Sentenza 27 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025REG.PROV.COLL.
N. 03447/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2023, proposto da
ON IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12260/2022, resa tra le parti, Annullamento:
a) della nota AG – Organismo Pagatore, datata 24 giugno 2021, a firma del Dirigente dell'Ufficio del Contenzioso Comunitario, Dott. Folco FERRETTI, comunicata a mezzo PEC il dì medesimo, prot. uscita n. 0045709 del 24 giugno 2021;
b) nonché, di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale al superiore provvedimento impugnato di cui alla lett. a);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GE Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Oreste Mario Caputo;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 12260/2022, di reiezione del ricorso proposto dalla sig.ra ON IO avverso il diniego opposto da AG – Organismo Pagatore, datata 24 giugno 2021 – all’istanza di erogazione delle somme maturate a titolo di contribuzione nelle annualità precedenti.
2. La ricorrente, titolare d’impresa agricola in forma individuale, fino all’anno 2009, ha percepito il contributo comunitario erogato da parte dell’organismo pagatore
Nell’anno 2010, l’impresa è stata destinataria di informativa antimafia interdittiva.
Preso atto, GE ha sospeso l’erogazione dei contributi a carattere annuale.
In data 20 settembre 2017, la ricorrente ha presentato alla Prefettura di Reggio Calabria domanda di aggiornamento dell’informazione, esitata – con provvedimento favorevole e liberatorio – in data 18 gennaio 2021.
Nondimeno, GE ha opposto il diniego all’istanza di parte d’erogazione delle somme maturate a titolo di contribuzione nelle annualità precedenti, rilevando che “ l’aggiornamento dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.lgs. 159/2011, incide sul precedente esito con efficacia ex nunc, di tal che potranno erogarsi solamente i contributi richiesti con domande di sostegno e/o di pagamento con data successiva al rilascio della documentazione liberatoria ”.
3. Nei motivi d’impugnazione, la ricorrente ha denunciato: violazione di legge in relazione al Regolamento Comunitario CE del 17/12/2013, n. 1307/2013 (artt. 21 e ss.) – che prevede l’aiuto comunitario per le imprese agricole – ed all’art. 91 d. lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità nonché per contraddittorietà.
Durante il periodo di “inaffidabilità”, le erogazioni, secondo al ricorrente, non sarebbero state “interrotte”, ma “sospese” in ragione della presenza di una causa ostativa alla erogazione, a fronte delle domande uniche di pagamento periodicamente e correttamente inviate.
Venuta meno la causa di sospensione, opererebbe ex tunc il provvedimento favorevole con restituzione delle somme dovute e non erogate durante il periodo di sospensione.
4. Il Tar ha respinto il ricorso.
La ratio della norma, secondo i giudici di prime cure , “si rinviene nel fatto che con essa il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale a carattere pubblico in favore di soggetti ritenuti “inaffidabili”, di modo che l’art. 67, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 159 del 2011 deve essere interpretato nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A”.
Pertanto, l’adozione del provvedimento da parte dell’autorità competente d’aggiornamento della posizione dell’interessato non dispiega effetto retroattivo, e quindi non legittima il pagamento delle provvidenze concernenti il periodo di efficacia della interdittiva antimafia.
Ne consegue, si precisa in sentenza, che “ GE ha agito in modo corretto e con condivisibile motivazione esente da vizi logici”.
5. Appella la sentenza la sig.ra ON IO. Resiste AG che, a sua volta, ha spiegato appello incidentale condizionato.
6. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
7. Nel motivo d’appello, si denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’omettere di considerare che il mezzo informatico di cui si è avvalsa AG per ottemperare alle disposizioni della disciplina antimafia opera la “sospensione” delle erogazioni dei contributi nel periodo di efficacia della informazione antimafia interdittiva.
Da cui, venuta meno la causa della sospensione, opererebbe la retroattività con riguardo alle provvidenze economiche non erogate nel periodo della sospensione.
7.1 Il motivo è infondato.
L’aggiornamento dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, incide sul precedente provvedimento con efficacia ex nunc , sicché l’erogazione dei contributi richiesti con domande di sostegno e/o di pagamento è circoscritta ai contributi successivi al rilascio della documentazione liberatoria.
Vero è che l’interdittiva antimafia ha carattere tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente, nondimeno l’aggiornamento della posizione dell’interessato, a distanza di alcuni anni e sulla base della situazione successiva relativa all’impresa, non costituisce revoca della misura a suo tempo adottata tale da consentire, con effetto ex tunc , il pagamento delle provvidenze concernenti il periodo di efficacia della misura.
Testualmente, l’art. 67, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 159/2011 fa divieto al soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, di percepire “ contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali ”.
La disposizione sancisce l’impossibilità di percepire a qualsiasi titolo erogazioni pubbliche economiche in connessione all’attività di impresa.
Oltre al dato letterale ex se dirimente, la ratio stessa della norma riposa sulla necessità d’impedire qualsivoglia attribuzione patrimoniale a carattere pubblico in favore di soggetti ritenuti “inaffidabili” nel periodo di tempo preso in considerazione, ante (positivo) aggiornamento della posizione dell’interessato.
8. Conclusivamente, l’appello principale deve essere respinto.
9. A sua volta, va dichiarato improcedibile per carenza d’interesse l’appello incidentale condizionato, proposto da GE Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
10.Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale condizionato proposto da AG.
Condanna la sig.ra ON IO alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore di GE Agenzia per le erogazioni in agricoltura liquidate complessivamente in 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO