Ordinanza collegiale 24 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/06/2025, n. 11955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11955 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2021, proposto da:
Ippomed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Spada, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Hippogroup Roma Capannelle S.r.l., Scuderia Razza Latina S.r.l., Scuderia Blue Caste S.r.l.S., Azienda Agricola Trebisonda di M. V., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Mipaaf n. 9358830 del 03/12/2020;
- del decreto del Direttore Generale del Mipaaf n. 9389202 del 18/12/2020, avente ad oggetto “Calendario nazionale delle Corse per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- parte ricorrente con nota depositata in prossimità dell’udienza di discussione ha dedotto di non avere più interesse alla definizione del ricorso;
Ritenuto che:
- a ciò consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO