TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22893/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Parte_1 C.F._1
Ciccarelli e Alessandro Di Genova, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25.10.2024, il ricorrente esponeva:
- che con raccomandata a/r n. 66494760141-1 del 14 marzo 2024, l' la informava che “a seguito CP_1
di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 06/10/2014 al 31/12/2014, un pagamento non dovuto sulla prestazione n. 563582/2014 per un importo complessivo di euro Parte_2
1.872,46 per la seguente motivazione: E' stata percepita indennità di disoccupazione ASpI di cui all'art. 2 commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non spettante” e contestualmente ne reclamava la restituzione;
- che avverso detto provvedimento di indebito presentava il 9/5/2024 ricorso in sede amministrativa al Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro;
- che l'Aspi è una prestazione economica prevista a favore del lavoratore che venga a trovarsi in stato di disoccupazione per ragioni che non dipendono dalla sua volontà;
- che in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente (o subordinato), la stessa legge di riforma n. 1992/2012 stabiliva che la sospensione nell'erogazione delle indennità (e la eventuale CP_ successiva ripresa) avveniva d'ufficio da parte dell sulla base delle comunicazioni obbligatorie (le c.d. “Co”) cui erano tenuti i datori di lavoro;
in questo modo cancellava l'obbligo a carico dei lavoratori di utilizzare e inviare il modello DS56-bis;
- che l'obbligo di comunicazione sui lavoratori, invece, rimaneva fermo in riferimento all'eventuale rioccupazione con un contratto di lavoro parasubordinato o in attività autonome;
- che nel caso di specie era in possesso dei requisiti previsti per beneficiare della prestazione;
- che aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente, con il
UR (oggi MIM), con decorrenza dal 21/10/2014 al 30/06/2015, e, nonostante non fosse tenuta alla comunicazione (cui era tenuto per legge il ), aveva comunque preannunciato la ripresa CP_2 dell'attività lavorativa in data 10/10/2014;
- che, ciò nonostante, l' continuava ad erogare la prestazione di disoccupazione, così ingenerando CP_1 nella ricorrente un legittimo affidamento sulla legittimità delle somme percepite, per poi adottare il provvedimento di indebito a distanza di quasi 10 anni;
- che nel caso in esame alcun dolo poteva esserle attribuito, che tempestivamente comunicava la ripresa dell'attività lavorativa, tramite gli appositi canali telematici , mentre l' nulla deduceva circa CP_1 CP_1
la sua responsabilità;
- che l'assenza di responsabilità e la sua buona fede (connessa al co.4, art. 38 Cost.) escludevano, quindi,
l'obbligo di rimborso, ciò in considerazione del fatto che il titolare della prestazione rappresenta la cd.
“parte debole del processo”, la parte che “si affida” e ripone fiducia nell' , con la convinzione CP_1 che lo stesso istituto (com'è in effetti) fosse già in possesso di tutti i dati che fondavano il diritto e la misura della prestazione erogata.
Sulla base di tali permesse la ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “- accertare e CP_1 dichiarare la non ripetibilità della somma di € 1.872,46, reclamata in restituzione dall' a titolo CP_1
di disoccupazione ASpI, periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2024, per le causali esposte;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Si costituiva parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda ed evidenziando che l'occultamento del rapporto di lavoro subordinato posto in essere integrava un dolo omissivo che precludeva la sanatoria prevista dall'articolo 13 L.412/91 e che consentiva la piena ripetibilità dell'indebito. Deduceva, altresì, che la ricorrente non avesse ottemperato a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, vale a dire l'obbligo di comunicazione all' , CP_1 entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, del reddito annuo previsto, determinando così la decadenza di cui all'articolo 11, lettera b). Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato
Nel caso di specie il ricorrente, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 21.10.24 al 30.06.2024 (cfr. all. 4 della produzione di parte ricorrente), non ha provveduto ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 9 co. 2 del D.lgs 22/15 che statuisce che “ Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il CP_1
datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5” ed è pertanto, incorsa nella decadenza prevista dall'art. 11 del D.lgs 22/15 lett b) che statuisce che “ ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi
2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI”
Il ricorrente allega di aver comunicato all' la ripresa dell'attività lavorativa, depositando un CP_1
documento ( all. 5 della produzione di parte ricorrente), che si sostanzia in una mera ricevuta il cui oggetto è “ Invio informazioni integrative di domanda”, che nulla prova circa il fatto che all' CP_1 sia stato effettivamente comunicato la ripresa dell'attività lavorativa.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che liquida in 1314,00 oltre spese generali, Iva e CPA se dovute.
Si comunichi.
Napoli, il 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22893/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Parte_1 C.F._1
Ciccarelli e Alessandro Di Genova, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25.10.2024, il ricorrente esponeva:
- che con raccomandata a/r n. 66494760141-1 del 14 marzo 2024, l' la informava che “a seguito CP_1
di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 06/10/2014 al 31/12/2014, un pagamento non dovuto sulla prestazione n. 563582/2014 per un importo complessivo di euro Parte_2
1.872,46 per la seguente motivazione: E' stata percepita indennità di disoccupazione ASpI di cui all'art. 2 commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non spettante” e contestualmente ne reclamava la restituzione;
- che avverso detto provvedimento di indebito presentava il 9/5/2024 ricorso in sede amministrativa al Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro;
- che l'Aspi è una prestazione economica prevista a favore del lavoratore che venga a trovarsi in stato di disoccupazione per ragioni che non dipendono dalla sua volontà;
- che in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente (o subordinato), la stessa legge di riforma n. 1992/2012 stabiliva che la sospensione nell'erogazione delle indennità (e la eventuale CP_ successiva ripresa) avveniva d'ufficio da parte dell sulla base delle comunicazioni obbligatorie (le c.d. “Co”) cui erano tenuti i datori di lavoro;
in questo modo cancellava l'obbligo a carico dei lavoratori di utilizzare e inviare il modello DS56-bis;
- che l'obbligo di comunicazione sui lavoratori, invece, rimaneva fermo in riferimento all'eventuale rioccupazione con un contratto di lavoro parasubordinato o in attività autonome;
- che nel caso di specie era in possesso dei requisiti previsti per beneficiare della prestazione;
- che aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente, con il
UR (oggi MIM), con decorrenza dal 21/10/2014 al 30/06/2015, e, nonostante non fosse tenuta alla comunicazione (cui era tenuto per legge il ), aveva comunque preannunciato la ripresa CP_2 dell'attività lavorativa in data 10/10/2014;
- che, ciò nonostante, l' continuava ad erogare la prestazione di disoccupazione, così ingenerando CP_1 nella ricorrente un legittimo affidamento sulla legittimità delle somme percepite, per poi adottare il provvedimento di indebito a distanza di quasi 10 anni;
- che nel caso in esame alcun dolo poteva esserle attribuito, che tempestivamente comunicava la ripresa dell'attività lavorativa, tramite gli appositi canali telematici , mentre l' nulla deduceva circa CP_1 CP_1
la sua responsabilità;
- che l'assenza di responsabilità e la sua buona fede (connessa al co.4, art. 38 Cost.) escludevano, quindi,
l'obbligo di rimborso, ciò in considerazione del fatto che il titolare della prestazione rappresenta la cd.
“parte debole del processo”, la parte che “si affida” e ripone fiducia nell' , con la convinzione CP_1 che lo stesso istituto (com'è in effetti) fosse già in possesso di tutti i dati che fondavano il diritto e la misura della prestazione erogata.
Sulla base di tali permesse la ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “- accertare e CP_1 dichiarare la non ripetibilità della somma di € 1.872,46, reclamata in restituzione dall' a titolo CP_1
di disoccupazione ASpI, periodo dal 6.10.2014 al 31.12.2024, per le causali esposte;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Si costituiva parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda ed evidenziando che l'occultamento del rapporto di lavoro subordinato posto in essere integrava un dolo omissivo che precludeva la sanatoria prevista dall'articolo 13 L.412/91 e che consentiva la piena ripetibilità dell'indebito. Deduceva, altresì, che la ricorrente non avesse ottemperato a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, vale a dire l'obbligo di comunicazione all' , CP_1 entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, del reddito annuo previsto, determinando così la decadenza di cui all'articolo 11, lettera b). Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato
Nel caso di specie il ricorrente, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 21.10.24 al 30.06.2024 (cfr. all. 4 della produzione di parte ricorrente), non ha provveduto ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 9 co. 2 del D.lgs 22/15 che statuisce che “ Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il CP_1
datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5” ed è pertanto, incorsa nella decadenza prevista dall'art. 11 del D.lgs 22/15 lett b) che statuisce che “ ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi
2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI”
Il ricorrente allega di aver comunicato all' la ripresa dell'attività lavorativa, depositando un CP_1
documento ( all. 5 della produzione di parte ricorrente), che si sostanzia in una mera ricevuta il cui oggetto è “ Invio informazioni integrative di domanda”, che nulla prova circa il fatto che all' CP_1 sia stato effettivamente comunicato la ripresa dell'attività lavorativa.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che liquida in 1314,00 oltre spese generali, Iva e CPA se dovute.
Si comunichi.
Napoli, il 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia