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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8529/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'avv. Nicola Simeone Controparte_1
e
, con l'avv. Nicola Simeone CP_2
- Ricorrenti – con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, e - premesso che avevano Controparte_1 CP_2
contratto matrimonio in NO Dé NI (PR) il 25/09/2004 e che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, e (nato il [...]), ancora minore di età– esponevano che con decreto del Per_2
22/03/2021 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale.
Essendo ormai trascorsi sei mesi dalla data della separazione, senza aver mai ripreso la convivenza,
i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
1 Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli e Per_1 Per_2
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in NO DE NI (PR) il 25 settembre 2004, trascritto nel Controparte_1 CP_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO E' NI al n. 14, Parte 2, Serie A,
Anno 2004, alle condizioni tutte dalle parti concordate, come riportate in ricorso;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO DE NI (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 16 aprile 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8529/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'avv. Nicola Simeone Controparte_1
e
, con l'avv. Nicola Simeone CP_2
- Ricorrenti – con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, e - premesso che avevano Controparte_1 CP_2
contratto matrimonio in NO Dé NI (PR) il 25/09/2004 e che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, e (nato il [...]), ancora minore di età– esponevano che con decreto del Per_2
22/03/2021 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale.
Essendo ormai trascorsi sei mesi dalla data della separazione, senza aver mai ripreso la convivenza,
i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
1 Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli e Per_1 Per_2
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in NO DE NI (PR) il 25 settembre 2004, trascritto nel Controparte_1 CP_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO E' NI al n. 14, Parte 2, Serie A,
Anno 2004, alle condizioni tutte dalle parti concordate, come riportate in ricorso;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO DE NI (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 16 aprile 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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