Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputodott.ssa Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4589/2024 V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Stati, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentato e difeso dall' avv. Eleonora Galante, come da mandato in atti;
Parte 2
-RICORRENTI-
e, altresì, Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. RI De Marco, e CP 2
come da mandato in atti
-INTERVENUTI-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 20.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 le parti indicate in epigrafe hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni della separazione di cui decreto di omologa n. 16203/2024 dell'11.10.2024
R.G. 1503/2023, come di seguito riportate e trascritte:
2) A tal riguardo i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e in funzione parzialmente solutoria nei confronti dei figli, convengono di sciogliere la comunione legale sul bene e di effettuare la seguente attribuzione:
-Il Sig. TA, comproprietario al 40% dell'abitazione coniugale, cede senza corrispettivo alcuno, ai figli
TA RI e TA FI, in comunione pro indiviso, che accettano, volendo profittare di tale trasferimento, la quota del 40% del seguente immobile:
IDENTIFICAZIONE: appartamento sito nel Comune Presicce-Acquarica, località Presicce, in via R. Sigliuzzo 7 e via dei Gracchi 40, confinante con via Sigliuzzo, via dei Gracchi, proprietà De Marco, salvo altri, contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune Presicce-Acquarica, foglio 6, part. 293 sub. 1, via
Sigliuzzo 7, cat. A2, cl. 2 vani 8, RC 454,48 euro, con relativo giardinetto pertinenziale, e sub. 2 via dei
Gracchi 40 piano S1, cat. C3, cl. 2, 27 mq RC 43,23 euro.
PROVENIENZA: la parte cedente dichiara che i beni in oggetto le sono pervenuti con atto di compravendita del 09/03/2001 rep. N. 133765, racc. n. 24451 del notaio dott. Giorgio Cascione in
Casarano. Trascritto il 05.04.2001, reg part 8833 reg gen 11163
LEGGE 52/1985: ai sensi dell'art. 29 comma primo bis di detta legge, la parte cedente TA RO dichiara, sotto la propria responsabilità, e la parte cessionaria, TA RI e TA FI, ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare urbana oggetto del presente trasferimento
с corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto in data 20/10/2003 prot. N. 259942, allegate у al sub5a e 5b della perizia e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base м delle disposizioni vigenti in materia catastale, come da attestato di conformità catastale allegato al sub 6 della perizia. La parte cedente TA RO, dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità ea cessionaria, TA RI e TA FI, ne prende atto, che gli intestatari catastali coincidono con le risultanze dei registri immobiliari. L'immobile è munito di Ape del 26/01/2023 eseguita dal geom. Fabio
Salvatore De Paola, giusto allegato 7° e 7b della perizia.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e assumendosi tutte le garanzie, anche per eventuali sanzioni amministrative, il cedente TA RO dichiara e garantisce che:
eR la costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è iniziata prima del 1 settembre 1967;
l'immobile è stato ristrutturato e ampliato in base a Concessione Edilizia n. 33, di cui alla pratica as edilizia n. 6/2001, rilasciata dal Comune di Presicce in data 19.04.2001; in data 27.01.2004 è stata rilasciata la relativa autorizzazione di agibilità come da allegati 9° e 9b della ис perizia;
le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi;
non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ed eventuali servitù attive e/o passive e in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza.
Il possesso è trasferito in data odierna ai sigg.ri TA RI e TA FI con relativi vantaggi e oneri, i quali si obbligano inoltre ad eseguire a loro cura e spese nei modi e nei termini di legge, la trascrizione e le formalità di pubblicità immobiliare e nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando la cancelleria dell'intestato Tribunale da eventuali responsabilità relative. Gli stessi si impegnano a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data del deposito del provvedimento che conclude il presente giudizio, la ricevuta di presentazione della pubblicità immobiliare e successivamente la nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio.
La parte cedente presta ogni garanzia di legge in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali e personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, Le parti convengono che le garanzie prestate devono intendersi estese anche a quanto eventualmente iscritto.
I cessionari TA RI e TA FI danno atto di aver ricevuto dal cedente TA RO le е informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile. ц
м In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 N. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue: la parte cedente ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti in oggetto dichiarano di essere a conoscenza che i difensori, la competente autorità giurisdizionale e il cancelliere non assumono nessun tipo di responsabilità in ordine alla correttezza, veridicità di quanto dichiarato o attestato dalle parti e dal tecnico incaricato per la redazione della perizia, nemmeno in ordine alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualsiasi genere.
Le parti dichiarano espressamente di aver verificato autonomamente, sotto la propria responsabilità, la legittimazione ad alienare, la sussistenza dei requisiti di legge per l'indicato trasferimento e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievoli, consapevoli che il Giudice e il Cancelliere non effettueranno sul punto alcuna verifica, non essendone obbligati.
Il trasferimento dell'immobile in favore dei figli è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi es coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi e ha funzione parzialmente solutoria in ordine al Ch mantenimento dei figli.
Le parti tutte presenti confermano la volontà traslativa indicata nel ricorso congiunto iscritto al numero
4589/2024 RG in data 31.10.2024, affermando sotto la propria esclusiva responsabilità, che dal deposito del ricorso alla data odierna, non sono intervenute variazioni di nessun genere in ordine alla documentazione indicata.
All'udienza del 20.1.25 le medesime, comparendo in presenza e sottoscrivendo il relativo verbale, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La suddetta regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e attiene a diritti disponibili e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di separazione delineate decreto di omologa n. 16203/2024 emesso dall'Ufficio epigrafato in data 11.10.2024 R.G. 1503/2023, come indicato in motivazione;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.2.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo