TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6604/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IN D'PR, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
tenutasi all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6604/2020 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_1
essa quale mandataria, rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Maria Raffaella Turco, domiciliataria, in virtù di procura generale alle liti in atti;
- attrice-
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Preite, CP_1
domiciliatario, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
e contumaci;
Controparte_2 CP_3
-convenuti-
e per essa la mandataria in Controparte_4 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa pagina 1 di 14 dall'Avv. Fabrizio Mingolla, domiciliatario, in virtù di mandato in atti;
- interventrice/cessionaria-
Oggetto: azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. – compravendita
Conclusioni come da verbale d'udienza del 26/11/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- per il tramite della mandataria Parte_1 Pt_2
, premettendo di essere creditrice della
[...] Parte_3
, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari
[...]
n. 12 del 19/1/2016, a) per l'importo di €103.050,01 giusta estratto trimestrale al 31/3/2015 del c/c 1577093; b) per l'importo di
€83.883,40 giusta estratto trimestrale al 31/4/2015 del c/c
400490042; c) per l'importo di €179.949,76 al 18/5/2015 in forza del contratto di mutuo n. 4491402 stipulato il 24/6/2014 e d) per l'importo di €197.929,68 quale saldo residuo al 18/5/2015 in forza del contratto di mutuo n. 4491395 stipulato il 24/6/2014, allegando che e coniugi in regime di CP_3 Controparte_2
separazione dei beni, avessero garantito, rispettivamente, la prima,
tutte le operazioni bancarie consentite e da consentirsi alla società
poi fallita sino alla concorrenza dell'importo di €1.040.000,00 in forza della fideiussione del 26/9/2009 e sino alla concorrenza dell'importo di €234.000,00 in forza della fideiussione del
24/6/2014, nonché, il secondo, sino alla concorrenza dell'importo di
€180.000,00 l'adempimento del mutuo n. 4491402 del 24/6/2014, ha pagina 2 di 14 convenuto in giudizio i debitori garanti, dopo aver formalizzato il recesso dai rapporti di conto corrente e di mutuo e la messa in mora con pec del 20/572015 e racc. a/r del 18/6/2015 e del 30/6/2015,
unitamente a terzo acquirente, affinché fosse CP_1
accertata e dichiarata la lesività rispetto alle proprie ragioni creditorie e, di conseguenza, dichiarata l'inefficacia ex art 2901
c.c. dell'atto di compravendita stipulato il 20/5/2015, con atto per
Notar rep. n. 65533 racc. 24827, trascritto il Persona_1
21/5/2015, avente ad oggetto il seguente bene immobile:
Sul piano dell'eventus damni, parte attrice ha valorizzato la circostanza che i debitori, privandosi del predetto bene, avessero diminuito in modo apprezzabile la propria garanzia patrimoniale generica, avendo peraltro già in precedenza, con distinti atti di alienazione trasferito altri immobili di proprietà dapprima al figlio in data 13/5/2015 e, poi, ancora al figlio in data Per_2 CP_5
10/6/2015, restando di fatto privi di un compendio immobiliare utilmente aggredibile dai creditorie, comunque, rendendo indubbiamente più difficoltoso l'esercizio delle ragioni creditorie.
Sul piano soggettivo della scientia damni in capo ai debitori,
ha evidenziato l'anteriorità del credito vantato dall'istituto di credito garantito rispetto all'atto dispositivo, la circostanza che fosse socia al 10% della oltre CP_3 Parte_3
pagina 3 di 14 che madre di legale rappresentante della debitrice Controparte_6
principale e socia in misura del 39%, moglie di Controparte_7
anch'egli socio al 51% della debitrice principale. Quanto alla consapevolezza soggettiva in capo al terzo acquirente, ha evidenziato come fosse coniuge di figlia CP_1 Controparte_8
dei venditori;
sicché verosimilmente potesse essere a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società partecipata da membri della sua famiglia e della circostanza che appena otto giorni prima i suoceri avessero venduto al figlio altro fabbricato Controparte_9
sito in via Garibaldi ad . CP_7
Ha, dunque, concluso per la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio (atto di citazione notificato il 19/5/2020).
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1
sussistenza della scientia damni a proprio carico, rappresentando, da un lato, l'insussistenza di buoni rapporti personali con la famiglia della moglie, dall'altro la scelta di investire nell'acquisto del bene, non solo in prospettiva di assicurare un bene ai propri figli,
ma anche di garantire agli anziani venditori (suoi suoceri) di trascorrere una futura “vecchiaia serena libera dagli oneri e dai
costi della proprietà”, evidenziando di avere corrisposto il prezzo versando la somma di €140.000,00 (eurocentoquarantamila/cent.00), da ritenersi congrua rispetto al valore di mercato del bene, e tanto a mezzo dei seguenti assegni circolari, riportati ritualmente in atti ed allegati al proprio fascicolo di parte (previo ottenimento di mutuo ipotecario da parte del Banco di Napoli per l'importo di
€100.000,00): - Banco di Napoli, n.8202771735-02, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
pagina 4 di 14 - Banco di Napoli, n. 8202771736-03, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771737-04, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771738-05, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771739-06, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771740-07, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771790-05, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 7901613276-10, di €.5.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 7901613276-11, di €.5.000,00, del
19/05/2015;
- BNL, n. 250493892609, di €.5.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 250493892710, di €.5.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373610, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373711, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373812, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373900, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487374001, di €.10.000,00, del 20/05/2015.
Ha insistito, dunque, per l'inammissibilità e l'infondatezza della avversa domanda, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Preite, dichiaratosi anticipatario (comparsa di risposta depositata il 29.9.2020).
pagina 5 di 14 I.3.- Pur ritualmente convenuti in giudizio,
[...]
e sono rimasti contumaci. CP_2 CP_3
I.4.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previa adozione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. rivolto ad acquisire le contabili dei singoli versamenti del prezzo da parte del terzo acquirente, la causa è pervenuta all'udienza del 26/11/2025, in cui,
sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della motivazione della sentenza nei successivi trenta giorni.
II.- La domanda attorea si apprezza nella sua fondatezza per le seguenti ragioni.
Secondo il disposto normativo dell'art. 2901 c.c. e la lettura offerta dall'applicazione giurisprudenziale, l'esperibilità dell'actio pauliana è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi, che di seguito si riassumono brevemente: 1) l'esistenza di un rapporto obbligatorio di credito/debito tra le parti (quand'anche il credito derivante da tale rapporto non sia certo, liquido ed esigibile); 2) l'esistenza di un atto di disposizione, ovvero di un atto negoziale in forza del quale il debitore realizza una modifica della propria situazione patrimoniale;
3) il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio derivante al creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori o — quanto meno
— venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito;
4) la c.d. scientia fraudis del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio pagina 6 di 14 che l'atto arreca alle ragioni del creditore: vale a dire, la conoscenza dell'eventus damni (cfr. Cass. n. 23326/2018); in merito a tale ultimo punto occorre precisare che, qualora l'atto sia a titolo oneroso, per la proponibilità dell'azione de qua, è necessaria anche la cd. partecipatio fraudis, ovvero la consapevolezza, anche in capo al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca al creditore.
Orbene, sul piano soggettivo, è indubbia la titolarità del credito in capo alla attrice e alla cessionaria, in forza dei rapporti di fideiussione del 26.9.2009 e del 24.6.2014, relativi al conto corrente n. 400490042 e al conto anticipi n. 1577093, nonché
delle fideiussioni rilasciate fino alla concorrenza dell'importo di
€180.000,00 per l'adempimento del mutuo n. 4491402 del 24/6/2014 e per l'ulteriore mutuo chirografario n. 4491395 del 24/6/2014, nonché
di quello n. 4491402 fino alla concorrenza dell'importo di
€200.000,00 (docc. 18-21 fasc. attoreo).
Peraltro, non risultano evidenze probatorie contrarie che inducano a ritenere non esigibile e adeguatamente comprovato il diritto alla restituzione dell'importo finanziato e del saldo debitorio in capo alla banca per effetto del recesso dai rapporti formalizzato con pec del 20/5/2015 (doc. 22-26 fasc. attoreo).
Come insegna la Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. 22161/19).
Con particolare riguardo alla fideiussione va rilevato che, in ambito di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli pagina 7 di 14 effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento
- in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali (Cass.
10824/19).
Peraltro perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. 2748/05).
Ne consegue che l'assunzione della garanzia in un momento precedente a quello in cui sono stati posti in essere gli atti di disposizione determina l'anteriorità indicata.
Va evidenziato, in linea generale, quanto all'eventus damni,
inteso come pregiudizio per le ragioni creditorie, che l'onere probatorio gravante sul creditore si risolve nella dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 15265/06).
Sempre sul piano della prova dell'eventus damni non è richiesta,
a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza pagina 8 di 14 patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può
consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale
rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è
onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 7767/07).
Inoltre, costituisce orientamento consolidato, con riguardo all'azione revocatoria ordinaria, che il requisito oggettivo dell'"eventus damni" ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (si veda, tra le più recenti Cass. Sez. III, n. 20232 del 14/7/2023).
Orbene, non può non sottolinearsi nella fattispecie come l'atto di alienazione controverso abbia interamente depauperato la consistenza del patrimonio dei debitori e i CP_2 CP_3
quali, peraltro, hanno posto in essere, nel medesimo arco temporale,
di ben altri atti dispositivi in favore dei figli e , Per_2 CP_5
posti in essere rispettivamente il 13/5/2015 e il 10/6/2015 (doc.
44).
Né tantomeno, anche a fronte della loro contumacia nel presente procedimento, hanno allegato e provato la sussistenza di altri beni pagina 9 di 14 utilmente aggredibili dalla creditrice e la disponibilità delle somme rivenienti dal pagamento del prezzo della compravendita in favore del genero . CP_1
A seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inoltre,
si è acquisita la prova dell'effettiva negoziazione degli assegni in favore dei beneficiari venditori limitatamente all'importo di
€80.000,00, non già dunque con riguardo all'intero prezzo pattuito.
E, alla stregua di quanto già detto, non è dato conoscere ove le somme suddette risultino, allo stato, depositate.
Peraltro, dato processuale incontestato è che nell'immobile compravenduto risultino abitare ancora i suoceri del CP_1
nonostante l'asserito deterioramento dei rapporti familiari.
Dunque, deve ritenersi sussistente, nel caso de quo, il pregiudizio alle ragioni creditorie, avendo i suddetti atti dispositivi oggetto di revocatoria determinato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della debitrice.
Quanto al requisito soggettivo della scientia damni, va ribadito come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cass. Sez. 3,
15/10/2021, n. 28423, Rv. 662502 - 01).
Tale generica consapevolezza può senz'altro ravvisarsi in capo ai debitori che, responsabili, oltretutto, di un disegno unitario e pagina 10 di 14 concatenato di atti dispositivi, ben potevano ritenersi pienamente consapevoli del pregiudizio alle ragioni della creditrice garantita connesso alla variazione qualitativa della propria consistenza patrimoniale, specie in considerazione della situazione di insolvenza in cui versava la società debitrice principale che sarebbe, di fatto,
poi stata dichiarata fallita con sentenza n. 12 del 19/1/2016.
Con riferimento al terzo, la specificazione compiuta dal summenzionato indirizzo interpretativo della Corte di legittimità
secondo cui non sarebbe richiesta la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l'azione revocatoria, quanto la mera consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale (cfr. ex multis, Cass. n.
26151 del 12/12/2014), convince della sussistenza del requisito in capo genero dei venditori, in quanto marito della CP_1
figlia di questi ultimi, il quale, peraltro, Controparte_8
in maniera contraddittoria e non lineare, da un lato, asserisce di non avere avuto, sin dal matrimonio, buoni rapporti con i suoceri,
mentre, dall'altro, assume di avere inteso garantire ai due suoceri anziani una prospettiva di vita futura economicamente più
vantaggiosa. Ben potendo, quindi, la prova della consapevolezza del terzo essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un rapporto di conoscenza e vicinanza tra il debitore e il terzo, tale requisito soggettivo può, senz'altro, ritenersi configurabile nella specie.
Ne consegue che la domanda revocatoria attorea ai sensi dell'art. 2901 c.c. debba essere accolta perché fondata.
III.- Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro.
pagina 11 di 14 Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore del credito controverso (dunque, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00), con riduzione in misura del 70% della fase istruttoria e di quella decisoria, attesa la natura prevalentemente documentale della lite e la modesta natura delle questioni giuridiche controverse, anche tenuto conto del metodo decisorio semplificato di cui all'art. 281
sexies c.p.c.: Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00
Parte_4
[...] 3.554,00 // 3.554,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00 Istruttoria 10.411,00 -70% 3.123,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 12.097,00
Le spese verranno suddivise tra la parte attrice e la cessionaria in misura proporzionale all'attività difensiva svolta nell'ambito del presente giudizio, suddividendo, quindi, in parti uguali il compenso professionale per la fase di studio ed istruttoria.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19/5/2020 da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e con successiva memoria pagina 12 di 14 difensiva del 19/9/2022 depositata dalla cessionaria CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
e così provvede: Controparte_2 CP_3 CP_1
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto,
DICHIARA l'inefficacia ex artt. 2901 c.c. nei confronti di e di dell'atto di Parte_1 Controparte_4
compravendita rep. 65533, racc. 24827 del 20/5/2015, a rogito del Notaio di Altamura (BA), trascritto il Persona_1
21/5/2015 ai nn. 20195/15838 intercorso tra Controparte_2
e da un lato, e dall'altro, CP_3 CP_1
avente ad oggetto l'appartamento sito al I piano sul piano rialzato (secondo piano fuori terra) avente accesso dall'androne condominiale di Via Mastrangelo, n. 27, composto da 4 vani ed accessori, in Catasto Fabbricati al fg. 158, ptc. 2536, sub 10,
Via Felice Mastrangelo, n. 27, piano II, cat. A/2, cl. 4, vani
6, R.C. €712,17 e il pertinenziale locale deposito a piano seminterrato avente accesso dalla rampa comune di discesa posta sulla strada Privata n. 5, fg. 158, ptc. 2536, sub 26,
erroneamente Via Matera, n. 5, piano S1, cat. C/6, CL. 4, mq.71,
r.c. €234,68;
2) Autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari esonerando espressamente il Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito
3) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio, liquidandole nel complessivo importo di €6.461,00,
nonché in favore di liquidandole nel Controparte_4
pagina 13 di 14 complessivo importo di €6.420,00, oltre al rimborso spese forf.
in misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
Si comunichi.
Bari, 27/11/2025 Il Giudice
IN D'PR
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IN D'PR, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
tenutasi all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6604/2020 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_1
essa quale mandataria, rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Maria Raffaella Turco, domiciliataria, in virtù di procura generale alle liti in atti;
- attrice-
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Preite, CP_1
domiciliatario, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
e contumaci;
Controparte_2 CP_3
-convenuti-
e per essa la mandataria in Controparte_4 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa pagina 1 di 14 dall'Avv. Fabrizio Mingolla, domiciliatario, in virtù di mandato in atti;
- interventrice/cessionaria-
Oggetto: azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. – compravendita
Conclusioni come da verbale d'udienza del 26/11/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- per il tramite della mandataria Parte_1 Pt_2
, premettendo di essere creditrice della
[...] Parte_3
, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari
[...]
n. 12 del 19/1/2016, a) per l'importo di €103.050,01 giusta estratto trimestrale al 31/3/2015 del c/c 1577093; b) per l'importo di
€83.883,40 giusta estratto trimestrale al 31/4/2015 del c/c
400490042; c) per l'importo di €179.949,76 al 18/5/2015 in forza del contratto di mutuo n. 4491402 stipulato il 24/6/2014 e d) per l'importo di €197.929,68 quale saldo residuo al 18/5/2015 in forza del contratto di mutuo n. 4491395 stipulato il 24/6/2014, allegando che e coniugi in regime di CP_3 Controparte_2
separazione dei beni, avessero garantito, rispettivamente, la prima,
tutte le operazioni bancarie consentite e da consentirsi alla società
poi fallita sino alla concorrenza dell'importo di €1.040.000,00 in forza della fideiussione del 26/9/2009 e sino alla concorrenza dell'importo di €234.000,00 in forza della fideiussione del
24/6/2014, nonché, il secondo, sino alla concorrenza dell'importo di
€180.000,00 l'adempimento del mutuo n. 4491402 del 24/6/2014, ha pagina 2 di 14 convenuto in giudizio i debitori garanti, dopo aver formalizzato il recesso dai rapporti di conto corrente e di mutuo e la messa in mora con pec del 20/572015 e racc. a/r del 18/6/2015 e del 30/6/2015,
unitamente a terzo acquirente, affinché fosse CP_1
accertata e dichiarata la lesività rispetto alle proprie ragioni creditorie e, di conseguenza, dichiarata l'inefficacia ex art 2901
c.c. dell'atto di compravendita stipulato il 20/5/2015, con atto per
Notar rep. n. 65533 racc. 24827, trascritto il Persona_1
21/5/2015, avente ad oggetto il seguente bene immobile:
Sul piano dell'eventus damni, parte attrice ha valorizzato la circostanza che i debitori, privandosi del predetto bene, avessero diminuito in modo apprezzabile la propria garanzia patrimoniale generica, avendo peraltro già in precedenza, con distinti atti di alienazione trasferito altri immobili di proprietà dapprima al figlio in data 13/5/2015 e, poi, ancora al figlio in data Per_2 CP_5
10/6/2015, restando di fatto privi di un compendio immobiliare utilmente aggredibile dai creditorie, comunque, rendendo indubbiamente più difficoltoso l'esercizio delle ragioni creditorie.
Sul piano soggettivo della scientia damni in capo ai debitori,
ha evidenziato l'anteriorità del credito vantato dall'istituto di credito garantito rispetto all'atto dispositivo, la circostanza che fosse socia al 10% della oltre CP_3 Parte_3
pagina 3 di 14 che madre di legale rappresentante della debitrice Controparte_6
principale e socia in misura del 39%, moglie di Controparte_7
anch'egli socio al 51% della debitrice principale. Quanto alla consapevolezza soggettiva in capo al terzo acquirente, ha evidenziato come fosse coniuge di figlia CP_1 Controparte_8
dei venditori;
sicché verosimilmente potesse essere a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società partecipata da membri della sua famiglia e della circostanza che appena otto giorni prima i suoceri avessero venduto al figlio altro fabbricato Controparte_9
sito in via Garibaldi ad . CP_7
Ha, dunque, concluso per la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio (atto di citazione notificato il 19/5/2020).
I.2.- Costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1
sussistenza della scientia damni a proprio carico, rappresentando, da un lato, l'insussistenza di buoni rapporti personali con la famiglia della moglie, dall'altro la scelta di investire nell'acquisto del bene, non solo in prospettiva di assicurare un bene ai propri figli,
ma anche di garantire agli anziani venditori (suoi suoceri) di trascorrere una futura “vecchiaia serena libera dagli oneri e dai
costi della proprietà”, evidenziando di avere corrisposto il prezzo versando la somma di €140.000,00 (eurocentoquarantamila/cent.00), da ritenersi congrua rispetto al valore di mercato del bene, e tanto a mezzo dei seguenti assegni circolari, riportati ritualmente in atti ed allegati al proprio fascicolo di parte (previo ottenimento di mutuo ipotecario da parte del Banco di Napoli per l'importo di
€100.000,00): - Banco di Napoli, n.8202771735-02, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
pagina 4 di 14 - Banco di Napoli, n. 8202771736-03, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771737-04, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771738-05, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771739-06, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771740-07, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 8202771790-05, di €.10.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 7901613276-10, di €.5.000,00, del
19/05/2015;
- Banco di Napoli, n. 7901613276-11, di €.5.000,00, del
19/05/2015;
- BNL, n. 250493892609, di €.5.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 250493892710, di €.5.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373610, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373711, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373812, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487373900, di €.10.000,00, del 20/05/2015;
- BNL, n. 260487374001, di €.10.000,00, del 20/05/2015.
Ha insistito, dunque, per l'inammissibilità e l'infondatezza della avversa domanda, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Preite, dichiaratosi anticipatario (comparsa di risposta depositata il 29.9.2020).
pagina 5 di 14 I.3.- Pur ritualmente convenuti in giudizio,
[...]
e sono rimasti contumaci. CP_2 CP_3
I.4.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previa adozione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. rivolto ad acquisire le contabili dei singoli versamenti del prezzo da parte del terzo acquirente, la causa è pervenuta all'udienza del 26/11/2025, in cui,
sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della motivazione della sentenza nei successivi trenta giorni.
II.- La domanda attorea si apprezza nella sua fondatezza per le seguenti ragioni.
Secondo il disposto normativo dell'art. 2901 c.c. e la lettura offerta dall'applicazione giurisprudenziale, l'esperibilità dell'actio pauliana è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi, che di seguito si riassumono brevemente: 1) l'esistenza di un rapporto obbligatorio di credito/debito tra le parti (quand'anche il credito derivante da tale rapporto non sia certo, liquido ed esigibile); 2) l'esistenza di un atto di disposizione, ovvero di un atto negoziale in forza del quale il debitore realizza una modifica della propria situazione patrimoniale;
3) il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio derivante al creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore rischi di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori o — quanto meno
— venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito;
4) la c.d. scientia fraudis del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio pagina 6 di 14 che l'atto arreca alle ragioni del creditore: vale a dire, la conoscenza dell'eventus damni (cfr. Cass. n. 23326/2018); in merito a tale ultimo punto occorre precisare che, qualora l'atto sia a titolo oneroso, per la proponibilità dell'azione de qua, è necessaria anche la cd. partecipatio fraudis, ovvero la consapevolezza, anche in capo al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca al creditore.
Orbene, sul piano soggettivo, è indubbia la titolarità del credito in capo alla attrice e alla cessionaria, in forza dei rapporti di fideiussione del 26.9.2009 e del 24.6.2014, relativi al conto corrente n. 400490042 e al conto anticipi n. 1577093, nonché
delle fideiussioni rilasciate fino alla concorrenza dell'importo di
€180.000,00 per l'adempimento del mutuo n. 4491402 del 24/6/2014 e per l'ulteriore mutuo chirografario n. 4491395 del 24/6/2014, nonché
di quello n. 4491402 fino alla concorrenza dell'importo di
€200.000,00 (docc. 18-21 fasc. attoreo).
Peraltro, non risultano evidenze probatorie contrarie che inducano a ritenere non esigibile e adeguatamente comprovato il diritto alla restituzione dell'importo finanziato e del saldo debitorio in capo alla banca per effetto del recesso dai rapporti formalizzato con pec del 20/5/2015 (doc. 22-26 fasc. attoreo).
Come insegna la Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. 22161/19).
Con particolare riguardo alla fideiussione va rilevato che, in ambito di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli pagina 7 di 14 effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento
- in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali (Cass.
10824/19).
Peraltro perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. 2748/05).
Ne consegue che l'assunzione della garanzia in un momento precedente a quello in cui sono stati posti in essere gli atti di disposizione determina l'anteriorità indicata.
Va evidenziato, in linea generale, quanto all'eventus damni,
inteso come pregiudizio per le ragioni creditorie, che l'onere probatorio gravante sul creditore si risolve nella dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 15265/06).
Sempre sul piano della prova dell'eventus damni non è richiesta,
a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza pagina 8 di 14 patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può
consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale
rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è
onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 7767/07).
Inoltre, costituisce orientamento consolidato, con riguardo all'azione revocatoria ordinaria, che il requisito oggettivo dell'"eventus damni" ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (si veda, tra le più recenti Cass. Sez. III, n. 20232 del 14/7/2023).
Orbene, non può non sottolinearsi nella fattispecie come l'atto di alienazione controverso abbia interamente depauperato la consistenza del patrimonio dei debitori e i CP_2 CP_3
quali, peraltro, hanno posto in essere, nel medesimo arco temporale,
di ben altri atti dispositivi in favore dei figli e , Per_2 CP_5
posti in essere rispettivamente il 13/5/2015 e il 10/6/2015 (doc.
44).
Né tantomeno, anche a fronte della loro contumacia nel presente procedimento, hanno allegato e provato la sussistenza di altri beni pagina 9 di 14 utilmente aggredibili dalla creditrice e la disponibilità delle somme rivenienti dal pagamento del prezzo della compravendita in favore del genero . CP_1
A seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inoltre,
si è acquisita la prova dell'effettiva negoziazione degli assegni in favore dei beneficiari venditori limitatamente all'importo di
€80.000,00, non già dunque con riguardo all'intero prezzo pattuito.
E, alla stregua di quanto già detto, non è dato conoscere ove le somme suddette risultino, allo stato, depositate.
Peraltro, dato processuale incontestato è che nell'immobile compravenduto risultino abitare ancora i suoceri del CP_1
nonostante l'asserito deterioramento dei rapporti familiari.
Dunque, deve ritenersi sussistente, nel caso de quo, il pregiudizio alle ragioni creditorie, avendo i suddetti atti dispositivi oggetto di revocatoria determinato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della debitrice.
Quanto al requisito soggettivo della scientia damni, va ribadito come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cass. Sez. 3,
15/10/2021, n. 28423, Rv. 662502 - 01).
Tale generica consapevolezza può senz'altro ravvisarsi in capo ai debitori che, responsabili, oltretutto, di un disegno unitario e pagina 10 di 14 concatenato di atti dispositivi, ben potevano ritenersi pienamente consapevoli del pregiudizio alle ragioni della creditrice garantita connesso alla variazione qualitativa della propria consistenza patrimoniale, specie in considerazione della situazione di insolvenza in cui versava la società debitrice principale che sarebbe, di fatto,
poi stata dichiarata fallita con sentenza n. 12 del 19/1/2016.
Con riferimento al terzo, la specificazione compiuta dal summenzionato indirizzo interpretativo della Corte di legittimità
secondo cui non sarebbe richiesta la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l'azione revocatoria, quanto la mera consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale (cfr. ex multis, Cass. n.
26151 del 12/12/2014), convince della sussistenza del requisito in capo genero dei venditori, in quanto marito della CP_1
figlia di questi ultimi, il quale, peraltro, Controparte_8
in maniera contraddittoria e non lineare, da un lato, asserisce di non avere avuto, sin dal matrimonio, buoni rapporti con i suoceri,
mentre, dall'altro, assume di avere inteso garantire ai due suoceri anziani una prospettiva di vita futura economicamente più
vantaggiosa. Ben potendo, quindi, la prova della consapevolezza del terzo essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un rapporto di conoscenza e vicinanza tra il debitore e il terzo, tale requisito soggettivo può, senz'altro, ritenersi configurabile nella specie.
Ne consegue che la domanda revocatoria attorea ai sensi dell'art. 2901 c.c. debba essere accolta perché fondata.
III.- Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro.
pagina 11 di 14 Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore del credito controverso (dunque, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00), con riduzione in misura del 70% della fase istruttoria e di quella decisoria, attesa la natura prevalentemente documentale della lite e la modesta natura delle questioni giuridiche controverse, anche tenuto conto del metodo decisorio semplificato di cui all'art. 281
sexies c.p.c.: Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00
Parte_4
[...] 3.554,00 // 3.554,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00 Istruttoria 10.411,00 -70% 3.123,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 12.097,00
Le spese verranno suddivise tra la parte attrice e la cessionaria in misura proporzionale all'attività difensiva svolta nell'ambito del presente giudizio, suddividendo, quindi, in parti uguali il compenso professionale per la fase di studio ed istruttoria.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19/5/2020 da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e con successiva memoria pagina 12 di 14 difensiva del 19/9/2022 depositata dalla cessionaria CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...]
e così provvede: Controparte_2 CP_3 CP_1
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto,
DICHIARA l'inefficacia ex artt. 2901 c.c. nei confronti di e di dell'atto di Parte_1 Controparte_4
compravendita rep. 65533, racc. 24827 del 20/5/2015, a rogito del Notaio di Altamura (BA), trascritto il Persona_1
21/5/2015 ai nn. 20195/15838 intercorso tra Controparte_2
e da un lato, e dall'altro, CP_3 CP_1
avente ad oggetto l'appartamento sito al I piano sul piano rialzato (secondo piano fuori terra) avente accesso dall'androne condominiale di Via Mastrangelo, n. 27, composto da 4 vani ed accessori, in Catasto Fabbricati al fg. 158, ptc. 2536, sub 10,
Via Felice Mastrangelo, n. 27, piano II, cat. A/2, cl. 4, vani
6, R.C. €712,17 e il pertinenziale locale deposito a piano seminterrato avente accesso dalla rampa comune di discesa posta sulla strada Privata n. 5, fg. 158, ptc. 2536, sub 26,
erroneamente Via Matera, n. 5, piano S1, cat. C/6, CL. 4, mq.71,
r.c. €234,68;
2) Autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari esonerando espressamente il Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito
3) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio, liquidandole nel complessivo importo di €6.461,00,
nonché in favore di liquidandole nel Controparte_4
pagina 13 di 14 complessivo importo di €6.420,00, oltre al rimborso spese forf.
in misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
Si comunichi.
Bari, 27/11/2025 Il Giudice
IN D'PR
pagina 14 di 14