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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6781 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 1651\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1651\2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Patti (C.F. ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliati in Napoli, alla via Ugo
Niutta n. 22;
OPPONENTI contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice e per essa quale conferitaria CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Cipolla (C.F. ) giusta procura alle liti C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via P. Mascagni n. 64;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 12.01.2021,
e convenivano in giudizio la e per essa quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1 procuratrice e per essa quale conferitaria al fine di sentir revocare il decreto CP_2 Controparte_4 ingiuntivo n. 7165/2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 27.11.2020, con il quale veniva ingiunto
1 il pagamento di € 30.400,61, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti, in solido al debitore principale CP_5
In particolare, nella epigrafata qualità, formulava istanza monitoria rappresentando Controparte_1 che e quali fideiussori di erano debitori della somma Parte_1 Parte_2 CP_5 di € 30.461,00 risultante dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. FIL 09203 RAP 000014416, stipulato dalla in data 4.1.2006 presso la filiale di Napoli della CP_5 Controparte_6
[...]
Aggiungeva, poi, che il contratto di de quo diveniva oggetto di cessione, che attribuiva la titolarità del credito alla Controparte_7
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 30.461,00 oltre interessi legali. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti dello e della i Controparte_1 Pt_1 Parte_2 quali opponendosi istauravano il presente giudizio.
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza della legittimazione attiva dell'odierna opposta, non avendo la stessa fornito idonea prova della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione.
Lamentavano, poi, l'assenza della prova concernente l'esistenza del credito e della sua entità, attesa l'inconferenza degli estratti conto prodotti ai sensi dell'art. 50 T.U.B. nel giudizio monitorio.
Infine, spiegavano eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A), della legge n. 287/1990, giacché riproduttiva dello schema ABI del 2002, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Concludevano, quindi, formulando richiesta di chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di
[...]
chiedevano, poi, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare Controparte_8 il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ”) contestando le eccezioni sollevate Controparte_1 CP_1 da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto di cessione in blocco, nonché la produzione delle procure speciali necessarie a destinare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale alle mandatarie.
Rappresentava, altresì, che le eccezioni sollevate da parte opponente venivano formulate in maniera eccessivamente generica e ne contestava, dunque, l'ammissibilità sia in ordine alla presunta assenza della prova del credito portato ad ingiunzione, sia relativamente alla eccepita nullità della fideiussione oggetto
2 della controversia, in merito alla quale specificava che la stessa veniva stipulata al di fuori del periodo di accertamento (da novembre 2003 a maggio 2005) conferente l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo e di rigettare la richiesta di chiamata in causa della terza
Banca; nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 7165/2020; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma di € 30.400,61 e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, successivamente all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, in data 11.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della CP_1
la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di
[...] essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e perché non esista o non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
3 Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Nel caso di specie l'opponente ha dedotto che il credito oggetto di cessione non presenti le caratteristiche che ne consentano la riconducibilità alle categorie generali indicate in G.U., assumendo, quindi, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non vale a dimostrare la titolarità del rapporto.
Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla cessione avvenuta da
[...]
a la Gazzetta Ufficiale (parte seconda, n. 151 del 23.12.2017) Controparte_8 Controparte_1 ha indicato quale criteri generali “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo
a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS")”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti stipulati ed erogati da Controparte_8
• Il rapporto giuridico è preventivo al 31.12.2016;
• La posizione del Servizio Fidi e Garanzie (FG) per Banca MPS n. 2519134 (emergente dall'esame dell'estratto conto) indica come “oggetto di cessione” il rapporto costitutivo della controversia;
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo alla opposta del contratto di conto corrente, della fideiussione (comprensiva della lettera di estensione), nonché la mancata deduzione da
4 parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
Venendo al merito, parte opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società ingiungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussistenza della pretesa creditoria essendo all'uopo insufficiente la mera produzione del certificato ex art 50 TUB.
Ebbene in tema di prova del credito azionato costituisce principio di diritto pacifico che l'art 50 t.u.b . si applica solo nel procedimento monitorio, laddove in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio, per cui l'opposto - convenuto in senso solo formale, ma attore in senso sostanziale - deve provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa creditoria.
Di conseguenza, nel caso specifico di opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Nel caso di specie la ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante avendo provveduto al CP_1 deposito del contratto di conto corrente del 4.01.2006, del contratto di fideiussione del 4.01.206, dettagliato anche dalla estensione della fideiussione del 28.05.2008, nonché l'estratto conto analitico (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 fascicolo monitorio e doc. nn. 1, 2 e 3 versate agli atti).
Tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
Ancora gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussione de quo, stipulata nel mese di gennaio 2006, in quanto la stessa contiene clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n, 287 del 1990.
Sul punto deve preliminarmente rilevarsi che gli stessi non hanno prodotto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ma lo stesso può ritenersi ad oggi fatto notorio.
5 Ebbene, non può che principiarsi per tale censura dalla recente decisione pronunciata dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.21 con la quale è stato risolto il profondo contrasto interpretativo ( di cui la Corte ha fatto espressa menzione nel corpo della sentenza) sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito in ordine alla sorte delle fideiussioni concluse in violazione della normativa antitrust e aderenti al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.55.
Invero, la Corte ha chiarito – pervero in senso conforme all'orientamento già seguito dalla locale sezione specializzata delle imprese dell'intestato Tribunale - che, non potendosi seguire né la tesi della nullità assoluta né quella della tutela esclusivamente risarcitoria, vanno invece dichiarati “parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.A tale conclusione giungono le sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da IA come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom”.
Invero, sulla scorta della ratio della normativa antitrust, ravvisata dall'autorevole giurisprudenza di legittimità nella promozione del bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche anche dei soggetti diversi dagli imprenditori (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 2207/2005) e della tutela del mercato in senso ooggettivo e non soggettivo, la Suprema Corte ha evidenziato che, se il tenore letterale della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3 ("le intese vietate sono nulle ad ogni effetto") deve essere interpretato secondo l'assunto per cui quod nullum est nullum producit effectum, non può che legittimarsi la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata ( sul punto la Corte invoca non solo la propria giurisprudenza più recente ma anche quella più risalente tra cui Cass., 13/07/2005,
n. 14716; Cass., 21/01/2010, n. 993).
E ciò in ossequio anche all'interpretazione del diritto comunitario secondo cui, fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C- 319/82, Societe' de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, PH . Per_1
Dunque, sempre fermo restando il principio cardine del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della condotta anticoncorrenziale - la sede naturale per la regolamentazione della sorte dei contratti a valle è quella dell'ordinamento interno degli Stati membri, non essendovi nessuna lettura obbligata dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento della UE, che consenta di far rientrare automaticamente - nella nozione di intesa vietata - la contrattazione a valle.
6 E tuttavia, sottolinea la Corte, le medesime decisioni hanno cura di precisare quale punto fondamentale, ai fini della problematica oggetto di giudizio, che la nullità di tale intesa è assoluta e che, pertanto, la stessa non può che essere opposta ai terzi, tra essi ricomprese, quindi, le parti estranee all'intesa - della contrattazione a valle della stessa ( sul punto viene invocata anche il contenuto della Direttiva
Enforcement n. 104/2014/UE).
Tutto ciò, premesso la Corte conclude nel senso che, se è rimesso al legislatore ed all'interprete nazionale l'individuazione del rimedio più idoneo alla realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria - espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole, quale rimedio rispettoso anche del principio generale di "conservazione" del negozio.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) trattandosi di clausole che hanno l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto.
Solo la prova a carico dell'interessato dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, potrebbe riuscire a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, circostanza che viene presuntivamente esclusa allorquando il garante rivesta la qualità di socio o di amministratore della società, ravvisandosi solo per questo un interesse a prestare la garanzia ( mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza della stessa Corte - che, allorché la L. n.
287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità' delle "intese", "non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale
- realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza" (Cass., n. 827/1999) con la ravvisabilità del collegamento funzionale ( e non negoziale) tra l'intesa vietata a monte ed i contratti a valle.
La funzionalità in parola- evidenziano le Sezioni Unite - si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso del presente giudizio - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
7 La serialità stessa della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Con la conclusione che “Si e', pertanto, evidentemente in presenza di una "nullità speciale", posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'"ordine pubblico economico"; dunque "nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva" (Cass., n. 827/1999). In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento - come la
"nullità di protezione" nei contratti del consumatore (cd. secondo contratto), e la nullità nei rapporti tra imprese (cd. terzo contratto) - in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un "nesso funzionale", non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime - come detto - è da ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardia dell'"ordine pubblico economico", a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed
Europee antitrust”.
Dunque, nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui dello schema dichiarato nullo dalla
Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato "principio di conservazione" degli atti negoziali, costituente nell'ordinamento la "regola", impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale e comunitaria – antitrust. a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità
Ebbene alla luce delle presenti e dirimenti considerazioni , visto il provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 02.05.05, il quale deve ritenersi avere natura di prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale anche in relazione al contratto de quo immediatamente successivo al periodo sanzionato ( gennaio 2006)
e preso atto della corrispondenza della fideiussione prestata dagli odierni opponenti proprio allo schema
ABI, quest'ultimo nelle clausole 2, 6 ed 8 va accolta l'eccezione di nullità della garanzia in oggetto con riguardo però solo alle predette clausole difettando la prova di una diversa volontà come sopra specificato.
Alla declaratoria di nullità delle predette clausole in mancanza di espressa eccezione in ordine alla decadenza ex art 1957 c.c. alcun accertamento su tale profilo può essere compiuto e alcuna conseguenza sulla esistenza della garanzia può essere condotta.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, in uno alla esistenza di una valida fideiussione, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a
8 fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7165/2020, emesso in data
27.11.2020, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e che diviene Parte_1 Parte_2 esecutivo;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 4.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1651\2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Patti (C.F. ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliati in Napoli, alla via Ugo
Niutta n. 22;
OPPONENTI contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice e per essa quale conferitaria CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Cipolla (C.F. ) giusta procura alle liti C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Via P. Mascagni n. 64;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 12.01.2021,
e convenivano in giudizio la e per essa quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1 procuratrice e per essa quale conferitaria al fine di sentir revocare il decreto CP_2 Controparte_4 ingiuntivo n. 7165/2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 27.11.2020, con il quale veniva ingiunto
1 il pagamento di € 30.400,61, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti, in solido al debitore principale CP_5
In particolare, nella epigrafata qualità, formulava istanza monitoria rappresentando Controparte_1 che e quali fideiussori di erano debitori della somma Parte_1 Parte_2 CP_5 di € 30.461,00 risultante dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. FIL 09203 RAP 000014416, stipulato dalla in data 4.1.2006 presso la filiale di Napoli della CP_5 Controparte_6
[...]
Aggiungeva, poi, che il contratto di de quo diveniva oggetto di cessione, che attribuiva la titolarità del credito alla Controparte_7
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 30.461,00 oltre interessi legali. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti dello e della i Controparte_1 Pt_1 Parte_2 quali opponendosi istauravano il presente giudizio.
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza della legittimazione attiva dell'odierna opposta, non avendo la stessa fornito idonea prova della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione.
Lamentavano, poi, l'assenza della prova concernente l'esistenza del credito e della sua entità, attesa l'inconferenza degli estratti conto prodotti ai sensi dell'art. 50 T.U.B. nel giudizio monitorio.
Infine, spiegavano eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A), della legge n. 287/1990, giacché riproduttiva dello schema ABI del 2002, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Concludevano, quindi, formulando richiesta di chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di
[...]
chiedevano, poi, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare Controparte_8 il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ”) contestando le eccezioni sollevate Controparte_1 CP_1 da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto di cessione in blocco, nonché la produzione delle procure speciali necessarie a destinare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale alle mandatarie.
Rappresentava, altresì, che le eccezioni sollevate da parte opponente venivano formulate in maniera eccessivamente generica e ne contestava, dunque, l'ammissibilità sia in ordine alla presunta assenza della prova del credito portato ad ingiunzione, sia relativamente alla eccepita nullità della fideiussione oggetto
2 della controversia, in merito alla quale specificava che la stessa veniva stipulata al di fuori del periodo di accertamento (da novembre 2003 a maggio 2005) conferente l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo e di rigettare la richiesta di chiamata in causa della terza
Banca; nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 7165/2020; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma di € 30.400,61 e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, successivamente all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, in data 11.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della CP_1
la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di
[...] essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e perché non esista o non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale per categorie generali.
In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
3 Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Nel caso di specie l'opponente ha dedotto che il credito oggetto di cessione non presenti le caratteristiche che ne consentano la riconducibilità alle categorie generali indicate in G.U., assumendo, quindi, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non vale a dimostrare la titolarità del rapporto.
Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla cessione avvenuta da
[...]
a la Gazzetta Ufficiale (parte seconda, n. 151 del 23.12.2017) Controparte_8 Controparte_1 ha indicato quale criteri generali “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo
a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS")”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti stipulati ed erogati da Controparte_8
• Il rapporto giuridico è preventivo al 31.12.2016;
• La posizione del Servizio Fidi e Garanzie (FG) per Banca MPS n. 2519134 (emergente dall'esame dell'estratto conto) indica come “oggetto di cessione” il rapporto costitutivo della controversia;
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo alla opposta del contratto di conto corrente, della fideiussione (comprensiva della lettera di estensione), nonché la mancata deduzione da
4 parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
Venendo al merito, parte opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società ingiungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussistenza della pretesa creditoria essendo all'uopo insufficiente la mera produzione del certificato ex art 50 TUB.
Ebbene in tema di prova del credito azionato costituisce principio di diritto pacifico che l'art 50 t.u.b . si applica solo nel procedimento monitorio, laddove in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio, per cui l'opposto - convenuto in senso solo formale, ma attore in senso sostanziale - deve provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa creditoria.
Di conseguenza, nel caso specifico di opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Nel caso di specie la ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante avendo provveduto al CP_1 deposito del contratto di conto corrente del 4.01.2006, del contratto di fideiussione del 4.01.206, dettagliato anche dalla estensione della fideiussione del 28.05.2008, nonché l'estratto conto analitico (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 fascicolo monitorio e doc. nn. 1, 2 e 3 versate agli atti).
Tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
Ancora gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussione de quo, stipulata nel mese di gennaio 2006, in quanto la stessa contiene clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, co. 2 della legge antitrust n, 287 del 1990.
Sul punto deve preliminarmente rilevarsi che gli stessi non hanno prodotto il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ma lo stesso può ritenersi ad oggi fatto notorio.
5 Ebbene, non può che principiarsi per tale censura dalla recente decisione pronunciata dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.21 con la quale è stato risolto il profondo contrasto interpretativo ( di cui la Corte ha fatto espressa menzione nel corpo della sentenza) sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito in ordine alla sorte delle fideiussioni concluse in violazione della normativa antitrust e aderenti al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.55.
Invero, la Corte ha chiarito – pervero in senso conforme all'orientamento già seguito dalla locale sezione specializzata delle imprese dell'intestato Tribunale - che, non potendosi seguire né la tesi della nullità assoluta né quella della tutela esclusivamente risarcitoria, vanno invece dichiarati “parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.A tale conclusione giungono le sezioni Unite dirimendo così i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da IA come Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom”.
Invero, sulla scorta della ratio della normativa antitrust, ravvisata dall'autorevole giurisprudenza di legittimità nella promozione del bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche anche dei soggetti diversi dagli imprenditori (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 2207/2005) e della tutela del mercato in senso ooggettivo e non soggettivo, la Suprema Corte ha evidenziato che, se il tenore letterale della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3 ("le intese vietate sono nulle ad ogni effetto") deve essere interpretato secondo l'assunto per cui quod nullum est nullum producit effectum, non può che legittimarsi la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata ( sul punto la Corte invoca non solo la propria giurisprudenza più recente ma anche quella più risalente tra cui Cass., 13/07/2005,
n. 14716; Cass., 21/01/2010, n. 993).
E ciò in ossequio anche all'interpretazione del diritto comunitario secondo cui, fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C- 319/82, Societe' de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, PH . Per_1
Dunque, sempre fermo restando il principio cardine del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della condotta anticoncorrenziale - la sede naturale per la regolamentazione della sorte dei contratti a valle è quella dell'ordinamento interno degli Stati membri, non essendovi nessuna lettura obbligata dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento della UE, che consenta di far rientrare automaticamente - nella nozione di intesa vietata - la contrattazione a valle.
6 E tuttavia, sottolinea la Corte, le medesime decisioni hanno cura di precisare quale punto fondamentale, ai fini della problematica oggetto di giudizio, che la nullità di tale intesa è assoluta e che, pertanto, la stessa non può che essere opposta ai terzi, tra essi ricomprese, quindi, le parti estranee all'intesa - della contrattazione a valle della stessa ( sul punto viene invocata anche il contenuto della Direttiva
Enforcement n. 104/2014/UE).
Tutto ciò, premesso la Corte conclude nel senso che, se è rimesso al legislatore ed all'interprete nazionale l'individuazione del rimedio più idoneo alla realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria - espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole, quale rimedio rispettoso anche del principio generale di "conservazione" del negozio.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) trattandosi di clausole che hanno l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto.
Solo la prova a carico dell'interessato dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, potrebbe riuscire a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, circostanza che viene presuntivamente esclusa allorquando il garante rivesta la qualità di socio o di amministratore della società, ravvisandosi solo per questo un interesse a prestare la garanzia ( mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza della stessa Corte - che, allorché la L. n.
287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità' delle "intese", "non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale
- realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza" (Cass., n. 827/1999) con la ravvisabilità del collegamento funzionale ( e non negoziale) tra l'intesa vietata a monte ed i contratti a valle.
La funzionalità in parola- evidenziano le Sezioni Unite - si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso del presente giudizio - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
7 La serialità stessa della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Con la conclusione che “Si e', pertanto, evidentemente in presenza di una "nullità speciale", posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'"ordine pubblico economico"; dunque "nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva" (Cass., n. 827/1999). In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento - come la
"nullità di protezione" nei contratti del consumatore (cd. secondo contratto), e la nullità nei rapporti tra imprese (cd. terzo contratto) - in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un "nesso funzionale", non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime - come detto - è da ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardia dell'"ordine pubblico economico", a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed
Europee antitrust”.
Dunque, nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui dello schema dichiarato nullo dalla
Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato "principio di conservazione" degli atti negoziali, costituente nell'ordinamento la "regola", impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale e comunitaria – antitrust. a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità
Ebbene alla luce delle presenti e dirimenti considerazioni , visto il provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 02.05.05, il quale deve ritenersi avere natura di prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale anche in relazione al contratto de quo immediatamente successivo al periodo sanzionato ( gennaio 2006)
e preso atto della corrispondenza della fideiussione prestata dagli odierni opponenti proprio allo schema
ABI, quest'ultimo nelle clausole 2, 6 ed 8 va accolta l'eccezione di nullità della garanzia in oggetto con riguardo però solo alle predette clausole difettando la prova di una diversa volontà come sopra specificato.
Alla declaratoria di nullità delle predette clausole in mancanza di espressa eccezione in ordine alla decadenza ex art 1957 c.c. alcun accertamento su tale profilo può essere compiuto e alcuna conseguenza sulla esistenza della garanzia può essere condotta.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, in uno alla esistenza di una valida fideiussione, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a
8 fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7165/2020, emesso in data
27.11.2020, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e che diviene Parte_1 Parte_2 esecutivo;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 4.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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