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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11224 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1661/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVI civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 01/07/2025 composto dai sig.ri magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63828 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.; tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1 dei Cerchi n.45 presso lo studio dell'avv. Nicola De UC, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- TT
e
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326 presso lo studio dell'avv.
AN IN, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via di San Nicola CP_2 C.F._3 de' Cesarini n.3, presso lo studio dell'avv. Francesco Macario, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Pag. 1 a 20 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Palermo, Controparte_3 C.F._4 via Principe di Belmonte n.99, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Miceli che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta
c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via del Controparte_4 C.F._5
Gesù n.62, presso lo studio dell'avv. Francesca Pellicori che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
(c.f. , elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di CP_5 C.F._6
Belmonte n.99, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Miceli che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
(c.f. ); Controparte_6 C.F._7
- Convenuto contumace
c.f. e P. Iva;
Controparte_7 P.IVA_1
- Convenuta contumace
- rappresentanza generale per l'Italia, (p.iva ), elettivamente Controparte_8 P.IVA_2 domiciliata in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, presso lo studio degli avv.ti Riccardo Buizza
e UC TR, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata
Lloyd's insurance company s.a. con riferimento al rischio assunto con il certificato N.
A120C443339-LB (P.IVA , elettivamente domiciliata in Magenta (MI), via IV P.IVA_3
Giugno n. 41, presso lo studio dell'avv. Anna Berra che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata
p. iva , elettivamente domiciliata in Milano, viale Brianza n. 30 Controparte_8 P.IVA_2 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata
Pag. 2 a 20 Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta del 12-19/02/2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in qualità di socio unico Parte_1
della proponeva un'azione sociale di responsabilità nei confronti degli odierni Controparte_7
convenuti al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento del danno asseritamente arrecato alla società nelle rispettive vesti di ex consiglieri di amministrazione ed ex sindaci della stessa. In aggiunta, con riferimento alla posizione del solo , chiedeva la condanna di CP_2
quest'ultimo al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale asseritamente subito quale conseguenza del reato di peculato, commesso, nella veste di amministratore giudiziario, in danno anche della società.
In particolare, il deduceva a fondamento della propria domanda: Pt_1
- che con decreto del 24/03/2014 il Tribunale di Palermo – Sezione misure di prevenzione, avrebbe disposto il sequestro delle azioni detenute dallo stesso attore nella società oggi;
Controparte_9 Controparte_7
- che con il decreto sarebbe stato nominato quale custode delle predette azioni l'avv. CP_2
il quale, giusta autorizzazione dello stesso Tribunale, avrebbe poi nominato sé
[...]
stesso quale presidente del C.d.a. della società;
- che, sempre con il voto espresso dal quale custode dell'intero capitale sociale, si CP_2
sarebbe provveduto alle seguenti nomine:
o avv. quale consigliere di amministrazione;
CP_5
o avv. quale consigliere di amministrazione;
Controparte_3
o dottori e quali sindaci;
Controparte_1 Controparte_4 Controparte_6
- che a distanza di poco più di un anno dalla loro nomina, con provvedimento del
24/09/2015, il Tribunale avrebbe nominato quale nuovo amministratore giudiziario la dott.ssa ; Persona_1
- che, in conseguenza di detta nomina, tutti i convenuti si sarebbero dimessi dalle rispettive cariche con atto del 10/11/2015, iscritto al registro delle imprese in data
14/12/2015;
- che, peraltro, a distanza di poco più di un mese, nel gennaio del 2016, la Suprema Corte di Cassazione avrebbe annullato il provvedimento cautelare di sequestro delle azioni,
Pag. 3 a 20 atteso che lo stesso investiva beni non degli eredi diretti ma dei nipoti di Parte_1
[...]
- che a seguito della pronuncia della Suprema Corte il Tribunale di Palermo, in data
12/11/2018, avrebbe revocato il sequestro delle azioni, anche in ragione del fatto che il provvedimento originario sarebbe stato il frutto di un falso materiale, dato che la sottoscrizione del Presidente del Collegio sarebbe stata apposta dal giudice estensore;
- che durante la gestione di questi ultimi la società avrebbe subito molteplici danni, in buona sostanza imputabili o all'incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte del patrimonio sociale;
o alla mancata valorizzazione del patrimonio sociale;
o al mancato versamento delle imposte maturate nel corso della gestione giudiziaria;
o all'indebita percezione degli emolumenti.
- che di tali danni dovrebbero rispondere, unitamente ai componenti dell'organo amministrativo, anche i sindaci, avendo questi ultimi del tutto omesso il compimento di qualsivoglia attività di controllo gestionale;
- che dalle condotte in parola sarebbe al contempo scaturito un danno non patrimoniale suscettibile di essere liquidato equitativamente nella misura di un terzo del danno patrimoniale complessivo.
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza delle allegazioni di parte attrice e chiedendo, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande da questa proposte.
I convenuti e previa autorizzazione del giudice istruttore, chiamavano in CP_3 CP_1
causa le rispettive compagnie assicurative le quali, per un verso, si associavano alle eccezioni dei convenuti circa l'infondatezza delle domande di parte attrice e, per altro verso, eccepivano a loro volta l'inoperatività delle polizze in forza delle quali sarebbero state chiamate in causa.
La società d il convenuto omettevano di costituirsi. Pertanto, Controparte_7 Controparte_6
all'udienza del 29/03/2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Pag. 4 a 20 Nel corso del giudizio l'attore rinunciava alle domande formulate nei confronti di CP_6
, rappresentando di aver nelle more trovato un accordo transattivo con quest'ultimo.
[...]
Di detto accordo veniva ordinata la produzione in giudizio su richiesta degli ulteriori convenuti,
i quali avevano rappresentato di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
1. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e CP_1 CP_4
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e CP_1
CP_4
A fondamento di detta eccezione, questi ultimi hanno dedotto che tutti i danni lamentati dalla parte attrice si sarebbero prodotti oltre un quinquennio prima dell'introduzione del giudizio.
Pertanto, atteso che nei riguardi della figura del sindaco non opererebbe in via analogica la sospensione del decorso del termine di prescrizione prevista dall'art. 2941 n.7 c.c. nei riguardi dei soli amministratori, la domanda di parte attrice dovrebbe essere rigettata in ragione della sopravvenuta prescrizione del diritto fatto valere.
A tal riguardo, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'ipotizzata rilevanza penale delle condotte nelle quali avrebbero in ipotesi concorso i sindaci, ritiene il Collegio che l'eccezione debba essere rigettata in ragione di una diversa collocazione del dies a quo da cui far decorrere il predetto termine.
Sul punto, appare sufficiente richiamare quanto già affermato da questo stesso Tribunale nell'ambito di un diverso giudizio, iscritto al n.r.g. 61118/2020 e definito con sentenza n.
659/2025 introdotto dalla appartenente al medesimo gruppo Parte_2
dell'odierna convenuta.
In quell'occasione questo stesso Tribunale, dopo aver premesso che “la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. opera da quando il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere - usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” e dopo aver rilevato che le partecipazioni societarie detenute dall'attore erano state sequestrate nell'anno 2014, in forza di un provvedimento di sequestro poi revocato nell'anno 2019, ha ritenuto che “il danno patito, in ragione degli inadempimenti dei convenuti, [fosse] divenuto
Pag. 5 a 20 percepibile per i soci – legittimati ad agire quali sostituti processuali della società - soltanto quando questi hanno riavuto la disponibilità della documentazione sociale e hanno potuto esaminarla, circostanza verificatasi solo dopo la cessazione della dott.ssa dalla carica, Pt_3
per il che il il termine di prescrizione non può decorrere dal settembre 2015, epoca in cui la misura cautelare era ancora pendente e i soci non potevano avere contezza né dei danni né della loro rapportabilità agli odierni convenuti. Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione nel caso in esame si colloca” in concomitanza con la “data in cui l'amministratore nominato dai soci è rientrato in possesso di tutta la documentazione sociale”.
Orbene, applicando al caso di specie il predetto principio di diritto, si ottiene che nel caso di specie il termine di prescrizione dell'azione sociale esercitabile dai soci attori decorreva a far data dal 24/01/2019.
2. Sul merito dei singoli addebiti
a. nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte CP_10
del patrimonio sociale
Un primo addebito attiene alla presunta incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte del patrimonio sociale.
In particolare, è stato contestato ai convenuti di aver trascurato di manutenere e preservare in buono stato l'imbarcazione denominata ELAN, di proprietà della la quale, alla Controparte_7
data della riconsegna – avvenuta per il tramite dell'amministratore giudiziario dott.ssa Per_1
in data 16/04/2019 – avrebbe presentato gravi danni strutturali, per la riparazione
[...]
dei quali, stando ad una consulenza di parte attrice, sarebbe stato necessario sostenere una spesa di € 200.890,00.
Secondo la tesi di parte ricorrente, dette gravi problematiche sarebbero insorte a causa dell'incuria dei convenuti, il cui mandato, giova ricordarlo, si era protratto per il solo lasso di tempo intercorso tra il marzo 2014 ed il novembre del 2015.
A tal riguardo, pare opportuno premettere che l'azione sociale di responsabilità si configura come un'azione risarcitoria di natura contrattuale.
In tale contesto per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176,
Pag. 6 a 20 2° comma, c.c. per il professionista.
Inoltre, in applicazione dei principi generali in materia di lamentato inadempimento e di conseguente risarcimento, grava sul socio l'onere di allegare non solo l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, ma anche quello di allegare e provare l'esistenza di un danno concreto, da intendersi in termini di effettivo depauperamento del patrimonio sociale, del quale si chiede il ristoro, nonché la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico.
In altri termini, ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità, si impone l'allegazione e la dimostrazione di un quid pluris rispetto alla mera violazione dei doveri gravanti sull'organo gestorio ed alla mera verificazione di un c.d. “danno evento”, necessitandosi l'asseverazione anche di un cd. “danno conseguenza”, che si sostanzi in una concreta lesione dell'integrità del patrimonio della società.
Così ricostruita la disciplina normativa in tema di riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che il danno conseguenza non possa essere desunto dalla mera constatazione della presenza di determinate criticità al momento della riconsegna dell'imbarcazione, essendo piuttosto onere del convenuto dare anche prova del fatto che le stesse si fossero palesate nel corso del mandato dei convenuti e non, come pure astrattamente possibile, antecedentemente o successivamente a tale finestra temporale.
Soltanto all'esito della dimostrazione di tale circostanza di fatto, sarebbe stato poi onere dei convenuti dare prova, a loro volta, della non imputabilità di tali danni ad una condotta colposa o dolosa contraria ai doveri dei quali gli stessi erano gravati.
Ebbene, fatta questa premessa di carattere generale, osserva il Collegio che nel caso di specie nulla è dato sapere in ordine alle condizioni del natante al momento del subentro degli odierni convenuti nelle rispettive cariche (avvenuta, come detto, nel marzo del 2014).
A ciò si aggiunga che, anche a voler dare per pacifico che l'imbarcazione, a tale data, non presentasse già le criticità poi riscontrate al momento della riconsegna (avventa in data
16/04/2019), è comunque non dimostrato che le stesse si fossero verificate durante il mandato dei convenuti (protrattosi, come detto, soltanto fino alla fine del 2015).
Anzi, in senso contrario depone il fatto che la dott.ssa , al momento del subentro nella Per_1
funzione di amministratrice giudiziaria, aveva reso una relazione sullo stato della società limitandosi, in tale occasione, a riferire al Collegio sindacale che l'imbarcazione sarebbe stata tirata a secco e sarebbe stata interessata da interventi esclusivamente finalizzati al ripristino
Pag. 7 a 20 della funzionalità del motore. Nessuna menzione veniva fatta in quella sede circa la necessità di sostenere l'ingente spesa di € 200.890,00 per la riparazione di vizi e guasti che l'attrice intende in questa sede ascrivere alla responsabilità dei convenuti.
Al contempo, va rigettata la domanda tesa ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno, quantificato in € 300.000,00, che, stando alla tesi di parte attrice, sarebbe maturato a causa dell'incuria avuta dall'organo amministrativo nella gestione dell'appartamento sito in Palermo, via dei Bottai n.22.
A tal riguardo, il danno sarebbe scaturito dal fatto che, a causa della mancata o inadeguata manutenzione dell'immobile, si sarebbero verificate numerose infiltrazioni di acqua nell'appartamento ubicato al piano inferiore, di proprietà della la quale avrebbe di CP_11
conseguenza presentato in data 31/12/2018 una richiesta di risarcimento danni per €
300.000,00, poi reiterata.
A tal riguardo, assume valenza dirimente il fatto che il mero rischio di un'azione, a suo tempo prospettata dalla nei confronti della non costituiva di per sé prova CP_11 Controparte_7
di un danno conseguenza già prodotto nella sfera giuridica dell'odierna convenuta.
In altri termini, anche a voler ipotizzare che i convenuti avessero colposamente omesso di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile (circostanza peraltro contestata dagli stessi convenuti) e che da tale omissione fosse scaturito un danno in pregiudizio del proprietario dell'appartamento sottostante, allo stato deve ritenersi meramente eventuale la proposizione di un'azione della al fine di ottenere il risarcimento della somma CP_11
richiesta in via stragiudiziale.
Peraltro, giova rilevare che ad oggi – quindi a distanza di quasi dieci anni dalla cessazione dalla carica degli odierni convenuti – l'attore non ha né allegato né provato la proposizione da parte della di siffatta domanda. Né l'attore ha dato prova del fatto che la CP_11 Controparte_7
abbia nelle more spontaneamente risarcito la stessa CP_11
b. Mancata valorizzazione del patrimonio societario
Il secondo addebito attiene alla mancata valorizzazione del patrimonio societario, nella specie consistita nell'aver omesso di mettere a reddito i seguenti immobili di proprietà della
[...]
CP_7
- immobile commerciale sito in Siracusa, via Scala Greca, destinato a sede della
Pag. 8 a 20 concessionaria della superficie commerciale di circa 1.000 mq;
Parte_2
- immobile industriale sito in Siracusa, c.d. Targia, destinato ad autofficina, con superficie utile di circa 1.000 mq..
Detti immobili, già concessi in affitto alla (società appartenente al Controparte_12
medesimo gruppo ed interessata da un analogo provvedimento di sequestro) erano stati pacificamente dismessi nei primi mesi del 2015, per scelta stessa dei relativi amministratori, i quali avevano ritenuto di chiudere la concessionaria d'automobili sita in Siracusa.
Alla luce di tale circostanza, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla sindacabilità di tale decisione, stando alle allegazioni dell'attore, sarebbe in ogni caso censurabile la scelta del C.d.a. di non attivarsi per reperire un nuovo affittuario.
Il danno conseguenza che ne sarebbe derivato sarebbe pari al canone di affitto astrattamente ricavabile da detti immobili nel lasso di tempo in cui si era protratta detta inerzia, quantificato dall'attrice in € 50.000,00, ossia in misura pari al corrispettivo annuo fino ad allora pattuito con la stessa Controparte_12
La condotta, per come configurata dall'attrice, integra gli estremi di un atto di mala gestio, non potendosi sottrarre al vaglio di legittimità in applicazione della business judgement rule.
A tal riguardo, osserva il Collegio che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 1997, n.
3652).
In altre parole, gli amministratori non possono essere chiamati in responsabilità sol perché la gestione dell'impresa sociale ha avuto un cattivo esito. La valutazione sull'eventuale responsabilità giuridica dell'amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità giuridica ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione
Pag. 9 a 20 ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.
Non può infatti prescindersi dall'ovvia considerazione che la diligenza è qui espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175
e 1375 c.c.. Nel caso degli amministratori di società, come in tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell'interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell'amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie (così, in motivazione, Cassazione civile sez.
I, 24 agosto 2004, n. 16707).
L'attività degli amministratori, traducendosi nella gestione di un'impresa commerciale cui è connaturato il carattere professionale dell'esercizio di un'attività economica organizzata (art. 2082 cc.), assume dunque i colori della professionalità che naturalmente si riverberano anche sul parametro della diligenza.
Quanto appena osservato implica anche, con ogni evidenza, la centralità che nell'operato dell'amministratore assume il profilo della fedeltà all'interesse della società da lui amministrata. E' suo dovere primario di perseguire tale interesse, sicché ogni sua azione o omissione che sia invece diretta a realizzare un interesse diverso, ed in contrasto con quello, si configura immancabilmente come violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica.
In altre parole, l'amministratore ha solo il dovere di gestire l'impresa sociale e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza: non ha, al contrario, l'obbligo di amministrare la società con successo economico. Se, quindi, gli amministratori hanno agito con la dovuta diligenza e, malgrado ciò, abbiano scelto di compiere operazioni imprenditoriali che si siano rivelate inopportune, il principio dell'insindacabilità nel merito delle loro scelte comporta che gli amministratori non sono responsabili per gli eventuali danni così arrecati alla società (e ciò anche se si tratta di danni che altri amministratori, più competenti, avveduti e capaci, avrebbero con certezza evitato).
Così ricostruita la giurisprudenza ormai consolidata formatasi sul punto, osserva il Collegio che rientra tra i doveri dell'organo amministrativo l'obbligo di conservazione del patrimonio della società. Lo stesso deve intendersi comprensivo dell'obbligo di massimizzare l'utilità astrattamente ricavabile dagli immobili di proprietà della società stessa.
Pag. 10 a 20 Pertanto, deve ritenersi del tutto irragionevole – ed in quanto tale sindacabile nei termini descritti dall'art. 2476 co.3 c.c. – la scelta di rinunciare all'utilità che dagli immobili di proprietà della società potrebbe essere astrattamente ricavata destinandoli ad uno specifico utilizzo, alienandoli o mettendoli a reddito.
Nel caso di specie è pacifico che i predetti immobili fossero rimasti inutilizzati dal momento della loro dismissione da parte dell'affittuaria fino al momento della cessazione dei convenuti dalle rispettive cariche.
Sul punto appaiono non condivisibili le difese spese dai convenuti, i quali hanno fatto rilevare che:
- sebbene fossero state avviate tutte le attività propedeutiche alla locazione dell'immobile, gli amministratori non avrebbero ricevuto alcuna offerta da parte di soggetti interessati;
- con riferimento, invece, all'immobile sito in Siracusa, contrada Targia (destinato ad autofficina), la mancata locazione dell'immobile sarebbe dipesa dalla scelta della precedente conduttrice di posticipare il rilascio dell'immobile (e la Parte_2
liberazione dello stesso dai beni ivi depositati, da allocare presso una nuova sede che, sulla base di specifica richiesta di BMW, si sarebbe dovuta trovare nel territorio trapanese) a una data successiva rispetto all'individuazione dei nuovi locali.
La prima eccezione non ha trovato alcun riscontro probatorio, essendosi i convenuti limitati a produrre una fattura emessa dall'arch. relativa all'attività di consulenza Persona_2
tecnica per “1) visura catastale e planimetria;
2) Copia agibilità; 3) degli immobili in CP_13
questione.
Detta fattura, tuttavia, prova soltanto che in data 03/06/2015 (dunque, in ogni caso con grave ritardo) il c.d.a. avesse avviato un'attività a suo dire propedeutica alla concreta alienazione o messa a reddito degli immobili. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti (e in particolare dalla difesa del ) non vi è alcun riscontro probatorio CP_2
dell'effettiva offerta al pubblico degli immobili.
Dunque, la mancata ricezione di offerte da parte di terzi appare imputabile, più che ad un'intrinseca non appetibilità dei beni in questione, ad una colposa inerzia dell'organo amministrativo.
Né detta inerzia può essere giustificata – come pure è stato sostenuto dai convenuti – dal fatto che la mancata locazione dell'immobile fosse dipesa dalla scelta della precedente conduttrice
Pag. 11 a 20 di posticipare il rilascio dell'immobile. Parte_2
Una simile decisione, quand'anche giustificata dalla volontà di venire incontro alle esigenze logistiche di un'altra società del gruppo, si è in ogni caso rivelata lesiva degli interessi della
[...]
senza che la stessa venisse “indennizzata” da cc.dd. vantaggi compensativi di CP_7
qualsivoglia natura.
Il danno conseguenza scaturente da tale inadempimento può essere quantificato nella misura indicata dalla stessa parte attrice (€ 50.000,00 per l'immobile di Targia ed € 60.000 per Pt_4
l'immobile di via Scala Greca) avendo la stessa dato prova del fatto che gli stessi erano stati fino a quel momento concessi in affitto ad un canone annuo leggermente superiore (cfr. all 24 di parte attrice).
c. Omesso versamento imposte maturate nel corso dell'amministrazione
Un terzo addebito attiene al mancato versamento delle imposte maturate nel corso della gestione giudiziaria.
A tal riguardo l'attrice ha allegato e documentato (all. 16) che la ha ricevuto la CP_7
cartella esattoriale n. 29620180032886604/000, dell'importo di euro 1.460.609,22, in parte relativa al mancato versamento delle imposte IRES 2013 dichiarate nel 2014 nel bilancio consolidato per euro 765.000 circa.
In ragione di tale omissione, la stessa è stata gravata di ulteriori oneri, per sanzioni ed interessi, nella misura di € 266.856,00, in questa sede richiesta a titolo di risarcimento danni.
Il danno deve ritenersi provato per via documentale, essendo dimostrato dal doc. 16 prodotto dall'attrice.
A fronte di tale contestazione i convenuti hanno eccepito che:
- in primo luogo, l'omesso versamento di dette imposte sarebbe stato imputabile, non ad una colposa inerzia dell'organo amministrativo, quanto piuttosto al divieto di procedere al relativo pagamento, stante il dettato dell'art. 52 Dlgs. 159/2011;
- in secondo luogo, anche a voler prescindere da tale argomento, in ogni caso non sarebbe stato possibile il versamento di dette imposte, attesa l'indisponibilità di risorse liquide in capo alla società, come provato dagli estratti di conto corrente prodotti in atti.
Entrambe le eccezioni sono destituite di fondamento.
Quanto alla presunta operatività del divieto di procedere al pagamento, stante il dettato dell'art. 52, è stato correttamente fatto rilevare dall'attrice che detti debiti, benché riferiti ad imposte in
Pag. 12 a 20 parte inerenti ad un esercizio antecedente l'apertura della procedura, erano sorti in pendenza della procedura stessa, essendo gli stessi venuti ad esistenza con il perfezionamento delle dichiarazioni presentate dagli stessi amministratori convenuti.
Quanto all'eccezione volta a far valere una sostanziale impossibilità di pagamento di detti tributi per carenza di liquidità, osserva il Tribunale che la stessa, doveva ritenersi in buona parte imputabile proprio ai convenuti stessi in ragione, oltre che delle considerazioni che precedono circa l'ingiustificata rinuncia a flussi di cassa potenzialmente generabili dalla messa a reddito degli immobili, della mancata escussione di ingenti crediti vantati nei confronti delle società dello stesso gruppo, come documentati dall'attore.
Né i convenuti possono andare immuni da censure in ragione del fatto che l'amministratore giudiziario della quota totalitaria sequestrata avesse chiesto, peraltro con ritardo, al Giudice delegato della procedura, lumi circa la sussistenza dei presupposti per l'omissione dei pagamenti dei debiti fiscali in contestazione. Ciò in quanto il provvedimento del 22/07/2015 reso dal Giudice delegato si limitava ad “invita[re] l'amministratore a chiedere all'Agenzia delle
Entrate la sospensiva dei pagamenti dei debiti fiscali ed erariali antecedenti il sequestro”.
Ebbene, ferma l'ambiguità del concetto di debiti erariali “antecedenti” al sequestro, tra i quali i convenuti intendono far rientrare anche quelli oggetto di dichiarazione effettuata in pendenza del sequestro stesso, assume, ancora una volta, valenza dirimente il fatto che il provvedimento in questione non facoltizzava l'amministratore a non effettuare i versamenti dovuti, quanto piuttosto esclusivamente a “chiedere” la sospensiva degli stessi. Dunque, doveva ritenersi in ogni caso gravante sull'organo amministrativo della società l'obbligo di prendere atto del silenzio dell'Amministrazione finanziaria, senz'altro insuscettibile di essere interpretato come espressivo di un'acquiescenza da parte di quest'ultima.
d. Percezione di emolumenti sulla base di un provvedimento di sequestro falso nella forma e illegittimo nella sostanza
Un quarto addebito è finalizzato a contestare ai convenuti il danno da indebita percezione di emolumenti sulla base di un provvedimento di sequestro delle azioni falso nella forma e illegittimo nella sostanza.
Sul punto, ritiene il Tribunale di doversi conformare alle considerazioni già spese nell'ambito di un parallelo giudizio, introdotto dallo stesso nella qualità di socio unico della Telemed Pt_1
s.r.l., iscritto al n.r.g. 36832/2020, definito con sentenza n. 6462/2024, nella quale è stato
Pag. 13 a 20 affermato quanto segue: “Occorre del pari evidenziare che due dei tre componenti dell'organo gestorio ( l'Avv. e l'Avv. NO), essendo iscritti all'albo locale professionale in ambito CP_2
forense, non avrebbero potuto coevamente esercitare l'attività di manager della società in amministrazione giudiziaria. Deve in proposito essere disatteso l'assunto secondo cui tanto sarebbe occorso in osservanza di una “prassi consolidata” che avrebbe consentito la auto-nomina dell'Avv. a presidente del C.d.A. dell'amministratore giudiziario ed alla nomina da parte di CP_2
quest'ultimo dei componenti del C.dA.. Giova al riguardo rilevare che il carattere cogente della normativa governante la professione forense risulta ostativo all'utilizzo di canoni di natura
(pseudo) consuetudinaria, che giammai potrebbero prevalere sulle norme scritte. Ed invero, ribadita la invalidità dei poteri in capo agli organi gestori e di controllo della CP_14 CP_15
deve essere vieppiù considerato che l'Avv. e l'Avv. NO, stante il divieto di
[...] CP_2
cumulo della attività di professionista iscritto nell'albo forense locale e di esercente del munus di natura gestoria, mai avrebbero potuto rivestire la carica di componenti del C.d.A della
[...]
superiori profili di radicale invalidità ( che corroborano il convincimento che CP_16
l'organo gestorio e quello di controllo della abbiano operato in difetto di Controparte_16
valida fonte di investitura) riverberano le proprie conseguenze sul diritto dei convenuti, nella rispettiva veste, a percepire i compensi. Gli stessi, per l'effetto, devono essere condannati a restituire all'attore a titolo di risarcimento dei danni i compensi rispettivamente percepiti nella veste di componenti del C.d.A. e dell'organo di controllo […]; il tutto nell'importo attualizzato infra indicato oltre interessi legali a decorrere dalla predetta data sino a quella di effettivo soddisfo”.
La fattispecie di cui al presente giudizio è pressoché identica, essendo i due casi perfettamente sovrapponibili per tipo di contestazione e per causa petendi.
Pertanto, dando continuità alle valutazioni già espresse da questo stesso Tribunale con la sentenza n. 6462/2024, i convenuti vanno condannati, pro quota, al risarcimento dell'ulteriore danno, quantificabile in misura pari agli emolumenti rispettivamente percepiti sulla base di un'investitura viziata nei termini appena precisati.
3. Sulla determinazione del danno risarcibile ascrivibile ai singoli convenuti
In definitiva, va affermata la fondatezza delle censure mosse in relazione agli addebiti di cui ai paragrafi 2b, 2c e 2d che precedono.
Dell'ultima delle tre voci i convenuti risponderanno pro quota, limitatamente ai compensi effettivamente percepiti, da quantificarsi nella misura di seguito precisata:
Pag. 14 a 20 - quale componente del C.d.a. dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € CP_17
50.752,00;
- , quale componente del C.d.a. dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per Persona_3
€ 48.214,40;
- quale componente del C.d.a. dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € CP_5
38.064,00;
- quale sindaco dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € 10.848,24; Controparte_4
- quale sindaco dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € 16.272,36. Controparte_1
Di contro, dei danni scaturiti dalle condotte di mala gestio di cui ai paragrafi 2b e 2c saranno tenuti a rispondere, in solido tra loro, oltre che l'intero C.d.a. all'epoca in carica, anche i sindaci convenuti, trattandosi di illeciti gestori che, per natura e gravità, erano senz'altro suscettibili di essere rilevati dall'organo di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni.
Rispetto a dette condotte (consistite nel sostanziale abbandono del compendio immobiliare della società e nella prolungata omissione dei pagamenti dei debiti fiscali), i danni conseguenza sarebbero stati senz'altro prevenuti, o quantomeno in buona parte elisi, dalla tempestiva attivazione dei poteri di controllo rimessi al Collegio sindacale, il quale, di contro, è rimasto sostanzialmente sempre inerte.
Il danno conseguenza complessivamente scaturente da dette condotte ammonta a complessivi
€ 376.856,00 di cui:
- € 110.000,00 per l'omessa locazione degli immobili di proprietà della società;
- € 266.856,00 per l'omesso versamento dei debiti tributari.
Va infine rigettata la domanda di condanna del solo al risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale asseritamente subito dalla parte attrice in conseguenza delle condotte illecite contestate ai convenuti.
A tal riguardo appaiono quantomeno generiche le allegazioni di parte attrice, nella misura in cui la stessa si è limitata a rilevare che “stante la natura plurioffensiva del reato di peculato (cfr.
Cass. sez. VI pen. n. 46797/15), il privato danneggiato dalla condotta appropriativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ha diritto al risarcimento del danno morale da reato, da valutare equitativamente (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 5944/97). Tale voce di danno nel caso di specie, in considerazione della pluralità dei fatti e dell'entità delle ricadute sul patrimonio sociale, si ritiene debba essere liquidato in misura pari a un terzo del danno patrimoniale, in modo da
Pag. 15 a 20 essere ad esso addizionato” (cfr. citazione pag. 26).
In proposito, osserva il Collegio che l'astratta ammissibilità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non esime la parte che ne chieda il risarcimento dall'onere di allegare e di provare, in primo luogo, l'effettiva emersione del danno conseguenza lamentato, da intendersi come danno direttamente connesso sul piano causale alla condotta illecita attribuita al . CP_2
Detto onere di allegazione non può dirsi assolto, essendosi limitata l'attrice ad operare mere valutazioni di carattere generale ed astratto in ordine alla responsabilità civile dell'autore del reato di peculato.
Ciò premesso, va poi considerato che la parte attrice ha dato atto del perfezionamento, nelle more del giudizio di merito, di un accordo transattivo con il convenuto , in forza Controparte_6
del quale, a fronte della corresponsione da parte di quest'ultimo dell'importo di € 103.073,01, le società , Controparte_7 Parte_2 Controparte_18 CP_19
e Telemed s.r.l. avrebbero rinunciato alle domande proposte nei confronti del Controparte_20
stesso negli altrettanti giudizi introdotti nei confronti di quest'ultimo. CP_6
A tal riguardo, osserva il Tribunale che “in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021).
Ciò detto, trattandosi di transazione omnicomprensiva, stipulata a tacitazione di pretese risarcitorie fatte valere nell'ambito di sei giudizi diversi (peraltro unitamente a coobbligati non sempre coincidenti) ritiene il Tribunale che nel caso di specie non possa dirsi provato che la somma pagata dal , in relazione alle obbligazioni fatte valere in questa sede, fosse CP_6
superiore alla quota ideale di debito su di lui gravante.
Pertanto, facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato, ritiene il Tribunale di dover ridurre il debito gravante sui convenuti in misura pari alla quota ideale di debito imputabile al . CP_6
Pag. 16 a 20 Ciò detto, in assenza di elementi sui quali fondare una differenziazione sul piano quantitativo delle responsabilità dei diversi convenuti, non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità dei debitori in misura uguale tra essi, prevista dall'art. 2055 c.c..
Pertanto, la quota ideale ascrivibile alla posizione del , da scomputare rispetto al totale CP_6
dovuto a titolo di risarcimento da parte di tutti gli altri convenuti, va quantificata in € 62.809,33
(pari a 5/6 del totale). Ne consegue che, l'importo residuo al pagamento del quale vanno condannati gli altri convenuti, in solido tra loro, ammonta ad € 314.046,66.
Peraltro, il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare,
Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo
1991).
Pertanto, sulle somme predette deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 10/11/2015 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Sulla predetta somma, da rivalutarsi fino all'attualità, sono altresì dovuti, a partire dal momento del deposito della presente sentenza, ex art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi al saggio legale, attesa la conversione del debito da debito di valore in debito di valuta (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 8507 del 2011).
4. Sulle domande proposte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati in causa
Vanno infine valutate le domande di manleva formulate di convenuti NO e nei CP_1
confronti delle rispettive compagnie assicurative.
Quanto alla posizione della prima, entrambe le compagnie chiamate in causa hanno eccepito
Pag. 17 a 20 l'operatività della clausola che, in buona sostanza, escludeva la copertura retroattiva per sinistri scaturenti da fatti dei quali l'assicurato era già al corrente di circostanze dolosamente o colposamente sottaciute.
Più in particolare, risulta che Con
- la polizza prevedeva all'art. 19 che “sono esclusi i sinistri […] derivanti da Circostanze note Manifeste”, le quali, a loro volta, sono definite come “qualsiasi atto o fatto che sia stato oggetto di comunicazione scritta all' oppure del quale l' sia Parte_5 Parte_5
venuto a conoscenza prima della data di decorrenza della presente Polizza di assicurazione e che possa essere collegato ad una successiva Richiesta di risarcimento nei confronti dell' ”; Parte_5
- la polizza Lloyd's prevedeva l'esclusione della copertura per “danni da reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di assicurazione”.
Dette polizze risultano essere state stipulate rispettivamente nelle date 04/12/2019 e
03/04/2020, dunque in epoca di gran lunga successiva, non soltanto al compimento delle condotte oggetto di causa, ma anche all'emissione del provvedimento di revoca del sequestro giudiziario e all'instaurazione dei procedimenti penali a carico dei soggetti che avevano dato causa all'adozione del provvedimento rivelatosi illegittimo.
A ciò si aggiunga che la piena consapevolezza in capo alla stessa NO delle criticità censurate con l'atto di citazione è univocamente desumibile dal tenore delle intercettazioni ambientali, riportate per stralcio dalla parte attrice alle pagg. da 20 a 24 della citazione.
Le considerazioni che precedono impongono l'esclusione dell'operatività retroattiva delle coperture assicurative, ricorrendo le condizioni ostative pocanzi richiamate.
Quanto alla domanda di manleva formulata dal valgono le seguenti considerazioni. CP_1
In replica alla domanda di manleva proposta da detto convenuto, la compagnia assicurativa ha eccepito, tra le altre cose, che il contratto fatto valere in comparsa di costituzione e risposta dal chiamante in causa garantiva la copertura dei soli sinistri occorsi nell'ambito dell'attività di dottore commercialista.
Ed invero, come correttamente eccepito dalla terza chiamata, “la polizza invocata […] non può ritenersi applicabile in quanto non risulta acquistata la garanzia aggiuntiva lettera B che
Pag. 18 a 20 afferisce l'attività di Sindaco in società di capitali o Enti o di Revisore legale dei conti, come chiaramente emerge dal «Frontespizio di polizza»” (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa della terza chiamata).
Né la copertura può essere ricollegata alla diversa polizza prodotta dal convenuto in allegato alla seconda memoria istruttoria, atteso che detta polizza copriva i soli sinistri denunciati durante il periodo di vigenza del contratto. Pertanto, come pure affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 6462/2024 resa tra le medesime parti ed all'esito dell'esame delle medesime polizze, “nel caso oggetto di indagine la polizza applicabile è quella avente durata dal
30/06/2020 al 30/06/2021 nella quale non erano previste fra le condizioni aggiuntive i richiami alla responsabilità “ da sindaco”( essendo nelle condizioni aggiuntive di cui al frontespizio di polizza non rinvenibile il richiamo alla lettera B, che afferisce alla attività di sindaco)”.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del convenuto;
Controparte_6
II) condanna , e CP_2 Controparte_21 CP_5 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_4 Controparte_7
della somma di € 314.046,66, oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in motivazione;
III) condanna altresì i convenuti al pagamento in favore della dei Controparte_7
seguenti ulteriori importi:
a. € 50.752,00 oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati CP_17
in motivazione;
b. € 48.214,40 oltre rivalutazione ed interessi nei termini Persona_3
indicati in motivazione;
c. € 38.064,00 oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati CP_5
in motivazione;
d. € 10.848,24 oltre rivalutazione ed interessi nei termini Controparte_4
Pag. 19 a 20 indicati in motivazione;
e. € 16.272,36 oltre rivalutazione ed interessi nei termini Controparte_1
indicati in motivazione;
IV) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
V) rigetta le domande proposte da e da nei Controparte_21 Controparte_1
confronti delle terze chiamate;
VI) condanna , e CP_2 Controparte_21 CP_5 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese Controparte_4
di lite, che liquida in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA
e CPA come per legge;
VII) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_21 Controparte_1
in favore della rappresentanza generale per l'Italia delle spese di lite, CP_8
che liquida complessivamente in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge;
VIII) condanna alla rifusione in favore della Lloyd's Insurance Controparte_21
Company s.a. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A120C44339-LB delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma il 01/07/2025.
il Giudice relatore dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 20 a 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVI civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 01/07/2025 composto dai sig.ri magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63828 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.; tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1 dei Cerchi n.45 presso lo studio dell'avv. Nicola De UC, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- TT
e
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326 presso lo studio dell'avv.
AN IN, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via di San Nicola CP_2 C.F._3 de' Cesarini n.3, presso lo studio dell'avv. Francesco Macario, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Pag. 1 a 20 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Palermo, Controparte_3 C.F._4 via Principe di Belmonte n.99, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Miceli che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta
c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via del Controparte_4 C.F._5
Gesù n.62, presso lo studio dell'avv. Francesca Pellicori che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
(c.f. , elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di CP_5 C.F._6
Belmonte n.99, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Miceli che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
(c.f. ); Controparte_6 C.F._7
- Convenuto contumace
c.f. e P. Iva;
Controparte_7 P.IVA_1
- Convenuta contumace
- rappresentanza generale per l'Italia, (p.iva ), elettivamente Controparte_8 P.IVA_2 domiciliata in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, presso lo studio degli avv.ti Riccardo Buizza
e UC TR, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata
Lloyd's insurance company s.a. con riferimento al rischio assunto con il certificato N.
A120C443339-LB (P.IVA , elettivamente domiciliata in Magenta (MI), via IV P.IVA_3
Giugno n. 41, presso lo studio dell'avv. Anna Berra che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata
p. iva , elettivamente domiciliata in Milano, viale Brianza n. 30 Controparte_8 P.IVA_2 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata
Pag. 2 a 20 Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta del 12-19/02/2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in qualità di socio unico Parte_1
della proponeva un'azione sociale di responsabilità nei confronti degli odierni Controparte_7
convenuti al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento del danno asseritamente arrecato alla società nelle rispettive vesti di ex consiglieri di amministrazione ed ex sindaci della stessa. In aggiunta, con riferimento alla posizione del solo , chiedeva la condanna di CP_2
quest'ultimo al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale asseritamente subito quale conseguenza del reato di peculato, commesso, nella veste di amministratore giudiziario, in danno anche della società.
In particolare, il deduceva a fondamento della propria domanda: Pt_1
- che con decreto del 24/03/2014 il Tribunale di Palermo – Sezione misure di prevenzione, avrebbe disposto il sequestro delle azioni detenute dallo stesso attore nella società oggi;
Controparte_9 Controparte_7
- che con il decreto sarebbe stato nominato quale custode delle predette azioni l'avv. CP_2
il quale, giusta autorizzazione dello stesso Tribunale, avrebbe poi nominato sé
[...]
stesso quale presidente del C.d.a. della società;
- che, sempre con il voto espresso dal quale custode dell'intero capitale sociale, si CP_2
sarebbe provveduto alle seguenti nomine:
o avv. quale consigliere di amministrazione;
CP_5
o avv. quale consigliere di amministrazione;
Controparte_3
o dottori e quali sindaci;
Controparte_1 Controparte_4 Controparte_6
- che a distanza di poco più di un anno dalla loro nomina, con provvedimento del
24/09/2015, il Tribunale avrebbe nominato quale nuovo amministratore giudiziario la dott.ssa ; Persona_1
- che, in conseguenza di detta nomina, tutti i convenuti si sarebbero dimessi dalle rispettive cariche con atto del 10/11/2015, iscritto al registro delle imprese in data
14/12/2015;
- che, peraltro, a distanza di poco più di un mese, nel gennaio del 2016, la Suprema Corte di Cassazione avrebbe annullato il provvedimento cautelare di sequestro delle azioni,
Pag. 3 a 20 atteso che lo stesso investiva beni non degli eredi diretti ma dei nipoti di Parte_1
[...]
- che a seguito della pronuncia della Suprema Corte il Tribunale di Palermo, in data
12/11/2018, avrebbe revocato il sequestro delle azioni, anche in ragione del fatto che il provvedimento originario sarebbe stato il frutto di un falso materiale, dato che la sottoscrizione del Presidente del Collegio sarebbe stata apposta dal giudice estensore;
- che durante la gestione di questi ultimi la società avrebbe subito molteplici danni, in buona sostanza imputabili o all'incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte del patrimonio sociale;
o alla mancata valorizzazione del patrimonio sociale;
o al mancato versamento delle imposte maturate nel corso della gestione giudiziaria;
o all'indebita percezione degli emolumenti.
- che di tali danni dovrebbero rispondere, unitamente ai componenti dell'organo amministrativo, anche i sindaci, avendo questi ultimi del tutto omesso il compimento di qualsivoglia attività di controllo gestionale;
- che dalle condotte in parola sarebbe al contempo scaturito un danno non patrimoniale suscettibile di essere liquidato equitativamente nella misura di un terzo del danno patrimoniale complessivo.
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza delle allegazioni di parte attrice e chiedendo, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande da questa proposte.
I convenuti e previa autorizzazione del giudice istruttore, chiamavano in CP_3 CP_1
causa le rispettive compagnie assicurative le quali, per un verso, si associavano alle eccezioni dei convenuti circa l'infondatezza delle domande di parte attrice e, per altro verso, eccepivano a loro volta l'inoperatività delle polizze in forza delle quali sarebbero state chiamate in causa.
La società d il convenuto omettevano di costituirsi. Pertanto, Controparte_7 Controparte_6
all'udienza del 29/03/2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Pag. 4 a 20 Nel corso del giudizio l'attore rinunciava alle domande formulate nei confronti di CP_6
, rappresentando di aver nelle more trovato un accordo transattivo con quest'ultimo.
[...]
Di detto accordo veniva ordinata la produzione in giudizio su richiesta degli ulteriori convenuti,
i quali avevano rappresentato di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
1. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e CP_1 CP_4
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e CP_1
CP_4
A fondamento di detta eccezione, questi ultimi hanno dedotto che tutti i danni lamentati dalla parte attrice si sarebbero prodotti oltre un quinquennio prima dell'introduzione del giudizio.
Pertanto, atteso che nei riguardi della figura del sindaco non opererebbe in via analogica la sospensione del decorso del termine di prescrizione prevista dall'art. 2941 n.7 c.c. nei riguardi dei soli amministratori, la domanda di parte attrice dovrebbe essere rigettata in ragione della sopravvenuta prescrizione del diritto fatto valere.
A tal riguardo, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'ipotizzata rilevanza penale delle condotte nelle quali avrebbero in ipotesi concorso i sindaci, ritiene il Collegio che l'eccezione debba essere rigettata in ragione di una diversa collocazione del dies a quo da cui far decorrere il predetto termine.
Sul punto, appare sufficiente richiamare quanto già affermato da questo stesso Tribunale nell'ambito di un diverso giudizio, iscritto al n.r.g. 61118/2020 e definito con sentenza n.
659/2025 introdotto dalla appartenente al medesimo gruppo Parte_2
dell'odierna convenuta.
In quell'occasione questo stesso Tribunale, dopo aver premesso che “la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. opera da quando il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere - usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” e dopo aver rilevato che le partecipazioni societarie detenute dall'attore erano state sequestrate nell'anno 2014, in forza di un provvedimento di sequestro poi revocato nell'anno 2019, ha ritenuto che “il danno patito, in ragione degli inadempimenti dei convenuti, [fosse] divenuto
Pag. 5 a 20 percepibile per i soci – legittimati ad agire quali sostituti processuali della società - soltanto quando questi hanno riavuto la disponibilità della documentazione sociale e hanno potuto esaminarla, circostanza verificatasi solo dopo la cessazione della dott.ssa dalla carica, Pt_3
per il che il il termine di prescrizione non può decorrere dal settembre 2015, epoca in cui la misura cautelare era ancora pendente e i soci non potevano avere contezza né dei danni né della loro rapportabilità agli odierni convenuti. Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione nel caso in esame si colloca” in concomitanza con la “data in cui l'amministratore nominato dai soci è rientrato in possesso di tutta la documentazione sociale”.
Orbene, applicando al caso di specie il predetto principio di diritto, si ottiene che nel caso di specie il termine di prescrizione dell'azione sociale esercitabile dai soci attori decorreva a far data dal 24/01/2019.
2. Sul merito dei singoli addebiti
a. nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte CP_10
del patrimonio sociale
Un primo addebito attiene alla presunta incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte del patrimonio sociale.
In particolare, è stato contestato ai convenuti di aver trascurato di manutenere e preservare in buono stato l'imbarcazione denominata ELAN, di proprietà della la quale, alla Controparte_7
data della riconsegna – avvenuta per il tramite dell'amministratore giudiziario dott.ssa Per_1
in data 16/04/2019 – avrebbe presentato gravi danni strutturali, per la riparazione
[...]
dei quali, stando ad una consulenza di parte attrice, sarebbe stato necessario sostenere una spesa di € 200.890,00.
Secondo la tesi di parte ricorrente, dette gravi problematiche sarebbero insorte a causa dell'incuria dei convenuti, il cui mandato, giova ricordarlo, si era protratto per il solo lasso di tempo intercorso tra il marzo 2014 ed il novembre del 2015.
A tal riguardo, pare opportuno premettere che l'azione sociale di responsabilità si configura come un'azione risarcitoria di natura contrattuale.
In tale contesto per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176,
Pag. 6 a 20 2° comma, c.c. per il professionista.
Inoltre, in applicazione dei principi generali in materia di lamentato inadempimento e di conseguente risarcimento, grava sul socio l'onere di allegare non solo l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, ma anche quello di allegare e provare l'esistenza di un danno concreto, da intendersi in termini di effettivo depauperamento del patrimonio sociale, del quale si chiede il ristoro, nonché la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico.
In altri termini, ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità, si impone l'allegazione e la dimostrazione di un quid pluris rispetto alla mera violazione dei doveri gravanti sull'organo gestorio ed alla mera verificazione di un c.d. “danno evento”, necessitandosi l'asseverazione anche di un cd. “danno conseguenza”, che si sostanzi in una concreta lesione dell'integrità del patrimonio della società.
Così ricostruita la disciplina normativa in tema di riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che il danno conseguenza non possa essere desunto dalla mera constatazione della presenza di determinate criticità al momento della riconsegna dell'imbarcazione, essendo piuttosto onere del convenuto dare anche prova del fatto che le stesse si fossero palesate nel corso del mandato dei convenuti e non, come pure astrattamente possibile, antecedentemente o successivamente a tale finestra temporale.
Soltanto all'esito della dimostrazione di tale circostanza di fatto, sarebbe stato poi onere dei convenuti dare prova, a loro volta, della non imputabilità di tali danni ad una condotta colposa o dolosa contraria ai doveri dei quali gli stessi erano gravati.
Ebbene, fatta questa premessa di carattere generale, osserva il Collegio che nel caso di specie nulla è dato sapere in ordine alle condizioni del natante al momento del subentro degli odierni convenuti nelle rispettive cariche (avvenuta, come detto, nel marzo del 2014).
A ciò si aggiunga che, anche a voler dare per pacifico che l'imbarcazione, a tale data, non presentasse già le criticità poi riscontrate al momento della riconsegna (avventa in data
16/04/2019), è comunque non dimostrato che le stesse si fossero verificate durante il mandato dei convenuti (protrattosi, come detto, soltanto fino alla fine del 2015).
Anzi, in senso contrario depone il fatto che la dott.ssa , al momento del subentro nella Per_1
funzione di amministratrice giudiziaria, aveva reso una relazione sullo stato della società limitandosi, in tale occasione, a riferire al Collegio sindacale che l'imbarcazione sarebbe stata tirata a secco e sarebbe stata interessata da interventi esclusivamente finalizzati al ripristino
Pag. 7 a 20 della funzionalità del motore. Nessuna menzione veniva fatta in quella sede circa la necessità di sostenere l'ingente spesa di € 200.890,00 per la riparazione di vizi e guasti che l'attrice intende in questa sede ascrivere alla responsabilità dei convenuti.
Al contempo, va rigettata la domanda tesa ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno, quantificato in € 300.000,00, che, stando alla tesi di parte attrice, sarebbe maturato a causa dell'incuria avuta dall'organo amministrativo nella gestione dell'appartamento sito in Palermo, via dei Bottai n.22.
A tal riguardo, il danno sarebbe scaturito dal fatto che, a causa della mancata o inadeguata manutenzione dell'immobile, si sarebbero verificate numerose infiltrazioni di acqua nell'appartamento ubicato al piano inferiore, di proprietà della la quale avrebbe di CP_11
conseguenza presentato in data 31/12/2018 una richiesta di risarcimento danni per €
300.000,00, poi reiterata.
A tal riguardo, assume valenza dirimente il fatto che il mero rischio di un'azione, a suo tempo prospettata dalla nei confronti della non costituiva di per sé prova CP_11 Controparte_7
di un danno conseguenza già prodotto nella sfera giuridica dell'odierna convenuta.
In altri termini, anche a voler ipotizzare che i convenuti avessero colposamente omesso di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile (circostanza peraltro contestata dagli stessi convenuti) e che da tale omissione fosse scaturito un danno in pregiudizio del proprietario dell'appartamento sottostante, allo stato deve ritenersi meramente eventuale la proposizione di un'azione della al fine di ottenere il risarcimento della somma CP_11
richiesta in via stragiudiziale.
Peraltro, giova rilevare che ad oggi – quindi a distanza di quasi dieci anni dalla cessazione dalla carica degli odierni convenuti – l'attore non ha né allegato né provato la proposizione da parte della di siffatta domanda. Né l'attore ha dato prova del fatto che la CP_11 Controparte_7
abbia nelle more spontaneamente risarcito la stessa CP_11
b. Mancata valorizzazione del patrimonio societario
Il secondo addebito attiene alla mancata valorizzazione del patrimonio societario, nella specie consistita nell'aver omesso di mettere a reddito i seguenti immobili di proprietà della
[...]
CP_7
- immobile commerciale sito in Siracusa, via Scala Greca, destinato a sede della
Pag. 8 a 20 concessionaria della superficie commerciale di circa 1.000 mq;
Parte_2
- immobile industriale sito in Siracusa, c.d. Targia, destinato ad autofficina, con superficie utile di circa 1.000 mq..
Detti immobili, già concessi in affitto alla (società appartenente al Controparte_12
medesimo gruppo ed interessata da un analogo provvedimento di sequestro) erano stati pacificamente dismessi nei primi mesi del 2015, per scelta stessa dei relativi amministratori, i quali avevano ritenuto di chiudere la concessionaria d'automobili sita in Siracusa.
Alla luce di tale circostanza, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla sindacabilità di tale decisione, stando alle allegazioni dell'attore, sarebbe in ogni caso censurabile la scelta del C.d.a. di non attivarsi per reperire un nuovo affittuario.
Il danno conseguenza che ne sarebbe derivato sarebbe pari al canone di affitto astrattamente ricavabile da detti immobili nel lasso di tempo in cui si era protratta detta inerzia, quantificato dall'attrice in € 50.000,00, ossia in misura pari al corrispettivo annuo fino ad allora pattuito con la stessa Controparte_12
La condotta, per come configurata dall'attrice, integra gli estremi di un atto di mala gestio, non potendosi sottrarre al vaglio di legittimità in applicazione della business judgement rule.
A tal riguardo, osserva il Collegio che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 1997, n.
3652).
In altre parole, gli amministratori non possono essere chiamati in responsabilità sol perché la gestione dell'impresa sociale ha avuto un cattivo esito. La valutazione sull'eventuale responsabilità giuridica dell'amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità giuridica ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione
Pag. 9 a 20 ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.
Non può infatti prescindersi dall'ovvia considerazione che la diligenza è qui espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175
e 1375 c.c.. Nel caso degli amministratori di società, come in tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell'interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell'amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie (così, in motivazione, Cassazione civile sez.
I, 24 agosto 2004, n. 16707).
L'attività degli amministratori, traducendosi nella gestione di un'impresa commerciale cui è connaturato il carattere professionale dell'esercizio di un'attività economica organizzata (art. 2082 cc.), assume dunque i colori della professionalità che naturalmente si riverberano anche sul parametro della diligenza.
Quanto appena osservato implica anche, con ogni evidenza, la centralità che nell'operato dell'amministratore assume il profilo della fedeltà all'interesse della società da lui amministrata. E' suo dovere primario di perseguire tale interesse, sicché ogni sua azione o omissione che sia invece diretta a realizzare un interesse diverso, ed in contrasto con quello, si configura immancabilmente come violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica.
In altre parole, l'amministratore ha solo il dovere di gestire l'impresa sociale e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza: non ha, al contrario, l'obbligo di amministrare la società con successo economico. Se, quindi, gli amministratori hanno agito con la dovuta diligenza e, malgrado ciò, abbiano scelto di compiere operazioni imprenditoriali che si siano rivelate inopportune, il principio dell'insindacabilità nel merito delle loro scelte comporta che gli amministratori non sono responsabili per gli eventuali danni così arrecati alla società (e ciò anche se si tratta di danni che altri amministratori, più competenti, avveduti e capaci, avrebbero con certezza evitato).
Così ricostruita la giurisprudenza ormai consolidata formatasi sul punto, osserva il Collegio che rientra tra i doveri dell'organo amministrativo l'obbligo di conservazione del patrimonio della società. Lo stesso deve intendersi comprensivo dell'obbligo di massimizzare l'utilità astrattamente ricavabile dagli immobili di proprietà della società stessa.
Pag. 10 a 20 Pertanto, deve ritenersi del tutto irragionevole – ed in quanto tale sindacabile nei termini descritti dall'art. 2476 co.3 c.c. – la scelta di rinunciare all'utilità che dagli immobili di proprietà della società potrebbe essere astrattamente ricavata destinandoli ad uno specifico utilizzo, alienandoli o mettendoli a reddito.
Nel caso di specie è pacifico che i predetti immobili fossero rimasti inutilizzati dal momento della loro dismissione da parte dell'affittuaria fino al momento della cessazione dei convenuti dalle rispettive cariche.
Sul punto appaiono non condivisibili le difese spese dai convenuti, i quali hanno fatto rilevare che:
- sebbene fossero state avviate tutte le attività propedeutiche alla locazione dell'immobile, gli amministratori non avrebbero ricevuto alcuna offerta da parte di soggetti interessati;
- con riferimento, invece, all'immobile sito in Siracusa, contrada Targia (destinato ad autofficina), la mancata locazione dell'immobile sarebbe dipesa dalla scelta della precedente conduttrice di posticipare il rilascio dell'immobile (e la Parte_2
liberazione dello stesso dai beni ivi depositati, da allocare presso una nuova sede che, sulla base di specifica richiesta di BMW, si sarebbe dovuta trovare nel territorio trapanese) a una data successiva rispetto all'individuazione dei nuovi locali.
La prima eccezione non ha trovato alcun riscontro probatorio, essendosi i convenuti limitati a produrre una fattura emessa dall'arch. relativa all'attività di consulenza Persona_2
tecnica per “1) visura catastale e planimetria;
2) Copia agibilità; 3) degli immobili in CP_13
questione.
Detta fattura, tuttavia, prova soltanto che in data 03/06/2015 (dunque, in ogni caso con grave ritardo) il c.d.a. avesse avviato un'attività a suo dire propedeutica alla concreta alienazione o messa a reddito degli immobili. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti (e in particolare dalla difesa del ) non vi è alcun riscontro probatorio CP_2
dell'effettiva offerta al pubblico degli immobili.
Dunque, la mancata ricezione di offerte da parte di terzi appare imputabile, più che ad un'intrinseca non appetibilità dei beni in questione, ad una colposa inerzia dell'organo amministrativo.
Né detta inerzia può essere giustificata – come pure è stato sostenuto dai convenuti – dal fatto che la mancata locazione dell'immobile fosse dipesa dalla scelta della precedente conduttrice
Pag. 11 a 20 di posticipare il rilascio dell'immobile. Parte_2
Una simile decisione, quand'anche giustificata dalla volontà di venire incontro alle esigenze logistiche di un'altra società del gruppo, si è in ogni caso rivelata lesiva degli interessi della
[...]
senza che la stessa venisse “indennizzata” da cc.dd. vantaggi compensativi di CP_7
qualsivoglia natura.
Il danno conseguenza scaturente da tale inadempimento può essere quantificato nella misura indicata dalla stessa parte attrice (€ 50.000,00 per l'immobile di Targia ed € 60.000 per Pt_4
l'immobile di via Scala Greca) avendo la stessa dato prova del fatto che gli stessi erano stati fino a quel momento concessi in affitto ad un canone annuo leggermente superiore (cfr. all 24 di parte attrice).
c. Omesso versamento imposte maturate nel corso dell'amministrazione
Un terzo addebito attiene al mancato versamento delle imposte maturate nel corso della gestione giudiziaria.
A tal riguardo l'attrice ha allegato e documentato (all. 16) che la ha ricevuto la CP_7
cartella esattoriale n. 29620180032886604/000, dell'importo di euro 1.460.609,22, in parte relativa al mancato versamento delle imposte IRES 2013 dichiarate nel 2014 nel bilancio consolidato per euro 765.000 circa.
In ragione di tale omissione, la stessa è stata gravata di ulteriori oneri, per sanzioni ed interessi, nella misura di € 266.856,00, in questa sede richiesta a titolo di risarcimento danni.
Il danno deve ritenersi provato per via documentale, essendo dimostrato dal doc. 16 prodotto dall'attrice.
A fronte di tale contestazione i convenuti hanno eccepito che:
- in primo luogo, l'omesso versamento di dette imposte sarebbe stato imputabile, non ad una colposa inerzia dell'organo amministrativo, quanto piuttosto al divieto di procedere al relativo pagamento, stante il dettato dell'art. 52 Dlgs. 159/2011;
- in secondo luogo, anche a voler prescindere da tale argomento, in ogni caso non sarebbe stato possibile il versamento di dette imposte, attesa l'indisponibilità di risorse liquide in capo alla società, come provato dagli estratti di conto corrente prodotti in atti.
Entrambe le eccezioni sono destituite di fondamento.
Quanto alla presunta operatività del divieto di procedere al pagamento, stante il dettato dell'art. 52, è stato correttamente fatto rilevare dall'attrice che detti debiti, benché riferiti ad imposte in
Pag. 12 a 20 parte inerenti ad un esercizio antecedente l'apertura della procedura, erano sorti in pendenza della procedura stessa, essendo gli stessi venuti ad esistenza con il perfezionamento delle dichiarazioni presentate dagli stessi amministratori convenuti.
Quanto all'eccezione volta a far valere una sostanziale impossibilità di pagamento di detti tributi per carenza di liquidità, osserva il Tribunale che la stessa, doveva ritenersi in buona parte imputabile proprio ai convenuti stessi in ragione, oltre che delle considerazioni che precedono circa l'ingiustificata rinuncia a flussi di cassa potenzialmente generabili dalla messa a reddito degli immobili, della mancata escussione di ingenti crediti vantati nei confronti delle società dello stesso gruppo, come documentati dall'attore.
Né i convenuti possono andare immuni da censure in ragione del fatto che l'amministratore giudiziario della quota totalitaria sequestrata avesse chiesto, peraltro con ritardo, al Giudice delegato della procedura, lumi circa la sussistenza dei presupposti per l'omissione dei pagamenti dei debiti fiscali in contestazione. Ciò in quanto il provvedimento del 22/07/2015 reso dal Giudice delegato si limitava ad “invita[re] l'amministratore a chiedere all'Agenzia delle
Entrate la sospensiva dei pagamenti dei debiti fiscali ed erariali antecedenti il sequestro”.
Ebbene, ferma l'ambiguità del concetto di debiti erariali “antecedenti” al sequestro, tra i quali i convenuti intendono far rientrare anche quelli oggetto di dichiarazione effettuata in pendenza del sequestro stesso, assume, ancora una volta, valenza dirimente il fatto che il provvedimento in questione non facoltizzava l'amministratore a non effettuare i versamenti dovuti, quanto piuttosto esclusivamente a “chiedere” la sospensiva degli stessi. Dunque, doveva ritenersi in ogni caso gravante sull'organo amministrativo della società l'obbligo di prendere atto del silenzio dell'Amministrazione finanziaria, senz'altro insuscettibile di essere interpretato come espressivo di un'acquiescenza da parte di quest'ultima.
d. Percezione di emolumenti sulla base di un provvedimento di sequestro falso nella forma e illegittimo nella sostanza
Un quarto addebito è finalizzato a contestare ai convenuti il danno da indebita percezione di emolumenti sulla base di un provvedimento di sequestro delle azioni falso nella forma e illegittimo nella sostanza.
Sul punto, ritiene il Tribunale di doversi conformare alle considerazioni già spese nell'ambito di un parallelo giudizio, introdotto dallo stesso nella qualità di socio unico della Telemed Pt_1
s.r.l., iscritto al n.r.g. 36832/2020, definito con sentenza n. 6462/2024, nella quale è stato
Pag. 13 a 20 affermato quanto segue: “Occorre del pari evidenziare che due dei tre componenti dell'organo gestorio ( l'Avv. e l'Avv. NO), essendo iscritti all'albo locale professionale in ambito CP_2
forense, non avrebbero potuto coevamente esercitare l'attività di manager della società in amministrazione giudiziaria. Deve in proposito essere disatteso l'assunto secondo cui tanto sarebbe occorso in osservanza di una “prassi consolidata” che avrebbe consentito la auto-nomina dell'Avv. a presidente del C.d.A. dell'amministratore giudiziario ed alla nomina da parte di CP_2
quest'ultimo dei componenti del C.dA.. Giova al riguardo rilevare che il carattere cogente della normativa governante la professione forense risulta ostativo all'utilizzo di canoni di natura
(pseudo) consuetudinaria, che giammai potrebbero prevalere sulle norme scritte. Ed invero, ribadita la invalidità dei poteri in capo agli organi gestori e di controllo della CP_14 CP_15
deve essere vieppiù considerato che l'Avv. e l'Avv. NO, stante il divieto di
[...] CP_2
cumulo della attività di professionista iscritto nell'albo forense locale e di esercente del munus di natura gestoria, mai avrebbero potuto rivestire la carica di componenti del C.d.A della
[...]
superiori profili di radicale invalidità ( che corroborano il convincimento che CP_16
l'organo gestorio e quello di controllo della abbiano operato in difetto di Controparte_16
valida fonte di investitura) riverberano le proprie conseguenze sul diritto dei convenuti, nella rispettiva veste, a percepire i compensi. Gli stessi, per l'effetto, devono essere condannati a restituire all'attore a titolo di risarcimento dei danni i compensi rispettivamente percepiti nella veste di componenti del C.d.A. e dell'organo di controllo […]; il tutto nell'importo attualizzato infra indicato oltre interessi legali a decorrere dalla predetta data sino a quella di effettivo soddisfo”.
La fattispecie di cui al presente giudizio è pressoché identica, essendo i due casi perfettamente sovrapponibili per tipo di contestazione e per causa petendi.
Pertanto, dando continuità alle valutazioni già espresse da questo stesso Tribunale con la sentenza n. 6462/2024, i convenuti vanno condannati, pro quota, al risarcimento dell'ulteriore danno, quantificabile in misura pari agli emolumenti rispettivamente percepiti sulla base di un'investitura viziata nei termini appena precisati.
3. Sulla determinazione del danno risarcibile ascrivibile ai singoli convenuti
In definitiva, va affermata la fondatezza delle censure mosse in relazione agli addebiti di cui ai paragrafi 2b, 2c e 2d che precedono.
Dell'ultima delle tre voci i convenuti risponderanno pro quota, limitatamente ai compensi effettivamente percepiti, da quantificarsi nella misura di seguito precisata:
Pag. 14 a 20 - quale componente del C.d.a. dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € CP_17
50.752,00;
- , quale componente del C.d.a. dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per Persona_3
€ 48.214,40;
- quale componente del C.d.a. dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € CP_5
38.064,00;
- quale sindaco dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € 10.848,24; Controparte_4
- quale sindaco dal 01/04/2014 al 10/11/2015, per € 16.272,36. Controparte_1
Di contro, dei danni scaturiti dalle condotte di mala gestio di cui ai paragrafi 2b e 2c saranno tenuti a rispondere, in solido tra loro, oltre che l'intero C.d.a. all'epoca in carica, anche i sindaci convenuti, trattandosi di illeciti gestori che, per natura e gravità, erano senz'altro suscettibili di essere rilevati dall'organo di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni.
Rispetto a dette condotte (consistite nel sostanziale abbandono del compendio immobiliare della società e nella prolungata omissione dei pagamenti dei debiti fiscali), i danni conseguenza sarebbero stati senz'altro prevenuti, o quantomeno in buona parte elisi, dalla tempestiva attivazione dei poteri di controllo rimessi al Collegio sindacale, il quale, di contro, è rimasto sostanzialmente sempre inerte.
Il danno conseguenza complessivamente scaturente da dette condotte ammonta a complessivi
€ 376.856,00 di cui:
- € 110.000,00 per l'omessa locazione degli immobili di proprietà della società;
- € 266.856,00 per l'omesso versamento dei debiti tributari.
Va infine rigettata la domanda di condanna del solo al risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale asseritamente subito dalla parte attrice in conseguenza delle condotte illecite contestate ai convenuti.
A tal riguardo appaiono quantomeno generiche le allegazioni di parte attrice, nella misura in cui la stessa si è limitata a rilevare che “stante la natura plurioffensiva del reato di peculato (cfr.
Cass. sez. VI pen. n. 46797/15), il privato danneggiato dalla condotta appropriativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ha diritto al risarcimento del danno morale da reato, da valutare equitativamente (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 5944/97). Tale voce di danno nel caso di specie, in considerazione della pluralità dei fatti e dell'entità delle ricadute sul patrimonio sociale, si ritiene debba essere liquidato in misura pari a un terzo del danno patrimoniale, in modo da
Pag. 15 a 20 essere ad esso addizionato” (cfr. citazione pag. 26).
In proposito, osserva il Collegio che l'astratta ammissibilità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non esime la parte che ne chieda il risarcimento dall'onere di allegare e di provare, in primo luogo, l'effettiva emersione del danno conseguenza lamentato, da intendersi come danno direttamente connesso sul piano causale alla condotta illecita attribuita al . CP_2
Detto onere di allegazione non può dirsi assolto, essendosi limitata l'attrice ad operare mere valutazioni di carattere generale ed astratto in ordine alla responsabilità civile dell'autore del reato di peculato.
Ciò premesso, va poi considerato che la parte attrice ha dato atto del perfezionamento, nelle more del giudizio di merito, di un accordo transattivo con il convenuto , in forza Controparte_6
del quale, a fronte della corresponsione da parte di quest'ultimo dell'importo di € 103.073,01, le società , Controparte_7 Parte_2 Controparte_18 CP_19
e Telemed s.r.l. avrebbero rinunciato alle domande proposte nei confronti del Controparte_20
stesso negli altrettanti giudizi introdotti nei confronti di quest'ultimo. CP_6
A tal riguardo, osserva il Tribunale che “in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021).
Ciò detto, trattandosi di transazione omnicomprensiva, stipulata a tacitazione di pretese risarcitorie fatte valere nell'ambito di sei giudizi diversi (peraltro unitamente a coobbligati non sempre coincidenti) ritiene il Tribunale che nel caso di specie non possa dirsi provato che la somma pagata dal , in relazione alle obbligazioni fatte valere in questa sede, fosse CP_6
superiore alla quota ideale di debito su di lui gravante.
Pertanto, facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato, ritiene il Tribunale di dover ridurre il debito gravante sui convenuti in misura pari alla quota ideale di debito imputabile al . CP_6
Pag. 16 a 20 Ciò detto, in assenza di elementi sui quali fondare una differenziazione sul piano quantitativo delle responsabilità dei diversi convenuti, non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità dei debitori in misura uguale tra essi, prevista dall'art. 2055 c.c..
Pertanto, la quota ideale ascrivibile alla posizione del , da scomputare rispetto al totale CP_6
dovuto a titolo di risarcimento da parte di tutti gli altri convenuti, va quantificata in € 62.809,33
(pari a 5/6 del totale). Ne consegue che, l'importo residuo al pagamento del quale vanno condannati gli altri convenuti, in solido tra loro, ammonta ad € 314.046,66.
Peraltro, il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare,
Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo
1991).
Pertanto, sulle somme predette deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 10/11/2015 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Sulla predetta somma, da rivalutarsi fino all'attualità, sono altresì dovuti, a partire dal momento del deposito della presente sentenza, ex art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi al saggio legale, attesa la conversione del debito da debito di valore in debito di valuta (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 8507 del 2011).
4. Sulle domande proposte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati in causa
Vanno infine valutate le domande di manleva formulate di convenuti NO e nei CP_1
confronti delle rispettive compagnie assicurative.
Quanto alla posizione della prima, entrambe le compagnie chiamate in causa hanno eccepito
Pag. 17 a 20 l'operatività della clausola che, in buona sostanza, escludeva la copertura retroattiva per sinistri scaturenti da fatti dei quali l'assicurato era già al corrente di circostanze dolosamente o colposamente sottaciute.
Più in particolare, risulta che Con
- la polizza prevedeva all'art. 19 che “sono esclusi i sinistri […] derivanti da Circostanze note Manifeste”, le quali, a loro volta, sono definite come “qualsiasi atto o fatto che sia stato oggetto di comunicazione scritta all' oppure del quale l' sia Parte_5 Parte_5
venuto a conoscenza prima della data di decorrenza della presente Polizza di assicurazione e che possa essere collegato ad una successiva Richiesta di risarcimento nei confronti dell' ”; Parte_5
- la polizza Lloyd's prevedeva l'esclusione della copertura per “danni da reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di assicurazione”.
Dette polizze risultano essere state stipulate rispettivamente nelle date 04/12/2019 e
03/04/2020, dunque in epoca di gran lunga successiva, non soltanto al compimento delle condotte oggetto di causa, ma anche all'emissione del provvedimento di revoca del sequestro giudiziario e all'instaurazione dei procedimenti penali a carico dei soggetti che avevano dato causa all'adozione del provvedimento rivelatosi illegittimo.
A ciò si aggiunga che la piena consapevolezza in capo alla stessa NO delle criticità censurate con l'atto di citazione è univocamente desumibile dal tenore delle intercettazioni ambientali, riportate per stralcio dalla parte attrice alle pagg. da 20 a 24 della citazione.
Le considerazioni che precedono impongono l'esclusione dell'operatività retroattiva delle coperture assicurative, ricorrendo le condizioni ostative pocanzi richiamate.
Quanto alla domanda di manleva formulata dal valgono le seguenti considerazioni. CP_1
In replica alla domanda di manleva proposta da detto convenuto, la compagnia assicurativa ha eccepito, tra le altre cose, che il contratto fatto valere in comparsa di costituzione e risposta dal chiamante in causa garantiva la copertura dei soli sinistri occorsi nell'ambito dell'attività di dottore commercialista.
Ed invero, come correttamente eccepito dalla terza chiamata, “la polizza invocata […] non può ritenersi applicabile in quanto non risulta acquistata la garanzia aggiuntiva lettera B che
Pag. 18 a 20 afferisce l'attività di Sindaco in società di capitali o Enti o di Revisore legale dei conti, come chiaramente emerge dal «Frontespizio di polizza»” (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa della terza chiamata).
Né la copertura può essere ricollegata alla diversa polizza prodotta dal convenuto in allegato alla seconda memoria istruttoria, atteso che detta polizza copriva i soli sinistri denunciati durante il periodo di vigenza del contratto. Pertanto, come pure affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 6462/2024 resa tra le medesime parti ed all'esito dell'esame delle medesime polizze, “nel caso oggetto di indagine la polizza applicabile è quella avente durata dal
30/06/2020 al 30/06/2021 nella quale non erano previste fra le condizioni aggiuntive i richiami alla responsabilità “ da sindaco”( essendo nelle condizioni aggiuntive di cui al frontespizio di polizza non rinvenibile il richiamo alla lettera B, che afferisce alla attività di sindaco)”.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del convenuto;
Controparte_6
II) condanna , e CP_2 Controparte_21 CP_5 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_4 Controparte_7
della somma di € 314.046,66, oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in motivazione;
III) condanna altresì i convenuti al pagamento in favore della dei Controparte_7
seguenti ulteriori importi:
a. € 50.752,00 oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati CP_17
in motivazione;
b. € 48.214,40 oltre rivalutazione ed interessi nei termini Persona_3
indicati in motivazione;
c. € 38.064,00 oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati CP_5
in motivazione;
d. € 10.848,24 oltre rivalutazione ed interessi nei termini Controparte_4
Pag. 19 a 20 indicati in motivazione;
e. € 16.272,36 oltre rivalutazione ed interessi nei termini Controparte_1
indicati in motivazione;
IV) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
V) rigetta le domande proposte da e da nei Controparte_21 Controparte_1
confronti delle terze chiamate;
VI) condanna , e CP_2 Controparte_21 CP_5 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese Controparte_4
di lite, che liquida in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA
e CPA come per legge;
VII) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_21 Controparte_1
in favore della rappresentanza generale per l'Italia delle spese di lite, CP_8
che liquida complessivamente in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge;
VIII) condanna alla rifusione in favore della Lloyd's Insurance Controparte_21
Company s.a. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A120C44339-LB delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma il 01/07/2025.
il Giudice relatore dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
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