Ordinanza collegiale 12 novembre 2014
Sentenza 22 aprile 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, ordinanza collegiale 12/11/2014, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05849/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02446/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2014, proposto da:
CE GN, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n.16;
contro
Comune di Marcianise in persona del Sindaco p.t.;
Provincia di Livorno;
nei confronti di
LE OU, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso CE AN in Napoli, via De Gasperi n. 33;
Annunziata Ricciardi;
LA AS, rappresentata e difesa dall'avv. CE Vergara, con domicilio eletto presso CE Vergara in Napoli, via Monte di Dio n. 66;
per l'annullamento
a) della graduatoria di merito finale nota prot. n.78/SGRU del 14.02.2014 pubblicata online all'albo pretorio il 17.02.2014, relativa al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Marcianise per la copertura di n. 2 posti come “istruttore amministrativo” – categoria C - con contratto a tempo indeterminato interamente riservato a soggetti disabili appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 s.m.i., nella parte in cui il ricorrente non viene inserito nei primi due posti quale "vincitore";
b) della determina dirigenziale del settore I del Comune di Marcianise, n. 226 del 14.02.2014 con la quale si approvano i verbali della commissione esaminatrice e, infine, si approva la graduatoria di merito finale, nella parte in cui il ricorrente non viene inserito nei primi due posti quale "vincitore"; c) per quanto occorra, della comunicazione dell'esito della prova orale; d) per quanto occorra di tutti i verbali della commissione esaminatrice (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) nella parte lesiva per gli interessi del ricorrente; e) per quanto occorra, dei criteri di valutazione esplicitati nel verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 16.04.2013; f) per quanto occorra, della valutazione dei titoli dei partecipanti, esplicitata nei verbali della commissione esaminatrice nn. 5, 6, 8, 9 e 10, nella parte in cui non vengono correttamente valutati i titoli del ricorrente e nella parte in cui vengono erroneamente valutati i titoli dei controinteressati; g) per quanto occorra delle dichiarazioni rese dal Centro per l'impiego di Bassa val di Cecina (LI) e relative al sig. OU LE, delle quali non si conosce il contenuto; h) per quanto occorra della valutazione della prova orale di cui al verbale n. 12 della commissione esaminatrice, nella parte in cui non viene correttamente valutata la prova orale del ricorrente; i) per quanto occorra, del bando di concorso nella parte eventualmente lesiva per gli interessi del ricorrente; l) della determina del settore I del Comune di Marcianise n. 2212 del 19.11.2012 a mezzo della quale s’indiceva il concorso e si approvava il relativo bando nella parte eventualmente lesiva per gli interessi del ricorrente; m) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; n) per l'accertamento del diritto del ricorrente a essere inserito in graduatoria nella posizione di "vincitore" del concorso in questione; o) in via subordinata, per l'integrale annullamento di tutti gli atti sopra richiamati siccome illegittimi e, quindi per la caducazione del concorso o, quanto meno, della valutazione dei titoli, della prova orale e della graduatoria finale; p) sempre in via subordinata, per quanto occorra, del Regolamento degli uffici e servizi comunali nella parte lesiva per gli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LE OU e di LA AS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito gravata e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";
Visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;
Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio — quanto a tale modalità di notificazione — di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (ordd. cautt. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 13.10.2014, n. 4915; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 18.09.2014, n. 1526; ordd. coll. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 29.09.2014, n. 10071; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 7.11.2013, n. 632);
Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:
- l’avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune di Marcianise dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 2) il numero di Registro Generale del procedimento; 3) il nominativo della parte ricorrente; 4) gli estremi del principale provvedimento impugnato; 5) l’indicazione dei nominativi dei controinteressati posizionati in graduatoria e il testo integrale del ricorso principale e dei ricorsi incidentali; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";
- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune di Marcianise con il testo integrale del ricorso e l’indicazione nominativa dei controinteressati, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell’Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;
In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione comunale, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €.100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione;
Ritenuto di dover fissare per il prosieguo l’udienza pubblica del 29 gennaio 2015;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta):
a) ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso ai soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati;
b) fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 29 gennaio 2015.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Sergio Zeuli, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO