circolazione.
II.1) Nel primo motivo del ricorso R.G. n. 2914/22 e del R.G. n. 414/24, l’istante deduce l’erroneità delle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico per le belle arti, nella parte in cui hanno attribuito eccessivo rilievo alla nazionalità dell’Autore, ai fini di valutare se la sua opera possa ritenersi parte integrante del patrimonio della Nazione.
Nel secondo motivo del ricorso R.G. n. 2914/22, l’stante lamenta la violazione dei principi UE sulla libera circolazione dei beni e della Convenzione di Faro, nel terzo la violazione dei criteri di cui al D.M. 6.12.2017 n. 537, e nel quinto dell’art. 104 del D.Lgs. 42/2004. Nei motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 2914/22, l’stante deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’agire amministrativo, essendo in passato stato rilasciato l’attestato di libera circolazione con riferimento allo stesso dipinto oggetto del presente giudizio.
Nel terzo motivo del ricorso R.G. n. 414/24, l’istante deduce il difetto di motivazione e di istruttoria, non contendo i provvedimenti impugnati una puntuale illustrazione sulle ragioni del ritiro dell’attestato di libera circolazione, rilasciato in prima battuta dalla Commissione all’uopo istituita presso l’organo periferico
II.2) Nel secondo motivo del ricorso R.G. n. 414/2024, e nel quarto del n. 2914/22, la ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e contraddittorietà manifesta, evidenziando l’erroneità delle predette affermazioni.
Entrambi i provvedimenti impugnati, e pertanto, il diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione e la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, al fine di giustificare le relative determinazioni, affermano che “nelle collezioni pubbliche italiane non vi è alcuna opera di ER”, da cui consegue “l'importanza di tutelare e trattenere in Italia l’opera in oggetto”.
Contrariamente a quanto sostenuto nei provvedimenti impugnati, altre opere del ER, appartenenti allo stesso periodo di quella che ne forma oggetto, sono infatti custodite nella Pinacoteca Civica di Savona, come anche dato dalla stessa difesa erariale.
Inoltre, alcune importanti opere di ER sono conservate presso la Collezione PE UG di Venezia, né si può ritenere che tuttavia ciò sia irrilevante poiché “la collezione PE UG di Venezia è solo in deposito in Italia”. Come però correttamente osservato dalla ricorrente, le opere della predetta collezione hanno formato oggetto di notifica allo Stato, e sono pertanto dallo stesso tutelate, dovendosi concludere che le opere di Braun nella Pinacoteca Civica di Savona non sono le uniche presenti sul territorio nazionale.
Ciò che rileva, in ogni caso, è che entrambi gli atti impugnati non solo ignorano tali evidenze, ma si fondano sull’esplicita negazione di esse, al fine di motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni poste ai fini del vincolo. Per quanto, in tale ottica, non sia necessaria in linea di massima né una convergenza di tutti i criteri normativamente rilevanti verso un'unica conclusione, né che essi siano tutti presi in esame dall’amministrazione, resta evidente che compete a quest’ultima operarne un bilanciamento e che esso si rivela falsato nei suoi presupposti, ove, nel postulare la rilevanza di un criterio (nel caso di specie, la rarità), ugualmente lo si apprezza con travisamento dei fatti.
Malgrado i provvedimenti impugnati contengano motivazioni ulteriori rispetto all’asserita mancanza di opere di ER nelle collezioni pubbliche, è la stessa difesa erariale ad evidenziare che il bene straniero non va considerato esclusivamente sulla base di un solo parametro, “ma va valutato secondo tutti i criteri”, come del resto espressamente desumibile dal loro tenore letterale, laddove gli stessi considerano unitariamente i rapporti intercorsi tra ER e il milieu artistico italiano nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, e il fatto che attualmente nelle collezioni pubbliche non risultano conservate opere dell'artista, ciò che, come detto, risulta non veritiero.
Da ultimo, rileva il Collegio che, nella propria memoria, la difesa erariale evidenzia che “nessuna delle otto opere presenti in Italia, peraltro, affronta il tema particolare” di quella oggetto dei provvedimenti impugnati, trattandosi tuttavia di un mero argomento difensivo, evidentemente inidoneo ad integrare tardivamente la motivazione dei provvedimenti impugnati, che non si sono espressi sul punto, e che come detto, risultano invece incentrati su un diverso ed erroneo presupposto.
In conclusione, i motivi aggiunti del ricorso R.G. n. 414/24 e il ricorso R.G. n. 2914/22 vanno entrambi accolti, in considerazione della fondatezza del secondo motivo del ricorso R.G. n. 414/24 e del quarto del n. 2914/22, con assorbimento degli ulteriori.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa riunione del ricorso R.G. n. 414/24 al n. 2914/22, accoglie i ricorsi e annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO