Decreto 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Consigliere dott.ssa MA PI ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1368/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocato LUISE Parte_1
ANTONIO
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
La Corte, letto il ricorso presentato in data 14/03/2025 da
[...]
con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole Parte_1 durata del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, introdotto con ricorso depositato in data 13/02/2012, definito con sentenza n.
961, pubblicata in data 07/04/2021, e proseguito dinanzi alla Corte di appello di Napoli a seguito atto introduttivo notificato in data 08/11/2021 e definito con sentenza irrevocabile n. 339, depositata in data 26/07/2024; letto l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, alla cui stregua la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
richiamato il principio secondo cui in tema di equa riparazione ai sensi della l.
n. 89 del 2001, benché il comma 2-bis del suo art. 2, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, abbia individuato "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi occorre avere riguardo a tutto il suo svolgimento, effettuandosi una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione e tenendo conto della possibilità che la durata più che ragionevole di un grado o di una fase vada a compensare quella eccedente di un altro (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
19938 del 05/10/2016; Cass. Sez. 2., Ordinanza n. 4693 del 28/02/2018); considerato altresì che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. sez. 2, ordinanza n. 22299 del 05/09/2019) “ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383
c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario”; ritenuto pertanto che, alla luce dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001 e dei principi che precedono, la durata complessiva ragionevole debba essere determinata in cinque anni (tre anni per il primo grado, due per il giudizio di appello);
vista la documentazione allegata, e rilevato che il giudizio de quo ha avuto una durata di anni 9, mesi 1 e giorni 25 per il giudizio di primo grado e di anni 2, mesi 8 e giorni 18 per il giudizio di appello, e pertanto una durata complessiva di anni 11, mesi 10 e giorni 13; rilevato quindi che il giudizio in esame eccede di anni 6, mesi 10 e giorni 13 rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001; valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
letto l'art. 2 bis, comma 1, della legge n.89 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis secondo cui “la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; tenuto conto dell'esito del processo in cui si è verificata la violazione, della natura degli interessi coinvolti, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché del valore e della rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte;
considerato che
, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
ritenuto che
in considerazione degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, sia equo ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 400,00 (nei limiti di cui al citato art. 2 bis, comma 3) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, per un importo complessivo pari ad € 2.800,00;
ritenuto che
le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con attribuzione in favore dell'Avv. LUISE ANTONIO;
INGIUNGE
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare Controparte_1 senza dilazione in favore di la somma di € 2.800,00, a Parte_1 titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché di pagare le spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 473,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. LUISE ANTONIO dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 11/04/2025
Il Consigliere
Dott.ssa MA PI