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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Tribunale di Trapani
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Gaetano Sole - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 2453 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 736 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nato a [...] il 19 C.F._1 Parte_2
maggio 1985 (c.f. n.q. di fratelli di C.F._2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Persona_1
dagli avvocati Michele Cavarretta e Roberta Vento, ed elettivamente domiciliati in Trapani, nella Piazza Sant'Agostino n. 12
attori nel procedimento R.G. n. 2453/2022
E
nata a [...] il [...] Parte_3
( ) e , nata ad [...] il [...] C.F._3 Parte_4
( n.q., rispettivamente, di madre e sorella di C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Persona_1
Galluffo ed elettivamente domiciliate in Trapani, nella via G. Verdi n.
7,
attrici nel procedimento R.G. n. 736/2023
contro
n.q. di gestore del F.G.V.S., Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Raffaele Esposito ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Riccardo Passaneto n. 6
convenuta
Motivi della decisione
, e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
, i primi tre di fratelli e la quarta di madre di Parte_3
, nato a [...] il [...] e deceduto in Trapani Persona_1
il 4.12.2019, convenivano giudizio la Controparte_2
di gestore del F.G.V.S. (d'ora in avanti, per sentirne
[...] CP_1
pronunciare condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito a causa del decesso del proprio fratello e figlio,
rappresentando all'uopo che: - in data 4.12.2019, alle ore 19:30 circa,
si trovava a bordo della propria motocicletta, Persona_1
Kawasaki targata AE99937, in Trapani – frazione Marausa, e mentre percorreva la SP n. 21, all'altezza dell'imbocco per l'A29 direzione
AL, precisamente nella via Enrico Rinaldo, veniva attinto da un veicolo che successivamente allo scontro si sarebbe dato alla fuga;
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Giudice dott. Gaetano Sole - a causa dell'impatto, il sarebbe stato sbalzato Persona_1
dal motociclo;
sui luoghi, intervenivano due autoambulanze del 118;
nondimeno i sanitari giunti sul posto provavano invano alcune manovre rianimatorie che non andavano a buon fine, sicché veniva dichiarato il decesso del alle ore 19:40; Per_1
- gli agenti della Polizia Municipale di Trapani si recavano sui luoghi e redigevano apposito verbale di sinistro, procedendo anche al sequestro del mezzo e del casco che il indossava, Per_1
raccogliendo altresì le dichiarazioni dei testi oculari ( Tes_1
e .
[...] Tes_2
A sostegno della domanda, gli attori nel procedimento R.G. 2453/2022
richiamavano, oltre al verbale del sinistro summenzionato, la relazione medico-legale del consulente del P.M. depositata nel procedimento penale instauratosi per gli eventi di causa (conclusosi con una richiesta di archiviazione stante l'impossibilità di identificare il mezzo che aveva attinto il centauro durante la marcia), e la ctp a firma dell'ing. (cfr. doc. in atti). Per_2
Entrambi gli elaborati, secondo la prospettazione dei parenti del defunto, confermerebbero tanto la dinamica del sinistro, quanto il nesso eziologico tra l'incidente e il decesso del proprio fratello.
Tutti gli attori rappresentavano, poi, di aver costituito in mora la tramite varie missive trasmesse, tra il 2020 e il 2021, rimaste CP_3
tuttavia prive di riscontro.
Pertanto, deducendo la sussistenza di profili risarcitori, iure proprio e
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Giudice dott. Gaetano Sole iure hereditatis, scaturenti dai fatti per cui è causa (anche sotto il profilo del c.d. “danno tanatologico” e del c.d. “danno catastrofale”),
compiegando all'uopo precedenti della giurisprudenza di legittimità
atti a suffragare la domanda, nonché quantificando gli importi asseritamente spettanti sulla scorta di calcoli informati ai parametri indicati dalle Tabelle elaborate dagli osservatori dei Tribunali di Roma
e Milano, gli attori hanno chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni nei seguenti termini: € 186.000,00 per
€ 147.000,00 per € Parte_2 Parte_1
323.621,10 per;
€ 147.100,50 per Parte_3 Parte_4
ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei fatti all'effettivo soddisfo, oltre che, per i germani attori nel procedimento
R.G. n. 2453/2022, la corresponsione della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Costituendosi nel giudizio 2453/2022 n. R.G., chiedeva CP_3
preliminarmente la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale
affinchè fossero valutati i profili di connessione tra il fascicolo n.
R.G. 2453/2022 e quello 736/2023.
Nel merito, parte convenuta evidenziava che, essendo stata la compagnia assicurativa convenuta n.q. di gestore del F.G.V.S., gli attori avrebbero dovuto dare la prova che il sinistro si fosse effettivamente verificato a causa di un impatto con un veicolo rimasto ignoto, circostanza della quale non vi sarebbe alcuna prova, sulla
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Giudice dott. Gaetano Sole scorta degli unici elementi acquisiti, vale a dire delle dichiarazioni dei testi e i quali non avrebbero visto Testimone_1 Tes_2
l'impatto, ma solo percepito un rumore e l'odore di bruciato emanato dagli pneumatici, dovuto alla brusca frenata.
avversava, inoltre, la ctp cinematica compiegata, in quanto non CP_3
vi sarebbero riprese video che atte a dimostrare l'avvenuto impatto.
In via subordinata, qualora si ritenesse provato l'impatto con un veicolo rimasto ignoto, stante la dinamica del sinistro (impatto a tergo e ad elevata velocità), parte convenuta chiedeva di riconoscere un concorso di colpa al defunto nella verificazione Per_1
dell'evento.
Pertanto, contestando, altresì, il quantum debeatur richiesto dagli attori (nonché la ricorrenza del c.d. “danno morale terminale”), CP_3
instava per il rigetto della domanda o, in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. .
Rilevati profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il
Tribunale disponeva la riunione del procedimento recante R.G. n.
736/2023 a quello di più risalente iscrizione (R.G. n. 2453/2022), e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. .
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, e, falliti i tentativi di conciliazione a seguito della proposta transattiva ex art. 185-bis cpc operata dal Tribunale, viene ora in decisione.
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Giudice dott. Gaetano Sole ***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, ritiene il Tribunale
che la domanda degli attori sia fondata, nei termini di cui appresso.
L'analisi della vicenda per cui è causa deve, necessariamente, muovere da una ricostruzione della dinamica del sinistro.
È incontestato che in data 4.12.2019, alle ore 19:30 circa, Persona_1
, alla guida del proprio ciclomotore Kawasaki targato
[...]
AE99937, sulla S.P. 21, all'altezza dell'imbocco autostradale direzione AL, sia rimasto coinvolto in un sinistro, all'esito del quale ha perso la vita.
La consulenza redatta dal consulente del P.M. in sede penale ha,
inoltre, dato atto sia dell'esito negativo dell'esame tossicologico, sia che il centauro è deceduto a causa di “grave politrauma con schock
emorragico (lacerazione cardiaca)” (sull'utilizzabilità della consulenza redatta in altro giudizio, si veda Cass. Civ., sent. n.
19521/2019, “Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di
legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le
stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da
atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono,
tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e
concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica
dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola
dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma
anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza
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Giudice dott. Gaetano Sole conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e
corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è
sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che
anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini
preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla
parte interessata, può essere liberamente va-lutata come elemento
indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto de-terminato,
dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo
di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non
limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza (benché la
relativa va-lutazione debba sempre tener conto della circostanza che
la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti,
correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso
dell'istruttoria civile di primo grado, co-me avvenuto nella specie).
Quanto alla dinamica del sinistro, i testi oculari e Testimone_1
, sentiti anche all'udienza del 23.10.2024, confermavano Tes_2
quanto già dichiarato alle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, e cioè di non aver visto l'impatto che ha portato alla morte del
Tuttavia, entrambi dichiaravano, con un narrato univoco, Per_1
preciso e concordante nei tratti essenziali, che sui luoghi, mentre si premuravano di dare soccorso al centauro, hanno sentito l'impatto, e visto un camion ripartire a forte velocità e imboccare l'ingresso autostradale verso AL (“Vedo un camion che esce
dall'autostrada, ho dedotto che si trattasse dello stesso camion che
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Giudice dott. Gaetano Sole poco avevo visto fermo all'imbocco dell'autostrada e che non Pt_5
c'era più, aveva già percorso le corsie di invito dell'autostrada.
Questo camion mi è passato davanti con fortissima accelerazione, io
ero più concentrato su mio figlio. Quindi, io vedo il camion fermo, mi
focalizzo su mio figlio, poi vedo sto camion che mi passa davanti a
forte velocità, e ho pensato che si trattasse di un camion che era
scappato, non sono riuscito a prendere la targa… subito dopo aver
sentito questo rumore, io ho visto un camion che si immetteva in
autostrada, io ero ancora in macchina, io l'ho visto dirigersi verso
l'autostrada; io sono sceso dall'auto e mi sono diretto verso
l'incrocio in cui poi ho trovato il corpo ho visto il camion durante le
manovre rianimatorie che ho effettuato e precisamente: io davo le
spalle l'autostrada, ho visto il bagliore delle luci e mi sono spaventato
perché ero al centro dell'inconocchio e mi sono girato, e ho visto
questo camion, non so dire se era lo stesso che avevo visto prima. Il
camion si dirigeva verso di noi a velocità ridotta, non correva, come
se volesse vedere cosa fosse successo. Io nel frattempo ho continuato
a effettuare le manovre rianimatorie, poi il camion ha accelerato e se
n'è andato, dirigendosi verso AL”).
Orbene, deve ritenersi che ancorché nessun testimone abbia visivamente assistito all'impatto, gli elementi indiziari raccolti consentano comunque di ritenere provato che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto.
Ed invero, la presenza di scintille e il rumore (definito come un boato)
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Giudice dott. Gaetano Sole sentito dai testimoni, così come la sospetta fuga di un furgone di cui i testi danno atto, nonché la posizione finale del corpo della vittima e del motociclo (proiettati sulla sinistra del proprio senso di marcia,
nella corsia opposta di immissione autostradale della SP 21; cfr.
relazione del comando di polizia municipale di TP in atti) rendono maggiormente plausibile l'ipotesi ricostruttiva propugnata da parte attrice.
In particolare le scintille si spiegano a motivo dello scivolamento della motocicletta sulla sede stradale;
di contro, il rumore è
verosimilmente dovuto all'impatto con il furgone, occorso a motivo di una repentina manovra di svolta a sinistra cui il centauro cercava di porre rimedio frenando energicamente (ragione che appare più
plausibile rispetto alla circostanza, dedotta da parte convenuta, che il motociclo abbia perso il conytrollo a causa dell'alta velocità).
Il complesso degli elementi enunciati consente di ritenere, quindi,
provata la dinamica del sinistro nei termini dedotti dalle parti attrici.
Né, per converso, l'istruttoria espletata consente di inferire la sussistenza di cause alternative idonee a spiegare in termini maggiormente plausibili la dinamica del sinistro. Difatti, parte convenuta ha imperniato la propria difesa sulla circostanza che nessuno abbia visto effettivamente l'impatto tra la moto e il furgone.
Tale deduzione non è, però, decisiva, in quanto, seppur nessuno ha visto effettivamente l'impatto (circostanza che può agevolmente spiegarsi in quanto il sinistro si è verificato in una strada provinciale,
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Giudice dott. Gaetano Sole per niente illuminata, in periodo autunnale, alle ore 19:30), il complesso degli elementi indiziari offerti portano a ritenere che l'impatto con un altro veicolo si sia effettivamente verificato.
Acclarato che l'impatto è dipeso dalla condotta di guida di un furgone
(il cui guidatore è rimasto ignoto), ritiene poi il Tribunale che sia del tutto evidente la sussistenza di un nesso eziologico tra il sinistro occorso e la morte del Per_1
Non vi è alcun dubbio, infatti, che la causa del decesso come sopra riportata (grave politrauma con schock emorragico (lacerazione
cardiaca), concomitanti altre lesioni fratturative sterno-costali ed al
cingolo scapolare destro”) vada ricondotta, in ossequio al criterio c.d.
“della preponderanza dell'evidenza”, al sinistro sul quale si controverte.
Quanto alla possibilità di valutare es art. 1227 c.c. la susssitenza di una condotta colposa imputabile al mette conto Parte_6
evidenziare come, sebbene sia stato accertato che lo stesso non avesse assunto né alcool, né sostanze stupefacenti, e che indossasse anche il casco, nondimeno deve ritenersi del tutto plausibile quanto evidenziato da parte convenuta circa la sussistenza di una velocità
elevata, e comunque non conforme a quella che sarebbe stato prudente tenere tenendo conto dello stato dei luoghi.
Ed invero, il fatto che la strada fosse a doppia corsia e che fosse totalmente sprovvista di iluminazione avrebbe dovuto indurre il centauro a moderare la velocità; peraltro mette appena conto
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Giudice dott. Gaetano Sole evidenziare come non possa escludersi che ove tale condotta fosse stata tenuta le conseguenze del sinistro avrebbero potuto essere assai meno gravose (sulla rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., cfr. da ultimo Cass. Sez. 6, 15/02/2023, n. 4770).
Ciò posto si ritiene equo ridurre del 50% l'ammontare del risarcimento spettante alle odierne parti attrici.
Orbene, mette appena conto evidenziare che l'art. 283, comma primo,
lett. b), del Codice delle Assicurazioni stabilisce che: “il Fondo di
garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CP_4
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia
stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Nel caso di specie, è pacifico che il veicolo dal quale il è Per_1
stato attinto non è stato individuato. Sicché, v'è dubbio alcuno sulla legittimazione passiva della società convenuta n.q. di gestore del
F.G.V.S. .
Venendo al quantum debeatur, occorre, a questo punto, esaminare la tematica dei danni risarcibili, iure proprio e iure hereditatis.
Va, a questo punto, sottolineato, con specifico riguardo al tema del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che è
opportuno operare una distinzione sotto il profilo soggettivo: è chiaro che il fatto illecito colpisce immediatamente la vittima “primaria” e cioè il soggetto leso che, in un primo tempo subisce una lesione della
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Giudice dott. Gaetano Sole propria integrità psico-fisica e successivamente, viene privato del bene più prezioso, e cioè la vita.
Va da sé che gli eredi del defunto potranno richiedere il risarcimento dei danni direttamente subiti dalla vittima primaria, che nel momento in cui si verifica il fatto illecito acquista un diritto di credito al risarcimento del danno, trasmissibile iure hereditario.
E tuttavia, deve precisarsi, in ordine a tali voci di danno, che la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che possa trovare cittadinanza nel nostro ordinamento il c.d. danno tanatologico, e cioè
il danno da morte strettamente inteso. Ciò in quanto la perdita della vita da parte della vittima primaria non può comportare il sorgere in capo alla vittima stessa di un diritto di credito al risarcimento trasmissibile agli eredi, per la semplice ragione che nel momento in cui si realizza la lesione il soggetto cessa di esistere e dunque non può
acquistare alcunché. Inoltre osterebbe alla risarcibilità di tale voce di danno, il fatto che nel sistema della responsabilità civile sono risarcibili unicamente i danni conseguenza, mentre la perdita della vita costituirebbe l'eventus damni eventualmente foriero di conseguenze pregiudizievoli nei confronti dei terzi coinvolti a vario titolo in tale vicenda (si fa riferimento principalmente ai prossimi congiunti;
ma anche al danno da lesione del credito derivante dalla morte del debitore di una prestazione infungibile: si pensi al noto “caso
Meroni”: Cass. SS.UU. n. 174/1971; si veda altresì Corte Cost.
372/1994; Cass. Civ. n. 9959/2006; n. 458/2009, n. 15491/2014
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Giudice dott. Gaetano Sole SS.UU. 15350/15 e da ultimo n. 16592/2019).
Peraltro, al di là delle considerazioni filosofiche sul valore primario della vita, l'affermazione per cui la lesione della stessa va garantita in sede civile in via autonoma, non va oltre la petizione di principio.
Difatti, un dato è difficilmente contestabile: e cioè che attraverso il risarcimento del danno tanatologico non si vuole, di certo, offrire una maggior tutela al bene vita in quanto tale. La vita, purtroppo, una volta venuta meno non può di certo essere ripristinata;
né può
seriamente pensarsi che possa essere offerto un ristoro a colui che la vita ha perso, giacché questi una volta defunto non può essere risarcito o reintegrato di alcunché.
Si badi che con tale considerazione questo giudice non intende –come più volte fatto dalla giurisprudenza tradizionale –sottolineare soltanto l'inammissibilità sul piano logico della categoria del danno tanatologico (giacché con la morte della vittima viene meno il soggetto giuridico in grado di acquistare diritti trasmissibili agli eredi). Si vuole piuttosto sottolineare l'antinomia sul piano sostanziale del concetto di danno tanatologico: proprio perché con la morte tutto finisce, e a questo fenomeno non è possibile porre alcun rimedio;
tentare di fornire rimedio a ciò che per natura non può essere rimediato è un'operazione ermeneutica forzata che –mossa da un apparente intento antiformalista –si rivela essenzialmente scorretta.
Tuttavia, ciò non toglie che un soggetto che abbia subito un trauma tanto grave da condurlo a un esito letale, possa avere sofferto sia sotto
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Giudice dott. Gaetano Sole il profilo fisico che sotto il profilo psichico a causa della percezione delle conseguenze catastrofiche delle lesioni subite. Ebbene tale pregiudizio di ordine morale, in quanto conseguenza pregiudizievole di una lesione ingiusta del diritto alla salute, pregiudizievole di una lesione ingiusta del diritto alla salute, determinerà il sorgere di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059, che potrà essere richiesto dagli eredi, nella misura in cui la vittima abbia,
in concreto, avuto percezione delle conseguenze catastrofiche dell'evento (in tal senso si vedano le richiamate sentenze di “San
Martino” del 2008; Cass. Civ. n. 6273/2012; Cass. Civ. n.
19133/2011).
In assenza di tale consapevolezza il danno subito, che può definirsi
"biologico terminale", andrà commisurato soltanto all'inabilità
temporanea, adeguandosi tuttavia “la liquidazione alle circostanze del
caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è
massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute
non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. n.
15491/2014 cit.); quanto al danno catastrofale, esso comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga però conto della "enormità" del pregiudizio subito
(così Cass. n. 23183/2014).
Si rileva, poi, che l'illecito può cagionare direttamente un danno ingiusto anche a persone diverse dalla vittima primaria: in particolare,
a coloro i quali erano legati alla vittima stessa da uno stretto rapporto
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Giudice dott. Gaetano Sole parentale. E infatti, la morte di un prossimo congiunto comporta una lesione di un diritto costituzionalmente rilavante ex art. 2 e 29 Cost.
che consiste nella perdita del rapporto parentale stesso. Da ciò
possono scaturire, senz'altro, conseguenze pregiudizievoli di varia natura (alla salute, alla serenità di vita, e così via) che certamente rendono ammissibile l'eventuale richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare deve sottolinearsi, con riferimento al sorgere di pregiudizi di natura lato sensu esistenziali, che uno sconvolgimento pressoché “inevitabile” della propria vita, si verifica proprio nel caso di perdita di un prossimo congiunto, in quanto la perdita del rapporto parentale –quando il decesso colpisce soggetti legati da un vincolo familiare stretto –lede il diritto costituzionalmente rilevante all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare (cfr. Cass. n.
4253/2012).
Ne consegue che la sussistenza del pregiudizio in questione può dirsi rispondente all'id quod plerumque accidit, con la conseguenza che può darsene prova anche tramite presunzioni, gravando in capo al convenuto l'onere della prova circa l'insussistenza del danno in esame.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “sussiste una presunzione iuris
tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della
famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche
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Giudice dott. Gaetano Sole ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che
assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non
convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo
danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra
loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto
dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la
dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della
consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla
coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397
del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022).
Tuttavia, “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato,
la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta
"in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo
invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. civ. n.
8421/2011).
La Corte di Cassazione, nel solco di un orientamento che ormai può
dirsi consolidato, ha sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore
Tribunale di Trapani 16
Giudice dott. Gaetano Sole sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-
relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n.
27658/2023).
In merito al chiesto ristoro del danno c.d. “castrofale” non si ritiene che gli attori abbiano in alcun modo comprovato che il defunto abbia subito un pregiudizio di ordine morale Persona_1
nei momenti che hanno preceduto il decesso.
Tale convincimento riposa, in particolare, sul brevissimo lasso di tempo che è intercorso tra l'impatto (ore 19:30) e il decesso
(constatato dai sanitari intervenuti alle ore 19:40), e sulla circostanza che, intervenuto per prestare soccorso subito dopo l'impatto, Tes_2
ha dato atto di aver praticato “manovre rianimatorie”, dacché
[...]
è certo che il impattando con la sede stradale dopo Per_1
l'incidente, fosse già privo di conoscenza.
Donde, alcuna posta risarcitoria può ritenersi sussistente a titolo di c.d. “danno catastrofale”.
Quanto, invece, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, vanno considerate tutte le circostanze del caso concreto.
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Giudice dott. Gaetano Sole Nella fattispecie che ci occupa, per quanto concerne la posizione dei fratelli del la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo Per_1
familiare, il fatto che non viene allegato un rapporto di convivenza tra i fratelli e il centauro, l'età di 39 anni della vittima al momento della morte, l'assenza di deduzioni da parte dei fratelli e sorelle attori in ordine alla qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua e di quella che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.
Alla luce di tali indici, va ritenuto, quanto ai fratelli e alla madre della vittima, in via presuntiva, (Cass. sentenza n. 25164/2020), che gli stessi abbiano certamente subito un'importante sofferenza per la morte del caro congiunto (in assenza, d'altronde, di indici contrari, nel senso di un rapporto familiare compromesso, in questa direzione escludendosi che il danno risarcito vada considerato in re ipsa);
l'assenza di ulteriori indici volti a gradare la specifica situazione degli odierni attori e intervenuti porta ad accedere ai valori minimi previsti dalle Tabelle di Milano 2024, pur nella consapevolezza dell'inesistenza di un “minimo garantito”, valori che esprimono la
“uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n.
12408/2011. Come si legge nella menzionata sentenza n. 12408/2011,
la Tabella esprime un valore "equo", “e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o
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Giudice dott. Gaetano Sole ridurne l'entità”.
Alla luce di tali principi, va liquidata, in favore di Parte_2
(fratello convivente con la vittima) la somma € 117.162,00
[...]
ed in favore di e di (fratelli non Parte_1 Parte_4
conviventi con la vittima), la somma di € 78.108,00.
In favore di (madre convivente) va invece Parte_3
riconosciuta la somma di € 258.126,00.
Spetta poi ai danneggiati il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio,
derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè
il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma,
danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma riva-lutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale
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Giudice dott. Gaetano Sole anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa,
con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può
fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi,
cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
(determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante,
Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è
necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale),
sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e pro-cedere poi alla successiva rivalutazione sì da
Tribunale di Trapani 20
Giudice dott. Gaetano Sole conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivaluta-zione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri, il risarcimento spettante a ciascuna delle parti attrici va così quantificato:
- € 128.141,98 in favore di che ridotto Parte_2
del 50% ex art. 1227 c.c. determina la somma di € 64.070,99
- € 85.427,99 ciascuno in favore di e di Parte_1
che ridotto del 50% ex art. 1227 c.c. determina la Parte_4
somma di € 42.713,99;
- € 282.316,61 in favore di che ridotto del Parte_3
50% ex art. 1227 c.c. determina la somma di € 141.158,30.
Su tali somme sono dovuti, altresì, gli interessi legali, dalla data della decisione e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
condanna n.q. di F.G.V.S., in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme di denaro:
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Giudice dott. Gaetano Sole - € 64.070,99 in favore di;
Parte_2
- € 42.713,99 ciascuno in favore di e di Parte_1
; Parte_4
- € 141.158,30 in favore di . Parte_3
condanna n.q. di F.G.V.S., in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio, affrontate da e Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 11.229,00, oltre spese generali, iva e
[...]
cpa come per legge.
condanna n.q. di F.G.V.S., in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio, affrontate da e che si Parte_4 Parte_3
liquidano in € 11.229,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Trapani, in data 13.6.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole