Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 9 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Copia
Articolo 8
Articolo 10
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 9 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Versione
27 aprile 1991
Art. 9. Pagamento delle pensioni 1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0