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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 1561/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1561del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
04.04.2025 da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 25.05.1975, residente in Venezia, Castello 4142, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Tomadini in Mestre Venezia, Via Poerio n. 19 e (pec:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Castello 4142, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Valeria
Fabbrani (pec: e Carlotta Cusinato (pec: Email_2
in Venezia, San Marco 4179, che lo rappresentano ed Email_3 assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
- ricorrenti –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss.
c.p.c.
Con provvedimento del 10.07.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in data 08.07.2025 ex art. 1 473bis. 51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nella note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 e 02.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025 che di seguito si riproducono: “1) Atteso che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
2) Tempo di permanenza presso ciascun genitore: i genitori concordano che resterà presso ciascuno di loro secondo le modalità più libere e Per_1 comunque nel pieno rispetto delle fasi di crescita e degli impegni scolastici e di relazione di Per_1 nonché degli impegni lavorativi dei genitori, in modo da garantire un assetto dei rapporti funzionale alla serena crescita del figlio. Dunque, fatti salvi eventuali diversi accordi che i genitori concorderanno in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, resterà con ciascun genitore Per_1 secondo il calendario indicativo che segue: a) a settimane alterne dal giovedì dopo scuola al giovedì della settimana successiva (il genitore c.d. uscente accompagnerà il bambino a scuola e l'altro genitore lo andrà a prendere), con la precisazione che nel caso in cui il giovedì sia un giorno festivo o non scolastico il genitore uscente accompagnerà presso l'altro genitore alle ore 16.15; il Per_1 genitore uscente farà avere al domicilio dell'altro, entro tale ora, il corredo scolastico e quanto possa servire ad b) potrà trascorrere un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il Per_1 Per_1 lunedì o, in caso di variazioni del calendario, il quarto giorno di permanenza consecutiva presso un genitore) con il genitore presso il quale durante la settimana in corso non ha la stabile collocazione, previa richiesta da parte del genitore stesso;
c) il calendario sopra stabilito si osserverà anche nel periodo di sospensione scolastica e anche in caso di ponti scolastici nonché vacanze pasquali;
d) una settimana durante le vacanze natalizie, alternando la settimana di Natale a quella di Capodanno, ad anni alterni;
e) durante le vacanze estive verrà mantenuta l'alternanza delle settimane che Per_1 trascorrerà con l'uno o l'altro genitore;
i genitori concorderanno i periodi in cui ciascuno di essi potrà trascorrere due settimane consecutive con il figlio, riprendendo, poi, il consueto calendario;
in considerazione del fatto che al SI , dipendente del Ministero della Difesa, i periodi di CP_1
2 ferie vengono comunicati nell'imminenza degli stessi, i genitori si impegnano a collaborare e ad agevolare per quanto possibile la fissazione delle vacanze una volta comunicata la disponibilità da parte del papà di in modo da consentire a quest'ultimo di trascorrere un periodo di vacanza Per_1 con il padre;
f) nel giorno del compleanno di i genitori concorderanno le modalità di visita Per_1 affinché il bambino possa vederli entrambi per trascorrere alcune ore con ciascun genitore, ferma restando la possibilità di concordare che entrambi i genitori partecipino alla festina organizzata con gli amici del figlio;
g) i genitori si daranno comunicazione nel caso decidessero di trascorrere dei fine settimana che prevedano il pernotto di fuori casa. 3) Ciascun genitore provvederà al Per_1 mantenimento del figlio in forma diretta e non sono previsti assegni perequativi;
4) Le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo d'intesa 20 settembre 2019 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata. Ciascun genitore si farà carico delle spese di baby-sitting in base ai periodi in cui il minore starà presso l'uno o l'altro; 5) I genitori concordano di consentire ad di finire il Per_1 ciclo di studi presso la scuola primaria San Giuseppe di Venezia;
eventuali assenze per motivi diversi da quelli di salute dovranno essere concordate, ferma restando la facoltà per i genitori di prelevare anticipatamente da scuola il minore nell'orario pomeridiano dedicato al supporto allo svolgimento dei compiti (c.d. aiuto compiti). 6) I genitori si impegnano reciprocamente: - a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con il figlio;
- a garantire, nei periodi in cui il minore resta con un genitore, all'altro genitore la possibilità di sentirlo telefonicamente almeno tre volte la settimana, a giorni alterni;
- a presentare al minore i nuovi rispettivi compagni solo laddove si tratti di relazioni stabili ed a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nello stesso riguardo alle rispettive figure;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, evitando di coinvolgere nelle comunicazioni - Per_1 anche organizzative - che lo riguardano, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando reciprocamente di esprimere giudizi negativi alla presenza del figlio;
7) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore secondo la vigente normativa;
8) Stante il mantenimento di posto Per_1
a carico dei genitori in via paritetica, questi ultimi usufruiranno al 50% ciascuno delle detrazioni fiscali per il figlio;
l'assegno unico verrà percepito in pari misura da ciascun genitore;
9) Fermo restando che entrambi i genitori sono collocatari e non si individua alcuna figura di genitore collocatario o prevalente, le parti si danno atto che manterrà la residenza presso Per_1
3 l'abitazione paterna in Venezia, Castello 4142; 10) La SIa dichiara di Parte_1 aver avviato l'iter per il trasferimento della propria residenza;
11) Le parti concordano che entro 30 giorni dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso la SIa asporterà dalla Parte_1 casa familiare i beni di proprietà individuati in lista separata (vedi doc. 5) e che gli altri beni resteranno nella piena disponibilità del SI a fronte del versamento da parte di CP_1 quest'ultimo della somma simbolica di € 1.000,00 da corrispondersi ratealmente (€ 400,00 all'asporto della mobilia ed effetti personali della sig.ra , € 600,00 ratealmente entro e non Pt_1 oltre il 31 dicembre 2025; 12) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”
Il pubblico ministero intervenuto ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in data 30.01.2015, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, sono addivenuti ad un accordo circa l'affidamento, la collocazione del figlio e la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 e 02.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice
Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore possono trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dello stesso e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di lite, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- spese del giudizio compensate fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore
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