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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 317 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato,
[...]
con le modalità meglio descritte in atti, presso l'avvocato Gioia Vaccari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato, con le modalità meglio descritte in atti, presso Controparte_2
gli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione indebito oggettivo.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2022 l' ha esposto quanto segue: CP_1
1. L'Avvocato è stato dipendente dell' presso la Direzione Regionale Controparte_2 CP_1
della Sardegna con la qualifica di professionista II Livello Dif. Leg. a decorrere dal 15.6.1974
sino al 28.2.2013, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni, con una anzianità
pensionistica utile di anni 42, mesi 8 e 14 giorni
1
2. Al convenuto, quale professionista avvocato dell'Istituto, nel calcolo del trattamento di fine servizio sono stati riconosciuti, oltre allo stipendio per 13 mensilità, al salario di anzianità, alla R.I.A., all'indennità di vacanza contrattuale e di coordinamento, l'integrazione per le somme percepite per onorari e compensi professionali.
3. Il trattamento di fine servizio, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010, essendo pari ad € 710.548,08 (poi aumentato ad €
720.540,64 a seguito di riliquidazione dei compensi professionali ed onorari legali non conteggiati in precedenza) e pertanto superiore ad € 90.000,00 al lordo delle trattenute fiscali,
è stato erogato in tre ratei.
4. La prima rata, come da liquidazione del 23.4.2013, è stata dell'importo di € 90.000,00 al
lordo delle trattenute fiscali e contributive e di un prestito ottenuto dal lavoratore mediante cessione dello stipendio, e pertanto di € 54.648,35 netti (doc. 1). La seconda rata è stata oggetto della liquidazione del 24.2.2014 con l'importo lordo di € 60.000,00 e netto di € 38.283,75 (doc.
2). La terza rata è stata oggetto della liquidazione del 23.2.2015 per l'importo netto di €
296.760,97, con un TFS lordo di € 560.548,08 oltre all'importo netto di € 5.724,94 (al lordo €
9.992,56) a seguito di riliquidazione positiva per onorari e compensi professionali (doc. 3).
5. Nelle note di liquidazione del TFS è stata prevista la riserva di ripetizione per la quota
relativa ad onorari legali e compensi professionali liquidati, ai sensi della circolare n. 66 del
22.9.2004, punto 3 (doc. 4).
6. Il pagamento dei ratei del TFS avveniva mediante bonifici bancari e mandato (doc.5). Con
riferimento al secondo rateo la disposizione di pagamento di cui al doc. citato, evidenzia
l'importo di € 36.616,95 essendo stata detratto dalla somma di € 38.283,75 l'importo di €
1.666,80 per trattenuta cedola negativa di dicembre 2013.
7. Visti gli orientamenti restrittivi della giurisprudenza, ed in particolare di quanto affermato
dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 7158/2010 (confermata da Cass. n.
3775/2012), circa l'inderogabilità della disposizione di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975 che prevede, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'erogazione di una indennità a carico dell'ente pari a dodici mesi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestati, con la
precisazione che doveva essere preso a base del calcolo del TFS lo stipendio tabellare e la sua
2 integrazione mediante gli scatti di anzianità e voci retributive similari, non essendo applicabili
a tale fine voci retributive previste dal regolamento dell'Istituto, l' , con raccomandata CP_1
a.r. del 19.8.2019 consegnata il 27.8.2019, ha inviato al convenuto il prospetto negativo di
riliquidazione del TFS con esclusione della quota erogata per onorari e compensi professionali.
Dal ricalcolo era emerso un importo negativo di € 494.091,07 di cui era richiesta la restituzione
nel termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata. Era anche allegato il prospetto
del ricalcolo (doc. 6).
8. A tale richiesta il convenuto rispondeva con la lettera del 28.10.2019 (doc. 7) chiedendo
l'annullamento della richiesta di recupero e diffidando l'Istituto dal procedere nei suoi confronti per ottenere la restituzione della quota di TFS erogata per onorari e compensi
professionali come da prospetto di riliquidazione negativa.
9. Con raccomandata del 19.11.2019 pervenuta al destinatario il 27.11.2019 (doc. 8),
l rispondeva alla comunicazione del convenuto, evidenziando l'orientamento CP_1
giurisprudenziale espresso dalla sentenza di Cassazione n. 3775/2012 confermativa del
principio enunciato dalle SS.UU. con la sentenza n. 7158/2010, nonché oggetto delle successive
pronunce della cassazione n. 23619/2015 e 3216/2018. Era precisato che la richiesta di
restituzione della quota di TFS per onorari e compensi professionali, versata con riserva di
ripetizione, era ampiamente ricompresa nel termine decennale di prescrizione. Si rilevava che
l'art. 52 della legge n. 88/1989 non era applicabile al recupero in oggetto riferendosi solo agli indebiti pensionistici e circa le trattenute fiscali sulle somme da recuperare si faceva
riferimento al d.p.r. 917/1986 come modificato da ultimo con la legge 247/2013. Si è intimato
dunque il versamento delle somme indebitamente percepite come da prospetto di riliquidazione
negativa inviato.
10. Con raccomandata a.r. datata 16 giugno 2021 del sottoscritto difensore, incaricato dall' , a seguito di apposita selezione, di procedere al recupero dell'indebito erogato a CP_1
dipendenti professionisti legali per onorari e compensi professionali, era inviata al convenuto la diffida e messa in mora ricevuta in data 30.6.2021 (doc. 9). L'atto era sottoscritto per l' CP_1
dal Direttore Centrale delle Risorse Umane.
11. Nel ripercorrere sommariamente i fatti, si faceva presente che la giurisprudenza
formatasi nel tempo e confermata anche da recenti pronunce della Cassazione, aveva stabilito,
3 interpretando l'art. 13 della legge n. 70/1975, che le voci di liquidazione della indennità di fine servizio si riferiscono esclusivamente allo stipendio tabellare ed agli scatti di anzianità o componenti retributive similari. Si esponeva altresì che, ai sensi dell'art. 150 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le
somme assoggettate a tassazione negli anni precedenti sono restituite al soggetto erogatore al
netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
12. Era pertanto diffidato l'avv. alla restituzione della quota di trattamento di fine CP_2
servizio liquidata per onorari e compensi professionali dell'importo lordo di € 494.091,07, nell'importo netto di € 303.282,15 ed il legale veniva altresì informato che la restituzione poteva avvenire anche con modalità rateali da concordare con l'Istituto.
13. L'avv. dava riscontro alla suddetta diffida, contestando l'indebito, come da CP_2
argomentazioni espresse nella precedente nota, e dichiarando in ogni caso la propria
disponibilità ad una bonaria composizione della vertenza (doc. 10).
14. Considerata la rilevanza della decurtazione del recupero proposta dal convenuto, questa
non risultava accettabile, trattandosi di danaro pubblico. Non era raggiunto pertanto tra le parti un accordo. Poiché il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito, anche con modalità rateali da concordare, l' è tenuto a CP_1
procedere nei confronti dell'ex dipendente professionista avvocato, per sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma da questi indebitamente incassata con il trattamento
di fine servizio, per onorari e compensi professionali.
Tanto premesso ha articolato a sostegno dell'azione di ripetizione dell'indebito plurime argomentazioni cosi sintetizzabili:
1) Sussistono nel caso di specie i presupposti per l'operatività dell'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo posto che, secondo la interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il solvens versi in errore circa l'effettiva esistenza dell'obbligazione, atteso che l'accipiens non ha comunque titolo onde percepire l'importo controverso, mentre per quanto concerne la decorrenza degli interessi l'espressione ivi contenuta dal giorno della domanda si riferisce a qualunque atto, domanda giudiziale o atto stragiudiziale, che integra una costituzione in mora;
2) La disciplina dettata dal D.M. 30 maggio 1969 recante il Regolamento per il trattamento
4 di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego che prevedeva una indennità di buonuscita pari agli anni di servizio utili moltiplicata per 1/12 dell'ultima retribuzione annua è superata dal disposto dell'art. 13 della legge n. 70/1975 laddove prevede l'erogazione al personale cessato dal servizio una indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio
annuo complessivo in godimento.
Tale ultima espressione è stata oggetto, quanto ai criteri di calcolo, di plurime decisioni della
Corte di Cassazione (in particolare Cass. SS.UU. sent. n. 7158/2010) ove è stato chiarito che
deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e
dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono
ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti,
come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza CP_3
comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e
continuativo.
3) A fronte di tale statuizione l' posto che poco dopo il deposito della citata CP_1
sentenza era stato sottoscritto il CCNL dell'Area IV 2006 -2009 che prevedeva il mantenimento della disciplina di cui all'art. 13 della legge n. 75/1970 per il personale in servizio al 31 dicembre
2000, ha continuato ad applicare i regolamenti e/o i provvedimenti precedentemente adottati dall'Ente (che estendevano la base di calcolo del trattamento di fine servizio la voce onorari legali e compensi professionali) con riserva di ripetizione delle anzidette voci accessorie.
4) La materia in questione è stata successivamente interessata da ulteriori interventi della
Corte di Cassazione, nella sostanza convergenti sulla prospettazione offerta in ricorso,
culminati, da ultimo, nella sentenza n. 5892/2020.
La Corte con tale decisione, con riguardo al possibile ruolo della contrattazione collettiva quale fonte derogatrice rispetto alla normazione di rango primario e/o secondario, ha precisato,
in estrema sintesi, che la base di computo della indennità di anzianità fissata dall'articolo 13
legge 20 marzo 1975 nr. 70 per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato — rimasta in
vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in
servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR— non è derogabile dai
contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
5) Sulla scorta dell'insegnamento della stessa Corte può dunque ritenersi che per i dipendenti
5 del cd. parastato, compresi i professionisti, le voci onorari e compensi professionali non rientrino nella base di computo della indennità di anzianità loro spettante posto.
Infatti le voci rilevanti a tal fine sono solo lo stipendio tabellare ed altri elementi similari escluse le voci accessorie, né la contrattazione collettiva o la normazione secondaria possono derogare al sistema di computo anzidetto disciplinato dalla legge.
6) All'odierno convenuto, ricalcolata la misura della indennità di anzianità sulla base del corretto criterio interpretativo offerto dalla giurisprudenza sopra richiamata, è stata pertanto richiesta la restituzione di quanto indebitamente versato in suo favore, oltre accessori di legge con la decorrenza indicata in atti.
Detto importo, in coerenza con la normativa vigente e le istruzioni rese dall'Agenzia delle
Entrate, è stato calcolato al netto delle ritenute di legge e dunque infine quantificato in euro
303.282,15.
L' l' ha quindi così concluso: CP_1
1) accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione da parte del convenuto della CP_1
somma netta di € 303.282,15 per quota del TFS per onorari e compensi professionali, sussistendo l'indebito pagamento oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e per l'effetto, voglia
2) condannare il convenuto al pagamento in favore dell' ricorrente della somma netta CP_1
di € 303.282,15 indebitamente percepita, oltre agli interessi dalla ricezione della diffida di pagamento del 30.6.2021 o in subordine dalla data della domanda giudiziale;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituito ritualmente con articolata memoria l'avvocato onde contestare Controparte_2
la fondatezza delle avverse rivendicazioni.
In sintesi il convenuto, contestata la pertinenza alla vicenda per cui è causa della giurisprudenza richiamata dall' l' ha dedotto quanto segue: CP_1
1) La corretta interpretazione dell'art. 13 della legge n. 70/1975, laddove richiama la nozione di stipendio complessivo, secondo quanto chiarito dal giudice amministrativo e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, conduce a ritenere che rientrino nella base di calcolo del trattamento di quiescenza le voci retributive, comunque denominate ed ancorché diverse dallo stipendio tabellare, che assumano carattere continuativo siccome finalizzate a remunerare una prestazione ordinaria del dipendente tra le quali quindi rientrano gli onorari degli avvocati
6 dipendenti dell' l' CP_1
2) Il Regolamento dell' approvato con deliberazione del Consiglio di CP_1
Amministrazione 13 settembre 1982, n. 407 riconosce espressamente la rilevanza degli onorari percepiti dagli avvocati dipendenti dell'Ente ai fini del trattamento di quiescenza degli avvocati dell'Ente e difatti è stato applicato nel caso dell'avvocato CP_2
Tale disciplina interna è posteriore alla legge n. 70/1975 talchè non può ritenersi abrogata da una normativa, seppur di rango primario, risalente a circa 7 anni addietro;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g) della legge n. 88/1989 il legislatore ha riconosciuto ai regolamenti degli enti del cd. parastato la possibilità di introdurre norme in deroga alle disposizioni della richiamata legge n. 70/1975 cosicchè il predetto regolamento quantomeno per effetto di una
sanatoria per via legale continua a produrre i suoi effetti;
3) Anche la disciplina che promana dalle fonti collettive legittimava l'originario calcolo della indennità per cui è causa in favore del convenuto che quindi ha legittimamente percepito le somme che qui si assumono non dovute.
Al riguardo l'art. 42 del CCNL IV Area Dirigenza Enti Pubblici non Economici ed Agenzie
Fiscali del 21 luglio 2010 prevede che Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato giù instaurato alla data del 31.12.2000 e, quindi, non destinatario della disciplina del TFR di cui all'Accordo Nazionale quadro del 29 luglio 1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell'indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70/1975.
Tale ultimo inciso conferma l'assoggettamento del personale in servizio da prima del dicembre 2000 al regime del TFS come disciplinato sia dai regolamenti dell'Istituto e segnatamente di quello adottato con la deliberazione n. 407/1982, che dalla cennata legge n.
70/1975.
4) Costituisce circostanza ostativa rispetto all'azione di recupero promossa dall' l' CP_1
il legittimo affidamento riposto dall'avvocato a fronte di un pagamento effettuato CP_2
dall' sulla scorta di una disciplina interna alla quale ha dato esecuzione, senza riserva di CP_1
ripetizione per il caso di non spettanza dello stesso di tali importi, e per il quale si assume l'indebita percezione dopo un decennio dalla liquidazione in favore del beneficiario.
5) La domanda attorea sarebbe altresì infondata in ragione della illegittimità delle norme di
7 riferimento per le quali viene sollevata la questione di legittimità costituzionale.
In particolare la prima ha riguardo al combinato disposto degli artt. 2033 del codice civile e degli articoli 1 e 30 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (“Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”), per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché dell'art. 117 della stessa relazione all'art. 1 del
Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La seconda concerne la illegittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla
CEDU, nella parte in cui tale norma del codice consente, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di conseguente legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente sulla definitività della relativa attribuzione, una successiva ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni.
Questione già rimessa la vaglio della Consulta e per la quale il convenuto ha instato per la sospensione impropria del presente giudizio.
6) Risulta infondata la pretesa attorea quanto alla maturazione di interessi dalla data del 16 giugno 2021 ovvero dalla instaurazione della causa posto che la sorte capitale rivendicata dall'
l quale indebito non era e non è liquida siccome non corredata da prospetti che CP_1
consentano di verificarne la corretta determinazione oltre che superiore a quella inizialmente richiesta.
Per tale ragione non sono maturati interessi che pertanto potrebbero, al più, maturare soltanto dalla eventuale sentenza di accoglimento del ricorso.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale:
1) sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione n. 40004/2021, nei termini illustrati al paragrafo VII di cui in parte espositiva;
Nel merito:
In via principale:
1) rigettare il ricorso perché inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto;
8 In via subordinata:
2) previa valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate,
sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, per le valutazioni
in ordine alle questioni di legittimità costituzionale illustrate al paragrafo VI di cui in parte
espositiva;
3) in via, ancora, subordinata si chiede che nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della avversa domanda di restituzione, salvo gravame, la stessa sia limitata alla sola quota di TFS relativa agli onorari e compensi professionali percepiti dall'avv. CP_2
prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 (dunque prima del 28
marzo 1989), con esclusione della quota di TFS relativa agli onorari e compensi professionali percepiti dall'avv. successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. CP_2
88/1989 (dunque a decorrere dal 28 marzo 1989);
4) in via di ultima richiesta subordinata si chiede che nella denegata e non creduta ipotesi
di accoglimento della avversa domanda di corresponsione degli interessi, salvo gravame, gli stessi vengano fatti decorrere dalla data di pubblicazione dell'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori, previa esposizione orale delle rispettive prospettazioni, all'esito della concessione di un successivo termine per note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*
1. Il ricorso proposto dall' l' è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si CP_1
passa concisamente ad esporre.
2. Osserva preliminarmente il Tribunale che, come lealmente ammesso dalla difesa convenuta e come peraltro comprovato dalle copiose produzioni attoree sul punto, tutte le
questioni sollevate da , in un modo o nell'altro, hanno trovato Tribunali e Corti che hanno CP_1
fatto propri i rilievi difensivi avanzati dall'Amministrazione.
Difatti (quasi tutti) gli aspetti salienti della controversia in disamina, tenuto conto della identità della causa petendi dedotta nei diversi ricorsi proposti dall' l' nei vari tribunali CP_1
e corti di appello, sono stati affrontati e risolti nelle diverse sedi giudiziarie.
9 Va aggiunto che nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 73/2024 della
Corte Costituzionale che, come si vedrà, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 70/1975 sul quale sostanzialmente si fonda la pretesa vantata dall' . CP_1
3. Può quindi partitamente procedersi, posto che è incontestato in causa oltre che debitamente documentato in atti, che a fronte di una complessiva erogazione in favore dell'avvocato CP_2
di euro 720.540,63 lordi l'importo per il quale l' agisce per la ripetizione è pari ad CP_1
euro 303.282,15 netti, oltre interessi legali fino al saldo (cfr. doc. 9 produzioni parte ricorrente), all'esame delle varie ragioni di doglianza esposte in causa.
4. La norma di riferimento sulla quale l' fonda la sua pretesa restitutoria è l'art. 13 CP_1
della legge n. 70/1975 che testualmente recita All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è
ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle
leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente”.
Ebbene la concreta portata applicativa di tale disposizione è offerta dalla sentenza n.
7158/2010 della Corte di Cassazione,resa a Sezioni Unite la quale nel comporre un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha enunciato il seguente principio di diritto: La L. 20 marzo 1975,
n. 70, art. 13 di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del
relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta
in vigore, pure dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti
in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituito dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio.
10 Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico –
giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo
stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti
retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine CP_3
rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a
carattere fisso e continuativo.
Si tratta di una enunciazione chiara che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto,
non lascia residuare dubbi sulla esclusione dalla nozione di stipendio complessivo annuo delle competenze fisse e continuative e dunque degli onorari legali e/o compensi professionali.
Anche la successiva giurisprudenza ha ribadito tale interpretazione (cfr. Cass. ord. n.
4749/2011, Cass. ord. n. 5892/2020) segnatamente precisando coerentemente che, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità degli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici, non deve essere inclusa la quota degli onorari e delle competenze agli stessi spettante ai sensi dell'art. 26 della legge n. 70 del 1975 (Cass. sent. n. 3775/2012).
4.1. Successivamente sulla materia de qua si è pronunciata, con la sentenza n 73/2024, la
Corte Costituzionale investita dal Tribunale di Roma della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente), nella parte in cui, nell'interpretazione
fornita dalla giurisprudenza di legittimità assurta a diritto vivente, non consente che la quota
delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici e attribuita, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, della stessa legge, agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte,
nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante.
La Corte nel ritenere non fondata la questione ha con articolata motivazione ha escluso che le voci in questione (che vengono ivi qualificate come di natura meramente premiale) seppur inizialmente computate dall' l' in sede di calcolo della indennità di anzianità, possano CP_1
rientrare nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque possano essere valorizzate rispetto alla nozione di stipendio complessivo annuo.
5. Anche l'ulteriore argomentazione che fa leva sulla attuale operatività del regolamento
11 l adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 407 del 13 CP_1
settembre 1982 non è condivisibile.
La difesa convenuta, difatti, sostiene che il predetto Regolamento l' n. 407/1982 CP_1
sarebbe tuttora valido ed efficace, in forza di un meccanismo di sanatoria per via legale fondato sul disposto dell'art. 5, comma 1, lett. g) della legge n. 88/1989 , ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'ente ha il potere di deliberare i regolamenti di cui all'art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48,
e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il
regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità,
anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70.
Vale sul punto richiamare la condivisibile motivazione, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., contenuta nella sentenza n. 233/2024 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lav,
est. Palma (ed in termini analoghi Corte di Appello di Torino, Sez. Lav,, sent. n. 423/2023 est.
Casarino, ove si legge:
Dovendosi interpretare il quadro normativo secondo un criterio di coerenza sistematica, si
deve ritenere che il potere dei regolamenti dell'Istituto di derogare ex art. 5, comma 1, lett. g),
L. 88/1989 alle disposizioni della L. 70/1975 non possa operare nei confronti delle disposizioni di quest'ultima legge aventi carattere inderogabile.
Del resto, nella più volte citata sentenza delle Sezioni Unite, la S.C. ha al riguardo osservato che: “la legge fa riferimento anche ai regolamenti dei singoli enti, ma limita tale richiamo alla possibilità degli stessi di prevedere la computabilità di periodi non di effettivo servizio previo
riscatto degli stessi a carico del lavoratore.
Se si mettono in collegamento tali dati normativi con la sottoposizione alla L. n. 70 del 1975
anche del trattamento di fine servizio, prevista dall'art. 1, si hanno elementi univoci per escludere la possibilità dei regolamenti degli enti di derogare alla disciplina dettata dall'art.
13 per il trattamento di fine rapporto, salva la sola facoltà di prevedere il riscatto di periodi
non di effettivo servizio con onere a totale carico del dipendente” (Cass. Sez. Un. 7158/2010).
Poiché l'art. 13 L. 70/1975, nella parte in cui esclude la computabilità nella base di calcolo del TFS di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante
scatti di anzianità o componenti retributive similari, detta una norma di carattere inderogabile,
12 devono ritenersi non applicabili, in quanto contrarie a detta norma di legge imperativa, le
disposizioni del regolamento n. 407/1982 che prevedono, ai fini del TFS, il computo delle CP_1
quote di onorari legali percepiti dagli avvocati dell'ente.
5.1. In ogni caso, ferma la irretroattività della normativa introdotta nel 1989, non risulta che successivamente alla entrata in vigore della medesima legge n. 88/1989 l' abbia CP_4
emanato un regolamento volto a disciplinare compiutamente il trattamento di fine servizio comunque denominato cosicchè anche per tale motivo deve concludersi nel senso della persistente operatività dell'art. 13 della legge n.70/1975.
Ad abundantiam merita di essere evidenziato che la Corte Costituzionale nella predetta sentenza del 2024 ha chiarito che le previsioni che la legge n. 70 del 1975 dedica all'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato sono compendiate nell'art. 13, qui in scrutinio,
mentre alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali e, in particolare, del riscatto di anni di servizio ai fini del computo dell'emolumento, talchè l'Ente avrebbe in tal caso debordato dall'ambito delle sue competenze in materia.
6. Del pari infondata l'argomentazione svolta dal convenuto laddove sostiene che in virtù di quanto prevede la contrattazione collettiva, segnatamente del CCNL Area IV Dirigenza Enti
Pubblici non Economici e Agenzie Fiscali del 2006 – 2009 del 21 luglio 2010.
Sul punto la Corte Costituzionale nella sentenza in discorso ha autorevolmente rilevato che
rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva.
D'altro canto la giurisprudenza prevalente ha parimenti escluso che le fonti collettive possano stabilire discrezionalmente le voci da includere nella base di calcolo dei trattamenti di fine rapporto.
Anche l'interpretazione sistematica della normativa speciale esistente in materia conduce al medesimo risultato.
Valgano sul punto le argomentazioni della Corte territoriale pugliese contenute nella sentenza n. 233/2024: Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dall'appellante i co. 5 e 7 dell'art. 2
della L. n. 335/95 non autorizzano affatto la contrattazione collettiva a modificare la base di calcolo del TFS ma solo a definire per i “lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre
13 1995” (come l'appellante) “le modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto” dettate dalla legge del 1975.
Non a caso l'art. 42 del CCNL del 21 luglio 2010, invocato dall'appellante, stabilisce che
“resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell'indennità di anzianità ex art. 13 legge n. 70/1975” e, come già rilevato nei precedenti giurisprudenziali dianzi richiamati, la disciplina in atto era, appunto, quella prevista dall'art. 13 della legge del
1975. Mentre l'avversa tesi secondo cui la deliberazione del C.d.A. n. 407/1982 continuerebbe ad applicarsi, dovendo essere considerata come la “disciplina in atto” al momento della sottoscrizione del CCNL, è infondata sia perché, come si è visto sopra, tale delibera era illegittima per violazione dell'art. 13 legge n. 70/1975, sia perché la legge n. 88/1989 non consente la deroga all'art. 13 della legge del 1975 e, comunque, perchè non è retroattiva e quindi non poteva riportare in vita un regolamento che era illegittimo sulla base della
normativa precedente.
D'altra parte la clausola contrattuale contenuta nell'art. 42 del CCNL anzidetto, quandanche interpretata come norma di recupero per il personale già in servizio al 31 dicembre 2000 nei termini prospettati in memoria, non potrebbe in ogni caso derogare sul piano applicativo, come visto, ad una fonte di rango primario e dunque sarebbe priva di effetti rispetto alla posizione previdenziale dell'avvocato CP_2
7. Parimenti non accoglibile è la doglianza concernente la dedotta lesione del legittimo affidamento riposto dal convenuto sulla legittimità dell'erogazione in suo favore della indennità di anzianità nella misura originariamente fissata dall' CP_1
Osserva in proposito il Tribunale che l'Ente ha effettuato i pagamenti con espressa e specifica riserva di ripetizione delle quote di TFS corrispondenti agli onorari legali e compensi
professionali (cfr. docc. 1, 2 e 3 produzioni parte ricorrente recanti i corrispondenti prospetti di calcolo) espressamente richiamando a tal fine il punto 3) della Circolare n. 66/2004 che testualmente recita Gli importi erogati a titolo di compensi professionali di cui ai paragrafi 1 e
2, in attesa della definizione - in sede di contrattazione collettiva nazionale 2002–2005 – della
peculiare natura di tali emolumenti, sono computabili, salvo riserva di ripetizione, ai fini del
trattamento di previdenza e di quiescenza e, pertanto, sono soggetti alle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali di legge, nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti
14 disposizioni di legge.
Dunque la riserva di ripetizione è stata debitamente portata a conoscenza dell'interessato talchè va escluso sul punto che egli potesse maturare un affidamento con riguardo alla spettanza integrale e definitiva del trattamento di quiescenza.
7.1. Quanto al riferimento contenuto nella Circolare n. 33/2013 dell' al fatto che CP_1
Gli importi erogati a titolo di compensi professionali sono computabili, in quanto voci
retributive, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza va osservato che la vigenza di tale atto interno dell'Ente è subordinata alla sua pubblicazione che non è stata documentata.
In ogni caso tutte le note succitate recano comunque l'inciso con riserva di ripetizione e dunque mantenevano intatta la inequivoca manifestazione di volontà dell'Ente volta a rendere edotto il destinatario (peraltro esperto professionista dell'Istituto e dunque ben a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fin dal 2010 e del quale si è dato conto) della provvisorietà della misura dell'erogazione in suo favore.
7.2. Va soggiunto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie), laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita non è stata accolta.
La Corte con sentenza n. 8/2023 ha dichiarato che la norma codicistica anzidetta che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU.
In particolare ha osservato la Corte che nell'ordinamento esistono plurimi strumenti di tutela della buona fede oggettiva segnatamente richiamando il parametro di cui all'art. 1175 c.c. che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza (nel caso di specie mediante l'indicazione che il pagamento era da ritenersi provvisorio alla luce della clausola di ripetizione dianzi richiamata) ovvero attraverso la possibilità di rateizzare la
15 restituzione dell'importo indebitamente corrisposto (effettivamente prospettata dall' CP_1
nella nota sub doc. 9 produzioni parte ricorrente in atti) ed ancora la possibilità di attivare un giudizio risarcitorio per responsabilità in capo all'Ente.
7.3. Va peraltro osservato che, in punto di possibile inesigibilità delle somme controverse, il convenuto non ha lamentato e/o documentato una particolare condizione di difficoltà economica sicchè, anche sotto tale profilo, non pare che le sue doglianze possano trovare accoglimento quanto alla sproporzione tra l'interesse al recupero dell'indebito e l'affidamento ingenerato nell'accipiens circa sulla debenza delle medesime somme.
8. Per quanto attiene ai dubbi di costituzionalità sollevati dalla difesa convenuta il Tribunale
reputa tali doglianze non fondate.
Tali questioni per un verso riguardano, come evidenziato dalla difesa ricorrente nelle note del 15 novembre 2022 al capo 10) cui si rinvia, la differente condizione lavorativa dell'avvocato giacchè le norme speciali del D.P.R. n. 1072/1973, per le quali si lamenta una disparità CP_2
di trattamento rispetto al trattamento di fine rapporto riguardano dipendenti pubblici statali il cui regime previdenziale sul punto in discussione non è assimilabile a quella del convenuto.
Per altro verso la seconda censura si correla a questioni che sono state già scrutinate con declaratoria di inammissibilità ovvero infondatezza contenuta nella citata sentenza n. 8/2023 al cui articolato percorso motivazionale per brevità si rinvia.
9. La eccezione concernente la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito vantate dall' non è fondata. CP_1
E' sufficiente in proposito rilevare che pacificamente il relativo termine è decennale e non quinquennale e che il decorso dello stesso è stato tempestivamente interrotto mediante le missive ritualmente prodotte in atti, a partire da quella notificata al convenuto nell'agosto 2019
(cfr. doc. 6 produzioni parte ricorrente).
10. Anche le censure che si appuntano sulla decorrenza degli interessi legali non meritano condivisione posto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., tale decorrenza si colloca al momento della domanda intesa quale atto, anche semplicemente stragiudiziale, col quale il debitore viene costituito in mora (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 9757/2024).
Nella specie la quantificazione dell'importo dovuto in restituzione all' è stata CP_1
compiutamente esposta nei prospetti inoltrati al convenuto (cfr. doc. 6 produzioni parte
16 ricorrente) in ragione di euro 494.091,07 lordi.
Si tratta, a ben vedere, dell'importo corrispondente ad euro 303.282,15 una volta depurato dalle ritenute di legge estranee alla somma ripetibile senza che fosse necessario allegare un apposito conteggio trattandosi del medesimo titolo diversamente calcolato in forza di criteri di matrice legale.
11. E' infine da rigettarsi la ulteriore questione relativa alla perdurante vigenza del regolamento adottato dall' con deliberazione n. 407/1982 siccome non annullato dal CP_1
giudice amministrativo ovvero in autotutela dallo stesso né oggetto di rituale istanza di CP_1
disapplicazione nel ricorso che sarebbe secondo il convenuto limitata ai soli vizi di legittimità dell'atto.
Osserva in proposito il Tribunale che, in disparte la tardività di tale doglianza siccome sollevata ben oltre il termine di legge collocabile ai sensi dell'art. 416 c.p.c. al momento della costituzione in giudizio, l'art. 63 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
Ebbene nella vicenda in esame il potere del giudice di individuare la regola del caso concreto riposa sulla stessa gerarchia delle fonti (cfr. art. 4 delle Preleggi che consacrano positivamente tale principio).
Pare evidente che il giudicante nell'ambito dei suoi poteri debba in omaggio al noto principio iura novit curia autonomamente individuare la disciplina della fattispecie sottoposta alla sua cognizione.
Tale opera impone di prediligere, come avvenuto nel caso di specie, la norma di rango legislativo, ossia l'art. 13 della legge n. 70/1975 come declinato alla luce della richiamata
17 giurisprudenza rispetto ad una disciplina che, quandanche fosse pure pertinente, è comunque di tipo regolamentare.
Non costituisce pertanto un valido ostacolo al tale potere officioso del Tribunale la perdurante vigenza di tali provvedimenti amministrativi i quali ben possono incidenter tantum essere disapplicati ove incidenti, come avvenuto nella specie, su un diritto soggettivo: il credito azionato in via recuperatoria dall'Istituto ricorrente (cfr. Casss. SS.UU. ord. n.1140/2007 circa la titolarità in capo al giudice ordinario di tale potere nell'ambito delle controversie relative al pubblico impiego privatizzato).
12. In conclusione sussiste il diritto dell' alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_1
della somma indicata in ricorso, indebitamente corrisposta in favore dell'avvocato CP_2
stante l'infondatezza delle articolate ragioni di doglianza che questi ha rappresentato in causa.
13. Le spese di lite, tenuto conto della indubbia particolarità della vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale, del non modesto intervallo di tempo tra l'erogazione del trattamento di quiescenza e l'attivazione delle iniziative per il parziale recupero dello stesso, dell'intervento della Corte Costituzionale ancora nel corso del 2024 onde scrutinare la legittimità dell'art. 13 della legge n. 70/1975 e dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alle tesi sostenute al convenuto consolidatosi solo successivamente al deposito del ricorso, possono essere opportunamente compensate nella loro integralità ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni
in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso proposto dall' e, per l'effetto, condanna al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore dell' di complessivi euro 303.282,15, oltre interessi legali CP_1
decorrenti dal 30 giugno 2021 fino al saldo effettivo;
- Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Cagliari, 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 317 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato,
[...]
con le modalità meglio descritte in atti, presso l'avvocato Gioia Vaccari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato, con le modalità meglio descritte in atti, presso Controparte_2
gli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione indebito oggettivo.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2022 l' ha esposto quanto segue: CP_1
1. L'Avvocato è stato dipendente dell' presso la Direzione Regionale Controparte_2 CP_1
della Sardegna con la qualifica di professionista II Livello Dif. Leg. a decorrere dal 15.6.1974
sino al 28.2.2013, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni, con una anzianità
pensionistica utile di anni 42, mesi 8 e 14 giorni
1
2. Al convenuto, quale professionista avvocato dell'Istituto, nel calcolo del trattamento di fine servizio sono stati riconosciuti, oltre allo stipendio per 13 mensilità, al salario di anzianità, alla R.I.A., all'indennità di vacanza contrattuale e di coordinamento, l'integrazione per le somme percepite per onorari e compensi professionali.
3. Il trattamento di fine servizio, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010, essendo pari ad € 710.548,08 (poi aumentato ad €
720.540,64 a seguito di riliquidazione dei compensi professionali ed onorari legali non conteggiati in precedenza) e pertanto superiore ad € 90.000,00 al lordo delle trattenute fiscali,
è stato erogato in tre ratei.
4. La prima rata, come da liquidazione del 23.4.2013, è stata dell'importo di € 90.000,00 al
lordo delle trattenute fiscali e contributive e di un prestito ottenuto dal lavoratore mediante cessione dello stipendio, e pertanto di € 54.648,35 netti (doc. 1). La seconda rata è stata oggetto della liquidazione del 24.2.2014 con l'importo lordo di € 60.000,00 e netto di € 38.283,75 (doc.
2). La terza rata è stata oggetto della liquidazione del 23.2.2015 per l'importo netto di €
296.760,97, con un TFS lordo di € 560.548,08 oltre all'importo netto di € 5.724,94 (al lordo €
9.992,56) a seguito di riliquidazione positiva per onorari e compensi professionali (doc. 3).
5. Nelle note di liquidazione del TFS è stata prevista la riserva di ripetizione per la quota
relativa ad onorari legali e compensi professionali liquidati, ai sensi della circolare n. 66 del
22.9.2004, punto 3 (doc. 4).
6. Il pagamento dei ratei del TFS avveniva mediante bonifici bancari e mandato (doc.5). Con
riferimento al secondo rateo la disposizione di pagamento di cui al doc. citato, evidenzia
l'importo di € 36.616,95 essendo stata detratto dalla somma di € 38.283,75 l'importo di €
1.666,80 per trattenuta cedola negativa di dicembre 2013.
7. Visti gli orientamenti restrittivi della giurisprudenza, ed in particolare di quanto affermato
dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 7158/2010 (confermata da Cass. n.
3775/2012), circa l'inderogabilità della disposizione di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975 che prevede, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'erogazione di una indennità a carico dell'ente pari a dodici mesi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestati, con la
precisazione che doveva essere preso a base del calcolo del TFS lo stipendio tabellare e la sua
2 integrazione mediante gli scatti di anzianità e voci retributive similari, non essendo applicabili
a tale fine voci retributive previste dal regolamento dell'Istituto, l' , con raccomandata CP_1
a.r. del 19.8.2019 consegnata il 27.8.2019, ha inviato al convenuto il prospetto negativo di
riliquidazione del TFS con esclusione della quota erogata per onorari e compensi professionali.
Dal ricalcolo era emerso un importo negativo di € 494.091,07 di cui era richiesta la restituzione
nel termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata. Era anche allegato il prospetto
del ricalcolo (doc. 6).
8. A tale richiesta il convenuto rispondeva con la lettera del 28.10.2019 (doc. 7) chiedendo
l'annullamento della richiesta di recupero e diffidando l'Istituto dal procedere nei suoi confronti per ottenere la restituzione della quota di TFS erogata per onorari e compensi
professionali come da prospetto di riliquidazione negativa.
9. Con raccomandata del 19.11.2019 pervenuta al destinatario il 27.11.2019 (doc. 8),
l rispondeva alla comunicazione del convenuto, evidenziando l'orientamento CP_1
giurisprudenziale espresso dalla sentenza di Cassazione n. 3775/2012 confermativa del
principio enunciato dalle SS.UU. con la sentenza n. 7158/2010, nonché oggetto delle successive
pronunce della cassazione n. 23619/2015 e 3216/2018. Era precisato che la richiesta di
restituzione della quota di TFS per onorari e compensi professionali, versata con riserva di
ripetizione, era ampiamente ricompresa nel termine decennale di prescrizione. Si rilevava che
l'art. 52 della legge n. 88/1989 non era applicabile al recupero in oggetto riferendosi solo agli indebiti pensionistici e circa le trattenute fiscali sulle somme da recuperare si faceva
riferimento al d.p.r. 917/1986 come modificato da ultimo con la legge 247/2013. Si è intimato
dunque il versamento delle somme indebitamente percepite come da prospetto di riliquidazione
negativa inviato.
10. Con raccomandata a.r. datata 16 giugno 2021 del sottoscritto difensore, incaricato dall' , a seguito di apposita selezione, di procedere al recupero dell'indebito erogato a CP_1
dipendenti professionisti legali per onorari e compensi professionali, era inviata al convenuto la diffida e messa in mora ricevuta in data 30.6.2021 (doc. 9). L'atto era sottoscritto per l' CP_1
dal Direttore Centrale delle Risorse Umane.
11. Nel ripercorrere sommariamente i fatti, si faceva presente che la giurisprudenza
formatasi nel tempo e confermata anche da recenti pronunce della Cassazione, aveva stabilito,
3 interpretando l'art. 13 della legge n. 70/1975, che le voci di liquidazione della indennità di fine servizio si riferiscono esclusivamente allo stipendio tabellare ed agli scatti di anzianità o componenti retributive similari. Si esponeva altresì che, ai sensi dell'art. 150 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le
somme assoggettate a tassazione negli anni precedenti sono restituite al soggetto erogatore al
netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
12. Era pertanto diffidato l'avv. alla restituzione della quota di trattamento di fine CP_2
servizio liquidata per onorari e compensi professionali dell'importo lordo di € 494.091,07, nell'importo netto di € 303.282,15 ed il legale veniva altresì informato che la restituzione poteva avvenire anche con modalità rateali da concordare con l'Istituto.
13. L'avv. dava riscontro alla suddetta diffida, contestando l'indebito, come da CP_2
argomentazioni espresse nella precedente nota, e dichiarando in ogni caso la propria
disponibilità ad una bonaria composizione della vertenza (doc. 10).
14. Considerata la rilevanza della decurtazione del recupero proposta dal convenuto, questa
non risultava accettabile, trattandosi di danaro pubblico. Non era raggiunto pertanto tra le parti un accordo. Poiché il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito, anche con modalità rateali da concordare, l' è tenuto a CP_1
procedere nei confronti dell'ex dipendente professionista avvocato, per sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma da questi indebitamente incassata con il trattamento
di fine servizio, per onorari e compensi professionali.
Tanto premesso ha articolato a sostegno dell'azione di ripetizione dell'indebito plurime argomentazioni cosi sintetizzabili:
1) Sussistono nel caso di specie i presupposti per l'operatività dell'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo posto che, secondo la interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il solvens versi in errore circa l'effettiva esistenza dell'obbligazione, atteso che l'accipiens non ha comunque titolo onde percepire l'importo controverso, mentre per quanto concerne la decorrenza degli interessi l'espressione ivi contenuta dal giorno della domanda si riferisce a qualunque atto, domanda giudiziale o atto stragiudiziale, che integra una costituzione in mora;
2) La disciplina dettata dal D.M. 30 maggio 1969 recante il Regolamento per il trattamento
4 di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego che prevedeva una indennità di buonuscita pari agli anni di servizio utili moltiplicata per 1/12 dell'ultima retribuzione annua è superata dal disposto dell'art. 13 della legge n. 70/1975 laddove prevede l'erogazione al personale cessato dal servizio una indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio
annuo complessivo in godimento.
Tale ultima espressione è stata oggetto, quanto ai criteri di calcolo, di plurime decisioni della
Corte di Cassazione (in particolare Cass. SS.UU. sent. n. 7158/2010) ove è stato chiarito che
deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e
dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono
ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti,
come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza CP_3
comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e
continuativo.
3) A fronte di tale statuizione l' posto che poco dopo il deposito della citata CP_1
sentenza era stato sottoscritto il CCNL dell'Area IV 2006 -2009 che prevedeva il mantenimento della disciplina di cui all'art. 13 della legge n. 75/1970 per il personale in servizio al 31 dicembre
2000, ha continuato ad applicare i regolamenti e/o i provvedimenti precedentemente adottati dall'Ente (che estendevano la base di calcolo del trattamento di fine servizio la voce onorari legali e compensi professionali) con riserva di ripetizione delle anzidette voci accessorie.
4) La materia in questione è stata successivamente interessata da ulteriori interventi della
Corte di Cassazione, nella sostanza convergenti sulla prospettazione offerta in ricorso,
culminati, da ultimo, nella sentenza n. 5892/2020.
La Corte con tale decisione, con riguardo al possibile ruolo della contrattazione collettiva quale fonte derogatrice rispetto alla normazione di rango primario e/o secondario, ha precisato,
in estrema sintesi, che la base di computo della indennità di anzianità fissata dall'articolo 13
legge 20 marzo 1975 nr. 70 per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato — rimasta in
vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in
servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR— non è derogabile dai
contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
5) Sulla scorta dell'insegnamento della stessa Corte può dunque ritenersi che per i dipendenti
5 del cd. parastato, compresi i professionisti, le voci onorari e compensi professionali non rientrino nella base di computo della indennità di anzianità loro spettante posto.
Infatti le voci rilevanti a tal fine sono solo lo stipendio tabellare ed altri elementi similari escluse le voci accessorie, né la contrattazione collettiva o la normazione secondaria possono derogare al sistema di computo anzidetto disciplinato dalla legge.
6) All'odierno convenuto, ricalcolata la misura della indennità di anzianità sulla base del corretto criterio interpretativo offerto dalla giurisprudenza sopra richiamata, è stata pertanto richiesta la restituzione di quanto indebitamente versato in suo favore, oltre accessori di legge con la decorrenza indicata in atti.
Detto importo, in coerenza con la normativa vigente e le istruzioni rese dall'Agenzia delle
Entrate, è stato calcolato al netto delle ritenute di legge e dunque infine quantificato in euro
303.282,15.
L' l' ha quindi così concluso: CP_1
1) accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione da parte del convenuto della CP_1
somma netta di € 303.282,15 per quota del TFS per onorari e compensi professionali, sussistendo l'indebito pagamento oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e per l'effetto, voglia
2) condannare il convenuto al pagamento in favore dell' ricorrente della somma netta CP_1
di € 303.282,15 indebitamente percepita, oltre agli interessi dalla ricezione della diffida di pagamento del 30.6.2021 o in subordine dalla data della domanda giudiziale;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituito ritualmente con articolata memoria l'avvocato onde contestare Controparte_2
la fondatezza delle avverse rivendicazioni.
In sintesi il convenuto, contestata la pertinenza alla vicenda per cui è causa della giurisprudenza richiamata dall' l' ha dedotto quanto segue: CP_1
1) La corretta interpretazione dell'art. 13 della legge n. 70/1975, laddove richiama la nozione di stipendio complessivo, secondo quanto chiarito dal giudice amministrativo e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, conduce a ritenere che rientrino nella base di calcolo del trattamento di quiescenza le voci retributive, comunque denominate ed ancorché diverse dallo stipendio tabellare, che assumano carattere continuativo siccome finalizzate a remunerare una prestazione ordinaria del dipendente tra le quali quindi rientrano gli onorari degli avvocati
6 dipendenti dell' l' CP_1
2) Il Regolamento dell' approvato con deliberazione del Consiglio di CP_1
Amministrazione 13 settembre 1982, n. 407 riconosce espressamente la rilevanza degli onorari percepiti dagli avvocati dipendenti dell'Ente ai fini del trattamento di quiescenza degli avvocati dell'Ente e difatti è stato applicato nel caso dell'avvocato CP_2
Tale disciplina interna è posteriore alla legge n. 70/1975 talchè non può ritenersi abrogata da una normativa, seppur di rango primario, risalente a circa 7 anni addietro;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g) della legge n. 88/1989 il legislatore ha riconosciuto ai regolamenti degli enti del cd. parastato la possibilità di introdurre norme in deroga alle disposizioni della richiamata legge n. 70/1975 cosicchè il predetto regolamento quantomeno per effetto di una
sanatoria per via legale continua a produrre i suoi effetti;
3) Anche la disciplina che promana dalle fonti collettive legittimava l'originario calcolo della indennità per cui è causa in favore del convenuto che quindi ha legittimamente percepito le somme che qui si assumono non dovute.
Al riguardo l'art. 42 del CCNL IV Area Dirigenza Enti Pubblici non Economici ed Agenzie
Fiscali del 21 luglio 2010 prevede che Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato giù instaurato alla data del 31.12.2000 e, quindi, non destinatario della disciplina del TFR di cui all'Accordo Nazionale quadro del 29 luglio 1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell'indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70/1975.
Tale ultimo inciso conferma l'assoggettamento del personale in servizio da prima del dicembre 2000 al regime del TFS come disciplinato sia dai regolamenti dell'Istituto e segnatamente di quello adottato con la deliberazione n. 407/1982, che dalla cennata legge n.
70/1975.
4) Costituisce circostanza ostativa rispetto all'azione di recupero promossa dall' l' CP_1
il legittimo affidamento riposto dall'avvocato a fronte di un pagamento effettuato CP_2
dall' sulla scorta di una disciplina interna alla quale ha dato esecuzione, senza riserva di CP_1
ripetizione per il caso di non spettanza dello stesso di tali importi, e per il quale si assume l'indebita percezione dopo un decennio dalla liquidazione in favore del beneficiario.
5) La domanda attorea sarebbe altresì infondata in ragione della illegittimità delle norme di
7 riferimento per le quali viene sollevata la questione di legittimità costituzionale.
In particolare la prima ha riguardo al combinato disposto degli artt. 2033 del codice civile e degli articoli 1 e 30 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (“Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”), per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché dell'art. 117 della stessa relazione all'art. 1 del
Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La seconda concerne la illegittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla
CEDU, nella parte in cui tale norma del codice consente, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di conseguente legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente sulla definitività della relativa attribuzione, una successiva ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni.
Questione già rimessa la vaglio della Consulta e per la quale il convenuto ha instato per la sospensione impropria del presente giudizio.
6) Risulta infondata la pretesa attorea quanto alla maturazione di interessi dalla data del 16 giugno 2021 ovvero dalla instaurazione della causa posto che la sorte capitale rivendicata dall'
l quale indebito non era e non è liquida siccome non corredata da prospetti che CP_1
consentano di verificarne la corretta determinazione oltre che superiore a quella inizialmente richiesta.
Per tale ragione non sono maturati interessi che pertanto potrebbero, al più, maturare soltanto dalla eventuale sentenza di accoglimento del ricorso.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale:
1) sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione n. 40004/2021, nei termini illustrati al paragrafo VII di cui in parte espositiva;
Nel merito:
In via principale:
1) rigettare il ricorso perché inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto;
8 In via subordinata:
2) previa valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate,
sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, per le valutazioni
in ordine alle questioni di legittimità costituzionale illustrate al paragrafo VI di cui in parte
espositiva;
3) in via, ancora, subordinata si chiede che nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della avversa domanda di restituzione, salvo gravame, la stessa sia limitata alla sola quota di TFS relativa agli onorari e compensi professionali percepiti dall'avv. CP_2
prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 (dunque prima del 28
marzo 1989), con esclusione della quota di TFS relativa agli onorari e compensi professionali percepiti dall'avv. successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. CP_2
88/1989 (dunque a decorrere dal 28 marzo 1989);
4) in via di ultima richiesta subordinata si chiede che nella denegata e non creduta ipotesi
di accoglimento della avversa domanda di corresponsione degli interessi, salvo gravame, gli stessi vengano fatti decorrere dalla data di pubblicazione dell'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori, previa esposizione orale delle rispettive prospettazioni, all'esito della concessione di un successivo termine per note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*
1. Il ricorso proposto dall' l' è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si CP_1
passa concisamente ad esporre.
2. Osserva preliminarmente il Tribunale che, come lealmente ammesso dalla difesa convenuta e come peraltro comprovato dalle copiose produzioni attoree sul punto, tutte le
questioni sollevate da , in un modo o nell'altro, hanno trovato Tribunali e Corti che hanno CP_1
fatto propri i rilievi difensivi avanzati dall'Amministrazione.
Difatti (quasi tutti) gli aspetti salienti della controversia in disamina, tenuto conto della identità della causa petendi dedotta nei diversi ricorsi proposti dall' l' nei vari tribunali CP_1
e corti di appello, sono stati affrontati e risolti nelle diverse sedi giudiziarie.
9 Va aggiunto che nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 73/2024 della
Corte Costituzionale che, come si vedrà, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 70/1975 sul quale sostanzialmente si fonda la pretesa vantata dall' . CP_1
3. Può quindi partitamente procedersi, posto che è incontestato in causa oltre che debitamente documentato in atti, che a fronte di una complessiva erogazione in favore dell'avvocato CP_2
di euro 720.540,63 lordi l'importo per il quale l' agisce per la ripetizione è pari ad CP_1
euro 303.282,15 netti, oltre interessi legali fino al saldo (cfr. doc. 9 produzioni parte ricorrente), all'esame delle varie ragioni di doglianza esposte in causa.
4. La norma di riferimento sulla quale l' fonda la sua pretesa restitutoria è l'art. 13 CP_1
della legge n. 70/1975 che testualmente recita All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è
ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle
leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente”.
Ebbene la concreta portata applicativa di tale disposizione è offerta dalla sentenza n.
7158/2010 della Corte di Cassazione,resa a Sezioni Unite la quale nel comporre un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha enunciato il seguente principio di diritto: La L. 20 marzo 1975,
n. 70, art. 13 di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del
relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta
in vigore, pure dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti
in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituito dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio.
10 Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico –
giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo
stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti
retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine CP_3
rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a
carattere fisso e continuativo.
Si tratta di una enunciazione chiara che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto,
non lascia residuare dubbi sulla esclusione dalla nozione di stipendio complessivo annuo delle competenze fisse e continuative e dunque degli onorari legali e/o compensi professionali.
Anche la successiva giurisprudenza ha ribadito tale interpretazione (cfr. Cass. ord. n.
4749/2011, Cass. ord. n. 5892/2020) segnatamente precisando coerentemente che, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità degli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici, non deve essere inclusa la quota degli onorari e delle competenze agli stessi spettante ai sensi dell'art. 26 della legge n. 70 del 1975 (Cass. sent. n. 3775/2012).
4.1. Successivamente sulla materia de qua si è pronunciata, con la sentenza n 73/2024, la
Corte Costituzionale investita dal Tribunale di Roma della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente), nella parte in cui, nell'interpretazione
fornita dalla giurisprudenza di legittimità assurta a diritto vivente, non consente che la quota
delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici e attribuita, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, della stessa legge, agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte,
nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante.
La Corte nel ritenere non fondata la questione ha con articolata motivazione ha escluso che le voci in questione (che vengono ivi qualificate come di natura meramente premiale) seppur inizialmente computate dall' l' in sede di calcolo della indennità di anzianità, possano CP_1
rientrare nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque possano essere valorizzate rispetto alla nozione di stipendio complessivo annuo.
5. Anche l'ulteriore argomentazione che fa leva sulla attuale operatività del regolamento
11 l adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 407 del 13 CP_1
settembre 1982 non è condivisibile.
La difesa convenuta, difatti, sostiene che il predetto Regolamento l' n. 407/1982 CP_1
sarebbe tuttora valido ed efficace, in forza di un meccanismo di sanatoria per via legale fondato sul disposto dell'art. 5, comma 1, lett. g) della legge n. 88/1989 , ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'ente ha il potere di deliberare i regolamenti di cui all'art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48,
e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il
regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità,
anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70.
Vale sul punto richiamare la condivisibile motivazione, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., contenuta nella sentenza n. 233/2024 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lav,
est. Palma (ed in termini analoghi Corte di Appello di Torino, Sez. Lav,, sent. n. 423/2023 est.
Casarino, ove si legge:
Dovendosi interpretare il quadro normativo secondo un criterio di coerenza sistematica, si
deve ritenere che il potere dei regolamenti dell'Istituto di derogare ex art. 5, comma 1, lett. g),
L. 88/1989 alle disposizioni della L. 70/1975 non possa operare nei confronti delle disposizioni di quest'ultima legge aventi carattere inderogabile.
Del resto, nella più volte citata sentenza delle Sezioni Unite, la S.C. ha al riguardo osservato che: “la legge fa riferimento anche ai regolamenti dei singoli enti, ma limita tale richiamo alla possibilità degli stessi di prevedere la computabilità di periodi non di effettivo servizio previo
riscatto degli stessi a carico del lavoratore.
Se si mettono in collegamento tali dati normativi con la sottoposizione alla L. n. 70 del 1975
anche del trattamento di fine servizio, prevista dall'art. 1, si hanno elementi univoci per escludere la possibilità dei regolamenti degli enti di derogare alla disciplina dettata dall'art.
13 per il trattamento di fine rapporto, salva la sola facoltà di prevedere il riscatto di periodi
non di effettivo servizio con onere a totale carico del dipendente” (Cass. Sez. Un. 7158/2010).
Poiché l'art. 13 L. 70/1975, nella parte in cui esclude la computabilità nella base di calcolo del TFS di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante
scatti di anzianità o componenti retributive similari, detta una norma di carattere inderogabile,
12 devono ritenersi non applicabili, in quanto contrarie a detta norma di legge imperativa, le
disposizioni del regolamento n. 407/1982 che prevedono, ai fini del TFS, il computo delle CP_1
quote di onorari legali percepiti dagli avvocati dell'ente.
5.1. In ogni caso, ferma la irretroattività della normativa introdotta nel 1989, non risulta che successivamente alla entrata in vigore della medesima legge n. 88/1989 l' abbia CP_4
emanato un regolamento volto a disciplinare compiutamente il trattamento di fine servizio comunque denominato cosicchè anche per tale motivo deve concludersi nel senso della persistente operatività dell'art. 13 della legge n.70/1975.
Ad abundantiam merita di essere evidenziato che la Corte Costituzionale nella predetta sentenza del 2024 ha chiarito che le previsioni che la legge n. 70 del 1975 dedica all'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato sono compendiate nell'art. 13, qui in scrutinio,
mentre alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali e, in particolare, del riscatto di anni di servizio ai fini del computo dell'emolumento, talchè l'Ente avrebbe in tal caso debordato dall'ambito delle sue competenze in materia.
6. Del pari infondata l'argomentazione svolta dal convenuto laddove sostiene che in virtù di quanto prevede la contrattazione collettiva, segnatamente del CCNL Area IV Dirigenza Enti
Pubblici non Economici e Agenzie Fiscali del 2006 – 2009 del 21 luglio 2010.
Sul punto la Corte Costituzionale nella sentenza in discorso ha autorevolmente rilevato che
rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva.
D'altro canto la giurisprudenza prevalente ha parimenti escluso che le fonti collettive possano stabilire discrezionalmente le voci da includere nella base di calcolo dei trattamenti di fine rapporto.
Anche l'interpretazione sistematica della normativa speciale esistente in materia conduce al medesimo risultato.
Valgano sul punto le argomentazioni della Corte territoriale pugliese contenute nella sentenza n. 233/2024: Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dall'appellante i co. 5 e 7 dell'art. 2
della L. n. 335/95 non autorizzano affatto la contrattazione collettiva a modificare la base di calcolo del TFS ma solo a definire per i “lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre
13 1995” (come l'appellante) “le modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto” dettate dalla legge del 1975.
Non a caso l'art. 42 del CCNL del 21 luglio 2010, invocato dall'appellante, stabilisce che
“resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell'indennità di anzianità ex art. 13 legge n. 70/1975” e, come già rilevato nei precedenti giurisprudenziali dianzi richiamati, la disciplina in atto era, appunto, quella prevista dall'art. 13 della legge del
1975. Mentre l'avversa tesi secondo cui la deliberazione del C.d.A. n. 407/1982 continuerebbe ad applicarsi, dovendo essere considerata come la “disciplina in atto” al momento della sottoscrizione del CCNL, è infondata sia perché, come si è visto sopra, tale delibera era illegittima per violazione dell'art. 13 legge n. 70/1975, sia perché la legge n. 88/1989 non consente la deroga all'art. 13 della legge del 1975 e, comunque, perchè non è retroattiva e quindi non poteva riportare in vita un regolamento che era illegittimo sulla base della
normativa precedente.
D'altra parte la clausola contrattuale contenuta nell'art. 42 del CCNL anzidetto, quandanche interpretata come norma di recupero per il personale già in servizio al 31 dicembre 2000 nei termini prospettati in memoria, non potrebbe in ogni caso derogare sul piano applicativo, come visto, ad una fonte di rango primario e dunque sarebbe priva di effetti rispetto alla posizione previdenziale dell'avvocato CP_2
7. Parimenti non accoglibile è la doglianza concernente la dedotta lesione del legittimo affidamento riposto dal convenuto sulla legittimità dell'erogazione in suo favore della indennità di anzianità nella misura originariamente fissata dall' CP_1
Osserva in proposito il Tribunale che l'Ente ha effettuato i pagamenti con espressa e specifica riserva di ripetizione delle quote di TFS corrispondenti agli onorari legali e compensi
professionali (cfr. docc. 1, 2 e 3 produzioni parte ricorrente recanti i corrispondenti prospetti di calcolo) espressamente richiamando a tal fine il punto 3) della Circolare n. 66/2004 che testualmente recita Gli importi erogati a titolo di compensi professionali di cui ai paragrafi 1 e
2, in attesa della definizione - in sede di contrattazione collettiva nazionale 2002–2005 – della
peculiare natura di tali emolumenti, sono computabili, salvo riserva di ripetizione, ai fini del
trattamento di previdenza e di quiescenza e, pertanto, sono soggetti alle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali di legge, nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti
14 disposizioni di legge.
Dunque la riserva di ripetizione è stata debitamente portata a conoscenza dell'interessato talchè va escluso sul punto che egli potesse maturare un affidamento con riguardo alla spettanza integrale e definitiva del trattamento di quiescenza.
7.1. Quanto al riferimento contenuto nella Circolare n. 33/2013 dell' al fatto che CP_1
Gli importi erogati a titolo di compensi professionali sono computabili, in quanto voci
retributive, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza va osservato che la vigenza di tale atto interno dell'Ente è subordinata alla sua pubblicazione che non è stata documentata.
In ogni caso tutte le note succitate recano comunque l'inciso con riserva di ripetizione e dunque mantenevano intatta la inequivoca manifestazione di volontà dell'Ente volta a rendere edotto il destinatario (peraltro esperto professionista dell'Istituto e dunque ben a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fin dal 2010 e del quale si è dato conto) della provvisorietà della misura dell'erogazione in suo favore.
7.2. Va soggiunto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie), laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita non è stata accolta.
La Corte con sentenza n. 8/2023 ha dichiarato che la norma codicistica anzidetta che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte
EDU.
In particolare ha osservato la Corte che nell'ordinamento esistono plurimi strumenti di tutela della buona fede oggettiva segnatamente richiamando il parametro di cui all'art. 1175 c.c. che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza (nel caso di specie mediante l'indicazione che il pagamento era da ritenersi provvisorio alla luce della clausola di ripetizione dianzi richiamata) ovvero attraverso la possibilità di rateizzare la
15 restituzione dell'importo indebitamente corrisposto (effettivamente prospettata dall' CP_1
nella nota sub doc. 9 produzioni parte ricorrente in atti) ed ancora la possibilità di attivare un giudizio risarcitorio per responsabilità in capo all'Ente.
7.3. Va peraltro osservato che, in punto di possibile inesigibilità delle somme controverse, il convenuto non ha lamentato e/o documentato una particolare condizione di difficoltà economica sicchè, anche sotto tale profilo, non pare che le sue doglianze possano trovare accoglimento quanto alla sproporzione tra l'interesse al recupero dell'indebito e l'affidamento ingenerato nell'accipiens circa sulla debenza delle medesime somme.
8. Per quanto attiene ai dubbi di costituzionalità sollevati dalla difesa convenuta il Tribunale
reputa tali doglianze non fondate.
Tali questioni per un verso riguardano, come evidenziato dalla difesa ricorrente nelle note del 15 novembre 2022 al capo 10) cui si rinvia, la differente condizione lavorativa dell'avvocato giacchè le norme speciali del D.P.R. n. 1072/1973, per le quali si lamenta una disparità CP_2
di trattamento rispetto al trattamento di fine rapporto riguardano dipendenti pubblici statali il cui regime previdenziale sul punto in discussione non è assimilabile a quella del convenuto.
Per altro verso la seconda censura si correla a questioni che sono state già scrutinate con declaratoria di inammissibilità ovvero infondatezza contenuta nella citata sentenza n. 8/2023 al cui articolato percorso motivazionale per brevità si rinvia.
9. La eccezione concernente la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito vantate dall' non è fondata. CP_1
E' sufficiente in proposito rilevare che pacificamente il relativo termine è decennale e non quinquennale e che il decorso dello stesso è stato tempestivamente interrotto mediante le missive ritualmente prodotte in atti, a partire da quella notificata al convenuto nell'agosto 2019
(cfr. doc. 6 produzioni parte ricorrente).
10. Anche le censure che si appuntano sulla decorrenza degli interessi legali non meritano condivisione posto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., tale decorrenza si colloca al momento della domanda intesa quale atto, anche semplicemente stragiudiziale, col quale il debitore viene costituito in mora (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 9757/2024).
Nella specie la quantificazione dell'importo dovuto in restituzione all' è stata CP_1
compiutamente esposta nei prospetti inoltrati al convenuto (cfr. doc. 6 produzioni parte
16 ricorrente) in ragione di euro 494.091,07 lordi.
Si tratta, a ben vedere, dell'importo corrispondente ad euro 303.282,15 una volta depurato dalle ritenute di legge estranee alla somma ripetibile senza che fosse necessario allegare un apposito conteggio trattandosi del medesimo titolo diversamente calcolato in forza di criteri di matrice legale.
11. E' infine da rigettarsi la ulteriore questione relativa alla perdurante vigenza del regolamento adottato dall' con deliberazione n. 407/1982 siccome non annullato dal CP_1
giudice amministrativo ovvero in autotutela dallo stesso né oggetto di rituale istanza di CP_1
disapplicazione nel ricorso che sarebbe secondo il convenuto limitata ai soli vizi di legittimità dell'atto.
Osserva in proposito il Tribunale che, in disparte la tardività di tale doglianza siccome sollevata ben oltre il termine di legge collocabile ai sensi dell'art. 416 c.p.c. al momento della costituzione in giudizio, l'art. 63 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
Ebbene nella vicenda in esame il potere del giudice di individuare la regola del caso concreto riposa sulla stessa gerarchia delle fonti (cfr. art. 4 delle Preleggi che consacrano positivamente tale principio).
Pare evidente che il giudicante nell'ambito dei suoi poteri debba in omaggio al noto principio iura novit curia autonomamente individuare la disciplina della fattispecie sottoposta alla sua cognizione.
Tale opera impone di prediligere, come avvenuto nel caso di specie, la norma di rango legislativo, ossia l'art. 13 della legge n. 70/1975 come declinato alla luce della richiamata
17 giurisprudenza rispetto ad una disciplina che, quandanche fosse pure pertinente, è comunque di tipo regolamentare.
Non costituisce pertanto un valido ostacolo al tale potere officioso del Tribunale la perdurante vigenza di tali provvedimenti amministrativi i quali ben possono incidenter tantum essere disapplicati ove incidenti, come avvenuto nella specie, su un diritto soggettivo: il credito azionato in via recuperatoria dall'Istituto ricorrente (cfr. Casss. SS.UU. ord. n.1140/2007 circa la titolarità in capo al giudice ordinario di tale potere nell'ambito delle controversie relative al pubblico impiego privatizzato).
12. In conclusione sussiste il diritto dell' alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. CP_1
della somma indicata in ricorso, indebitamente corrisposta in favore dell'avvocato CP_2
stante l'infondatezza delle articolate ragioni di doglianza che questi ha rappresentato in causa.
13. Le spese di lite, tenuto conto della indubbia particolarità della vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale, del non modesto intervallo di tempo tra l'erogazione del trattamento di quiescenza e l'attivazione delle iniziative per il parziale recupero dello stesso, dell'intervento della Corte Costituzionale ancora nel corso del 2024 onde scrutinare la legittimità dell'art. 13 della legge n. 70/1975 e dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alle tesi sostenute al convenuto consolidatosi solo successivamente al deposito del ricorso, possono essere opportunamente compensate nella loro integralità ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni
in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso proposto dall' e, per l'effetto, condanna al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore dell' di complessivi euro 303.282,15, oltre interessi legali CP_1
decorrenti dal 30 giugno 2021 fino al saldo effettivo;
- Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Cagliari, 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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