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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al R.G. n. 101/2025 promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Raffaella D'Apolito e Gianni Spina;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025, i ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Campobasso in data 24/09/1998 e che dall'unione erano nati i figli e , oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in quanto conformi a legge. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, in atti generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1998, al n. 145, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al R.G. n. 101/2025 promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 avv.ti Raffaella D'Apolito e Gianni Spina;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025, i ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Campobasso in data 24/09/1998 e che dall'unione erano nati i figli e , oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in quanto conformi a legge. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, in atti generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 1998, al n. 145, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda