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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 55/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marra, presso il cui studio sito in Pisa, al Lungarno Pacinotti n. 26, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_2
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Alessandro Funari e Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.1.2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di Addebito n. 387 2021 00012329 73 000 “formato il 24 novembre 2021” e notificato mediante trasmissione per posta elettronica certificata del 10 dicembre 2021, con il quale ingiunge alla ricorrente il pagamento della somma di € 1.933,76
Pag. 1 di 4 comprensiva delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, con riferimento al periodo "DA 12/2018 A 12/2018"”.
1.1 Più in particolare, dedusse come: a) l'avviso di addebito opposto non era stato preceduto da alcun verbale amministrativo, né dall'invio di qualsiasi altra comunicazione da cui potesse evincersi la ragione della pretesa;
b) durante il periodo considerato ovvero dicembre 2018, l'opponente aveva avuto alle proprie dipendenze tre lavoratori agevolati, e , ai sensi Persona_1 Persona_2 Persona_3 dell'art. 1, comma 118, legge 190/2014; c) era già stata destinataria di altri tre avvisi di addebito, relativi alla medesima pretesa di pagamento dei contributi asseritamente dovuti a titolo di Gestione lavoratori dipendenti, con riferimento al periodo corrente da ottobre 2016 a settembre 2017, al periodo corrente da gennaio a novembre 2018, ed al periodo corrente da luglio ad agosto 2016, tutti impugnati innanzia questo tribunale;
d) aveva sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le note di rettifica ricevute.
1.2. Con memoria depositata in data 7.10.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Ha rappresentato come l'avviso d'addebito opposto era stato emesso a seguito del mancato pagamento delle somme di cui alla nota di rettifica relativa al mese di dicembre del 2018, per un importo totale di 1.701,87 euro a titolo di contributi, sanzioni ed interessi. Con tale nota di rettifica l' aveva recuperato, per il CP_1 mese considerato, lo sgravio contributivo precedentemente concesso all'azienda in questione ai sensi della L. n. 190/2014. Più in particolare, a seguito di interrogazione del
11/11/2019 da parte dell' del DURC on line per verificare l'esistenza del requisito CP_1 della regolarità contributiva aziendale, il 15/11/2019 era stato notificato alla casella di p.e.c. dell'azienda resistente un invito a regolarizzare le inadempienze originate dalle note di rettifica relative ai periodi 01/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018 e
11/2018 che impedivano il rilascio del DURC regolare. Tali inadempienze non vennero regolarizzate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Anzitutto, deve rilevarsi come l'AVA opposto abbia ad oggetto il recupero, per il mese considerato, dello sgravio contributivo precedentemente concesso all' ai sensi Pt_2
Pag. 2 di 4 della L. n. 190/2014. La relativa nota di rettifica risulta essere stata regolarmente comunicata all' resistente. Pt_2
Il recupero, a sua volta, trova fondamento nella mancata regolarizzazione, come da invito notificato alla medesima impresa resistente in data 15.11.2019, delle inadempienze originate dalle note di rettifica relative ai periodi 01/2018, 07/2018,
08/2018, 09/2018, 10/2018 e 11/2018.
2.2. In tal guisa, deve ritenersi che l'ente previdenziale abbia dato corretta applicazione al disposto di cui all'art. 1 comma 1175 della L. n. 296/2006, secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30.1.2015 “Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse CP_1 edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato”.
Alla luce di tale disciplina, la mancata regolarizzazione delle inadempienze segnata con l'invito del 15.11.2019, non può che avere determinato la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della L. n. 190/2014.
Pag. 3 di 4 2.3. Infine, l'applicazione della lett. b) dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999 impedisce di ritenere sussistente l'ipotesi della c.d. tardiva iscrizione a ruolo, essendo state le note di rettifica notificate via pec in data 7.1.2020.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, previa compensazione per metà in considerazione dei distinti giudizi pendenti tra le parti, sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/8/2022 e tenendo conto dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.101,00 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50% in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 656,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 55/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marra, presso il cui studio sito in Pisa, al Lungarno Pacinotti n. 26, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_2
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Alessandro Funari e Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.1.2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di Addebito n. 387 2021 00012329 73 000 “formato il 24 novembre 2021” e notificato mediante trasmissione per posta elettronica certificata del 10 dicembre 2021, con il quale ingiunge alla ricorrente il pagamento della somma di € 1.933,76
Pag. 1 di 4 comprensiva delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, con riferimento al periodo "DA 12/2018 A 12/2018"”.
1.1 Più in particolare, dedusse come: a) l'avviso di addebito opposto non era stato preceduto da alcun verbale amministrativo, né dall'invio di qualsiasi altra comunicazione da cui potesse evincersi la ragione della pretesa;
b) durante il periodo considerato ovvero dicembre 2018, l'opponente aveva avuto alle proprie dipendenze tre lavoratori agevolati, e , ai sensi Persona_1 Persona_2 Persona_3 dell'art. 1, comma 118, legge 190/2014; c) era già stata destinataria di altri tre avvisi di addebito, relativi alla medesima pretesa di pagamento dei contributi asseritamente dovuti a titolo di Gestione lavoratori dipendenti, con riferimento al periodo corrente da ottobre 2016 a settembre 2017, al periodo corrente da gennaio a novembre 2018, ed al periodo corrente da luglio ad agosto 2016, tutti impugnati innanzia questo tribunale;
d) aveva sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le note di rettifica ricevute.
1.2. Con memoria depositata in data 7.10.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate. Ha rappresentato come l'avviso d'addebito opposto era stato emesso a seguito del mancato pagamento delle somme di cui alla nota di rettifica relativa al mese di dicembre del 2018, per un importo totale di 1.701,87 euro a titolo di contributi, sanzioni ed interessi. Con tale nota di rettifica l' aveva recuperato, per il CP_1 mese considerato, lo sgravio contributivo precedentemente concesso all'azienda in questione ai sensi della L. n. 190/2014. Più in particolare, a seguito di interrogazione del
11/11/2019 da parte dell' del DURC on line per verificare l'esistenza del requisito CP_1 della regolarità contributiva aziendale, il 15/11/2019 era stato notificato alla casella di p.e.c. dell'azienda resistente un invito a regolarizzare le inadempienze originate dalle note di rettifica relative ai periodi 01/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018 e
11/2018 che impedivano il rilascio del DURC regolare. Tali inadempienze non vennero regolarizzate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Anzitutto, deve rilevarsi come l'AVA opposto abbia ad oggetto il recupero, per il mese considerato, dello sgravio contributivo precedentemente concesso all' ai sensi Pt_2
Pag. 2 di 4 della L. n. 190/2014. La relativa nota di rettifica risulta essere stata regolarmente comunicata all' resistente. Pt_2
Il recupero, a sua volta, trova fondamento nella mancata regolarizzazione, come da invito notificato alla medesima impresa resistente in data 15.11.2019, delle inadempienze originate dalle note di rettifica relative ai periodi 01/2018, 07/2018,
08/2018, 09/2018, 10/2018 e 11/2018.
2.2. In tal guisa, deve ritenersi che l'ente previdenziale abbia dato corretta applicazione al disposto di cui all'art. 1 comma 1175 della L. n. 296/2006, secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30.1.2015 “Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse CP_1 edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato”.
Alla luce di tale disciplina, la mancata regolarizzazione delle inadempienze segnata con l'invito del 15.11.2019, non può che avere determinato la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della L. n. 190/2014.
Pag. 3 di 4 2.3. Infine, l'applicazione della lett. b) dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999 impedisce di ritenere sussistente l'ipotesi della c.d. tardiva iscrizione a ruolo, essendo state le note di rettifica notificate via pec in data 7.1.2020.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, previa compensazione per metà in considerazione dei distinti giudizi pendenti tra le parti, sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/8/2022 e tenendo conto dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.101,00 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50% in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 656,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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