Sentenza 13 maggio 1969
Massime • 3
L'universitas juris che, a differenza dell'universitas rerum o facti non e espressamente contemplata dalla legge come categoria generale, e un complesso di beni e rapporti giuridici ridotti ad unita dalla volonta del legislatore che, a determinati effetti, fa, appunto, di una pluralita di elementi ontologicamente diversi, ed anche se variamente dislocati, un aggregato ideale, suscettibile di considerazione e trattamento unitari. Per quanto concerne l'eredita, la considerazione sub specie universitatis e giustificata fino a quando i beni sono oggetto di una situazione giuridica di 'pendenza', ove la unitarieta ha la funzione di identificare il complesso o conservare ad esso quella consistenza che dovra essere oggetto della situazione definitiva, ed in vista del verificarsi di questa (eredita giacente, ovvero devoluta a nascituri, ovvero sub condicione etc). Tale funzione invece viene meno e cessa conseguentemente il vincolo universalistico, allorquando i beni siano entrati a far parte in modo definitivo del patrimonio dell'erede.*
Il diritto di usufrutto spettante al coniuge superstite non si trasferisce sui beni immobili che questi abbia acquistato in nome e per conto dei figli minori, nell'Esercizio della patria potesta, mediante reimpiego del prezzo ricavato dalla vendita di beni ereditari appartenenti ai detti minori e gia gravati del vincolo di usufrutto. Per la conservazione delle ragioni del coniuge superstite sui beni in tal modo acquistati e necessaria una espressa Costituzione del diritto di usufrutto, col concorso delle volonta dell'alienante, del coniuge medesimo e degli acquirenti previa nomina a questi ultimi - se minori - di un curatore speciale.*
In base al rigoroso principio fissato nell'art.1350 cod.civ. l'acquisto e la Costituzione dei diritti reali immobiliari sono condizionati a termini oggettivi e soggettivi dell'atto scritto, e correlativamente, sono prive di Rilevanza la provenienza e l'appartenenza del danaro impiegato nell'affare.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1969, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1969 |
Testo completo
In base al rigoroso principio fissato nell'art.1350 cod.civ. l'acquisto e la Costituzione dei diritti reali immobiliari sono condizionati a termini oggettivi e soggettivi dell'atto scritto, e correlativamente, sono prive di Rilevanza la provenienza e l'appartenenza del danaro impiegato nell'affare.*