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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2587/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2024 con OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHELLI Parte_1 P.IVA_1 MASSIMO
ATTORE/I contro
13-15/VIA (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AMADEI NINO P.IVA_2
CONVENUTO/I
1 Svolgimento del processo
1. Con sentenza nr. 146/24, pronunciata nella causa nr. 3455/2023, il Giudice di Pace di Livorno: a) ha revocato il decreto ingiuntivo n. 921/2023 “per intervenuto pagamento in corso di causa”; b) ha condannato parte opponente ( ) alla correspon- Controparte_3 sione a favore della degli interessi legali maturati sulle fatture Controparte_4 150 e 171 come stabiliti nel decreto ingiuntivo;
c) ha compensato le spese processuali per il 50% d) ha condannato l'opponente alla rifusione della restante metà.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.10.24, la ha Controparte_4 proposto appello, articolando tre motivi.
3. Ha resistito il 13-15/Via 67/93 Li- Controparte_1 CP_2 vorno, con comparsa depositata il 21.01.25.
4. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 352 e 189 cpc, all'udienza del 18.12.25.
Motivi della decisione
5. Violazione dell'art. 1665 quarto comma, c.c. e dell'art. 115 cpc, nonché degli artt. 1175 c.c., 1460, primo comma, cc.: I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connes- sione. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver compensato per il 50% le spese processuali del procedimento monitorio e dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Va premesso che il primo Giudice ha ritenuto fondata l'opposizione proposta dal Pt_2
[...
al decreto ingiuntivo, perché prima del deposito del ricorso per ingiunzione aveva chie- Contr sto alla la trasmissione di “copia delle fatture cartacea, buoni di lavoro, fotografie e quant'altro in originale come di consueto”. Contr La ha fornito la predetta documentazione e, soprattutto, i fogli lavori, solo in corso di causa e “il ha provveduto a saldare tutte e quattro le fatture” (p. 6 sentenza CP_1 Giudice di Pace). Il primo Giudice ha ritenuto fondata l'opposizione osservando che: a) il si era limitato a prendere in consegna l'opera e non la aveva, in- CP_1 vece, tacitamente accettata;
b) il corrispettivo non era stato preventivamente concordato e, quindi, “il consenso sul corrispettivo si può formare solo a posteriori, anche per facta concludentia attraverso lo spontaneo pagamento della fattura”;
2 c) le fatture non erano conformi a quanto disposto dall'art. 21 DPR 633/1973, per- ché “difettano dell'indicazione del giorno e del luogo dell'intervento e soprat- tutto delle ore/metri lavorati, del costo orario applicato e dell'eventuale mate- riale impiegato”; il Giudice ha specificato che “Nel caso delle fatture 171 e 149 l'incarico viene dato dal portiere dello stabile sicché senza la produzione dei buoni lavoro non vi è certezza delle opere eseguite stante l'eccessiva sinteticità delle fatture azionate”. Infine, il Giudice di primo grado ha osservato che “la società opposta per dimostrare l'esecuzione dei lavori fatturati si è premurata di produrre in giudizio questi stessi fogli la- voro che non aveva voluto inviare ante causam.”. L'appellante ha criticato tali argomentazioni, articolando due motivi. Col primo motivo di appello, ha dedotto che: a) tra l'esecuzione delle opere ed il ricevimento della fatture erano trascorsi oltre 2 mesi senza che il avesse mai provveduto a contestare l'inesatto CP_1 adempimento delle opere affidate e, quindi, erano state “accettate implicitamen- te per facta concludentia”; b) che era irrilevante la non conformità delle fatture alla norma prevista dall'art. 21 dpr 633/1973, perché “l'accettazione si era perfezionata prima del ricevimento delle fatture stesse”; c) che il Condominio non aveva contestato l'affidamento degli incarichi e, quindi, conosceva la tipologia delle opere affidate e conseguentemente la immediata ri- conducibilità delle stesse alla descrizione contenuta in fattura;
d) che erano stati accettati dal condominio anche gli interventi relativi alle fatture Contr 171 e 149, i cui incarichi erano stati conferiti alla dal portiere dello stabi- le.
Contr Col secondo motivo di impugnazione, la ha sostenuto: a) che il non aveva contestato né l'affidamento dell'incarico né la CP_1 congruità delle fatture e, quindi, erano inutili i buoni di lavoro, perché essi con- tengono “le specifiche dei lavori svolti, le ore impiegate ed il materiale utilizza- to”; b) che “Le richieste di consegna dei buoni di lavoro erano inoltre ingiustificate perchè, del tutto correttamente, l'appellante aveva già informato il condominio, con email del 03.05.2023, che i buoni di lavoro, in precedenza consegnati esclusivamente per l'esecuzione del servizio di fatturazione, non sarebbero più stati inoltrati dopo l'interruzione di tale servizio in quanto non più necessari”; c) che il non aveva mai richiesto, alle altre ditte esecutrici di opere CP_1 presso i condomini amministrati dalla odierna appellata, l'esibizione della do- cumentazione descrittiva delle opere, al fine di procedere al pagamento delle re- lative fatture;
Contr d) che per le fatture 171 e 150 la aveva inviato la documentazione fotografi- ca.
L'appello è infondato.
3 Contr La tesi secondo cui il avrebbe accettato tacitamente i lavori svolti dalla è CP_1 irrilevante. Infatti, ai sensi dell'art. 1665 c.c. l'accettazione senza riserve è un atto di volon- tà (negozio unilaterale recettizio) con il quale il committente dichiara di aver trovato la pre- stazione immune da difformità o vizi, o rinunciare a farli valere (Cass. 12981/2002; Cass. 1317/1993). Contr Nel caso di specie, non si discute se i lavori siano stati svolti dall'appaltatore ( ) corret- tamente o meno. Si controverte, invece, se la sola fattura sia sufficiente a corroborare la richiesta di paga- mento. Va evidenziato che la AM (cioè la società che amministra il Condominio Scali del Pe- sce) sin dal 28 aprile 2023 ha rappresentato la necessità di “ricevere fattura cartacea, buoni Contr di lavoro, fotografie e quant'altro in originale come di consueto” (doc. 2,fascicolo ). Con successiva mail del 3 maggio 2023, la AM ha reiterato la richiesta, specificando in dettaglio la necessità di ottenere le fotografie e i buoni di lavoro, con la analtica descrizione dell'intervento svolto. Nella stessa mail, la AM ha spiegato che i predetti documenti erano necessari “sia per la contabilizzazione delle fatture sia per le eventuali denunce assicurative” (ibidem). Contr della , con mail dello stesso 3 maggio, ha risposto che non avrebbe più Tes_1 inviato le bolle “perché sino ad ora le fatture venivano emesse direttamente da
[...]
con i buoni di lavoro consegnati dai muratori e idraulici, quindi gestite diret- Persona_1 tamente dalla Le fatture che ricevete sono identiche a quelle che riceve- Controparte_5 te anche per altre ditte che fanno interventi, Rs termoimpianti, BM services etc.. Per quello che riguarda le denunce se avete bisogno delle foto non dovrete fare altro che chiedere, oppure manderò direttamente ai periti. Se avete bisogno di ulteriori specifiche siete liberi di chiederle per ogni fattura.”. Orbene, dalle espressioni contenute in questa mail e dal riferimento a “inutili ostruzioni- Contr smi” e ad “attacchi alla mia persona e quella di mia moglie”, appare evidente che la ha unilateralmente deciso di interrompere una prassi che nei pluriennali rapporti esistenti tra essa e il Condominio era stata sempre seguita e, cioè, che unitamente alla fattura la Contr
inviasse anche foto e buoni di lavoro. L'esistenza di questa prassi risulta affermata Contr nella mail della AM del 28.4.23 (che ha affermato che era “consueto” ricevere da sia le foto che i buoni di lavoro). Lo stesso nella risposta del 3 maggio, ha affermato di aver “cambiato siste- CP_6 ma”.
Per quanto riguarda la non conformità delle fatture a quanto previsto dall'art. 21 dpr 633/1973, l'appellante ne ha sostenuto l'irrilevanza, perché “l'accettazione si era perfezio- nata prima del ricevimento delle fatture stesse”. Questa argomentazione è manifestamente erronea, perché – come già detto – l'accettazione dell'opera incide solo sulla garanzia per vizi ma non comporta alcuna incidenza sulla rego- larità dei documenti fiscali.
Contr La ha inoltre sostenuto che il Condominio non aveva contestato l'affidamento degli incarichi e, quindi, conosceva la tipologia delle opere affidate e, conseguentemente, la im- mediata riconducibilità delle stesse alla descrizione contenuta in fattura. Anche questa tesi non coglie nel segno.
4 Il Condominio ha richiesto le foto e i buoni di lavoro non solo per individuare data e luogo dell'intervento e il nominativo del proprietario interessato, ma anche per conoscere numero di ore impiegate per eseguire il lavoro, il costo della manodopera e l'esistenza di eventuali preventivi (cfr. mail 3.5.23 della AM). Si tratta, come è evidente, di dettagli essenziali per accertare che i lavori siano stati effetti- vamente svolti e per valutare la congruità del corrispettivo indicato in fattura. Come ha esattamente evidenziato il primo Giudice, i suddetti elementi erano nel caso di specie indispensabili, perché non vi erano tra le parti “preventivi o commissioni che avesse- ro determinato a priori il costo dell'opera” (p. 7 sentenza). Queste verifiche, poi, erano ancor più doverose per l'amministratore, perché i rapporti ne- Contr goziali tra e erano talmente consolidati che 2 delle 4 fatture oggetto di CP_1 causa (la nr. 171 e la nr. 150) riguardavano lavori che la odierna appellante aveva svolto su incarico, addirittura, del portiere dello stabile, cioè di un soggetto privo del potere di rap- presentare il CP_1
Appurata, quindi, l'esistenza di una consolidata prassi negoziale tra le odierne parti, occorre verificare se la decisione unilaterale di porvi termine sia giustificata o meno. Nella mail del 3 maggio 2023 il non fornisce alcuna spiegazione della sua decisio- Tes_1 ne. Non è infatti sufficiente il riferimento al fatto che le fatture “sono identiche a quelle” che il riceve da altri fornitori, perché non è dato sapere se anche per queste al- CP_1 tre fatture il aveva necessità di valutare se attivare la copertura assicurativa o CP_1 di riscontrare il numero di ore e il costo della manodopera. Contr A fronte di questo immotivato rifiuto di , vi è una spiegazione ragionevole da parte del che ha chiesto le foto e i buoni di lavoro sia perché doveva verificare se CP_1 attivare la garanzia assicurativa, sia per controllare la congruità del corrispettivo fatturato. Contr La palese pretestuosità del rifiuto di è resa ancor più evidente se si considera che si trattava di un adempimento (la trasmissione dei predetti documenti) che non comportava alcun aggravio né di costi né di energie lavorative. Contr La , invece di inviarli via mail, ha invece deciso di scegliere la soluzione giudiziaria, proponendo ricorso per ingiunzione. Questa scelta apparentemente irrazionale si spiega solo col fatto che la AM ha deciso di Contr non avvalersi più della;
da quel momento, i rapporti personali si sono irrimediabil- mente deteriorati (cfr. mail del 3.5.23). Tes_1 Contr In conclusione, la scelta unilaterale della di porre termine ad una modalità esecutiva della prestazione (tra cui rientra anche la fase finale della fatturazione) ampiamente conso- lidata, è contraria all'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), perché immotivata e oggettivamente idonea a creare sospetto e diffidenza nel destinatario della fattura.
6. Interessi e violazione dell'art. 5 d. lgs. 231/2002 6.1 Premessa L'appellante col terzo motivo ha contestato la sentenza impugnata, deducendone l'erroneità: a) sia perché aveva riconosciuto la debenza degli interessi esclusivamente sulle fat- ture 150 e 179 e non anche sulle fatture 149 e 171;
5 b) sia perché aveva riconosciuto gli interessi legali, mentre avrebbe dovuto con- dannare il a corrispondere quelli previsti dall'art. 5 d. lgs. 231/2002 CP_1 per il ritardo di pagamenti in transazioni commerciali.
6.2 Domanda di condanna al pagamento degli interessi anche sulle somme oggetto del- le fatture 149 e 171 Dalla lettura della sentenza di primo grado si desume che il primo Giudice ha ritenuto “in- giustificato” il ritardo nel pagamento, perché dell'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture Contr 150 e 179 era stata incaricata la . Invece, per quanto riguarda le fatture nr. 171 e nr. 149, il Giudice non ha condannato il a corrispondere gli interessi, perchè “l'incarico viene dato dal portiere dello CP_1 stabile sicché senza la produzione dei buoni lavoro non vi è certezza delle opere eseguite stante l'eccessiva sinteticità delle fatture azionate”. L'appello è infondato. Contr Come illustrato ampiamente nel § 5 che precede, la immotivata decisione della di non trasmettere foto e buoni di lavoro è contraria all'obbligo di eseguire il contratto secon- do canoni di correttezza, perché modifica una prassi negoziale consolidata tra le parti. La suddetta documentazione era necessaria non solo per verificare chi e quando aveva chie- Contr sto alla di eseguire il singolo, specifico, intervento, ma anche il numero di ore impie- gate e il costo della manodopera. Pertanto, il fatto che i lavori oggetto delle fatture 171 e 149 fossero stati richiesti dal portie- re giustifica certamente il mancato pagamento da parte del fino a quando la CP_1 Contr
non ha trasmesso i documenti richiesti. Semmai, gli interessi non avrebbero dovuto essere corrisposti neanche per le altre due fattu- re (150 e 179), perché – come già detto – foto e buoni di lavoro dovevano essere trasmessi Contr da per consentire al di verificare non solo chi aveva fatto l'ordine, ma CP_1 anche se il corrispettivo fatturato fosse congruo. Tuttavia, in mancanza di appello incidentale, resta fermo il capo della sentenza che ha con- Contr dannato il a corrispondere a “gli interessi legali maturati” sulle fatture CP_1 150 e 179.
6.3 Interessi per il ritardo di pagamenti in transazioni commerciali L'appellante ha chiesto di condannare il “al pagamento in favore della CP_1 [...] degli interessi moratori ex Dlg 231/2022 su tutte le fatture per cui è causa, cal- Parte_1 colati, ex art. 4 Dlg 231/2002, dal trentesimo giorno dalla data di emissione di ogni fattura fino al giorno dell'effettivo pagamento (06.12.2023),”. Il motivo è infondato. Contr Nel ricorso per ingiunzione la aveva chiesto di intimare il pagamento degli “interessi moratori ex art 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento prevista in fattura al giorno dell'effettivo pagamento”. Col decreto ingiuntivo n. 921/2023 il Giudice di pace ha intimato al il paga- CP_1 mento “degli interessi come da ricorso” e, quindi, degli interessi moratori previsti dall'art.
5. Il Giudice di primo grado, a sua volta, ha condannato il “alla corresponsione CP_1 degli interessi legali maturati ….. come stabiliti nel decreto ingiuntivo”. Contr E' evidente, quindi, che la ha già ottenuto il diritto a ricevere gli interessi previsti per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.
6
7. Spese Contr Dalla soccombenza consegue l'obbligo della di rifondere al le spese CP_1 processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) respinge l'appello; b) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
c) condanna la a pagare all'avv. Nino Amadei, difensore di- Controparte_4 strattario del 13-15/Via Controparte_1 Controparte_2 Livorno, le spese processuali, liquidate in:
- € 462,00 per compeso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese successive occorrende.
Livorno, 18.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2024 con OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHELLI Parte_1 P.IVA_1 MASSIMO
ATTORE/I contro
13-15/VIA (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AMADEI NINO P.IVA_2
CONVENUTO/I
1 Svolgimento del processo
1. Con sentenza nr. 146/24, pronunciata nella causa nr. 3455/2023, il Giudice di Pace di Livorno: a) ha revocato il decreto ingiuntivo n. 921/2023 “per intervenuto pagamento in corso di causa”; b) ha condannato parte opponente ( ) alla correspon- Controparte_3 sione a favore della degli interessi legali maturati sulle fatture Controparte_4 150 e 171 come stabiliti nel decreto ingiuntivo;
c) ha compensato le spese processuali per il 50% d) ha condannato l'opponente alla rifusione della restante metà.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.10.24, la ha Controparte_4 proposto appello, articolando tre motivi.
3. Ha resistito il 13-15/Via 67/93 Li- Controparte_1 CP_2 vorno, con comparsa depositata il 21.01.25.
4. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 352 e 189 cpc, all'udienza del 18.12.25.
Motivi della decisione
5. Violazione dell'art. 1665 quarto comma, c.c. e dell'art. 115 cpc, nonché degli artt. 1175 c.c., 1460, primo comma, cc.: I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connes- sione. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver compensato per il 50% le spese processuali del procedimento monitorio e dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Va premesso che il primo Giudice ha ritenuto fondata l'opposizione proposta dal Pt_2
[...
al decreto ingiuntivo, perché prima del deposito del ricorso per ingiunzione aveva chie- Contr sto alla la trasmissione di “copia delle fatture cartacea, buoni di lavoro, fotografie e quant'altro in originale come di consueto”. Contr La ha fornito la predetta documentazione e, soprattutto, i fogli lavori, solo in corso di causa e “il ha provveduto a saldare tutte e quattro le fatture” (p. 6 sentenza CP_1 Giudice di Pace). Il primo Giudice ha ritenuto fondata l'opposizione osservando che: a) il si era limitato a prendere in consegna l'opera e non la aveva, in- CP_1 vece, tacitamente accettata;
b) il corrispettivo non era stato preventivamente concordato e, quindi, “il consenso sul corrispettivo si può formare solo a posteriori, anche per facta concludentia attraverso lo spontaneo pagamento della fattura”;
2 c) le fatture non erano conformi a quanto disposto dall'art. 21 DPR 633/1973, per- ché “difettano dell'indicazione del giorno e del luogo dell'intervento e soprat- tutto delle ore/metri lavorati, del costo orario applicato e dell'eventuale mate- riale impiegato”; il Giudice ha specificato che “Nel caso delle fatture 171 e 149 l'incarico viene dato dal portiere dello stabile sicché senza la produzione dei buoni lavoro non vi è certezza delle opere eseguite stante l'eccessiva sinteticità delle fatture azionate”. Infine, il Giudice di primo grado ha osservato che “la società opposta per dimostrare l'esecuzione dei lavori fatturati si è premurata di produrre in giudizio questi stessi fogli la- voro che non aveva voluto inviare ante causam.”. L'appellante ha criticato tali argomentazioni, articolando due motivi. Col primo motivo di appello, ha dedotto che: a) tra l'esecuzione delle opere ed il ricevimento della fatture erano trascorsi oltre 2 mesi senza che il avesse mai provveduto a contestare l'inesatto CP_1 adempimento delle opere affidate e, quindi, erano state “accettate implicitamen- te per facta concludentia”; b) che era irrilevante la non conformità delle fatture alla norma prevista dall'art. 21 dpr 633/1973, perché “l'accettazione si era perfezionata prima del ricevimento delle fatture stesse”; c) che il Condominio non aveva contestato l'affidamento degli incarichi e, quindi, conosceva la tipologia delle opere affidate e conseguentemente la immediata ri- conducibilità delle stesse alla descrizione contenuta in fattura;
d) che erano stati accettati dal condominio anche gli interventi relativi alle fatture Contr 171 e 149, i cui incarichi erano stati conferiti alla dal portiere dello stabi- le.
Contr Col secondo motivo di impugnazione, la ha sostenuto: a) che il non aveva contestato né l'affidamento dell'incarico né la CP_1 congruità delle fatture e, quindi, erano inutili i buoni di lavoro, perché essi con- tengono “le specifiche dei lavori svolti, le ore impiegate ed il materiale utilizza- to”; b) che “Le richieste di consegna dei buoni di lavoro erano inoltre ingiustificate perchè, del tutto correttamente, l'appellante aveva già informato il condominio, con email del 03.05.2023, che i buoni di lavoro, in precedenza consegnati esclusivamente per l'esecuzione del servizio di fatturazione, non sarebbero più stati inoltrati dopo l'interruzione di tale servizio in quanto non più necessari”; c) che il non aveva mai richiesto, alle altre ditte esecutrici di opere CP_1 presso i condomini amministrati dalla odierna appellata, l'esibizione della do- cumentazione descrittiva delle opere, al fine di procedere al pagamento delle re- lative fatture;
Contr d) che per le fatture 171 e 150 la aveva inviato la documentazione fotografi- ca.
L'appello è infondato.
3 Contr La tesi secondo cui il avrebbe accettato tacitamente i lavori svolti dalla è CP_1 irrilevante. Infatti, ai sensi dell'art. 1665 c.c. l'accettazione senza riserve è un atto di volon- tà (negozio unilaterale recettizio) con il quale il committente dichiara di aver trovato la pre- stazione immune da difformità o vizi, o rinunciare a farli valere (Cass. 12981/2002; Cass. 1317/1993). Contr Nel caso di specie, non si discute se i lavori siano stati svolti dall'appaltatore ( ) corret- tamente o meno. Si controverte, invece, se la sola fattura sia sufficiente a corroborare la richiesta di paga- mento. Va evidenziato che la AM (cioè la società che amministra il Condominio Scali del Pe- sce) sin dal 28 aprile 2023 ha rappresentato la necessità di “ricevere fattura cartacea, buoni Contr di lavoro, fotografie e quant'altro in originale come di consueto” (doc. 2,fascicolo ). Con successiva mail del 3 maggio 2023, la AM ha reiterato la richiesta, specificando in dettaglio la necessità di ottenere le fotografie e i buoni di lavoro, con la analtica descrizione dell'intervento svolto. Nella stessa mail, la AM ha spiegato che i predetti documenti erano necessari “sia per la contabilizzazione delle fatture sia per le eventuali denunce assicurative” (ibidem). Contr della , con mail dello stesso 3 maggio, ha risposto che non avrebbe più Tes_1 inviato le bolle “perché sino ad ora le fatture venivano emesse direttamente da
[...]
con i buoni di lavoro consegnati dai muratori e idraulici, quindi gestite diret- Persona_1 tamente dalla Le fatture che ricevete sono identiche a quelle che riceve- Controparte_5 te anche per altre ditte che fanno interventi, Rs termoimpianti, BM services etc.. Per quello che riguarda le denunce se avete bisogno delle foto non dovrete fare altro che chiedere, oppure manderò direttamente ai periti. Se avete bisogno di ulteriori specifiche siete liberi di chiederle per ogni fattura.”. Orbene, dalle espressioni contenute in questa mail e dal riferimento a “inutili ostruzioni- Contr smi” e ad “attacchi alla mia persona e quella di mia moglie”, appare evidente che la ha unilateralmente deciso di interrompere una prassi che nei pluriennali rapporti esistenti tra essa e il Condominio era stata sempre seguita e, cioè, che unitamente alla fattura la Contr
inviasse anche foto e buoni di lavoro. L'esistenza di questa prassi risulta affermata Contr nella mail della AM del 28.4.23 (che ha affermato che era “consueto” ricevere da sia le foto che i buoni di lavoro). Lo stesso nella risposta del 3 maggio, ha affermato di aver “cambiato siste- CP_6 ma”.
Per quanto riguarda la non conformità delle fatture a quanto previsto dall'art. 21 dpr 633/1973, l'appellante ne ha sostenuto l'irrilevanza, perché “l'accettazione si era perfezio- nata prima del ricevimento delle fatture stesse”. Questa argomentazione è manifestamente erronea, perché – come già detto – l'accettazione dell'opera incide solo sulla garanzia per vizi ma non comporta alcuna incidenza sulla rego- larità dei documenti fiscali.
Contr La ha inoltre sostenuto che il Condominio non aveva contestato l'affidamento degli incarichi e, quindi, conosceva la tipologia delle opere affidate e, conseguentemente, la im- mediata riconducibilità delle stesse alla descrizione contenuta in fattura. Anche questa tesi non coglie nel segno.
4 Il Condominio ha richiesto le foto e i buoni di lavoro non solo per individuare data e luogo dell'intervento e il nominativo del proprietario interessato, ma anche per conoscere numero di ore impiegate per eseguire il lavoro, il costo della manodopera e l'esistenza di eventuali preventivi (cfr. mail 3.5.23 della AM). Si tratta, come è evidente, di dettagli essenziali per accertare che i lavori siano stati effetti- vamente svolti e per valutare la congruità del corrispettivo indicato in fattura. Come ha esattamente evidenziato il primo Giudice, i suddetti elementi erano nel caso di specie indispensabili, perché non vi erano tra le parti “preventivi o commissioni che avesse- ro determinato a priori il costo dell'opera” (p. 7 sentenza). Queste verifiche, poi, erano ancor più doverose per l'amministratore, perché i rapporti ne- Contr goziali tra e erano talmente consolidati che 2 delle 4 fatture oggetto di CP_1 causa (la nr. 171 e la nr. 150) riguardavano lavori che la odierna appellante aveva svolto su incarico, addirittura, del portiere dello stabile, cioè di un soggetto privo del potere di rap- presentare il CP_1
Appurata, quindi, l'esistenza di una consolidata prassi negoziale tra le odierne parti, occorre verificare se la decisione unilaterale di porvi termine sia giustificata o meno. Nella mail del 3 maggio 2023 il non fornisce alcuna spiegazione della sua decisio- Tes_1 ne. Non è infatti sufficiente il riferimento al fatto che le fatture “sono identiche a quelle” che il riceve da altri fornitori, perché non è dato sapere se anche per queste al- CP_1 tre fatture il aveva necessità di valutare se attivare la copertura assicurativa o CP_1 di riscontrare il numero di ore e il costo della manodopera. Contr A fronte di questo immotivato rifiuto di , vi è una spiegazione ragionevole da parte del che ha chiesto le foto e i buoni di lavoro sia perché doveva verificare se CP_1 attivare la garanzia assicurativa, sia per controllare la congruità del corrispettivo fatturato. Contr La palese pretestuosità del rifiuto di è resa ancor più evidente se si considera che si trattava di un adempimento (la trasmissione dei predetti documenti) che non comportava alcun aggravio né di costi né di energie lavorative. Contr La , invece di inviarli via mail, ha invece deciso di scegliere la soluzione giudiziaria, proponendo ricorso per ingiunzione. Questa scelta apparentemente irrazionale si spiega solo col fatto che la AM ha deciso di Contr non avvalersi più della;
da quel momento, i rapporti personali si sono irrimediabil- mente deteriorati (cfr. mail del 3.5.23). Tes_1 Contr In conclusione, la scelta unilaterale della di porre termine ad una modalità esecutiva della prestazione (tra cui rientra anche la fase finale della fatturazione) ampiamente conso- lidata, è contraria all'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), perché immotivata e oggettivamente idonea a creare sospetto e diffidenza nel destinatario della fattura.
6. Interessi e violazione dell'art. 5 d. lgs. 231/2002 6.1 Premessa L'appellante col terzo motivo ha contestato la sentenza impugnata, deducendone l'erroneità: a) sia perché aveva riconosciuto la debenza degli interessi esclusivamente sulle fat- ture 150 e 179 e non anche sulle fatture 149 e 171;
5 b) sia perché aveva riconosciuto gli interessi legali, mentre avrebbe dovuto con- dannare il a corrispondere quelli previsti dall'art. 5 d. lgs. 231/2002 CP_1 per il ritardo di pagamenti in transazioni commerciali.
6.2 Domanda di condanna al pagamento degli interessi anche sulle somme oggetto del- le fatture 149 e 171 Dalla lettura della sentenza di primo grado si desume che il primo Giudice ha ritenuto “in- giustificato” il ritardo nel pagamento, perché dell'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture Contr 150 e 179 era stata incaricata la . Invece, per quanto riguarda le fatture nr. 171 e nr. 149, il Giudice non ha condannato il a corrispondere gli interessi, perchè “l'incarico viene dato dal portiere dello CP_1 stabile sicché senza la produzione dei buoni lavoro non vi è certezza delle opere eseguite stante l'eccessiva sinteticità delle fatture azionate”. L'appello è infondato. Contr Come illustrato ampiamente nel § 5 che precede, la immotivata decisione della di non trasmettere foto e buoni di lavoro è contraria all'obbligo di eseguire il contratto secon- do canoni di correttezza, perché modifica una prassi negoziale consolidata tra le parti. La suddetta documentazione era necessaria non solo per verificare chi e quando aveva chie- Contr sto alla di eseguire il singolo, specifico, intervento, ma anche il numero di ore impie- gate e il costo della manodopera. Pertanto, il fatto che i lavori oggetto delle fatture 171 e 149 fossero stati richiesti dal portie- re giustifica certamente il mancato pagamento da parte del fino a quando la CP_1 Contr
non ha trasmesso i documenti richiesti. Semmai, gli interessi non avrebbero dovuto essere corrisposti neanche per le altre due fattu- re (150 e 179), perché – come già detto – foto e buoni di lavoro dovevano essere trasmessi Contr da per consentire al di verificare non solo chi aveva fatto l'ordine, ma CP_1 anche se il corrispettivo fatturato fosse congruo. Tuttavia, in mancanza di appello incidentale, resta fermo il capo della sentenza che ha con- Contr dannato il a corrispondere a “gli interessi legali maturati” sulle fatture CP_1 150 e 179.
6.3 Interessi per il ritardo di pagamenti in transazioni commerciali L'appellante ha chiesto di condannare il “al pagamento in favore della CP_1 [...] degli interessi moratori ex Dlg 231/2022 su tutte le fatture per cui è causa, cal- Parte_1 colati, ex art. 4 Dlg 231/2002, dal trentesimo giorno dalla data di emissione di ogni fattura fino al giorno dell'effettivo pagamento (06.12.2023),”. Il motivo è infondato. Contr Nel ricorso per ingiunzione la aveva chiesto di intimare il pagamento degli “interessi moratori ex art 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento prevista in fattura al giorno dell'effettivo pagamento”. Col decreto ingiuntivo n. 921/2023 il Giudice di pace ha intimato al il paga- CP_1 mento “degli interessi come da ricorso” e, quindi, degli interessi moratori previsti dall'art.
5. Il Giudice di primo grado, a sua volta, ha condannato il “alla corresponsione CP_1 degli interessi legali maturati ….. come stabiliti nel decreto ingiuntivo”. Contr E' evidente, quindi, che la ha già ottenuto il diritto a ricevere gli interessi previsti per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.
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7. Spese Contr Dalla soccombenza consegue l'obbligo della di rifondere al le spese CP_1 processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) respinge l'appello; b) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
c) condanna la a pagare all'avv. Nino Amadei, difensore di- Controparte_4 strattario del 13-15/Via Controparte_1 Controparte_2 Livorno, le spese processuali, liquidate in:
- € 462,00 per compeso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese successive occorrende.
Livorno, 18.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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