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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27379 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, , nato a [...], il giorno 4/09/1969, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, via G. Montanelli n. 11, presso lo studio dell'avv. Paola
Nazzaro, , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
- Convenuto
**************
Oggetto: mutuo tra privati.
Conclusioni: come da verbale del 4.10.2024.
***********
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento di una somma pari a € 48.000,00, oltre
[...]
interessi legali, a titolo di restituzione di quanto ancora dovuto quale saldo residuo del prestito precedentemente erogato.
Sostiene di aver corrisposto in data 15.11.2011 al , all'epoca coniuge Parte_2 Parte_1 della figlia , la somma complessiva di € 90.000,00; detta somma, dalla Persona_1
prospettazione attorea, è stata versata sul conto corrente del convenuto, per far fronte all'acquisto di un immobile, sito in Roma, via S. Madia n.90, con l'impegno del convenuto a rimborsare l'importo ricevuto mediante il pagamento rateale di € 500,00 mensili a partire da marzo 2012 sino ad estinzione del debito.
Il convenuto, invero, ha provveduto mensilmente al pagamento di € 500,00 in favore del suocero sino ad ottobre 2018, per un ammontare complessivo pari a € 42.000,00.
Nel costituirsi in giudizio il non ha negato di aver ricevuto la somma di € 90.000,00, Parte_1
ma ha negato di aver ricevuto le predette somme a titolo di prestito, affermando di non essersi mai impegnato alla loro restituzione.
Egli, infatti, ha sostenuto di aver percepito dall'ex suocero la somma sopraindicata a titolo di mera liberalità, imputando i versamenti mensili effettuati ad un obbligo di tipo morale e non restitutorio.
Il convenuto ha, inoltre, dichiarato di aver interrotto i pagamenti in concomitanza con la separazione dalla moglie ed il conseguente incrinarsi dei rapporti con il suocero.
Nelle more del giudizio, su istanza delle parti, stante l'intervenuto decesso dell'attore T_
, il giudice, con ordinanza del 16.3.2022, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
[...]
Successivamente, con ricorso del 2.5.2022, gli eredi legittimi di hanno riassunto il Parte_2
giudizio del quale, con decreto del 4.5.2022, è stata disposta la prosecuzione.
La causa, istruita in via documentale e mediante escussione dei testi indicati dalle parti, sulle conclusioni di queste ultime e previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva da questo giudice trattenuta in decisione.
*****************
La domanda non può essere accolta.
Preliminarmente va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass.
13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti familiari, amicali o coniugali-, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo. (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n.
7343).
Suddetto onere grava, quindi, sull'attore, anche nel caso in cui la controparte costituita in giudizio non abbia mosso specifiche contestazioni in merito alla avvenuta consegna e all'impegno assunto in restituzione della stessa.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale succitato, poi “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Venendo al caso in esame, osserva questo giudicante che è pacifica la prova della c.d. “traditio”, per avere l'attore depositato copia dei bonifici effettuati ( v. doc. n. 1 e doc. n. 2 allegati all'atto di citazione ) e per non aver il convenuto contestato la ricezione della somma;
non risulta tuttavia altrettanto provato il titolo da cui deriva l'obbligo giuridico alla restituzione in capo al convenuto.
L'interpello reso dal convenuto all'udienza del 22.9.2023, non ha prodotto l'effetto confessorio sperato, avendo il ribadito la natura donativa del versamento in proprio favore e della Parte_1
di lui moglie, figlia del donante, della somma oggetto di contestazione, dall'altro neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno chiarito alcunché in merito al titolo della dazione o in merito ai termini dell'accordo, trattandosi prevalentemente di testimonianze de relato, salvo che per la mancanza di un accordo restitutorio (cfr. testimonianza teste , indifferente Testimone_1 rispetto alle parti, all'udienza del 22.9.2023 che ha dichiarato di aver tentato di dissuadere il convenuto dalla restituzione spontanea della somma donata non essendovi tenuto. La circostanza della spontanea restituzione senza alcun obbligo è stata altresì confermata dai testi ed Tes_2
alla successiva udienza dell'11.1.2024. Tes_3 Nella fattispecie, dunque, la prova dell'obbligazione restitutoria non può dirsi provata dalla causale dei versamenti di € 500,00 effettuati mensilmente dal convenuto in favore dell'attore ( “ T_
restituzione per casa “), atteso che la dicitura del bonifico è compatibile con una volontà
[...]
restitutoria autonoma in assenza di specifica obbligazione in tal senso.
Per contro, può dirsi raggiunta la prova di quanto dedotto dal convenuto in ordine ad un diverso titolo idoneo a giustificare il versamento della somma oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Persona_1
e nella qualità di eredi legittimi di , nei confronti Parte_3 Parte_4 Parte_3
di , così provvede: Parte_1
1. respinge la domanda di parte attrice;
2. condanna gli attori al rimborso, in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27379 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, , nato a [...], il giorno 4/09/1969, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, via G. Montanelli n. 11, presso lo studio dell'avv. Paola
Nazzaro, , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
- Convenuto
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Oggetto: mutuo tra privati.
Conclusioni: come da verbale del 4.10.2024.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento di una somma pari a € 48.000,00, oltre
[...]
interessi legali, a titolo di restituzione di quanto ancora dovuto quale saldo residuo del prestito precedentemente erogato.
Sostiene di aver corrisposto in data 15.11.2011 al , all'epoca coniuge Parte_2 Parte_1 della figlia , la somma complessiva di € 90.000,00; detta somma, dalla Persona_1
prospettazione attorea, è stata versata sul conto corrente del convenuto, per far fronte all'acquisto di un immobile, sito in Roma, via S. Madia n.90, con l'impegno del convenuto a rimborsare l'importo ricevuto mediante il pagamento rateale di € 500,00 mensili a partire da marzo 2012 sino ad estinzione del debito.
Il convenuto, invero, ha provveduto mensilmente al pagamento di € 500,00 in favore del suocero sino ad ottobre 2018, per un ammontare complessivo pari a € 42.000,00.
Nel costituirsi in giudizio il non ha negato di aver ricevuto la somma di € 90.000,00, Parte_1
ma ha negato di aver ricevuto le predette somme a titolo di prestito, affermando di non essersi mai impegnato alla loro restituzione.
Egli, infatti, ha sostenuto di aver percepito dall'ex suocero la somma sopraindicata a titolo di mera liberalità, imputando i versamenti mensili effettuati ad un obbligo di tipo morale e non restitutorio.
Il convenuto ha, inoltre, dichiarato di aver interrotto i pagamenti in concomitanza con la separazione dalla moglie ed il conseguente incrinarsi dei rapporti con il suocero.
Nelle more del giudizio, su istanza delle parti, stante l'intervenuto decesso dell'attore T_
, il giudice, con ordinanza del 16.3.2022, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
[...]
Successivamente, con ricorso del 2.5.2022, gli eredi legittimi di hanno riassunto il Parte_2
giudizio del quale, con decreto del 4.5.2022, è stata disposta la prosecuzione.
La causa, istruita in via documentale e mediante escussione dei testi indicati dalle parti, sulle conclusioni di queste ultime e previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva da questo giudice trattenuta in decisione.
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La domanda non può essere accolta.
Preliminarmente va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass.
13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti familiari, amicali o coniugali-, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo. (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n.
7343).
Suddetto onere grava, quindi, sull'attore, anche nel caso in cui la controparte costituita in giudizio non abbia mosso specifiche contestazioni in merito alla avvenuta consegna e all'impegno assunto in restituzione della stessa.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale succitato, poi “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
Venendo al caso in esame, osserva questo giudicante che è pacifica la prova della c.d. “traditio”, per avere l'attore depositato copia dei bonifici effettuati ( v. doc. n. 1 e doc. n. 2 allegati all'atto di citazione ) e per non aver il convenuto contestato la ricezione della somma;
non risulta tuttavia altrettanto provato il titolo da cui deriva l'obbligo giuridico alla restituzione in capo al convenuto.
L'interpello reso dal convenuto all'udienza del 22.9.2023, non ha prodotto l'effetto confessorio sperato, avendo il ribadito la natura donativa del versamento in proprio favore e della Parte_1
di lui moglie, figlia del donante, della somma oggetto di contestazione, dall'altro neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno chiarito alcunché in merito al titolo della dazione o in merito ai termini dell'accordo, trattandosi prevalentemente di testimonianze de relato, salvo che per la mancanza di un accordo restitutorio (cfr. testimonianza teste , indifferente Testimone_1 rispetto alle parti, all'udienza del 22.9.2023 che ha dichiarato di aver tentato di dissuadere il convenuto dalla restituzione spontanea della somma donata non essendovi tenuto. La circostanza della spontanea restituzione senza alcun obbligo è stata altresì confermata dai testi ed Tes_2
alla successiva udienza dell'11.1.2024. Tes_3 Nella fattispecie, dunque, la prova dell'obbligazione restitutoria non può dirsi provata dalla causale dei versamenti di € 500,00 effettuati mensilmente dal convenuto in favore dell'attore ( “ T_
restituzione per casa “), atteso che la dicitura del bonifico è compatibile con una volontà
[...]
restitutoria autonoma in assenza di specifica obbligazione in tal senso.
Per contro, può dirsi raggiunta la prova di quanto dedotto dal convenuto in ordine ad un diverso titolo idoneo a giustificare il versamento della somma oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Persona_1
e nella qualità di eredi legittimi di , nei confronti Parte_3 Parte_4 Parte_3
di , così provvede: Parte_1
1. respinge la domanda di parte attrice;
2. condanna gli attori al rimborso, in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari