Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2341/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2341/2020 R.G. promossa da
(C.F. P.I. , in persona del curatore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANNA VANZO elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. ANNA VANZO, giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore;
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 con il patrocinio degli avv.ti LUCA GRIMOLDI e DOMENICO
[...]
PIOVESANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DOMENICO PIOVESANA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), rappresentato e difeso, degli avv.ti CP_2 C.F._1
LUCA GRIMOLDI e DOMENICO PIOVESANA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DOMENICO PIOVESANA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice nell'atto di citazione ha concluso: “In rito
Respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione del dott. Nel merito In CP_2
via preliminare- Respingersi l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria;
-
Revocarsi, ex art. 2901 Cod. Civ. l'accordo di risoluzione dell'1.3.2015 intervenuto tra
1
Cod. Civ. l'accordo di advisory per inadempimento della soc. e condannarsi la CP_1
medesima ed il dott. quale professionista esecutore dell'incarico, alla CP_2 conseguente restituzione dell'importo corrisposto di € 75.456,20 (€66.136,20 compenso anno 2014 ed € 9.320,00 compenso anno 2015); In via subordinata – Condannare la soc. ed il dott. quale professionista esecutore dell'incarico, al CP_1 CP_2
pagamento della somma di € 57.038,81 (o di altra somma ritenuta di giustizia) per equilibrare il sinallagma del contratto di advisory e, comunque, quale risarcimento del danno cagionato all'odierna fallita dal negligente adempimento della prestazione;
In via istruttoria Si richiama alle istanze precisate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2
c.p.c. ed insiste per l'accoglimento: a) dell'istanza di nomina di un consulente tecnico che verifichi la congruità del business plan con le variabili conosciute e l'aderenza della previsione del fatturato con quello che un professionista diligente poteva ritenere probabile e che determini il danno cagionato dall'aumentare del passivo per effetto della continuazione dell'attività sociale nonostante non vi fossero le necessarie commesse per coprire i costi aziendali. b) delle prove testimoniali richieste;
In ogni caso Condannare la soc. ed il dott. alla rifusione delle spese di lite. CP_1 CP_2
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito: I. IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto dott. con CP_2
ogni conseguente pronuncia. II. IN VIA PRELIMINARE. Per i motivi esposti in narrativa, dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria, con ogni conseguente pronuncia. III. IN VIA ISTRUTTORIA Per i motivi esposti in atti, rigettare ogni avversa istanza istruttoria. IV. IN VIA PRINCIPALE E IN OGNI CASO - rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria delle spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto
La società (oggi fallimento stipulava in data Parte_2 Parte_2
21/1/2014 con il fallimento (dichiarato con sentenza del 24/12/2013) un Controparte_3
contratto di affitto d'azienda (doc. 4 dimesso da parte attrice) e in data 28/1/2014
2 stipulava con la società un contratto di advisory (doc. 2 dimesso da parte CP_1
attrice).
Il dott. legale rappresentante della società elaborava un piano CP_2 CP_1
industriale 'da sottoporre ai committenti di (doc. 3 dimesso da parte attrice). CP_3
In data 7/10/2014, il dott. veniva nominato amministratore unico della CP_2
società (sostituendosi al precedente amministratore sig. ) e i Parte_2 CP_4
due soci modificavano le rispettive quote di partecipazione, in precedenza paritarie, rimanendo così soci il signor per il 65% e il signor per il 35%. Pt_3 CP_4
In data 22/9/2015 la società acquistava la quota del 15% della società CP_1 [...]
Pt_2
In data 1/3/2015 la Società in persona della dott.ssa quale CP_1 Persona_1 legale rappresentante delegato, e la società in persona dell'amministratore Parte_2
unico dott. risolvevano, a partire dal 1/5/2015, il contratto di consulenza CP_2 stipulato in data 28/1/2014, dichiarando, reciprocamente, di null'altro pretendere l'una dall'altra in esecuzione del contratto risolto (doc. 5 dimesso da parte attrice).
In data 6/6/2017 la società veniva dichiarata fallita. Parte_2
Con atto di citazione datato 19 febbraio 2020, il ha convenuto in Parte_1 giudizio il Dott. e la società rilevando che con l'accordo di CP_2 CP_1
advisory le parti avevano sottoscritto un'obbligazione di risultato avente ad oggetto la realizzazione del piano industriale o un comparabile risultato positivo.
Per parte attrice, a prova di un tanto vi sarebbe stato il fatto che l'importo pattuito a favore della società ra pari ad euro 6.000,00 mensili e che la società CP_1 [...]
CP_ aveva assicurato non solo di essere consapevole delle difficoltà iniziali, ma anche di avere la competenza tecnica e i mezzi per superarle.
Il fallimento poi, sulla base della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Parte_2
in data 18/10/2019 (doc. 7 dimesso da parte attrice), ha lamentato che il Persona_2
piano industriale elaborato dal dott. risultava irrealistico già al momento CP_2
della sua formulazione (sia perché non rispecchiava una professionale previsione del volume d'affari sia perché non si era tenuto in giusta considerazione il peso del canone di
3 affitto d'azienda), ritenendo negligente, imprudente ed imperita sia la previsione del piano industriale sia la sua realizzazione.
Ancora, parte attrice ha dedotto che aveva risolto il contratto di advisory in CP_2
data 1/3/2015, versando in una posizione di conflitto di interessi, poiché ricopriva tanto la qualifica di legale rappresentante della società quanto quella di legale Parte_2
rappresentante della società .. CP_1
Il fallimento ha evidenziato come la risoluzione consensuale fosse stata di grave
Parte pregiudizio alla massa dei creditori, avendo la fallita subito un depauperamento del suo già risicato patrimonio. Nello specifico ha precisato che “la somma corrisposta, a titolo di compenso (non essendo stato raggiunto l'obiettivo fissato e, neppure, eseguita a regola d'arte l'opera professionale prestata c.d. diligenza professionale media) doveva considerarsi non dovuta, venuto meno il sinallagma contrattuale”.
Ha sottolineato, infine, il suo interesse ad ottenere la revocatoria della transazione risolutoria, essendo il sig. a conoscenza “della grave situazione finanziaria della CP_2
Parte
e del pregiudizio arrecato al suo patrimonio con il pagamento di un indebito compenso”.
Parte attorea ha avanzato, altresì, domanda subordinata di diminuzione (quanti minoris) del compenso per adeguare lo stesso alla effettiva attività svolta.
Il fallimento attoreo ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La società ed il sig. si sono costituiti in giudizio in data CP_1 CP_2
30/12/2020, affermando che il contratto di advisory non contemplava un'obbligazione di risultato ma lo svolgimento di un'attività di consulenza da parte della società CP_1
e che il corrispettivo di non era condizionato al raggiungimento degli obiettivi CP_1
previsti dal Business Plan.
Ancora, la società ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria per CP_1 decorrenza del termine di 5 anni dalla data dell'atto di risoluzione del contratto di advisory, avvenuto nel 1/3/2015, ed il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione ai convenuti, avvenuto dopo l'11/3/2020.
In ultimo, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo al dott. per essere stato convenuto quale amministratore unico della società in CP_2
4 un giudizio il cui oggetto non era l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico della fallita, bensì un'azione revocatoria e una azione di risoluzione contrattuale, oltre alla domanda quanti minoris.
Ha sostenuto, poi, che non poteva essere configurata una responsabilità professionale del dott. da contatto sociale, posto che la società non era una società CP_2 CP_1
tra professionisti ma una società a responsabilità limitata.
Con la prima memoria ex art 183 co. 6 n 1 c.p.c. parte attrice ha ribadito, in via principale, la richiesta di rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria e, in via subordinata, la condanna della e del dott. quale Controparte_1 CP_2 professionista esecutore dell'incarico, al pagamento della somma di € 57.038,81 (o di altra somma ritenuta di giustizia) per equilibrare il sinallagma del contratto di advisory, aggiungendo, però, che tale somma doveva essere comunque riconosciuta quale risarcimento del danno cagionato all'odierna fallita dal negligente adempimento della prestazione.
Va, innanzitutto, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al dott.
CP_2
Come detto, l'oggetto del giudizio è l'azione revocatoria ex art 2901 c.c., l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. nonché l'azione, esercitata in via subordinata,
“quanti minoris”.
Dalla lettura dell'atto di citazione non appare chiaro a quale titolo sia stato convenuto in giudizio il sig. se come amministratore della società ovvero come CP_2 Parte_2
professionista operante nell'ambito di una società di professionisti.
A pagina 9 dell'atto di citazione, primo paragrafo, parte attrice ha affermato che “il sig. non si è attivato per evitare l'incrementarsi delle perdite, trovandosi l'odierna CP_2
fallita in una situazione di sempre più irreversibile illiquidità, e ciò anche perché non aveva preso idonei provvedimenti per evitare l'aumento del passivo".
Nel secondo paragrafo della stessa pagina, parte attrice tratta della responsabilità da contatto sociale affermando che: “la responsabilità professionale, nel caso in cui l'incarico sia assunto da una società di professionisti, fa capo alla stessa, in primis, e al
5 professionista esecutore del contratto, in secundis, data la sussistenza del rapporto fiduciario di intuitus personae che caratterizza l'opera professionale”.
Con la memoria ex art 183 co. 6 n 1 c.p.c. parte attrice ha affermato che, nonostante il contratto di advisory fosse stato concluso con la società tuttavia, trattandosi di CP_1
una associazione professionale, il sig. avrebbe dovuto rispondere in proprio CP_2 quale professionista esecutore dell'incarico per intuitus personae.
Il fallimento ha evidenziato, altresì, un conflitto di interessi in capo al sig. avendo CP_2
stipulato il contratto risolutorio nella doppia veste di legale rappresentante di e di CP_1
Parte
.
Parte convenuta, sul punto, ha evidenziato come la stessa controparte abbia affermato (e il dato è documentale, vedasi in proposito la transazione stessa, ex adverso prodotta sub doc. n. 5) che l'atto di risoluzione fu sottoscritto per dall'amministratore delegato CP_1
dott.ssa , non dal medesimo dott. Persona_1 CP_2
Ha precisato, poi, che la dott.ssa , da visura storica della risulta Persona_1 CP_1 legale rappresentante delegato di quest'ultima, insieme al sig. CP_2
Ora, l'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. ha ad oggetto l'accordo di risoluzione che, per stessa prospettazione di parte attrice, è stato sottoscritto dal sig. quale CP_2
amministratore unico di e non già in proprio o quale professionista. Deve, Parte_2
quindi, escludersi ogni legittimazione passiva del convenuto persona fisica.
Anche la domanda di risoluzione del contratto di advisory è rivolta verso una società di capitali ( , di cui il sig. era legale rappresentante. Non è, quindi, CP_1 CP_2
prospettabile una responsabilità di quest'ultimo quale professionista, posto che le obbligazioni sono state assunte dalla società convenuta e non da una persona fisica.
Quanto premesso comporta la carenza di legittimazione passiva anche rispetto alle conseguenti domande di restituzione e quanti minoris, atteso che il compenso chiesto in ripetizione è stato percepito dalla società convenuta.
Né appare pertinente la giurisprudenza citata da parte attrice, la quale si riferisce a associazione tra professionisti e alla conseguente responsabilità del singolo professionista che ha eseguito la prestazione: nel caso in esame, il sig. non risulta essere un CP_2
professionista iscritto in un apposito albo e lo stesso non fa parte di una associazione
6 professionale, essendo come precisato, una società di capitali (rispetto alla CP_1 quale la giurisprudenza esclude anche l'applicabilità del principio di cui all'art. 2751 bis
n. 2 c.c.).
Venendo, ora, all'esame dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, risulta preliminarmente necessario procedere alla verifica del momento del perfezionamento della notifica.
La notificazione a mezzo servizio postale si perfeziona per il notificante già alla data della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario.
L'art. 149 co. 3 c.p.c., per come riscritto dalla legge n. 263/2005 a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 477/2002, stabilisce, infatti, testualmente che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'Uficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”.
Si tratta di regola generale, nello specifico del c.d. principio di scissione degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario, applicabile a tutti i casi in cui la notificazione, richiesta dall'avvocato in un certo giorno, sia eseguita in un giorno successivo, indipendentemente dalla modalità con cui la notificazione è attuata e dunque anche nei casi di cui all'artt. 138 ss. c.p.c.
Anche all'atto di citazione in revocatoria si applica il citato principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario ex art. 149 co. 3 c.p.c..
Infatti, in materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione si considera interrotta nel momento in cui l'atto di citazione è affidato all'Ufficiale giudiziario per la notificazione, ancorché esso sia ricevuto dal destinatario dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione (Cass. SS.UU. 24822/2015).
Nel caso concreto, l'azione revocatoria ordinaria non risulta prescritta, posto che tra la stipula dell'atto di risoluzione del contratto di advisory, avvenuta il 1/3/2015, e il momento in cui l'atto di citazione veniva consegnato all'Ufficiale giudiziario in data il
27/02/2020 (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione) non risulta decorso il termine di 5 anni.
7 Passando, ora, all'esame nel merito dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., occorre precisare, ai fini dell'accoglimento di detta domanda, devono ricorrere una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi.
Nello specifico, il primo presupposto oggettivo è la sussistenza di un credito.
Ulteriore presupposto oggettivo è che l'atto di disposizione risulti pregiudizievole alle ragioni dei creditori (eventus damni).
Il presupposto soggettivo riguarda, invece, l'atteggiamento psicologico del debitore in relazione all'atto posto in essere (c.d. scientia damni).
Quest'ultimo presupposto, quando l'atto è a titolo oneroso, è richiesto anche in capo all'avente causa del debitore (participatio fraudis).
Premessa la legittimazione in capo al curatore a promuovere l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., va ritenuto sussistente il presupposto dell'esistenza del credito, agendo lo stesso a tutela della massa dei creditori.
Quanto all'atto da dichiararsi inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è apparso subito chiaro il modo in cui parte attrice volesse qualificare l'atto da revocare, se come transazione o come accordo di risoluzione.
A pagina 5 dell'atto di citazione, parte attrice ha qualificato l'atto oggetto di revocatoria come “transazione risolutoria", mentre nelle conclusioni ha chiesto la revoca, ex art. 2901 cod. civ., dell'"accordo di risoluzione”.
Ancora, parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c, nel paragrafo relativo alla revocabilità della transazione risolutiva, ha parlato di “pattuizione transattiva”, affermando, nello specifico, che l'odierna fallita e la soc. avevano concluso CP_1
una transazione con cui risolvevano consensualmente il contratto di advisory.
Nell'elenco dei documenti dimessi da parte attrice con l'atto di citazione, il documento n.
5 è stato, poi, qualificato come “risoluzione del contratto”.
Soltanto nella comparsa conclusionale parte attrice ha qualificato chiaramente l'atto da revocare come transazione risolutiva e non come mera risoluzione consensuale del contratto.
8 Parte convenuta ha contestato che il contratto di risoluzione del contratto di advisory sia qualificabile come transazione, attesa la mancanza delle “reciproche concessioni” delle parti, elemento caratterizzante la transazione ex art. 1965 c.c.
Al fine di procedere alla qualificazione della scrittura privata in esame, va premesso che gli elementi del contratto di transazione sono comunemente identificati nella "res litigiosa" (ad integrare la quale, peraltro, "non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione”); e nel "nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite" (sul punto cfr. Cass. n. 25600/2022 che richiama, tra le tante, Cass. n. 8917/2016; Cass. n. 3969/1997).
Reputa questo Giudice che la scrittura privata contenente la risoluzione del contratto di consulenza non vada qualificata quale transazione ex art. 1965 c.c. ma quale negozio solutorio ex art. 1372 c.c., comma 1.
La risoluzione consensuale del contratto di advisory ha determinato, con effetto dal 1° marzo 2015, la reciproca liberazione dal precedente vincolo obbligatorio e non la previsione di reciproche concessioni.
Nel contratto risolutorio in esame non risulta, infatti, la c.d. “res dubia” o la “res litigiosa”, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti.
Non è presente la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista. Non è presente alcun nuovo regolamento di interessi che venga a sostituirsi al regolamento precedente. Le reciproche concessioni mancano, in quanto a monte non figurano pretese e contestazioni mosse ma un mutuo dissenso alla prosecuzione del contratto di consulenza.
Nel caso concreto, non trovandosi dinnanzi a una transazione, al giudice non risulta possibile valutare lo spostamento economico dalla sfera giuridica del debitore a quella della controparte che connota il sacrifico patrimoniale dell'atto dispositivo.
Le pretese originarie dei contraenti fanno parte del regolamento contrattuale che le parti hanno deciso di risolvere consensualmente e ciò, nel caso concreto, non costituisce atto
9 di disposizione avente incidenza negativa sul patrimonio del debitore, diminuendo l'attivo o aumentando il passivo. Non risulta essersi verificato, infatti, il predetto spostamento economico dalla sfera giuridica del debitore a quella del terzo.
Ritiene, dunque, questo giudice che la risoluzione consensuale, nel caso di specie, non costituisca atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria.
Preme precisare che, anche volendo considerare l'accordo di risoluzione consensuale del contratto di advisory quale atto di disposizione patrimoniale, oggetto di azione revocatoria, mancherebbero gli ulteriori presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
Con riguardo all'eventus damni, il creditore è tenuto a provare l'impatto sul patrimonio della società che il negozio solutorio ha avuto, in termini di pregiudizialità alle ragioni del creditore o di pericolo concreto alla fruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del debitore.
Secondo l'insegnamento della suprema Corte di Cassazione, in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo (Cass. n.19515/2019).
Dalla lettura dell'atto di citazione sembrerebbe che l'eventus damni derivi dalla risoluzione consensuale che ha comportato il depauperamento del patrimonio della fallita, poiché la somma corrisposta a titolo di compenso erogato in favore della soc.
in forza del contratto di advisory, doveva considerarsi non dovuta venuto CP_1 meno il sinallagma contrattuale a causa del mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato, trattandosi una obbligazione di risultato e stante la mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte.
Va evidenziato, sul punto, che le prestazioni fatte oggetto del contratto advisory non sono qualificabili quali obbligazioni di risultato. Le singole prestazioni richieste a controparte
10 e il compenso a quest'ultima riconosciuto non erano, infatti, condizionati al raggiungimento di uno o più specifici risultati (cfr. doc. 2 dimesso da parte attrice, contratto).
Infatti, dalla lettura del contratto nulla emerge circa la realizzazione di un risultato, poiché si legge soltanto che la società si era impegnata: 1) a identificare e CP_1
Parte condividere con il management iniziative necessarie per creare un sistema di gestione aziendale integrato;
2) ricercare accordi e partnership con aziende del settore;
3) dare sostegno al management aziendale nella riorganizzazione dell'attività aziendale;
4) dare supporto e training delle figure professionali necessarie identificate per garantire a Parte
di avere tutte le competenze necessarie per poter rispettare il piano industriale.
Inoltre, nel contratto di advisory non viene indicato che la somma da erogare alla società
quale compenso, sia condizionata al raggiungimento di un obiettivo. CP_1
Nel contratto viene espressamente indicato che il compenso per l'attività svolta dalla società è determinato in misura fissa pari ad euro 6.000,00 + IVA al mese, CP_1
fatturabili a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e i costi sostenuto a seguito dalle attività che la società si era impegnata a svolgere. CP_1
Nel caso concreto, chiarito che le prestazioni oggetto del contratto advisory non sono qualificabili quali obbligazioni di risultato, il non ha, dunque, dimostrato la Parte_1
pregiudizievole variazione patrimoniale che sarebbe conseguita alla stipula della scrittura privata risolutoria e nemmeno il mero pericolo che avrebbe arrecato alla fruttuosità di una futura esecuzione nei confronti del debitore.
Quanto ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, questi non risultano provati dal
. Parte_1
Parte attrice non ha, infatti, dimostrato la sussistenza della scientia damni in capo debitore nè ha chiarito se, nel caso di specie, sia o meno necessaria la presenza dell'ulteriore presupposto soggettivo in capo al terzo (participatio fraudis del terzo).
Il fallimento attoreo si è limitato ad asserire, negli atti introduttivi, che “il dott. era CP_2
a conoscenza della grave situazione finanziaria della soc. non portando Parte_2
elementi a sostegno di tale conoscenza.
11 Non è stato chiarito, né è stato documentato da parte attrice, se al momento della risoluzione del contratto di advisory (del 1/3/2015) vi fosse già una situazione di insolvenza (si fa presente che la nomina del sig. quale amministratore unico CP_4
della società è intervenuta in data 7/10/2014 e che il fallimento della Parte_2
società è stato dichiarato soltanto in data 6/6/2017).
A fronte del mancato accoglimento dell'azione revocatoria non è, poi, possibile accogliere l'ulteriore domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto di advisory per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., per due ragioni.
Da un lato, perché rimane in essere la risoluzione consensuale del contratto di advisory stipulata dalle parti in data 1/3/2015.
Dall'altro, perché, come già spiegato sopra, parte attrice, nel ritenere la società inadempiente, ha fondato il proprio convincimento sull'errato presupposto che l'obbligazione alla base del contratto di advisory fosse di risultato.
Pertanto, chiarito che il contratto di advisory non è una obbligazione di risultato e che la società non può essere dichiarata inadempiente per non aver realizzato il piano CP_1 industriale, deve rigettarsi anche l'ulteriore domanda volta ad ottenere la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di compenso in favore della società pari ad CP_1
euro 75.456,20.
Inoltre, la richiesta di rideterminazione quanti minoris dell'importo non può essere accolta, poiché, anche in questo caso, parte attrice ha fatto discendere la mancata sussistenza di una situazione di reciprocità contrattuale dalla mancata realizzazione del piano da parte della società CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno cagionato alla dal Parte_2
negligente adempimento della prestazione, aggiunta da parte attrice nelle conclusioni riportate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., parte attrice non spiega quale sia stato il negligente adempimento imputabile alla società né nella memoria CP_1
stessa, né nei precedenti atti.
Infatti, a pag. 4 dell'atto di citazione ha trattato la negligenza con riferimento alla previsione e alla realizzazione del piano, ma nulla è stato detto con riferimento al contratto di advisory.
12 In ultimo, si chiarisce che soltanto nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. parte attrice qualifica il contratto di advisory come fonte di obbligazione di mezzi e non di risultato, ritenendo che la società non ha adempiuto alla obbligazione utilizzando la diligenza e la professionalità di un consulente medio.
Detta allegazione si rileva tardiva e, come tale, è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2341/2020 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di SOC. e ogni diversa Parte_1 CP_1 CP_2
domanda ed eccezione rigettata,
- rigetta le domande formulate da nei confronti di SOC. Parte_1
CP_1 CP_2
- condanna alla rifusione nei confronti di Parte_1 CP_1
e delle spese di lite, che liquida in complessivi €
[...] CP_2
10.860,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 27.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Cecilia Boldo e dell'UPP dott.ssa
Vanessa Pontani.
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