Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2435\2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare , e vertente
T R A
) rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti MARCOLINI ALESSANDRO e MARCOLINI
CLAUDIO BRUNO;
giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
detta , Parte_1 CP_1
), rapp.ta e difesa dall' avv.to FAZI C.F._2
FEDERICO, giusta procura in atti;
) Rappresentata Parte_2 C.F._3
e difesa dall'avv. Stefano Francia E dall'avv. Filippo Marangoni, come da procura in atti;
-Convenuti- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato introdotto per stabilire la legittimità o meno del provvedimento del 21.03.2020 con cui veniva si ordinava la liberazione dell'immobile “Villa Gigli”, immobile oggetto del giudizio di divisione ereditaria in corso fra le parti e, stante l'indivisibilità stabilita nella sentenza di primo grado, posto in vendita all'incanto ai sensi dell'art.720 Cod.Civ..
Con le sentenze di Appello (Sentenza non definitiva Corte Appello
Ancona n. 963/2022 e Sentenza definitiva Corte Appello Ancona
n.576/2024), il bene è stato dichiarato divisibile ed assegnato alle coeredi, e che già Parte_1 Parte_3 in precedenza lo utilizzavano.
La vendita all'incanto non ha più avuto seguito.
Per effetto di dette sentenze emesse in appello, è cessata la materia del contendere.
Il punto è pacifico e riconosciuto da tutte le parti in causa.
Residua la disciplina delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è quello processualmente indicato in quanto con l'ordinanza del 21.3.2020 il Giudice del giudizio di divisione ereditaria ha stabilito le (nuove) modalità con cui procedere alla vendita, ordinando -fra l'altro- anche la liberazione del bene da persone (a partire dal 30.9.2021), il che comporta che la parte interessata (nella specie poteva e doveva Parte_1 reagire a tale provvedimento con l'unico rimedio, mutuato dal processo d'esecuzione, cioè l'opposizione agli atti esecutivi;
rimedio tipico di reazione che l'esecutato dispone per contestare l'ordine di liberazione adottato nei suoi confronti dal GE (Cass. 25654/2010).
L'opposizione, oltre che rituale è anche tempestiva in quanto l'ordinanza del 21.3.2020 è stata pronunciata in un periodo in cui i termini, per effetto della sospensione disposta dalla normativa
2 Nr. 2435\2021 R.G.
emanata per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, erano sospesi e hanno iniziato nuovamente a decorrere solo dal 12.5.2020.
Nel merito l'opposizione è anche fondata sia perché il dato normativo preclude al giudice di un ordinario giudizio di divisione (che non sia di provenienza endoesecutiva) il ricorso all'art. 560 cpc (l'art. 788
c.p.c. nel suo tenore letterale prevede che la vendita si svolge davanti al giudice istruttore con applicazione degli artt. 570 ess cpc senza estendersi espressamente all'art. 560 c.p.c.; scelta legislativa coerente stante l'ontologica diversità che connota il processo esecutivo rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione) sia perchè difettavano comunque i presupposti alla cui ricorrenza l'560 cpc, nella formulazione all'epoca vigente, subordinava l'adozione dell'ordine di liberazione (ossia:
1- condotta ostruzionistica dell'occupante al diritto di visita di potenziali acquirenti;
2- inadeguata conservazione e manutenzione dell'immobile per condotta dolosa o colposa dell'occupante e dei membri del suo nucleo familiare;
3-violazione degli obblighi di legge posti a carico del debitore; immobile non abitato dal debitore o dal suo nucleo familiare).
Attese le fondate ragioni dell''attrice, le convenute vanno condannate al pagamento delle spese di lite stante la loro soccombenza virtuale.
Come emerge dalla nota spese allegata alla memoria di replica l'attrice ha chiesto, oltre al rimborso di euro 475,00 a titolo di spese, i compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del reclamo cautelare e del presente giudizio.
Ritenuta la causa di valore indeterminabile e complessità bassa, per la fase cautelare del reclamo si liquidano a titolo di compensi euro
1615,00, mentre per il presente giudizio si liquidano, sempre a titolo di compensi, euro 2906,00 per un totale di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
3 Nr. 2435\2021 R.G.
dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 475,00 a titolo di spese vive, in euro 1615,00 a titolo di compenso per la fase cautelare del reclamo e in euro 2906,00 a titolo di compensi per il presente giudizio;
il tutto oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 24/02/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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