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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1966/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1966 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], con studio in Osnago (LC), via Parte_1 C.F._1
Trento n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Crea del Foro di Lecco (C.F. e P. Iva C.F._2
, nato a [...], il [...], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in P.IVA_1
Osnago (LC), via Statale n. 8 (indirizzo pec fax 039/6818816 Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._3
Leonardo Da Vinci n. 32.
-resistente contumace-
Oggetto: compenso prestazione professionale (Avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.1.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
come da atto introduttivo, e dunque
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, ex adverso formulata, così giudicare: In via principale, nel merito: Dato atto dell'intervenuta stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra l'Avv. e il IG. : Parte_1 Controparte_1
1 a) Accertare e dichiarare il diritto della odierna istante ad ottenere il pagamento del complessivo importo pari ad € 30.658,48, a fronte dell'attività professionale svolta per conto del IG. , ovvero Controparte_1 ancora di quella che verrà liquidata secondo equità dall'adito Giudicante ex art 1226 c.c. tenuto conto dell'importanza dell'opera prestata, nonché del decoro della professione, sentito eventualmente il parere del competente Consiglio dell'ordine; b) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal IG. , per l'effetto, in P_ ragione di quanto meglio esposto in narrativa, nonché dalla disciplina sopra richiamata, condannare la convenuta al pagamento delle relative fatture e documenti suindicati per l'importo complessivo pari ad € 30.658,48, ovvero della diversa somma così come accertata al punto che precede, oltre agli accessori di legge e agli interessi legali maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo. In ogni caso: Con integrale refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.”
Parte resistente: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto a ruolo il 6.6.2024 (e dunque ricadente nell'ambito di applicazione di cui alla cd. Riforma Cartabia di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L.
29 dicembre 2022, n. 197), l'Avv. legale del foro di Lecco, evocava in giudizio Parte_1 P_
, chiedendone la condanna al versamento dell'importo € 30.658,48, o del diverso da liquidarsi
[...] secondo equità ex 1226 c.c. quale corrispettivo dell'attività prestata dal legale nei confronti del resistente, suo assistito, dal 2020, e consistente in svariate attività, dalla richiesta di apertura di amministrazione di sostegno all'assistenza per apertura di un testamento a consulenza in materia di vendite immobiliari e relativi atti e mediazione civile.
Deduceva infatti che non aveva mai provveduto ai pagamenti del corrispettivo per l'attività svolta dal P_ legale, nonostante diffida di pagamento, così rendendosi inadempiente.
In data 07/07/2024 il sottoscritto G.I. fissava, ai sensi degli artt. 281 undecies e ss cpc, udienza al 16 ottobre
2024, concedendo termine alla ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto a controparte entro 40 giorni prima della data fissata per l'udienza, con onere per quest'ultima di costituzione entro 10 giorni prima dell'udienza.
In vista della prima udienza, stante la mancata costituzione di parte resistente e l'assenza di evidenza in ordine all'intervenuta notifica da parte del ricorrente di ricorso e decreto al resistente, Il G.I., con decreto del
10/10/2024, chiedeva di fornire la prova in vista dell'udienza, che veniva riscontrata con deposito del
14.10.2024, dal quale emergeva la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, per compiuta giacenza nell'agosto 2024, e dunque tempestivamente rispetto ai termini di cui al decreto di fissazione udienza, all'indirizzo di Cantù via L. Da Vinci n. 32, per come risultante da certificato storico di residenza
Alla data di prima udienza il G.I., verificata la mancata costituzione di nonostante rituale notifica, ne P_ dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa di pronta soluzione e non richiedente istruttoria, fissava per la discussione e contestuale trattenimento in decisione ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc, l'udienza del 27 gennaio 2025.
Alla citata udienza, svoltasi in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, il sottoscritto G.I., preso atto delle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 24.1.2025, di mero richiamo all'atto introduttivo, tratteneva in decisione il fascicolo.
2 II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale, nel circondario del
Tribunale di Como;
medesime valutazioni debbono farsi in relazione alle condizioni dell'azione e presupposti processuali.
Risulta correttamente instaurato il contraddittorio, e rituale è la dichiarazione di contumacia per le ragioni suesposte.
III. Il vaglio della domanda si concentra esclusivamente sul tenore del ricorso introduttivo e sul deposito di nove documenti, non essendo stati depositati altri atti –rectius memorie endoprocessuali- a sostegno della domanda, non essendo stati richiesti termini ex art. 281 duodecies cpc né specificazioni all'udienza in presenza del 16.10.2024, e non essendo stata svolta richiesta istruttoria.
E' dunque all'interno del suddetto perimetro che deve essere condotto il vaglio di fondatezza dell'azione, tenuto altresì conto del rito scelto dal ricorrente –semplificato ex art. 281 decies ss cpc- e, soprattutto, della contumacia di parte resistente che, si ricorda, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte, né ad alterare la ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 42035 del 30/12/2021).
In ordine all'esclusione di operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c. giova osservare, infatti, che tale disposizione circoscrive esplicitamente l'operatività dell'onere di contestazione specifica alle parti costituite, ed in ogni caso anche la Suprema Corte è granitica nello statuire che (vds da ultimo Cass. n. 14372 del 24/05/2023) “la contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”, prova ne è la “conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello”.
Pertanto “alla qualificazione siccome “pacifico”(incontroverso, non contestato) di un fatto allegato da una parte –di un fatto cioè la cui certezza è condivisa, in modo implicito o esplicito, da tutte le parti del processo– non può pervenirsi in un giudizio contumaciale nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del rapporto processuale, in quanto la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova di cui all'art.2697c.c. e non può assumere perciò,< di per se sola, alcun significato probatorio in favore delle domande
o delle eccezioni delle parti, potendo invece concorrere, unitamente ad altri elementi probatori, a formare il convincimento del giudice” (Cass 4962/ 2015).
IV. Così ricostruite le dinamiche tra principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e principio di non contestazione ex art. 115 cpc nell'ambito del processo contumaciale, può passarsi al vaglio della domanda dell'Avv. fondata esclusivamente sulla prova documentale. Pt_1
In sintesi, le richieste di corrispettivo svolte da parte ricorrente, per complessivi € 30.658,48, attengono a cinque diverse voci, relative ad altrettante prestazioni:
- € 10.860,10 relativi alla fattura n. 09 del 30.09.2021 (Doc. 1) intestata alla IG.ra , con Persona_1 oggetto procedimento Volontaria Giurisdizione Tribunale di Lecco RG 1521/2020;
- € 5.166,72 relativi alla fattura n. 10 del 13.10.2021 (Doc. 2) intestata alla IG.ra , con oggetto Persona_1 chiusura Procedimento Volontaria Giurisdizione Tribunale di Lecco RG 1521/2020;
- € 3.648,53 derivanti da documento n. 08 del 31.12.2022 (Doc. 3) per redazione preliminare, acquisto e assistenza alla sottoscrizione preliminare immobile sito in Sellia Marina;
- € 6.361,06 derivanti da documento n. 01 del 10.01.2023 (Doc. 4) per assistenza Mediazione civile in
Monza n. 255/2021 – +2; P_ Per_2
3 - € 4.622,07 derivanti da documento n. 02 del 20.01.2023 (Doc. 5) per assistenza apertura testamento
IG.ra ida c/o Notaio in Mariano Comense. Per_1 Parte_2
Le medesime voci, con i medesimi cinque riferimenti documentali, sono state altresì oggetto della diffida ad adempiere inviata dalla ricorrente al resistente il 4 settembre 2023 (doc.6), e le ultime tre voci sono state oggetto anche di istanza di liquidazione di parcella al Consiglio degli Avvocati di Lecco rispettivamente, docc 8,
7 e 9).
V. Alla luce del descritto quadro probatorio profferto, la domanda non può trovare accoglimento, essendo risultata indimostrata.
V.a - Anzitutto non risulta provata l'esistenza di un rapporto professionale tra il legale e , data P_ evidentemente per implicita;
nondimeno, tutti e nove i documenti prodotti sono di provenienza unilaterale, della ricorrente, e non presentano alcun elemento –in difetto di riscontri ottenibili aliunde- riconducibile a e tale da consentire di rinvenire un rapporto di mandato professionale;
non solo, pertanto, difetta la P_ prova di un incarico professionale, almeno per uno degli svariati incarichi dedotti, ma financo alcun elemento che può consentire, presuntivamente, di ritenere lo stesso avviato per comportamento concludente.
Risulta pertanto mera petizione di principio, non suffragata documentalmente, l'affermazione di parte ricorrente (pag.5 ricorso) secondo cui vi sarebbe prova dello “scambio dei relativi consensi, costituiti per
l'appunto dalla proposta contrattuale, rappresentata dal conferimento dell'incarico, nonché dall'accettazione, la quale può essere espressa anche per fatti concludenti, dal professionista che esegue la prestazione richiesta”
e che “appare assolutamente pacifico che tra l'Avv. e il IG. si sia concluso un Pt_1 Controparte_1 contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi del sopracitato articolo, in forza del mandato espressamente conferito nell'anno 2020”.
Egualmente apodittica, poiché indimostrata l'affermazione per cui (pag.5 ricorso) il resistente sarebbe “sempre stato reso edotto, aggiornato su ogni stato avanzamento di ogni e qualsivoglia novità e sviluppo circa la posizione oggetto di conferimento di incarico”.
Non essendovi, a monte, prova del dedotto conferito incarico, non possono essere accertate, a valle le conseguenze che parte ricorrente fa discendere, anche in punto inadempimento dell'obbligo di corresponsione del corrispettivo per l'attività professionale asseritamente espletata.
V.b - Non vi è prova, peraltro, nemmeno del compimento di alcuna prestazione professionale da parte della ricorrente.
V.b.
1 - La descrizione riportata nell'oggetto delle fatture sub doc.1 e 2 non trova alcun riscontro documentale, non essendo stato prodotto alcun documento relativo ai procedimenti R.G. 1521/2020 (indicati in fattura), né essendo stata richiesta al Tribunale l'acquisizione degli atti del giudizio (peraltro non univocamente individuato).
Giova rammentare, in proposito, che le fatture sono documenti di provenienza unilaterale, e dunque del tutto sfornite di valenza probatoria in un giudizio contenzioso (ordinario o semplificato che sia) di cognizione, ossia non monitorio, spiegando efficacia probatoria soltanto allorquando non vi sia contestazione fra le parti, circostanza non rinvenibile nel caso di specie, per come già esposto, stante la contumacia di parte resistente.
Vieppiù, si osservi, le due fatture sub doc. 1 e 2, il cui valore complessivo è pari a € 16.026,82, sono peraltro intestate a tale che, si desume dalla lettura complessiva di tutti gli atti, essere la beneficiaria di Persona_1
4 amministrazione di sostegno rispetto cui è indicato –vds doc.
6- quale “erede successore a titolo P_ universale”; ma la circostanza non risulta minimamente provata: non si rinviene, sostanzialmente, la ragione per la quale l'importo di € 16.026,82, fatturato nei confronti di venga richiesto al resistente e non Per_1 anche –o non solo, ove non sia effettivamente erede- agli altri chiamati all'eredità di di cui P_ Per_1 peraltro non è provato nemmeno l'intervenuto decesso.
Si ribadisce come (I) l'assenza di prova documentale sufficiente, (II) la mancata richiesta di prova orale e (III) la non operatività del principio di non contestazione, rendano la domanda del tutto sfornita di valido supporto probatorio.
V.b.2 – Quanto alle tre attività consulenziali aventi ad oggetto la redazione del preliminare dell'immobile in
Sellia Marina (CZ), l'attività di mediazione civile con riferimento al proc. n. 255/2021 e l'assistenza per la procedura di apertura testamento di , anche in tali casi, la documentazione, speculare in tutte e tre Persona_1 le ipotesi, risulta carente e nulla prova.
La ricorrente, per ciascuno dei tre ambiti, ritiene esaustiva la nota spesa relativa all'attività svolta, meramente richiamata nell'oggetto e l'istanza di liquidazione di parcella rivolta all'Ordine Professionale.
Ma le note spese di cui ai docc.3,4, e 5 –denominate cripticamente nel corpo del ricorso quali “Documento n.
08 del 31.12.2022”, “Documento n. 01 del 10.01.2023” e “Documento n. 02 del 20.01.2023”, ed allo stesso modo rubricate nell'indice allegati- altro non sono che estratti delle tabelle professionali vigenti (ex DM
147/2022), con calcolo del compenso tenuto conto della competenza e del valore dell'affare: in difetto di evidenze probatorie rispetto all'attività prestata –come avrebbe potuto essere, ad esempio, il preliminare di acquisto, la documentazione relativa al procedimento di mediazione, l'atto del notaio risultano Parte_2 essere unicamente atti di provenienza unilaterale del tutto sforniti di prova, tanto nell'an quanto nel quantum.
Né al difetto di prova possono supplire le istanze all'Ordine Professionale, anzitutto in difetto di prova dell'avvenuta liquidazione da parte dell'Ordine, ed in ogni caso considerato che le istanze, che non riguardano compensi liquidati in causa (vds. § 8 e 9 dei docc. 7,8,9), risultano essere carenti, nuovamente, di documentazione allegata, dunque di inintelligibile comprensione in difetto di presa di posizione da parte dell'Ordine, e, quanto al doc.7, relativo all'importo di € 6.361,06, financo sprovvisto di sottoscrizione da parte del legale ricorrente.
V.c - Allo stesso modo, si sottolinea, non vi è in atti alcun elemento probatorio riconducibile a , e P_ tantomeno alcun riconoscimento di debito, o quantomeno di compimento della controprestazione (consulenza legale), rispetto cui la mancata dazione del corrispettivo determinerebbe l'evidenza dell'inadempimento.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda non può trovare accoglimento, e deve essere rigettata.
VI. Il rigetto nell'an della domanda, determina l'assorbimento di ogni vaglio in ordine al quantum.
Nondimeno, ed incidentalmente, si osserva come anche in relazione a tale profilo la domanda attorea difetta di prova.
Sostiene parte ricorrente (vds pag. 7 ricorso) a riguardo che il riferimento alla parcella sia autosufficiente, e richiama sul punto giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 14699/2010), secondo cui “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto le “poste” o
5 “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”. Il richiamo, tuttavia, risulta improprio, facendo nuovamente riferimento al principio di non contestazione (“in mancanza di specifiche contestazioni del cliente”) che, per come più volte chiarito, non può trovare attuazione nel processo contumaciale.
VII. Le spese di lite restano irripetibili, non potendo essere imputate a favore di parte ricorrente, in quanto soccombente, né in favore di parte resistente poiché contumace, nel solco dell'orientamento della Suprema
Corte (ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023) per cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c […] non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 decies cpc, proposto da Avv. nei Pt_1 Pt_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, letti gli artt. 281 Controparte_1 terdecies e 281 sexies, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Dichiara nulla doversi disporre sulle spese, che restano a carico di parte ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1966 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], con studio in Osnago (LC), via Parte_1 C.F._1
Trento n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Crea del Foro di Lecco (C.F. e P. Iva C.F._2
, nato a [...], il [...], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in P.IVA_1
Osnago (LC), via Statale n. 8 (indirizzo pec fax 039/6818816 Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._3
Leonardo Da Vinci n. 32.
-resistente contumace-
Oggetto: compenso prestazione professionale (Avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.1.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
come da atto introduttivo, e dunque
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, ex adverso formulata, così giudicare: In via principale, nel merito: Dato atto dell'intervenuta stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra l'Avv. e il IG. : Parte_1 Controparte_1
1 a) Accertare e dichiarare il diritto della odierna istante ad ottenere il pagamento del complessivo importo pari ad € 30.658,48, a fronte dell'attività professionale svolta per conto del IG. , ovvero Controparte_1 ancora di quella che verrà liquidata secondo equità dall'adito Giudicante ex art 1226 c.c. tenuto conto dell'importanza dell'opera prestata, nonché del decoro della professione, sentito eventualmente il parere del competente Consiglio dell'ordine; b) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal IG. , per l'effetto, in P_ ragione di quanto meglio esposto in narrativa, nonché dalla disciplina sopra richiamata, condannare la convenuta al pagamento delle relative fatture e documenti suindicati per l'importo complessivo pari ad € 30.658,48, ovvero della diversa somma così come accertata al punto che precede, oltre agli accessori di legge e agli interessi legali maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo. In ogni caso: Con integrale refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.”
Parte resistente: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto a ruolo il 6.6.2024 (e dunque ricadente nell'ambito di applicazione di cui alla cd. Riforma Cartabia di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L.
29 dicembre 2022, n. 197), l'Avv. legale del foro di Lecco, evocava in giudizio Parte_1 P_
, chiedendone la condanna al versamento dell'importo € 30.658,48, o del diverso da liquidarsi
[...] secondo equità ex 1226 c.c. quale corrispettivo dell'attività prestata dal legale nei confronti del resistente, suo assistito, dal 2020, e consistente in svariate attività, dalla richiesta di apertura di amministrazione di sostegno all'assistenza per apertura di un testamento a consulenza in materia di vendite immobiliari e relativi atti e mediazione civile.
Deduceva infatti che non aveva mai provveduto ai pagamenti del corrispettivo per l'attività svolta dal P_ legale, nonostante diffida di pagamento, così rendendosi inadempiente.
In data 07/07/2024 il sottoscritto G.I. fissava, ai sensi degli artt. 281 undecies e ss cpc, udienza al 16 ottobre
2024, concedendo termine alla ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto a controparte entro 40 giorni prima della data fissata per l'udienza, con onere per quest'ultima di costituzione entro 10 giorni prima dell'udienza.
In vista della prima udienza, stante la mancata costituzione di parte resistente e l'assenza di evidenza in ordine all'intervenuta notifica da parte del ricorrente di ricorso e decreto al resistente, Il G.I., con decreto del
10/10/2024, chiedeva di fornire la prova in vista dell'udienza, che veniva riscontrata con deposito del
14.10.2024, dal quale emergeva la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, per compiuta giacenza nell'agosto 2024, e dunque tempestivamente rispetto ai termini di cui al decreto di fissazione udienza, all'indirizzo di Cantù via L. Da Vinci n. 32, per come risultante da certificato storico di residenza
Alla data di prima udienza il G.I., verificata la mancata costituzione di nonostante rituale notifica, ne P_ dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa di pronta soluzione e non richiedente istruttoria, fissava per la discussione e contestuale trattenimento in decisione ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc, l'udienza del 27 gennaio 2025.
Alla citata udienza, svoltasi in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, il sottoscritto G.I., preso atto delle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 24.1.2025, di mero richiamo all'atto introduttivo, tratteneva in decisione il fascicolo.
2 II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale, nel circondario del
Tribunale di Como;
medesime valutazioni debbono farsi in relazione alle condizioni dell'azione e presupposti processuali.
Risulta correttamente instaurato il contraddittorio, e rituale è la dichiarazione di contumacia per le ragioni suesposte.
III. Il vaglio della domanda si concentra esclusivamente sul tenore del ricorso introduttivo e sul deposito di nove documenti, non essendo stati depositati altri atti –rectius memorie endoprocessuali- a sostegno della domanda, non essendo stati richiesti termini ex art. 281 duodecies cpc né specificazioni all'udienza in presenza del 16.10.2024, e non essendo stata svolta richiesta istruttoria.
E' dunque all'interno del suddetto perimetro che deve essere condotto il vaglio di fondatezza dell'azione, tenuto altresì conto del rito scelto dal ricorrente –semplificato ex art. 281 decies ss cpc- e, soprattutto, della contumacia di parte resistente che, si ricorda, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte, né ad alterare la ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 42035 del 30/12/2021).
In ordine all'esclusione di operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c. giova osservare, infatti, che tale disposizione circoscrive esplicitamente l'operatività dell'onere di contestazione specifica alle parti costituite, ed in ogni caso anche la Suprema Corte è granitica nello statuire che (vds da ultimo Cass. n. 14372 del 24/05/2023) “la contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”, prova ne è la “conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello”.
Pertanto “alla qualificazione siccome “pacifico”(incontroverso, non contestato) di un fatto allegato da una parte –di un fatto cioè la cui certezza è condivisa, in modo implicito o esplicito, da tutte le parti del processo– non può pervenirsi in un giudizio contumaciale nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del rapporto processuale, in quanto la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova di cui all'art.2697c.c. e non può assumere perciò,< di per se sola, alcun significato probatorio in favore delle domande
o delle eccezioni delle parti, potendo invece concorrere, unitamente ad altri elementi probatori, a formare il convincimento del giudice” (Cass 4962/ 2015).
IV. Così ricostruite le dinamiche tra principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e principio di non contestazione ex art. 115 cpc nell'ambito del processo contumaciale, può passarsi al vaglio della domanda dell'Avv. fondata esclusivamente sulla prova documentale. Pt_1
In sintesi, le richieste di corrispettivo svolte da parte ricorrente, per complessivi € 30.658,48, attengono a cinque diverse voci, relative ad altrettante prestazioni:
- € 10.860,10 relativi alla fattura n. 09 del 30.09.2021 (Doc. 1) intestata alla IG.ra , con Persona_1 oggetto procedimento Volontaria Giurisdizione Tribunale di Lecco RG 1521/2020;
- € 5.166,72 relativi alla fattura n. 10 del 13.10.2021 (Doc. 2) intestata alla IG.ra , con oggetto Persona_1 chiusura Procedimento Volontaria Giurisdizione Tribunale di Lecco RG 1521/2020;
- € 3.648,53 derivanti da documento n. 08 del 31.12.2022 (Doc. 3) per redazione preliminare, acquisto e assistenza alla sottoscrizione preliminare immobile sito in Sellia Marina;
- € 6.361,06 derivanti da documento n. 01 del 10.01.2023 (Doc. 4) per assistenza Mediazione civile in
Monza n. 255/2021 – +2; P_ Per_2
3 - € 4.622,07 derivanti da documento n. 02 del 20.01.2023 (Doc. 5) per assistenza apertura testamento
IG.ra ida c/o Notaio in Mariano Comense. Per_1 Parte_2
Le medesime voci, con i medesimi cinque riferimenti documentali, sono state altresì oggetto della diffida ad adempiere inviata dalla ricorrente al resistente il 4 settembre 2023 (doc.6), e le ultime tre voci sono state oggetto anche di istanza di liquidazione di parcella al Consiglio degli Avvocati di Lecco rispettivamente, docc 8,
7 e 9).
V. Alla luce del descritto quadro probatorio profferto, la domanda non può trovare accoglimento, essendo risultata indimostrata.
V.a - Anzitutto non risulta provata l'esistenza di un rapporto professionale tra il legale e , data P_ evidentemente per implicita;
nondimeno, tutti e nove i documenti prodotti sono di provenienza unilaterale, della ricorrente, e non presentano alcun elemento –in difetto di riscontri ottenibili aliunde- riconducibile a e tale da consentire di rinvenire un rapporto di mandato professionale;
non solo, pertanto, difetta la P_ prova di un incarico professionale, almeno per uno degli svariati incarichi dedotti, ma financo alcun elemento che può consentire, presuntivamente, di ritenere lo stesso avviato per comportamento concludente.
Risulta pertanto mera petizione di principio, non suffragata documentalmente, l'affermazione di parte ricorrente (pag.5 ricorso) secondo cui vi sarebbe prova dello “scambio dei relativi consensi, costituiti per
l'appunto dalla proposta contrattuale, rappresentata dal conferimento dell'incarico, nonché dall'accettazione, la quale può essere espressa anche per fatti concludenti, dal professionista che esegue la prestazione richiesta”
e che “appare assolutamente pacifico che tra l'Avv. e il IG. si sia concluso un Pt_1 Controparte_1 contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi del sopracitato articolo, in forza del mandato espressamente conferito nell'anno 2020”.
Egualmente apodittica, poiché indimostrata l'affermazione per cui (pag.5 ricorso) il resistente sarebbe “sempre stato reso edotto, aggiornato su ogni stato avanzamento di ogni e qualsivoglia novità e sviluppo circa la posizione oggetto di conferimento di incarico”.
Non essendovi, a monte, prova del dedotto conferito incarico, non possono essere accertate, a valle le conseguenze che parte ricorrente fa discendere, anche in punto inadempimento dell'obbligo di corresponsione del corrispettivo per l'attività professionale asseritamente espletata.
V.b - Non vi è prova, peraltro, nemmeno del compimento di alcuna prestazione professionale da parte della ricorrente.
V.b.
1 - La descrizione riportata nell'oggetto delle fatture sub doc.1 e 2 non trova alcun riscontro documentale, non essendo stato prodotto alcun documento relativo ai procedimenti R.G. 1521/2020 (indicati in fattura), né essendo stata richiesta al Tribunale l'acquisizione degli atti del giudizio (peraltro non univocamente individuato).
Giova rammentare, in proposito, che le fatture sono documenti di provenienza unilaterale, e dunque del tutto sfornite di valenza probatoria in un giudizio contenzioso (ordinario o semplificato che sia) di cognizione, ossia non monitorio, spiegando efficacia probatoria soltanto allorquando non vi sia contestazione fra le parti, circostanza non rinvenibile nel caso di specie, per come già esposto, stante la contumacia di parte resistente.
Vieppiù, si osservi, le due fatture sub doc. 1 e 2, il cui valore complessivo è pari a € 16.026,82, sono peraltro intestate a tale che, si desume dalla lettura complessiva di tutti gli atti, essere la beneficiaria di Persona_1
4 amministrazione di sostegno rispetto cui è indicato –vds doc.
6- quale “erede successore a titolo P_ universale”; ma la circostanza non risulta minimamente provata: non si rinviene, sostanzialmente, la ragione per la quale l'importo di € 16.026,82, fatturato nei confronti di venga richiesto al resistente e non Per_1 anche –o non solo, ove non sia effettivamente erede- agli altri chiamati all'eredità di di cui P_ Per_1 peraltro non è provato nemmeno l'intervenuto decesso.
Si ribadisce come (I) l'assenza di prova documentale sufficiente, (II) la mancata richiesta di prova orale e (III) la non operatività del principio di non contestazione, rendano la domanda del tutto sfornita di valido supporto probatorio.
V.b.2 – Quanto alle tre attività consulenziali aventi ad oggetto la redazione del preliminare dell'immobile in
Sellia Marina (CZ), l'attività di mediazione civile con riferimento al proc. n. 255/2021 e l'assistenza per la procedura di apertura testamento di , anche in tali casi, la documentazione, speculare in tutte e tre Persona_1 le ipotesi, risulta carente e nulla prova.
La ricorrente, per ciascuno dei tre ambiti, ritiene esaustiva la nota spesa relativa all'attività svolta, meramente richiamata nell'oggetto e l'istanza di liquidazione di parcella rivolta all'Ordine Professionale.
Ma le note spese di cui ai docc.3,4, e 5 –denominate cripticamente nel corpo del ricorso quali “Documento n.
08 del 31.12.2022”, “Documento n. 01 del 10.01.2023” e “Documento n. 02 del 20.01.2023”, ed allo stesso modo rubricate nell'indice allegati- altro non sono che estratti delle tabelle professionali vigenti (ex DM
147/2022), con calcolo del compenso tenuto conto della competenza e del valore dell'affare: in difetto di evidenze probatorie rispetto all'attività prestata –come avrebbe potuto essere, ad esempio, il preliminare di acquisto, la documentazione relativa al procedimento di mediazione, l'atto del notaio risultano Parte_2 essere unicamente atti di provenienza unilaterale del tutto sforniti di prova, tanto nell'an quanto nel quantum.
Né al difetto di prova possono supplire le istanze all'Ordine Professionale, anzitutto in difetto di prova dell'avvenuta liquidazione da parte dell'Ordine, ed in ogni caso considerato che le istanze, che non riguardano compensi liquidati in causa (vds. § 8 e 9 dei docc. 7,8,9), risultano essere carenti, nuovamente, di documentazione allegata, dunque di inintelligibile comprensione in difetto di presa di posizione da parte dell'Ordine, e, quanto al doc.7, relativo all'importo di € 6.361,06, financo sprovvisto di sottoscrizione da parte del legale ricorrente.
V.c - Allo stesso modo, si sottolinea, non vi è in atti alcun elemento probatorio riconducibile a , e P_ tantomeno alcun riconoscimento di debito, o quantomeno di compimento della controprestazione (consulenza legale), rispetto cui la mancata dazione del corrispettivo determinerebbe l'evidenza dell'inadempimento.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda non può trovare accoglimento, e deve essere rigettata.
VI. Il rigetto nell'an della domanda, determina l'assorbimento di ogni vaglio in ordine al quantum.
Nondimeno, ed incidentalmente, si osserva come anche in relazione a tale profilo la domanda attorea difetta di prova.
Sostiene parte ricorrente (vds pag. 7 ricorso) a riguardo che il riferimento alla parcella sia autosufficiente, e richiama sul punto giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 14699/2010), secondo cui “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto le “poste” o
5 “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”. Il richiamo, tuttavia, risulta improprio, facendo nuovamente riferimento al principio di non contestazione (“in mancanza di specifiche contestazioni del cliente”) che, per come più volte chiarito, non può trovare attuazione nel processo contumaciale.
VII. Le spese di lite restano irripetibili, non potendo essere imputate a favore di parte ricorrente, in quanto soccombente, né in favore di parte resistente poiché contumace, nel solco dell'orientamento della Suprema
Corte (ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023) per cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c […] non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 decies cpc, proposto da Avv. nei Pt_1 Pt_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, letti gli artt. 281 Controparte_1 terdecies e 281 sexies, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Dichiara nulla doversi disporre sulle spese, che restano a carico di parte ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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