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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/09/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3464/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. PERATHONER Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN
PARTE ATTRICE
C.F. , con l'avv. gli avv.ti PANIZ MAURIZIO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: compravendita, consumatore
Conclusioni
Parte attrice:
voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti stipulati con la risultano risolti e quindi condannarla a restituire l'importo Parte_2 percepito di Euro 18.000,00.-, o quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4. c.c, ed al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice quantificati nell'importo di Euro 5.000,00.-, o quella diverso, maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge.
In via istruttoria omissis
pagina 1 di 8 Parte convenuta:
voglia l'ill.mo Giudice Unico, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare:
➢ in via preliminare: per i motivi indicati in premessa, dichiarare l'improcedibilità dell'azione, con conseguente caducazione di ogni domanda formulata dalla controparte;
➢ nel merito: in via principale, dopo avere accertato e dichiarato l'esatto adempi- mento di rigettare tutte le domande di parte attrice, in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento e di-chiarazione della risoluzione dei contratti sottoscritti tra le parti, contenere l'importo dovuto o da restituire da alla sig.ra CP_1 [...]
, tenendo conto del-le eccezioni sollevate e nei limiti di quanto provato;
Pt_1
➢ in via riconvenzionale: in considerazione di quanto dedotto e rilevato, all'esito dell'istruttoria, dopo aver accertato e dichiarato l'esatto adempimento di CP_1
[... ai contratti sottoscritti tra le parti, condannare l'attrice al pagamento di quanto dovuto a nei limiti di quanto provato, in corso di causa, in relazione CP_1 all'occupazione, all'interno della Concessionaria De Bona di Bolzano, di uno stallo, che si indica in € 10,00 al giorno, oltre iva, a far data dal 13.12.2024 sino al ritiro del mezzo, oltre ai costi di sorveglianza richiesti per € 14.800,00 pari al valore dell'auto, da determinarsi in via equitativa;
➢ in ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi, oltre ad IVA e C.A. come per Legge;
In via istruttoria omissis
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2024, conveniva in Parte_1
giudizio la società dinanzi al Tribunale di Bolzano, deducendo di aver CP_1
pagina 2 di 8 acquistato presso la convenuta due veicoli usati (prima una Peugeot 308 e poi una
Skoda Octavia), rivelatisi entrambi inidonei all'uso personale e familiare per il quale erano stati acquistati. In particolare, la prima vettura, acquistata in data 26.07.2024, risultava immatricolata come autocarro e, pertanto, inutilizzabile come mezzo di trasporto quotidiano familiare. La seconda, consegnata il 18.10.2024, avrebbe cessato di funzionare dopo soli cinque giorni, senza essere più restituita all'attrice nonostante i solleciti.
L'attrice ha quindi domandato l'accertamento della risoluzione di entrambi i contratti ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento della convenuta, e la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate (€ 18.000,00 complessivi) nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in via equitativa in
€ 5.000,00, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità CP_1 della domanda per omesso esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014. Nel merito, ha contestato ogni addebito, sostenendo:
˗ quanto al primo contratto, che l'attrice era perfettamente consapevole della qualificazione del veicolo come autocarro, come indicato nell'annuncio online, e che non sussisteva alcun errore imputabile alla convenuta;
˗ quanto al secondo, che il veicolo è stato regolarmente consegnato e successivamente sottoposto a diagnosi e riparazione in garanzia, con comunicazione all'attrice della disponibilità al ritiro già dal 13.12.2024. Nessuna condotta inadempiente sarebbe quindi imputabile alla convenuta.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al CP_1 pagamento di € 10,00 giornalieri oltre IVA per l'occupazione dello stallo presso la sede della convenuta, dal 13.12.2024 fino al ritiro del mezzo;
al rimborso del costo della sorveglianza del veicolo (valutato in € 14.800,00), da determinarsi in via equitativa;
oltre al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 8 La causa passa in decisione sulle sole produzioni documentali, senza assunzione dei mezzi di prova orale, non dirimenti ai fini della decisione.
2. Decisione
2.1
La domanda di risoluzione del contratto relativo al veicolo Peugeot per inadempimento del venditore è infondata.
Chi agisce per la risoluzione del contratto è onerato della prova del contratto stesso e può limitarsi all'allegazione dell'inadempimento della controparte.
Nella specie, l'attrice non ha offerto la prova che il contratto intercorso aveva per oggetto un veicolo che non fosse immatricolato come autocarro.
Il capitolo di prova orale “
1. vero che a seguito della separazione dal marito
l'odierna attrice, madre di due ragazzi di 16 e 10 anni con lei residenti, si trovava nella necessità di acquistare un'autovettura per le esigenze della nuova famiglia e tale circostanza veniva comunicata al venditore della ” non è Parte_2
idoneo a provare che il contratto relativo alla Peugeot 308 aveva per oggetto un autoveicolo immatricolato come “autovettura a uso privato” (anziché autocarro).
Inoltre, si osserva che nell'annuncio di vendita online, non specificatamente contestato dall'attrice, il veicolo era chiaramente individuato come autocarro.
Pertanto, non essendo provato che il contratto aveva per oggetto un'autovettura ad uso privato, non è dato accertare l'inadempimento del venditore.
Per il resto, si osserva che il contratto non potrebbe comunque essere dichiarato risolto giudizialmente, in quanto esso è già stato risolto consensualmente per mutuo dissenso in occasione dell'acquisto della nuova vettura. Alcuna domanda è stata proposta in relazione a tale negozio di scioglimento del primo contratto.
2.1
L'azione di risoluzione va esaminata sotto il profilo della disciplina consumeristica, in quanto l'attrice riveste pacificamente la qualità di consumatrice.
Il codice del consumo prevede quanto segue pagina 4 di 8 Art. 135bis
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater nel caso in cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità
è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
Art. 135ter
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
Art. 135quater
… 2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita.
pagina 5 di 8 L'attrice ha consegnato il veicolo Skoda Octavia al venditore per la riparazione di un guasto in data 24/10/2024 (doc. 6). Dopo più di 3 settimane, in data 16/11/2024,
l'attrice ha mandato tramite il legale una diffida ad adempiere entro 5 giorni (doc. 7)
e in data 04/12/2024 ha notificato l'atto di citazione.
Il primo riscontro da parte del venditore è intervenuta solo tramite il suo legale in data 13/12/24 (doc. 3 convenuta). Evidentemente il legale è stato ignaro sia dell'atto di citazione medio tempore notificato, sia del fatto che all'attrice non era stata fornita una vettura di cortesia durante il tempo della riparazione.
Il Giudice osserva che il termine di inadempimento di cinque giorni, previsto nella diffida del 16/11/2024, non poteva ritenersi congruo ai sensi né dell'art. 135ter cod. consumo, né dell'art. 1454 co. 2 c.c..
Tuttavia, al momento della notifica dell'atto di citazione (04.12.2024) era già decorso un termine di ben oltre quindici giorni dalla diffida (16.11.2024) e di circa sei settimane dalla consegna del veicolo per la riparazione (24.10.2024).
Nel corso di tale periodo, il venditore non ha fattivamente agito per la risoluzione del problema: non ha proceduto alla riparazione del veicolo, né ha fornito alcun riscontro alla diffida ricevuta, lasciando pertanto la consumatrice nell'incertezza assoluta sia circa l'esecuzione dell'intervento tecnico sia riguardo ai tempi e alle modalità della restituzione del veicolo.
In tal modo, il professionista non ha adempiuto all'obbligo di riparazione entro un termine congruo, come previsto dall'art. 135ter del Codice del Consumo. Detta inadempienza giustifica la risoluzione del contratto, richiesta dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 135bis, comma 1, lett. b), per mancato adempimento da parte del venditore dell'obbligo di riparazione entro un termine ragionevole.
Il venditore non può esimersi da responsabilità richiamando la prassi aziendale di mettere a disposizione un veicolo sostitutivo “su richiesta”: egli non ha allegato, né tantomeno offerto prova, di aver effettivamente e concretamente offerto tale servizio alla compratrice. Considerata la durata della riparazione, della quale la consumatrice pagina 6 di 8 non poteva avere alcuna contezza, il venditore avrebbe dovuto provvedere spontaneamente, se non fin da subito, quantomeno a seguito della diffida, ad offrire il mezzo sostitutivo, al fine di evitare all'attrice “notevoli inconvenienti” (art. 135ter lett. c) e in conformità all'obbligo generale di correttezza e buona fede.
In conclusione, la condotta tenuta dal venditore va qualificata come inadempimento all'obbligo di riparazione e giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135 bis co. 4 lett. a, come esercitata tramite la notifica dell'atto di citazione.
All'attrice spetta, pertanto, la restituzione del prezzo di vendita, ammontante ad €
14.800,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione.
La domanda di risarcimento del danno va rigettata per difetto di prova.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea in relazione alla risoluzione del contratto, la domanda riconvenzionale della convenuta si appalesa infondata.
3. Spese
L'attrice non è pienamente vittoriosa e soccombe parzialmente in relazione alla risoluzione del primo contratto. Ciò giustifica una compensazione delle spese al
15%. La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, valori medi per le fasi di studio e introduzione, valori ridotti per istruttoria/trattazione e decisione, per un importo arrotondato di € 3.400,00, dedotto il 15%, per un totale di € 2890,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara risolto il contratto di compravendita dell'autoveicolo Skoda Octavia, tg.
FV125JW e condanna la convenuta alla restituzione del prezzo di € CP_1
14.800,00, oltre interessi ex art. 1284 co.
4. c.c. dal 04/12/2025, in favore dell'attrice
Parte_1
pagina 7 di 8 2. rigetta le altre domande delle parti,
3. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice, a titolo di spese di lite, € 2890,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 264,00 per spese esenti, con compensazione del resto, e successive occorrende.
Bolzano, 25/09/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3464/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. PERATHONER Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN
PARTE ATTRICE
C.F. , con l'avv. gli avv.ti PANIZ MAURIZIO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: compravendita, consumatore
Conclusioni
Parte attrice:
voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i contratti stipulati con la risultano risolti e quindi condannarla a restituire l'importo Parte_2 percepito di Euro 18.000,00.-, o quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4. c.c, ed al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice quantificati nell'importo di Euro 5.000,00.-, o quella diverso, maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge.
In via istruttoria omissis
pagina 1 di 8 Parte convenuta:
voglia l'ill.mo Giudice Unico, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare:
➢ in via preliminare: per i motivi indicati in premessa, dichiarare l'improcedibilità dell'azione, con conseguente caducazione di ogni domanda formulata dalla controparte;
➢ nel merito: in via principale, dopo avere accertato e dichiarato l'esatto adempi- mento di rigettare tutte le domande di parte attrice, in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento e di-chiarazione della risoluzione dei contratti sottoscritti tra le parti, contenere l'importo dovuto o da restituire da alla sig.ra CP_1 [...]
, tenendo conto del-le eccezioni sollevate e nei limiti di quanto provato;
Pt_1
➢ in via riconvenzionale: in considerazione di quanto dedotto e rilevato, all'esito dell'istruttoria, dopo aver accertato e dichiarato l'esatto adempimento di CP_1
[... ai contratti sottoscritti tra le parti, condannare l'attrice al pagamento di quanto dovuto a nei limiti di quanto provato, in corso di causa, in relazione CP_1 all'occupazione, all'interno della Concessionaria De Bona di Bolzano, di uno stallo, che si indica in € 10,00 al giorno, oltre iva, a far data dal 13.12.2024 sino al ritiro del mezzo, oltre ai costi di sorveglianza richiesti per € 14.800,00 pari al valore dell'auto, da determinarsi in via equitativa;
➢ in ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi, oltre ad IVA e C.A. come per Legge;
In via istruttoria omissis
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2024, conveniva in Parte_1
giudizio la società dinanzi al Tribunale di Bolzano, deducendo di aver CP_1
pagina 2 di 8 acquistato presso la convenuta due veicoli usati (prima una Peugeot 308 e poi una
Skoda Octavia), rivelatisi entrambi inidonei all'uso personale e familiare per il quale erano stati acquistati. In particolare, la prima vettura, acquistata in data 26.07.2024, risultava immatricolata come autocarro e, pertanto, inutilizzabile come mezzo di trasporto quotidiano familiare. La seconda, consegnata il 18.10.2024, avrebbe cessato di funzionare dopo soli cinque giorni, senza essere più restituita all'attrice nonostante i solleciti.
L'attrice ha quindi domandato l'accertamento della risoluzione di entrambi i contratti ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento della convenuta, e la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate (€ 18.000,00 complessivi) nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in via equitativa in
€ 5.000,00, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità CP_1 della domanda per omesso esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014. Nel merito, ha contestato ogni addebito, sostenendo:
˗ quanto al primo contratto, che l'attrice era perfettamente consapevole della qualificazione del veicolo come autocarro, come indicato nell'annuncio online, e che non sussisteva alcun errore imputabile alla convenuta;
˗ quanto al secondo, che il veicolo è stato regolarmente consegnato e successivamente sottoposto a diagnosi e riparazione in garanzia, con comunicazione all'attrice della disponibilità al ritiro già dal 13.12.2024. Nessuna condotta inadempiente sarebbe quindi imputabile alla convenuta.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al CP_1 pagamento di € 10,00 giornalieri oltre IVA per l'occupazione dello stallo presso la sede della convenuta, dal 13.12.2024 fino al ritiro del mezzo;
al rimborso del costo della sorveglianza del veicolo (valutato in € 14.800,00), da determinarsi in via equitativa;
oltre al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 8 La causa passa in decisione sulle sole produzioni documentali, senza assunzione dei mezzi di prova orale, non dirimenti ai fini della decisione.
2. Decisione
2.1
La domanda di risoluzione del contratto relativo al veicolo Peugeot per inadempimento del venditore è infondata.
Chi agisce per la risoluzione del contratto è onerato della prova del contratto stesso e può limitarsi all'allegazione dell'inadempimento della controparte.
Nella specie, l'attrice non ha offerto la prova che il contratto intercorso aveva per oggetto un veicolo che non fosse immatricolato come autocarro.
Il capitolo di prova orale “
1. vero che a seguito della separazione dal marito
l'odierna attrice, madre di due ragazzi di 16 e 10 anni con lei residenti, si trovava nella necessità di acquistare un'autovettura per le esigenze della nuova famiglia e tale circostanza veniva comunicata al venditore della ” non è Parte_2
idoneo a provare che il contratto relativo alla Peugeot 308 aveva per oggetto un autoveicolo immatricolato come “autovettura a uso privato” (anziché autocarro).
Inoltre, si osserva che nell'annuncio di vendita online, non specificatamente contestato dall'attrice, il veicolo era chiaramente individuato come autocarro.
Pertanto, non essendo provato che il contratto aveva per oggetto un'autovettura ad uso privato, non è dato accertare l'inadempimento del venditore.
Per il resto, si osserva che il contratto non potrebbe comunque essere dichiarato risolto giudizialmente, in quanto esso è già stato risolto consensualmente per mutuo dissenso in occasione dell'acquisto della nuova vettura. Alcuna domanda è stata proposta in relazione a tale negozio di scioglimento del primo contratto.
2.1
L'azione di risoluzione va esaminata sotto il profilo della disciplina consumeristica, in quanto l'attrice riveste pacificamente la qualità di consumatrice.
Il codice del consumo prevede quanto segue pagina 4 di 8 Art. 135bis
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater nel caso in cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità
è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
Art. 135ter
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
Art. 135quater
… 2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita.
pagina 5 di 8 L'attrice ha consegnato il veicolo Skoda Octavia al venditore per la riparazione di un guasto in data 24/10/2024 (doc. 6). Dopo più di 3 settimane, in data 16/11/2024,
l'attrice ha mandato tramite il legale una diffida ad adempiere entro 5 giorni (doc. 7)
e in data 04/12/2024 ha notificato l'atto di citazione.
Il primo riscontro da parte del venditore è intervenuta solo tramite il suo legale in data 13/12/24 (doc. 3 convenuta). Evidentemente il legale è stato ignaro sia dell'atto di citazione medio tempore notificato, sia del fatto che all'attrice non era stata fornita una vettura di cortesia durante il tempo della riparazione.
Il Giudice osserva che il termine di inadempimento di cinque giorni, previsto nella diffida del 16/11/2024, non poteva ritenersi congruo ai sensi né dell'art. 135ter cod. consumo, né dell'art. 1454 co. 2 c.c..
Tuttavia, al momento della notifica dell'atto di citazione (04.12.2024) era già decorso un termine di ben oltre quindici giorni dalla diffida (16.11.2024) e di circa sei settimane dalla consegna del veicolo per la riparazione (24.10.2024).
Nel corso di tale periodo, il venditore non ha fattivamente agito per la risoluzione del problema: non ha proceduto alla riparazione del veicolo, né ha fornito alcun riscontro alla diffida ricevuta, lasciando pertanto la consumatrice nell'incertezza assoluta sia circa l'esecuzione dell'intervento tecnico sia riguardo ai tempi e alle modalità della restituzione del veicolo.
In tal modo, il professionista non ha adempiuto all'obbligo di riparazione entro un termine congruo, come previsto dall'art. 135ter del Codice del Consumo. Detta inadempienza giustifica la risoluzione del contratto, richiesta dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 135bis, comma 1, lett. b), per mancato adempimento da parte del venditore dell'obbligo di riparazione entro un termine ragionevole.
Il venditore non può esimersi da responsabilità richiamando la prassi aziendale di mettere a disposizione un veicolo sostitutivo “su richiesta”: egli non ha allegato, né tantomeno offerto prova, di aver effettivamente e concretamente offerto tale servizio alla compratrice. Considerata la durata della riparazione, della quale la consumatrice pagina 6 di 8 non poteva avere alcuna contezza, il venditore avrebbe dovuto provvedere spontaneamente, se non fin da subito, quantomeno a seguito della diffida, ad offrire il mezzo sostitutivo, al fine di evitare all'attrice “notevoli inconvenienti” (art. 135ter lett. c) e in conformità all'obbligo generale di correttezza e buona fede.
In conclusione, la condotta tenuta dal venditore va qualificata come inadempimento all'obbligo di riparazione e giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135 bis co. 4 lett. a, come esercitata tramite la notifica dell'atto di citazione.
All'attrice spetta, pertanto, la restituzione del prezzo di vendita, ammontante ad €
14.800,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione.
La domanda di risarcimento del danno va rigettata per difetto di prova.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea in relazione alla risoluzione del contratto, la domanda riconvenzionale della convenuta si appalesa infondata.
3. Spese
L'attrice non è pienamente vittoriosa e soccombe parzialmente in relazione alla risoluzione del primo contratto. Ciò giustifica una compensazione delle spese al
15%. La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.001-52.000, valori medi per le fasi di studio e introduzione, valori ridotti per istruttoria/trattazione e decisione, per un importo arrotondato di € 3.400,00, dedotto il 15%, per un totale di € 2890,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara risolto il contratto di compravendita dell'autoveicolo Skoda Octavia, tg.
FV125JW e condanna la convenuta alla restituzione del prezzo di € CP_1
14.800,00, oltre interessi ex art. 1284 co.
4. c.c. dal 04/12/2025, in favore dell'attrice
Parte_1
pagina 7 di 8 2. rigetta le altre domande delle parti,
3. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice, a titolo di spese di lite, € 2890,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 264,00 per spese esenti, con compensazione del resto, e successive occorrende.
Bolzano, 25/09/2025
Il Giudice
Alex Tarneller
(firma digitale)
pagina 8 di 8