Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2025, proposto da
ER LA e GI RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villafranca Tirrena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
della nota prot. 10105 del 13.5.2025 del Responsabile del 3° Settore- Ufficio Tecnico - I Servizio Urbanistica, notificata il 5.6.2025 con cui è stata rigettata la Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria presentata dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca Tirrena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. US GI RI CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. 10105 del 13.5.2025 del Responsabile del 3° Settore- Ufficio Tecnico – I Servizio Urbanistica del Comune di Villafranca Tirrena (ME), notificata il 5.6.2025, è stata rigettata la Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria presentata il 03/04/2025 dai Sig.ri GI RI e ER LA – dopo che in precedenza quello stesso Comune aveva revocato la C.E. in sanatoria n. 18/S del 6.6.2014, senza contestazioni da parte dei soggetti indicati in precedenza, e respinto una nuova richiesta di rilascio di C.E. in sanatoria presentata dagli stessi il 27/03/2024 con provvedimento prot. 21050 del 30.9.2024 -, in quanto “ la medesima ripropone l’ampiamento volumetrico mantenendo la parete posta ad una distanza dal confine inferiore a quella regolamentare (ml 5,00), il P.d.C. in sanatoria risulta ancora in difformità dalle Norme vigenti. Inoltre nella divisione interna del piano primo viene proposto un bagno con dimensioni difformi da quelle previste dal R.E.C. (ml 1,80 x 1,80)”.
I Sig.ri GI RI e ER LA impugnavano il provvedimento menzionato da ultimo con un ricorso notificato il 03/09/2025, al cui interno essi lamentavano il sussistere dei seguenti vizi:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Comune intimato non avrebbe tenuto conto non ha tenuto conto che del fatto che tutte le presunte ragioni di mancato accoglimento della precedente istanza di sanatoria erano superate, per essere state eliminate o perché non sussistevano dall’origine (in particolare come desumibile dagli elaborati progettuali allegati all’istanza di sanatoria del 03/04/2025 e dalle note tecniche del 20.11.2024 dell’Ing. Di Dio, dove è stato rappresentato che non vale alcuna delle ragioni del diniego precedente e del presupposto verbale n. 1/24 del 22.1.2024);
2) violazione dell’art. 8, comma 7, Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Villafranca Tirrena, dell’art. 3 e dell’art. 10 D.P.R. 380/2001, nonché di eccesso di potere per travisamento, in quanto la nuova volumetria realizzata in ampliamento al piano primo dell’edificio esistente ha riguardato non un balcone, bensì una loggia; sicchè il modestissimo incremento volumetrico (mc. 13.50 circa, pari al 3% circa dell’intera volumetria dell’edificio di mc. 480 circa) sarebbe stato realizzato interamente all’interno della sagoma del preesistente fabbricato, senza far pertanto emergere alcuna violazione delle norme sulle distanze legali tra proprietà diverse;
3) ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità, perché la esistenza, nella divisione interna del piano primo, di un bagno di dimensioni asserite difformi da quelle previste dal R.E.C., sarebbe comunque priva di alcuna rilevanza a fronte degli elaborati progettuali allegati alla istanza di sanatoria del 3.4.2025, dai quali si desume che quello di dimensioni non conformi è soltanto un (ulteriore) bagnetto di servizio, mentre nello specifico al piano terra, che è in diretta comunicazione con il piano primo attraverso la scala interna, è previsto un altro bagno nel rispetto delle dimensioni minime richieste dal R.E.C.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe è stata fatta oggetto di successiva rinuncia con atto depositato in segreteria il 10/10/2025.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, inizialmente con memoria di mera forma, ma poi sviluppando compiutamente le proprie argomentazioni difensive all’interno della memoria di replica depositata in segreteria il 09/01/2026, dove eccepiva la inammissibilità del ricorso, perché:
i) la natura abusiva dell’intervento edilizio realizzato risulterebbe ormai incontrovertibilmente accertata dal mai impugnato provvedimento di revoca della C.E. in sanatoria n. 18/S del 6.6.2014;
ii) la impugnazione proposta avrebbe ad oggetto un atto meramente confermativo, rispetto al provvedimento prot. 21050 del 30.9.2024, con il quale era stata respinta una precedente richiesta di rilascio di C.E. in sanatoria presentata dai ricorrenti il 27/03/2024.
I ricorrenti, all’interno di memoria depositata in segreteria il 21/01/2026, hanno obiettato che dalla mancata impugnazione del provvedimento di revoca della C.E. in sanatoria n. 18/S del 6.6.2014 era impossibile desumere una loro acquiescenza a quanto con esso accertato (in particolare con riguardo al mancato rispetto delle distanze legali), e che l’atto impugnato non era ad effetto (meramente) conformativo rispetto al precedente diniego di sanatoria, perché comunque era stata svolta una nuova istruttoria, e comunque individuato un nuovo motivo di diniego nella non conformità del standard urbanistici (perché di altezza inferiore a quella minima di 2,70 m.) per il piccolo bagno ubicato a piano terra.
In data 12 febbraio 2026 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente il Collegio osserva che le eccezioni di inammissibilità del ricorso in epigrafe non possono ritenersi fondate: con riguardo a quella sub i), perché a rilevare non è tanto la natura abusiva dell’intervento edilizio realizzato ormai incontrovertibilmente accertata dal mai impugnato provvedimento di revoca della C.E. in sanatoria n. 18/S del 6.6.2014, ma il fatto che all’accoglimento della successivamente formulata istanza di sanatoria osta la violazione delle distanze legali accertata proprio con quel provvedimento ormai divenuto inoppugnabile [con conseguente infondatezza nel merito, piuttosto che inammissibilità in rito, del ricorso in epigrafe, secondo quanto sarà esposto più dettagliatamente nel proseguo]; con riguardo a quella sub ii) perché il provvedimento impugnato è realmente caratterizzato da un novum in punto di motivazione.
Passando quindi al merito, all’interno della mai contestata Ordinanza n. 16 del 18/03/2024 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Villafranza Tirrena è stata accertata, fra le altre cose, una “ distanza dal confine di proprietà pari a ml. 2,00 dalla parete facente parte dell’aumento volumetrico del fabbricato, oggetto di sanatoria, difforme dall’art. 8 comma 7) DC, delle norme di attuazione del PRG vigente, che prevede una distanza dei fabbricati delle pareti ciechi dai confini di proprietà, pari a ml. 10,00 o a ml. 5,00 ”. Con quello stesso provvedimento i destinatari dello stesso sono stati poi avvertiti della possibilità di ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985 e 36 del D.P.R. n. 380/2001, “ se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ”.
Ma la richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria presentata il 03/04/2025 dai Sig.ri GI RI e ER LA continuava a prevedere un aumento di volume realizzato sul prospetto sud-ovest dell’edificio, mediante la chiusura di quella che, anzicchè come balcone, veniva lì qualificata come “loggia”: ma in modo sempre “ difforme dall’art. 8 comma 7) DC, delle norme di attuazione del PRG vigente, che prevede una distanza dei fabbricati delle pareti ciechi dai confini di proprietà, pari a ml. 10,00 o a ml. 5,00 ”.
Da ciò consegue che l’intervento realizzato non “ risult (ava) conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente ...: al momento della presentazione della domanda ”, perché l’unico modo di emendare il vizio di violazione dell’art. 8 comma 7) DC delle norme di attuazione del PRG vigente, ormai definitivamente accertato da un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, sarebbe stato quello di:
a) presentare un progetto che prevedesse la totale demolizione del balcone realizzato sul lato sud-ovest dell’edificio, piuttosto che la sua utilizzazione – indipendentemente se come balcone, od invece come “loggia” – per realizzare un ampiamento di volumetria dell’immobile originario mediante la sua chiusura (sempre ammesso che un accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 potesse essere richiesto non soltanto con riguardo ad interventi edilizi già interamente realizzati, ma in relazione ad un progetto che ne prevedesse invece la modifica …);
b) dimostrare di avere acquisito – per via negoziale, non potendo mai maturare un suo acquisto per usucapione possesso ultraventennale ex art. 1158 c.c. in relazione a lavori edilizi eseguiti in forza di una concessione edilizia rilasciata in data 06/06/2014 … - una servitù di veduta, dopo l’adozione dell’Ordinanza n. 16 del 18/03/2024 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Villafranza Tirrena ed in data (se non anteriore) al massimo coeva a quella della richiesta di rilascio di Permesso di Costruire in Sanatoria presentata dai (poi) ricorrenti il 03/04/2025, che consentisse derogare alla distanza minima prevista dall’art. 8 comma 7) DC delle norme di attuazione del PRG;
c) beneficiare di una modifica sopravvenuta dopo l’adozione dell’Ordinanza n. 16 del 18/03/2024 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Villafranza Tirrena, la quale avesse modificato l’art. 8 comma 7) DC, delle norme di attuazione del PRG vigente, prevedendo una riduzione della distanza minima dei fabbricati delle pareti ciechi dai confini di proprietà – invece a tutt’oggi pari a ml. 10,00 o a ml. 5,00 - sino a ml. 2,00.
Non essendosi realizzata nessuna delle tre ipotesi sopra considerate, risulta quindi perfettamente legittimo l’impugnato provvedimento di diniego, ed infondate tutte le censure proposte avverso lo stesso: dato che, come da condivisa e maggioritaria giurisprudenza, “ i provvedimenti di sanatoria sono rilasciati salvi i diritti dei terzi e che in via generale l'amministrazione non è tenuta a verificare specificamente se un intervento edilizio o una costruzione arrechi pregiudizio ai diritti di terzi. Tuttavia, in relazione al rilascio dei predetti titoli, devono essere considerati i limiti legali inerenti ai rapporti tra proprietari di fondi confinanti, quali quelli relativi alle distanze, alle luci e alle vedute. Tali limitazioni, avendo carattere generale, concorrono a definire la regolamentazione dell'attività edilizia e rientrano tra gli elementi che l'amministrazione deve necessariamente valutare, in quanto incidono anche sul rapporto pubblicistico. In altre parole, il potere di autorizzare l'attività edificatoria deve essere esercitato dall'Amministrazione nel rispetto di tutte le norme che regolano la materia, sia che le stesse abbiano come oggetto diretto la cura dell'interesse pubblico, sia che regolano le relazioni tra privati cittadini ”(T.A.R. Marche, Sez. II, sentenza 10 gennaio 2026, n. 3). E senza che debba altresì procedersi all’esame dell’ulteriore ragione posta a suo fondamento, rappresentata dalla realizzazione di un bagno con dimensioni difformi da quelle previste dal R.E.C. (ml 1,80 x 1,80), in base al maggioritario e condiviso orientamento giurisprudenziale in base al quale “ in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2025 n. 2753 )”[Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15 settembre 2025, n. 7324].
Il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta pertanto il ricorso in epigrafe.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio pronuncia come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite nei confronti del comune intimato, che liquida nell’importo complessivo di 2.000,00 (duemila/00) euro - più accessori come per legge -, e che pone solidalmente a carico di entrambe i primi per l’intero, con riparto nei rapporti interni nella misura del 50% della predetta somma a carico di ciascuno di essi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RZ, Presidente
US GI RI CU, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US GI RI CU | LE RZ |
IL SEGRETARIO