Sentenza 4 maggio 1979
Massime • 4
Il desumere argomenti probatori dal comportamento processuale delle parti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non e censurabile in Sede di legittimita. ( Conf 152/77, mass n 383649).*
Non e vietato al giudice del merito desumere elementi utili al proprio convincimento anche dalle testimonianze de relato, quando esse al suo prudente apprezzamento appaiono, in concorso con altri elementi,dotate di efficacia probante; e cio anche se trattasi di testimonianza de relato ex parte actoris, le quali sono prive di valore probante ove siano considerate isolatamente. ( Conf sulla prima parte 4003/75, mass n 378294; ( Conf sulla seconda parte 78/75, mass n 373225).*
I vizi di contraddittorieta e di insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze processuali non sussistono se la valutazione delle prove e eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche a norma dell'art 116 cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti; ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. ( Conf 262/77, mass n 383790).*
La valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, il giudizio sull'attendibilita dei testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto e a preferenza di altre, sono rimesse al sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale ha il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, con un'adeguata motivazione che sia immune da vizi logici e giuridici. ( Conf 4499/76, mass n 383225).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1979, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1979 |
Testo completo
I vizi di contraddittorieta e di insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze processuali non sussistono se la valutazione delle prove e eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche a norma dell'art 116 cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;
ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. ( Conf 262/77, mass n 383790).*