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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa IN Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318-2020 R.G.A.C., cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn.
6276/2020 e 5763/2022 pendenti
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele La Rocca Parte_1
Attore
Contro
in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to RG NI IZ
Convenuti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il Controparte_1
(in seguitò, per brevità centro diagnostico o società) chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 34.777,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, quale quota di utili allo stesso spettante per gli anni dal 2014 al 2018.
A sostegno della domanda ha dedotto: - di essere socio accomandante della società convenuta per una quota pari al 20% del capitale sociale, spettando la restante parte ai germani RG NI IZ e , per quote pari al 40% ciascuno;
- Controparte_1 che la società, dal 2014 al 2018, aveva conseguito utili nella misura indicata nella tabella riprodotta a pagina 2 dell'atto introduttivo, con conseguente diritto a ricevere l'importo di euro 34.777,00, pari alla quota a lui proporzionalmente spettante, il cui pagamento era stato vanamente richiesto alla società; - che il socio accomandatario ed amministratore disattendendo l'art. 2262 c.c., che riconosce a ciascun socio il diritto di percepire la sua quota di utili dopo l'approvazione del rendiconto e l'art. 9 dell'atto
1 costitutivo, in base al quale “entro quattro mesi della chiusura di ogni esercizio, a cura del socio accomandatario sarà compilato il bilancio sociale e il relativo conto dei profitti e delle perdite e presentato ai soci accomandanti ai sensi dell'art. 2320 c.c.”, non aveva presentato alcun bilancio, limitandosi a trasmettere, annualmente, su un modello privo di firma, la sola informazione relativa alla quota di utili, per consentirne l'inserimento nella dichiarazione dei redditi personali, senza tuttavia corrisponderli;
- di aver subito un duplice danno provocato dal mancato incasso della quota di utili dichiarati dalla società,
- di cui non aveva la possibilità di controllare l'esattezza-, e dal pagamento delle imposte sul maggior reddito dichiarato, ma non percepito.
A sostegno della domanda ha prodotto l'atto costitutivo della società e l'attestazione riferita ai redditi di partecipazione del socio per gli anni dal 2014 al 2018 e richiamato la pronuncia della S.C. n. 15360/2011 secondo cui l'intervenuta appostazione nella dichiarazione dei redditi della società dell'utile conseguito dalla società implica, necessariamente, che il rendiconto sia stato approvato ed il sorgere del diritto di credito in capo ai soci.
Per tale giudizio, contraddistinto dal numero di R.G. 1318/2020, la prima udienza indicata in citazione, è stata rinviata per effetto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale cui all'art. 83 D.L. 18/2020.
La società convenuta costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda, assumendo: - l'inadempimento dell'attore all'obbligo di versamento nelle casse sociali dell'importo dovuta in sede di aumento del capitale sociale;
- l'insussistenza del diritto alla percezione degli utili, in presenza di debiti sociali per effetto dei quali la società li aveva accantonati, senza distribuirli;
- che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, le tasse collegate alle dichiarazioni dei redditi del socio erano state pagate dalla società che, peraltro, aveva altresì pagato rate di finanziamenti contratti dall'attore e le utenze domestiche al medesimo intestate, per un importo complessivo di euro
7.330,89; - la mancata prova della pretesa avanzata, attesa l'inidoneità delle mere attestazioni dei redditi di partecipazione del socio per gli anni 2014-2018, essendo il diritto del socio alla percezione gli utili subordinato all'approvazione del rendiconto che equivale a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società; - l'erroneità, in ogni caso, dell'importo richiesto poiché negli anni dal 2014 al
2018, la quota di capitale detenuta dall'attore era pari al 6.67% e non già del 7,50%; - che il calcolo degli utili ripartibile tra i soci ai sensi dell'art. 2303 c.c. deve essere operato
2 sul patrimonio effettivo della società, dopo aver ripianato le perdite subite nell'esercizio precedente;
- la correttezza del comportamento dell'amministratore che aveva accantonato prudenzialmente gli utili a fronte di debiti gravanti sulla società.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare: - la sussistenza dell'indebitamento della società e la legittimità del comportamento dell'amministratrice e dell'eseguito accantonamento degli utili;
- le somme corrisposte dalla società nell'interesse dell'attore, da compensare, il tutto o in parte, con l'importo al medesimo eventualmente spettante a titolo di utili.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore ha dedotto che: - la mancata allegazione dei bilanci e rendiconti societari era dipesa dall'inadempimento della società che, pur essendovi obbligata, non li aveva depositati e trasmessi al socio;
-
l'inadempimento della società si era protratto anche nell'anno 2019, costringendo l'attore ad intraprendere un ulteriore giudizio, contraddistinto dal n. rg. 6276/2020, per ottenere il pagamento degli utili riferiti a tale anno;
- l'irrilevanza del mutato peso della partecipazione sociale, essendo la domanda fondata sulla quota di utili che la stessa società aveva attribuito ai soci in proporzione alle partecipazioni;
- di aver interamente versato quanto dovuto in sede di aumento del capitale sociale;
- l'irrilevanza del dedotto indebitamento della società che non aveva impedito la maturazione degli utili né potrebbe comprimere il diritto del socio alla relativa percezione.
In via istruttoria ha chiesto di ordinare alla società ai sensi dell'art. 263 c.p.c. il deposito dei bilanci relativi agli anni oggetto della domanda nonché i rendiconti e le dichiarazioni dei redditi.
Al giudizio rg. 1318/2020 è stato riunito quello, contraddistinto dal n. RG 6276/2020, in cui l'attore, in base ai medesimi presupposti, ha chiesto l'accertamento del proprio credito per la quota di utili riferita all'anno 2019 e la conseguente condanna della società al pagamento della somma di euro 12.586,00 oltre interessi nonché di ordinare alla società la prestazione ex art. 263 c.p.c. del rendiconto relativo all'esercizio 2019.
All'esito della disposta riunione sono stati concessi i termini per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, poi non andata a buon fine.
Non ammesse le istanze istruttorie articolate, la causa è stata riservata in decisione e rimessa sul ruolo per effetto del provvedimento reso dal Presidente di Sezione che ha disposto la trasmissione dell'istanza di riunione dell'ulteriore giudizio, contraddistinto
3 dal n. Rg. 5763/2022, in cui il socio accomandante, in base ai medesimi presupposti ed allegazioni in fatto ed in diritto, ha chiesto l'accertamento del proprio credito per la quota di utili riferita all'anno 2021 e la conseguente condanna della società al pagamento della somma di euro 25.710,00.
Stante la mancata opposizione delle parti è stata disposta la riunione di tale terzo giudizio, per il quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Non ammesse le istanze istruttorie i giudizi riuniti sono stati rinviati per la precisazione delle conclusioni.
A quest'ultima udienza il procuratore della convenuta ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 bis c.p.c. per la pendenza di un ulteriore giudizio tra le medesime parti ritenuto pregiudicante.
All'esito del deposito delle copie cartacee degli atti depositati nei giudizi riuniti, - non visibili su consolle a seguito della disposta riunione- , e del rigetto della istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande proposte dall'attore nei tre distinti giudizi riuniti non possono essere accolte per i motivi di seguito indicati.
Occorre premettere che l'attore nel giudizio contraddistinto dal numero di RG.
1318/2020 ha chiesto la condanna del Centro Diagnostico al pagamento degli utili asseritamente spettanti per gli anni dal 2014 al 2018; - nel giudizio contraddistinto dal n. 6276/2020 ha chiesto di accertare il credito dallo stesso vantato, quale socio accomandante, per la quota di utili spettanti per l'anno 2019 e la condanna della società al pagamento dell'importo di euro 12.586,00 nonché l'ordine di presentazione, ex art. 263 c.p.c., del rendiconto relativo all'anno 2019. Con il terzo giudizio riunito, contraddistinto dal n. 5763/2022 ha chiesto di accertare il credito vantato dal socio accomandante per la quota di utili relativi all'anno 2021 e la condanna della società al pagamento dell'importo di euro 25.710,00 producendo a sostegno l' informazione relativa alla quota di utili che, a suo dire, proverebbe per tabulas il proprio diritto, trattandosi di dichiarazione confessoria proveniente dalla società.
A fondamento della domanda avente ad oggetto il pagamento degli utili riferiti agli esercizi dal 2014 al 2018, l'attore ha prodotto delle attestazioni di redditi di partecipazione riferiti a tali annualità che indicano, per ciascuno di tali anni, la quota di reddito attribuita all'attore che, tuttavia, non recano alcuna firma.
4 A fondamento della domanda riferita agli utili relativi all'anno 2019, l'attore ha prodotto una dichiarazione del legale rappresentate della società avente ad oggetto
“l'imputazione pro- quota del reddito”, anch'essa non firmata, mentre per la domanda relativa agli utili asseritamente spettanti per l'anno 2021 ha prodotto un documento denominato 'dichiarazione del legale rappresentate per l'imputazione pro quota del reddito per tale annualità', stavolta, la dell'amministratore. Pt_2 Pt_3
Ciò posto osserva il giudicante che ai sensi dell'art. 2262 c.c., applicabile alle società in accomandita semplice in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, ed è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività.
Come documentato dall'attore, i patti sociali, all'art. 9 prevedono che “ Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio
a cura del socio accomandatario sarà compilato il bilancio sociale ed il relativo conto profitti e perdite
e presentato ai soci accomandanti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2320 codice civile”.
Nel caso di specie, è incontestato, che i rendiconti riferiti agli anni oggetto delle domande non sono stati approvati, né può ritenersi che la presentazione della dichiarazione per il pagamento delle imposte da parte della società e la, pacifica, trasmissione all'accomandante delle dichiarazioni riferite alla imputazione pro quota del reddito e degli utili spettanti ai soci, equivalgano alla redazione ed approvazione, quantomeno implicita, del rendiconto.
Invero, come ripetutamente statuito dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 6865/2022) il rendiconto, quale situazione contabile equivalente ad un bilancio “non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società” (cfr. in tal senso, anche Tribunale Brescia sez.
V, 21/08/2023, n.2161).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi o, comunque, qualsivoglia dichiarazione rilevante ai fini fiscali, non può surrogare il rendiconto inteso come bilancio di esercizio che viene necessariamente redatto in base a principi in parte diversi, né può essere intesa come riconoscimento della previa predisposizione del rendiconto e del bilancio di esercizio, dovendo considerarsi che l'attribuzione al socio di somme a titolo di utili non può avvenire senza previa approvazione del rendiconto.
5 La stessa previsione della riportabilità delle perdite fiscali in dichiarazione dei redditi ha infatti la finalità di evitare che si possa verificare una tassazione non correlata ad alcuna produzione di reddito, non avendo, contra, rilevanza in materia di ripartizione degli utili tra i soci” (cfr. C. Cass. 17489/18 in parte motiva).
Né a diversa conclusione può portare la sentenza 15360/11 richiamata da parte attrice che, sul punto, si limita ad escludere la possibilità di un suo esame trattandosi di questione concernente il merito.
Ne consegue che in assenza dell'approvazione del rendiconto gli utili riferiti agli anni dal 2014 al 2019 ed all'anno 2021 non possono essere distribuiti e conseguentemente non può essere accolta la domanda di condanna al relativo pagamento.
Superfluo sottolineare che il socio accomandante non ha alcun potere deliberativo e gestionale ai sensi dell'art.2320 c.c. e quindi nessuna influenza rispetto alla produzione del regolare rendiconto da parte delle amministratrici o nella decisione di distribuzione degli utili. Tribunale Ferrara, 11/08/2025, (ud. 11/08/2025, dep. 11/08/2025), n.758
Tribunale Brescia sez. V, 21/08/2023, (ud. 18/08/2023, dep. 21/08/2023), n.2161.
Ne consegue che essendo il diritto agli utili per il socio di società personale subordinato alla sola approvazione del rendiconto, coerentemente la lesione di detto diritto può essere fatta valere dal socio come danno diretto ed immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti, ( cfr. Cass. n.
1261/2016), tuttavia alcuna domanda risarcitoria risulta proposta.
Parte attrice, in via istruttoria ed in uno dei giudizi in via principale, ha chiesto l'ordine rivolto alla società di esibire i bilanci o rendiconti ai sensi dell'art. ex art. 263 c.p.c.
Reputa il giudicante che tale domanda non può trovare accoglimento essendo evidente che “la presentazione di un conto” disciplinata dalla norma invocata dall'attore è cosa diversa dalla redazione del bilancio.
Invero, ai sensi dell'art. 2320 c.c. comma 3 i soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite.
La presentazione del conto può essere chiesta dal socio (non amministratore) al socio amministratore ma tale “rendiconto” si differenzia rispetto al documento previsto dall'art. 2262 cod. civ. in forza del quale sono distribuiti gli utili.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina più recenti "il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale
6 o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)" (Cass., sez. 1^, 10 novembre 1999,
n. 12463, m. 531001).
Occorre inoltre considerare che obbligato a redigere e comunicare il rendiconto è il socio accomandatario e non già la società, per cui avendo l'attore convenuto in giudizio esclusivamente la società e non anche il socio accomandatario, anche per tale motivo la domanda di rendiconto non può essere accolta.
Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale formulata dalla società poiché la predisposizione e l'approvazione del rendiconto è, come detto, un obbligo che incombe sul socio amministratore e non può essere sostituita dalla valutazione giudiziale dell'entità degli utili maturati o dell'indebitamento della società, peraltro neppure idoneamente dimostrato.
In conclusione, le domande attoree così come quella riconvenzionale proposta dalla società convenuta non sono meritevoli di accoglimento.
In considerazione della reciproca soccombenza sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, difesa, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta n. 1318-2020 R.G.A.C., cui sono riuniti i giudizi iscritti ai nn. 6276/2020 e 5763/2022così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Rigetta le domande riconvenzionali;
3. Compensa le spese di lite.
7 . Così deciso in Torre Annunziata, il 1.12.2025 Il Giudice
Dott. IN Vitulano
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