Articolo 9 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 aprile 1991
Art. 9. Pagamento delle pensioni 1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991