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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/07/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4190 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo, celebrata l'udienza in forma cartolare,
in conformità a quanto previsto dall'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, nella parte in cui è disposto:
Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. (omissis)...>>;
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art 429, co. 1, cpc nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. PETRONE GABRIELLA,
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in p.l.r.p.t.
Controparte_2 Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Instaurato il giudizio sulla scorta delle domande ed eccezioni contenute negli atti introduttivi, la parte ricorrente ometteva di proseguire lo stesso e/o di svolgere gli adempimenti di rito.
Il giudizio, dunque, deve considerarsi estinto per inattività.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro:
dichiara estinto il giudizio;
nulla sulle spese.
Castrovillari, 19/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo, celebrata l'udienza in forma cartolare,
in conformità a quanto previsto dall'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, nella parte in cui è disposto:
Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. (omissis)...>>;
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art 429, co. 1, cpc nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. PETRONE GABRIELLA,
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in p.l.r.p.t.
Controparte_2 Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Instaurato il giudizio sulla scorta delle domande ed eccezioni contenute negli atti introduttivi, la parte ricorrente ometteva di proseguire lo stesso e/o di svolgere gli adempimenti di rito.
Il giudizio, dunque, deve considerarsi estinto per inattività.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro:
dichiara estinto il giudizio;
nulla sulle spese.
Castrovillari, 19/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna CAPUTO