Articolo 36 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 35Articolo 37
Versione
21 marzo 2003
Art. 36. Modifica all'articolo 12 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 , le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".
Note all'art. 36:
Comma 1:
- Il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall' art. 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione e' autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli.
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.".
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
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