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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2686/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI I SEZIONE CIVILE Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CORRIAS MARIA GRAZIA Parte_1
e col patrocinio dell'avv. PORCU FRANCESCO CP_1
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: DIVORZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che con sentenza in data 15 marzo 2025 questo tribunale, accogliendo le conclusioni congiunte dei coniugi, ne aveva dichiarato la separazione, disciplinando compiutamente anche i rapporti genitoriali coi figli minori conformemente agli accordi conseguiti dalle parti che avevano contestualmente proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi alle medesime condizioni. Decorso il termine di legge semestrale, all'udienza cartolare del 20 novembre 2025 i coniugi non hanno, tuttavia, confermato le conclusioni originariamente rassegnate, rappresentando la sig.ra plurime inadempienze del sig. all'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e Pt_1 CP_1 chiedendo la prosecuzione della causa nelle forme del contenzioso ordinario per la relativa istruttoria e per l'adozione di “provvedimenti urgenti” di natura economica. Anche il , con le note scritte sostitutive dell'udienza, ha allegato un significativo CP_1 mutamento nelle condizioni precedentemente considerate per la regolamentazione congiunta dei rapporti con la coniuge, trasferitasi nel frattempo in altra città, e ha chiesto una nuova e differente disciplina dei rapporti economici, revocando espressamente il consenso prestato in ordine alle condizioni di divorzio. Ritiene pertanto il collegio di dover dichiarare improcedibile la domanda di divorzio, non potendo disporsi alcun mutamento del rito ed essendo, palesemente, venute meno le condizioni per la definizione congiunta del procedimento di volontaria giurisdizione che potrà essere comunque instaurato nelle forme del contenzioso ordinario. Entrambe le parti hanno infatti prospettato la sopravvenienza di un mutamento nella situazione di fatto che aveva giustificato l'adozione della regolamentazione condivisa. Non si fa luogo a condanna alle spese, non essendo configurabile una soccombenza a carico di alcuna delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile la domanda di divorzio. Spese compensate. Sassari, 24 novembre 2025 Il Presidente relatore Stefania Deiana
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI I SEZIONE CIVILE Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CORRIAS MARIA GRAZIA Parte_1
e col patrocinio dell'avv. PORCU FRANCESCO CP_1
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: DIVORZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che con sentenza in data 15 marzo 2025 questo tribunale, accogliendo le conclusioni congiunte dei coniugi, ne aveva dichiarato la separazione, disciplinando compiutamente anche i rapporti genitoriali coi figli minori conformemente agli accordi conseguiti dalle parti che avevano contestualmente proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi alle medesime condizioni. Decorso il termine di legge semestrale, all'udienza cartolare del 20 novembre 2025 i coniugi non hanno, tuttavia, confermato le conclusioni originariamente rassegnate, rappresentando la sig.ra plurime inadempienze del sig. all'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e Pt_1 CP_1 chiedendo la prosecuzione della causa nelle forme del contenzioso ordinario per la relativa istruttoria e per l'adozione di “provvedimenti urgenti” di natura economica. Anche il , con le note scritte sostitutive dell'udienza, ha allegato un significativo CP_1 mutamento nelle condizioni precedentemente considerate per la regolamentazione congiunta dei rapporti con la coniuge, trasferitasi nel frattempo in altra città, e ha chiesto una nuova e differente disciplina dei rapporti economici, revocando espressamente il consenso prestato in ordine alle condizioni di divorzio. Ritiene pertanto il collegio di dover dichiarare improcedibile la domanda di divorzio, non potendo disporsi alcun mutamento del rito ed essendo, palesemente, venute meno le condizioni per la definizione congiunta del procedimento di volontaria giurisdizione che potrà essere comunque instaurato nelle forme del contenzioso ordinario. Entrambe le parti hanno infatti prospettato la sopravvenienza di un mutamento nella situazione di fatto che aveva giustificato l'adozione della regolamentazione condivisa. Non si fa luogo a condanna alle spese, non essendo configurabile una soccombenza a carico di alcuna delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile la domanda di divorzio. Spese compensate. Sassari, 24 novembre 2025 Il Presidente relatore Stefania Deiana