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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1911/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Elena Andrea Pucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Inveruno (MI), Via Giovanni Marcora n. 49, giusta procura in calce al ricorso;
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CONCLUSIONI La ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo. Conclusioni per : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: In via principale: Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, disponendo la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile, e del prenome da a ordinando Pt_1 Per_1 all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal femminile al maschile e del prenome da a Pt_1 Per_1
Accertare il diritto della parte ricorrente a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso. Con salvezza di spese e compensi professionali. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 17.03.2025 chiedeva che il Tribunale adito la Parte_1 autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Desio (MB) di rettificare il proprio certificato di nascita. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente riferiva che nell'aprile del 2022 si sarebbe rivolta al Prof. per una consulenza psicologica finalizzata all'ottenimento del nulla osta per Persona_2
l'inizio della terapia ormonale sostitutiva. Nel gennaio 2023, ottenuto il nullaosta per l'avvio del trattamento ormonale, la ricorrente si sarebbe così affidata al Centro Auxologico di Milano, dove sarebbe stata presa in carico dalla dott.ssa Per_3
medico endocrinologo, ed avrebbe così iniziato, nel mese di maggio 2023, ad assumere
[...] la terapia ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico. All'udienza del giorno 14 ottobre 2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla Procura procedeva all'audizione dell'interessata, la quale Parte_2 dichiarava: “Ho avvisato i primi sintomi della disforia di genere già da bambino dato che mi piaceva molto giocare con i bambini maschi e poi durante l'adolescenza preferivo atteggiarmi come un maschio, credevo di essere nel “corpo giusto” ma di essere lesbica e che quindi fosse un tema di orientamento sessuale, anche perché non avevo le giuste conoscenze sul tema. Intorno ai 16/17 anni ho conosciuto mio coetaneo trans che era più avanti rispetto a me su questi aspetti, e da lì mi è scattato qualcosa e ho capito che anche per me c'era la possibilità di fare questo percorso. Mi sono rivolto al Dott. nel 2021 dato che avevo già fatto un percorso psicoterapico con un'altra Per_2
Professionista con cui parlavo della disforia di genere ma lei non era la professionista adatta e mi ha rimandato a un altro specialista, ovvero anche per affrontare la situazione con i miei Per_2 familiari. Loro, infatti, all'inizio non l'hanno presa bene, soprattutto mio padre;
ne ho parlato la prima volta con mia madre quando avevo 17 anni e lei all'inizio era tranquilla ma quando la cosa si è concretizzata ha iniziato a preoccuparsi per me e per il mio inserimento sociale;
oggi mi appoggia. Mio padre invece ha fatto molta fatica e c'è stata della conflittualità; adesso per fortuna la situazione è migliorata perché si è rassegnato e non c'è più conflittualità. Ho una sorella maggiore e lei è sempre stata molto accogliente e comprensiva. Non ho avuto reazioni negative alle terapie ormonali che sto proseguendo con monitoraggi a cadenza annuale dato che i valori vanno molto bene. A giugno 2025 sono stato in Spagna per sottoporsi all'intervento di mastectomia;
ad oggi non ho in programma altri interventi. Il mio nome di elezione è , dato che è il nome che mi avrebbero Per_1 dato i miei genitori se fossi nato maschio.”. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. II. Principiando dalla domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione del dr.
datata 01.07.2024 - che segue dall'aprile 2022 -, nella quale si legge Persona_2 Parte_1 che: “In base alle informazioni raccolte nei colloqui clinici e dalle valutazioni testali effettuate:
- È possibile formulare pienamente una diagnosi di “Incongruenza di Genere”;
- È possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano:
- rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti,
- inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli stessi,
- costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
- Il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze dei trattamenti chirurgici cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il loro carattere radicale e irreversibile;
- Il periziando nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tali interventi sul suo benessere psicologico;
- Il processo di transizione sociale e medica risulta essere stato di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità;
- Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del periziando con il genere maschile: - l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante;
- il significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica.
- Il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali degli interventi chirurgici richiesti e della correzione anagrafica del genere. Pertanto, alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi di mastectomia, di istero-annessiectomia e falloplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce e del suo diritto Pt_1 all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente l'identità fisica e quella psichica del periziando e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione.” (doc. 3 ricorrente). La ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione della dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, che la segue dal 2023 per la somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione su citata la dott.ssa ha dichiarato che è assolutamente consapevole Persona_3 Parte_1 del trattamento ormonale cui si sta sottoponendo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione. Più nello specifico la dott.ssa ha certificato che “ è assolutamente Per_3 Per_1 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. È adesso in attesa di andare incontro a procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome, così da poter procedere ad eventuali interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. Non appena ottenuto il cambio anagrafico, procederà ad intervento di mastectomia con Per_1 mascolinizzazione del torace.
non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di genere. Per_1
è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, Per_1 lavorativo e affettivo. Nel periodo di tempo in cui ho seguito ho evidenziato un progressivo Per_1 miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a benessere. Parte_3
Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrue con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.” (doc. 4 ricorrente). Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla patologia Parte_1 meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di Parte_1 transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che la ricorrente da tempo si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice delegato, infine, presenta non Parte_1 solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno Parte_1 come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. , infatti, già da Persona_4 Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa tre anni fa, la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, al prenome “Lidia” va sostituito il prenome ”. Per_1
III. Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato circa tre anni fa, già da tempo Parte_1 si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni Parte_1 diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1
(atto n. 97, parte I, serie A, anno 2001) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Desio (MB) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II). IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1911/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Elena Andrea Pucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Inveruno (MI), Via Giovanni Marcora n. 49, giusta procura in calce al ricorso;
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CONCLUSIONI La ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo. Conclusioni per : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: In via principale: Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, disponendo la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile, e del prenome da a ordinando Pt_1 Per_1 all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal femminile al maschile e del prenome da a Pt_1 Per_1
Accertare il diritto della parte ricorrente a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso. Con salvezza di spese e compensi professionali. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 17.03.2025 chiedeva che il Tribunale adito la Parte_1 autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Desio (MB) di rettificare il proprio certificato di nascita. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente riferiva che nell'aprile del 2022 si sarebbe rivolta al Prof. per una consulenza psicologica finalizzata all'ottenimento del nulla osta per Persona_2
l'inizio della terapia ormonale sostitutiva. Nel gennaio 2023, ottenuto il nullaosta per l'avvio del trattamento ormonale, la ricorrente si sarebbe così affidata al Centro Auxologico di Milano, dove sarebbe stata presa in carico dalla dott.ssa Per_3
medico endocrinologo, ed avrebbe così iniziato, nel mese di maggio 2023, ad assumere
[...] la terapia ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico. All'udienza del giorno 14 ottobre 2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla Procura procedeva all'audizione dell'interessata, la quale Parte_2 dichiarava: “Ho avvisato i primi sintomi della disforia di genere già da bambino dato che mi piaceva molto giocare con i bambini maschi e poi durante l'adolescenza preferivo atteggiarmi come un maschio, credevo di essere nel “corpo giusto” ma di essere lesbica e che quindi fosse un tema di orientamento sessuale, anche perché non avevo le giuste conoscenze sul tema. Intorno ai 16/17 anni ho conosciuto mio coetaneo trans che era più avanti rispetto a me su questi aspetti, e da lì mi è scattato qualcosa e ho capito che anche per me c'era la possibilità di fare questo percorso. Mi sono rivolto al Dott. nel 2021 dato che avevo già fatto un percorso psicoterapico con un'altra Per_2
Professionista con cui parlavo della disforia di genere ma lei non era la professionista adatta e mi ha rimandato a un altro specialista, ovvero anche per affrontare la situazione con i miei Per_2 familiari. Loro, infatti, all'inizio non l'hanno presa bene, soprattutto mio padre;
ne ho parlato la prima volta con mia madre quando avevo 17 anni e lei all'inizio era tranquilla ma quando la cosa si è concretizzata ha iniziato a preoccuparsi per me e per il mio inserimento sociale;
oggi mi appoggia. Mio padre invece ha fatto molta fatica e c'è stata della conflittualità; adesso per fortuna la situazione è migliorata perché si è rassegnato e non c'è più conflittualità. Ho una sorella maggiore e lei è sempre stata molto accogliente e comprensiva. Non ho avuto reazioni negative alle terapie ormonali che sto proseguendo con monitoraggi a cadenza annuale dato che i valori vanno molto bene. A giugno 2025 sono stato in Spagna per sottoporsi all'intervento di mastectomia;
ad oggi non ho in programma altri interventi. Il mio nome di elezione è , dato che è il nome che mi avrebbero Per_1 dato i miei genitori se fossi nato maschio.”. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. II. Principiando dalla domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte attrice a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione del dr.
datata 01.07.2024 - che segue dall'aprile 2022 -, nella quale si legge Persona_2 Parte_1 che: “In base alle informazioni raccolte nei colloqui clinici e dalle valutazioni testali effettuate:
- È possibile formulare pienamente una diagnosi di “Incongruenza di Genere”;
- È possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano:
- rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti,
- inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli stessi,
- costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
- Il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze dei trattamenti chirurgici cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, incluso il loro carattere radicale e irreversibile;
- Il periziando nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tali interventi sul suo benessere psicologico;
- Il processo di transizione sociale e medica risulta essere stato di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità;
- Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del periziando con il genere maschile: - l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante;
- il significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica.
- Il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali degli interventi chirurgici richiesti e della correzione anagrafica del genere. Pertanto, alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi di mastectomia, di istero-annessiectomia e falloplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce e del suo diritto Pt_1 all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente l'identità fisica e quella psichica del periziando e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto - ogni giorno della sua vita - per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione.” (doc. 3 ricorrente). La ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione della dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, che la segue dal 2023 per la somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione su citata la dott.ssa ha dichiarato che è assolutamente consapevole Persona_3 Parte_1 del trattamento ormonale cui si sta sottoponendo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione. Più nello specifico la dott.ssa ha certificato che “ è assolutamente Per_3 Per_1 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. È adesso in attesa di andare incontro a procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome, così da poter procedere ad eventuali interventi chirurgici di riattribuzione sessuale. Non appena ottenuto il cambio anagrafico, procederà ad intervento di mastectomia con Per_1 mascolinizzazione del torace.
non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di genere. Per_1
è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, Per_1 lavorativo e affettivo. Nel periodo di tempo in cui ho seguito ho evidenziato un progressivo Per_1 miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a benessere. Parte_3
Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrue con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione.” (doc. 4 ricorrente). Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla patologia Parte_1 meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di Parte_1 transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che la ricorrente da tempo si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice delegato, infine, presenta non Parte_1 solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno Parte_1 come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. , infatti, già da Persona_4 Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa tre anni fa, la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, al prenome “Lidia” va sostituito il prenome ”. Per_1
III. Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato circa tre anni fa, già da tempo Parte_1 si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni Parte_1 diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di Parte_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1
(atto n. 97, parte I, serie A, anno 2001) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Desio (MB) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II). IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro