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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 684/2024
Oggi 27.03.2025 alle ore 12:59 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per gli attori opponenti l'avv. Vittorio Lombardi;
per 'avv. Elena Barberini, in sostituzione dell'avv. Giulia Migliorini. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lombardi si riporta al proprio atto introduttivo del presente procedimento, chiede l'accoglimento della domanda giudiziale, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
L'avv. Barberini conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ), e da c.f.
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Lombardi (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in Cosenza, via Brenta n. 22, presso lo studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , che agisce per il Controparte_2 P.IVA_2 tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di el 23.07.2020, verbalizzata in pari data con atto Notaio dott. di Roma, CP_1 Persona_1 rep. 61.708, racc. 31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di Amministrazione di in data CP_1
20.11.2020, verbalizzata in pari data con atto Notaio dott. di Roma, rep. 62.244, racc. Persona_1
n. 32.138, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott.ssa in qualità di Controparte_3 procuratore speciale di giusta procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato CP_1 della società con atto autenticato per Notaio di Milano in data 02.02.2024, rep. 61.830, Persona_2 racc. 29.428, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Migliorini (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n. 30, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2024 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore TE e hanno proposto opposizione a Pt_2 Parte_3 precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., convenendo in giudizio Controparte_2
(di seguito: “AMCO”), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale,
[...] in via principale, accogliere la spiegata opposizione, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della procedura esecutiva intimata, in particolare il fumus bonis iuris Il danno grave ed irreparabile è attestato. Si chiede, altresì, la condanna degli odierni convenuti a sostenere i costi per il pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio per la fase cautelare e del merito, da distrarsi in favore del nominato procuratore costituito”.
Parte attrice opponente – dopo avere premesso di avere ricevuto la notifica di atto di precetto ad istanza della società er l'importo di € 703.994,85, in forza e in virtù del “Contratto di CP_1 mutuo ipotecario fondiario a imprese a tasso variabile con tasso massimo con provvista cassa depositi prestiti n. 54/5135546 ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385” di € 635.000,00, stipulato in data 21.07.2016 con la ex -, a Controparte_4 fondamento della spiegata opposizione ha posto i seguenti motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva o di titolarità del diritto di credito in capo ad non essendo a tal fine sufficiente la CP_1 pubblicazione sul sito della Banca d'Italia dell'estratto dell'operazione di cartolarizzazione di crediti con Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa, atteso che la cessionaria del credito deve produrre in giudizio anche il relativo contratto di cessione;
2) la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto per mancanza di notifica del contratto di mutuo, dovendo ritenersi la non operatività della norma che esenta il creditore dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, T.U.B.; 3) la pendenza, dinanzi al Tribunale Civile di Perugia, della causa n. 4055/2023 R.G., avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole fideiussorie per essere state redatte secondo il modulo uniforme ABI, in violazione della normativa antitrust, promossa dagli odierni attori, nell'ambito della quale è stata dichiarata contumace con CP_1 provvedimento del 09.01.2024, il cui esito non può non condizionare la presente opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.. Gli opponenti, infine, hanno illustrato la sussistenza dei “gravi motivi” per disporre la sospensione dell'efficacia del titolo azionato con il precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2024 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto sia dell'avversa istanza di sospensione, sia dell'opposizione, CP_1 esponendo in particolare le seguenti circostanze: che le Banche Venete, tra cui Controparte_4
sono state poste in Liquidazione Coatta Amministrativa in attuazione del decreto legge
[...]
25.06.2017 n. 99, convertito in legge 31.07.2017 n. 121; che, in esecuzione di tali disposizioni normative, parte dei crediti deteriorati, tra cui quello oggetto del presente giudizio, sono stati ceduti alla ossia a una società interamente controllata dal Controparte_5
; che, quindi, l'operazione di cessione è stata prevista Controparte_6 Cont direttamente dalla legge, tramite la costituzione della;
che la cessione del credito tra
[...]
e che poi ha mutato la Controparte_4 Controparte_5 propria denominazione sociale in con atto notarile a rogito dott. del CP_1 Persona_1
4 19.07.2019, è stata effettuata ottemperando alla normativa in materia, che prevede quale forma di pubblicità per i terzi che la notizia sia data tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, avvenuta in data 12.04.2018; che quindi, è divenuta titolare dei crediti e delle garanzie CP_1 che li assistono precedentemente in titolarità di tra cui quello Controparte_4 vantato nei confronti di e dei garanti sig.ri e derivante da mutuo Parte_1 Pt_2 Parte_3 fondiario a rogito Notaio dott. n. 39396 di rep. e n. 16334 di racc., stipulato il Persona_3
21.07.2016; che la documentazione prodotta relativa all'operazione di cessione in questione e la dichiarazione di cessione a firma di sono idonee a dimostrare la Controparte_4 titolarità del credito in capo all'odierna convenuta e, quindi, l'infondatezza del primo motivo di opposizione;
che il secondo motivo di censura è nullo in quanto indeterminato e, in ogni caso, il contratto di mutuo posto alla base dell'atto di precetto notificato è un contratto di mutuo fondiario, a cui è applicabile la disciplina di cui all'art. 41, comma 1, T.U.B., che esonera il creditore dal procedere alla notifica preliminare del titolo;
che inconferente è l'ulteriore rilievo della pendenza del giudizio avente ad oggetto l'accertamento della presunta abusività delle fideiussioni rilasciate dai garanti sig.ri e in quanto l'esecuzione immobiliare avviata da e preannunciata dal Pt_2 Parte_3 CP_1 precetto opposto, ha ad oggetto l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo di titolarità della società
e non dei garanti, con conseguente autonomia tra il giudizio civile n. R.G. 4055/2023 Parte_1
e la procedura di espropriazione immobiliare;
che la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non è supportata da gravi motivi.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 06.05.2024 è stata rigettata l'istanza formulata da parte attrice opponente in data 02.05.2024 – con cui era stata richiesta l'anticipazione dell'udienza ai soli fini della discussione dell'istanza di sospensione -, non essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione dell'invocato provvedimento inaudita altera parte, e confermata l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 11.07.2024.
Disposto un rinvio stante la manifestata volontà degli opponenti di fare una proposta alla parte convenuta per addivenire ad una soluzione bonaria della presente controversia, alla successiva udienza del 19.09.2024 la causa, non necessitando di attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza odierna del 27.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c..
***
1.L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
2. Non è fondato il primo motivo di opposizione con cui gli attori opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva o di titolarità del diritto di credito in capo alla convenuta CP_1 potendo ritenersi sussistente, ad avviso di questo Tribunale, la prova della cessione del credito vantato nei confronti di parte opponente, nell'ambito dell'operazione di cessione da Banca Popolare di
Vincenza s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa all'odierna convenuta opposta, nonché della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo a quest'ultima.
5 2.1 infatti, non solo ha documentato i vari passaggi che hanno interessato l'operazione CP_1 di cessione del credito tra Banca Popolare di Vincenza s.p.a. e Controparte_5
– la quale con atto per dott. Atlante, Notaio in Roma, in data 19.07.2019, rep.
[...] Per_1
59590, ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_2
- (cfr. documenti nn. 5, 6 e 7, relativi rispettivamente all'estratto pubblicato in G.U., Serie Generale,
n. 177 del 31.07.2017 riguardante la sottoposizione alla procedura di Liquidazione Coatta
Amministrativa di all'avviso pubblicato in G.U., Serie Generale, Controparte_4
n. 123 del 29.05.2018 inerente alla cessione di crediti, tra l'altro, da
[...]
per Controparte_7 il tramite e per conto del Patrimonio Destinato e all'estratto dell'operazione di CP_8 cessione pubblicato sul sito della banca d'Italia), ma altresì prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione. Specificamente, in detta dichiarazione Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in Liquidazione
Coatta Amministrativa, dopo avere premesso che “a. con Decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi Controparte_4 dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge n. 121/2017)
(il “Decreto Legge”); b. Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa (“ in LCA”), in data 26 giugno 2017, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto CP_9 legge ha ceduto a (“ISP”) le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, Controparte_10 ad eccezione di alcune attività classificate o classificabili come crediti deteriorati alla data del 26 giugno 2017 (“in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due”) di titolarità di in LCA e delle CP_9 Co Co sue filiale o controllate trasferite ad (il “Contratto di Cessione a ”); c.
[...] Cont (“ ”) - per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato Controparte_5
“ ” (il “Patrimonio Destinato ) costituito con DM n.221/2018 (il “DM”) – con CP_8 CP_9 contratto di cessione concluso in data 11/04/2018 ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge (il “Contratto di Cessione ”) ha acquistato pro soluto da in LCA i crediti deteriorati classificati o CP_1 CP_9 classificabili “in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due” alla data di avvio della liquidazione Co Co coatta amministrativa (i “Crediti Deteriorati”) e altri attivi non ceduti a e/o retrocessi da , ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legge, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti Cont giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla (la “Cessione ”), con esclusione da CP_1 tale perimetro di certe attività, passività, contratti e rapporti individuati nel contratto di cessione in coerenza con i criteri dettati dal predetto DM. Di tale Cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge. d.
In data 19/07/2019, con atto a rogito notaio di Roma, numero di repertorio 59590, Persona_1 Cont
ha variato la propria Ragione Sociale in Controparte_2
(“ ”), ha dichiarato, in qualità di titolare del credito al momento della “Cessione , che CP_1 CP_1
“tra i crediti oggetto della medesima, rientravano anche quelli relativi a (p.iva Parte_1
) (i “Crediti”), nello specifico riferibili ai seguenti rapporti: 11/402/54/5135546 – P.IVA_1
MUTUO IPOTECARIO IMPRESE”.
2.2 Tali elementi, complessivamente valutati anche in relazione alla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, sono idonei a ritenere esistente l'avvenuta cessione e il relativo contratto di cessione (cfr. Cass. n. 220/2023, secondo cui “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta
6 che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente
a rendere una dichiarazione a sé contraria”; si veda anche Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 607/2024, secondo cui “La prova della cessione di crediti in blocco può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza
l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti”).
3. Parimenti infondato è altresì il secondo motivo di opposizione, con cui parte attrice opponente si duole della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo.
3.1 Innanzitutto, non può non osservarsi come tale censura sia stata sollevata in maniera alquanto generica e in via del tutto ipotetica, non essendo stata specificamente contestata la qualificazione del contratto di mutuo azionato con il precetto opposto come contratto di mutuo fondiario. In secondo luogo, poiché il contratto di mutuo stipulato in data 21.07.2016 che viene in rilievo è un contratto di mutuo fondiario, come si evince peraltro dalla sua stessa intestazione e dal relativo contenuto, ne discende la non fondatezza del motivo in questione, trovando di contro applicazione nel caso di specie la deroga prevista dall'art. 41, comma 1, T.U.B., secondo cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
4. Non meritevole di accoglimento è anche il terzo rilievo formulato dagli attori opponenti in merito alla pendenza del procedimento civile n. 4055/2023 R.G., avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione rilasciata dai sig.ri e per contrarietà alla normativa Pt_2 Parte_3 antitrust, in quanto riproduttive del modello uniforme ABI. Ed invero, da un lato, non si ravvisa alcuna connessione tra l'oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c., e quello iscritto al n. 4055/2023 R.G., atteso che nella presente causa sono stati sollevati, come motivi di opposizione, sostanzialmente il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito e la mancata previa notifica del titolo esecutivo, e non anche la nullità delle clausole fideiussorie, e, in ogni caso, l'azione esecutiva, preannunciata con l'atto di precetto qui opposto (e poi successivamente introdotta), è diretta ad aggredire l'immobile di proprietà della società debitrice oggetto di garanzia ipotecaria. Dall'altro lato, anche a volere per ipotesi ammettere Parte_1 che l'esito del giudizio n. 4055/2023 R.G. possa spiegare una qualche rilevanza nel presente procedimento e aderire all'orientamento giurisprudenziale riportato da parte attrice opponente nella memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. in atti (Cass. n. 6685/2024, secondo cui: “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare
d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza”), gli stessi attori opponenti non hanno affatto assolto all'onere probatorio su di loro incombente, né rappresentato l'eventuale esito di tale giudizio.
5. La spiegata opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., quindi, deve essere rigettata.
7 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti. Esse sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto della difficoltà dell'affare, delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, e dell'attività effettivamente svolta in sede istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
- condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre il
15% di rimborso forfetario, IVA e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:45 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
8
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 684/2024
Oggi 27.03.2025 alle ore 12:59 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per gli attori opponenti l'avv. Vittorio Lombardi;
per 'avv. Elena Barberini, in sostituzione dell'avv. Giulia Migliorini. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lombardi si riporta al proprio atto introduttivo del presente procedimento, chiede l'accoglimento della domanda giudiziale, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
L'avv. Barberini conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ), e da c.f.
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Lombardi (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati in Cosenza, via Brenta n. 22, presso lo studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , che agisce per il Controparte_2 P.IVA_2 tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di el 23.07.2020, verbalizzata in pari data con atto Notaio dott. di Roma, CP_1 Persona_1 rep. 61.708, racc. 31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di Amministrazione di in data CP_1
20.11.2020, verbalizzata in pari data con atto Notaio dott. di Roma, rep. 62.244, racc. Persona_1
n. 32.138, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott.ssa in qualità di Controparte_3 procuratore speciale di giusta procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato CP_1 della società con atto autenticato per Notaio di Milano in data 02.02.2024, rep. 61.830, Persona_2 racc. 29.428, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Migliorini (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci n. 30, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2024 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore TE e hanno proposto opposizione a Pt_2 Parte_3 precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., convenendo in giudizio Controparte_2
(di seguito: “AMCO”), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale,
[...] in via principale, accogliere la spiegata opposizione, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, della procedura esecutiva intimata, in particolare il fumus bonis iuris Il danno grave ed irreparabile è attestato. Si chiede, altresì, la condanna degli odierni convenuti a sostenere i costi per il pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio per la fase cautelare e del merito, da distrarsi in favore del nominato procuratore costituito”.
Parte attrice opponente – dopo avere premesso di avere ricevuto la notifica di atto di precetto ad istanza della società er l'importo di € 703.994,85, in forza e in virtù del “Contratto di CP_1 mutuo ipotecario fondiario a imprese a tasso variabile con tasso massimo con provvista cassa depositi prestiti n. 54/5135546 ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385” di € 635.000,00, stipulato in data 21.07.2016 con la ex -, a Controparte_4 fondamento della spiegata opposizione ha posto i seguenti motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva o di titolarità del diritto di credito in capo ad non essendo a tal fine sufficiente la CP_1 pubblicazione sul sito della Banca d'Italia dell'estratto dell'operazione di cartolarizzazione di crediti con Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa, atteso che la cessionaria del credito deve produrre in giudizio anche il relativo contratto di cessione;
2) la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto per mancanza di notifica del contratto di mutuo, dovendo ritenersi la non operatività della norma che esenta il creditore dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, T.U.B.; 3) la pendenza, dinanzi al Tribunale Civile di Perugia, della causa n. 4055/2023 R.G., avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole fideiussorie per essere state redatte secondo il modulo uniforme ABI, in violazione della normativa antitrust, promossa dagli odierni attori, nell'ambito della quale è stata dichiarata contumace con CP_1 provvedimento del 09.01.2024, il cui esito non può non condizionare la presente opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.. Gli opponenti, infine, hanno illustrato la sussistenza dei “gravi motivi” per disporre la sospensione dell'efficacia del titolo azionato con il precetto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2024 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto sia dell'avversa istanza di sospensione, sia dell'opposizione, CP_1 esponendo in particolare le seguenti circostanze: che le Banche Venete, tra cui Controparte_4
sono state poste in Liquidazione Coatta Amministrativa in attuazione del decreto legge
[...]
25.06.2017 n. 99, convertito in legge 31.07.2017 n. 121; che, in esecuzione di tali disposizioni normative, parte dei crediti deteriorati, tra cui quello oggetto del presente giudizio, sono stati ceduti alla ossia a una società interamente controllata dal Controparte_5
; che, quindi, l'operazione di cessione è stata prevista Controparte_6 Cont direttamente dalla legge, tramite la costituzione della;
che la cessione del credito tra
[...]
e che poi ha mutato la Controparte_4 Controparte_5 propria denominazione sociale in con atto notarile a rogito dott. del CP_1 Persona_1
4 19.07.2019, è stata effettuata ottemperando alla normativa in materia, che prevede quale forma di pubblicità per i terzi che la notizia sia data tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, avvenuta in data 12.04.2018; che quindi, è divenuta titolare dei crediti e delle garanzie CP_1 che li assistono precedentemente in titolarità di tra cui quello Controparte_4 vantato nei confronti di e dei garanti sig.ri e derivante da mutuo Parte_1 Pt_2 Parte_3 fondiario a rogito Notaio dott. n. 39396 di rep. e n. 16334 di racc., stipulato il Persona_3
21.07.2016; che la documentazione prodotta relativa all'operazione di cessione in questione e la dichiarazione di cessione a firma di sono idonee a dimostrare la Controparte_4 titolarità del credito in capo all'odierna convenuta e, quindi, l'infondatezza del primo motivo di opposizione;
che il secondo motivo di censura è nullo in quanto indeterminato e, in ogni caso, il contratto di mutuo posto alla base dell'atto di precetto notificato è un contratto di mutuo fondiario, a cui è applicabile la disciplina di cui all'art. 41, comma 1, T.U.B., che esonera il creditore dal procedere alla notifica preliminare del titolo;
che inconferente è l'ulteriore rilievo della pendenza del giudizio avente ad oggetto l'accertamento della presunta abusività delle fideiussioni rilasciate dai garanti sig.ri e in quanto l'esecuzione immobiliare avviata da e preannunciata dal Pt_2 Parte_3 CP_1 precetto opposto, ha ad oggetto l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo di titolarità della società
e non dei garanti, con conseguente autonomia tra il giudizio civile n. R.G. 4055/2023 Parte_1
e la procedura di espropriazione immobiliare;
che la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non è supportata da gravi motivi.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 06.05.2024 è stata rigettata l'istanza formulata da parte attrice opponente in data 02.05.2024 – con cui era stata richiesta l'anticipazione dell'udienza ai soli fini della discussione dell'istanza di sospensione -, non essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione dell'invocato provvedimento inaudita altera parte, e confermata l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 11.07.2024.
Disposto un rinvio stante la manifestata volontà degli opponenti di fare una proposta alla parte convenuta per addivenire ad una soluzione bonaria della presente controversia, alla successiva udienza del 19.09.2024 la causa, non necessitando di attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza odierna del 27.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c..
***
1.L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
2. Non è fondato il primo motivo di opposizione con cui gli attori opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva o di titolarità del diritto di credito in capo alla convenuta CP_1 potendo ritenersi sussistente, ad avviso di questo Tribunale, la prova della cessione del credito vantato nei confronti di parte opponente, nell'ambito dell'operazione di cessione da Banca Popolare di
Vincenza s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa all'odierna convenuta opposta, nonché della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo a quest'ultima.
5 2.1 infatti, non solo ha documentato i vari passaggi che hanno interessato l'operazione CP_1 di cessione del credito tra Banca Popolare di Vincenza s.p.a. e Controparte_5
– la quale con atto per dott. Atlante, Notaio in Roma, in data 19.07.2019, rep.
[...] Per_1
59590, ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_2
- (cfr. documenti nn. 5, 6 e 7, relativi rispettivamente all'estratto pubblicato in G.U., Serie Generale,
n. 177 del 31.07.2017 riguardante la sottoposizione alla procedura di Liquidazione Coatta
Amministrativa di all'avviso pubblicato in G.U., Serie Generale, Controparte_4
n. 123 del 29.05.2018 inerente alla cessione di crediti, tra l'altro, da
[...]
per Controparte_7 il tramite e per conto del Patrimonio Destinato e all'estratto dell'operazione di CP_8 cessione pubblicato sul sito della banca d'Italia), ma altresì prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione. Specificamente, in detta dichiarazione Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in Liquidazione
Coatta Amministrativa, dopo avere premesso che “a. con Decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi Controparte_4 dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge n. 121/2017)
(il “Decreto Legge”); b. Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa (“ in LCA”), in data 26 giugno 2017, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto CP_9 legge ha ceduto a (“ISP”) le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, Controparte_10 ad eccezione di alcune attività classificate o classificabili come crediti deteriorati alla data del 26 giugno 2017 (“in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due”) di titolarità di in LCA e delle CP_9 Co Co sue filiale o controllate trasferite ad (il “Contratto di Cessione a ”); c.
[...] Cont (“ ”) - per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato Controparte_5
“ ” (il “Patrimonio Destinato ) costituito con DM n.221/2018 (il “DM”) – con CP_8 CP_9 contratto di cessione concluso in data 11/04/2018 ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge (il “Contratto di Cessione ”) ha acquistato pro soluto da in LCA i crediti deteriorati classificati o CP_1 CP_9 classificabili “in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due” alla data di avvio della liquidazione Co Co coatta amministrativa (i “Crediti Deteriorati”) e altri attivi non ceduti a e/o retrocessi da , ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legge, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti Cont giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla (la “Cessione ”), con esclusione da CP_1 tale perimetro di certe attività, passività, contratti e rapporti individuati nel contratto di cessione in coerenza con i criteri dettati dal predetto DM. Di tale Cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge. d.
In data 19/07/2019, con atto a rogito notaio di Roma, numero di repertorio 59590, Persona_1 Cont
ha variato la propria Ragione Sociale in Controparte_2
(“ ”), ha dichiarato, in qualità di titolare del credito al momento della “Cessione , che CP_1 CP_1
“tra i crediti oggetto della medesima, rientravano anche quelli relativi a (p.iva Parte_1
) (i “Crediti”), nello specifico riferibili ai seguenti rapporti: 11/402/54/5135546 – P.IVA_1
MUTUO IPOTECARIO IMPRESE”.
2.2 Tali elementi, complessivamente valutati anche in relazione alla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, sono idonei a ritenere esistente l'avvenuta cessione e il relativo contratto di cessione (cfr. Cass. n. 220/2023, secondo cui “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta
6 che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente
a rendere una dichiarazione a sé contraria”; si veda anche Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 607/2024, secondo cui “La prova della cessione di crediti in blocco può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza
l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti”).
3. Parimenti infondato è altresì il secondo motivo di opposizione, con cui parte attrice opponente si duole della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo.
3.1 Innanzitutto, non può non osservarsi come tale censura sia stata sollevata in maniera alquanto generica e in via del tutto ipotetica, non essendo stata specificamente contestata la qualificazione del contratto di mutuo azionato con il precetto opposto come contratto di mutuo fondiario. In secondo luogo, poiché il contratto di mutuo stipulato in data 21.07.2016 che viene in rilievo è un contratto di mutuo fondiario, come si evince peraltro dalla sua stessa intestazione e dal relativo contenuto, ne discende la non fondatezza del motivo in questione, trovando di contro applicazione nel caso di specie la deroga prevista dall'art. 41, comma 1, T.U.B., secondo cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
4. Non meritevole di accoglimento è anche il terzo rilievo formulato dagli attori opponenti in merito alla pendenza del procedimento civile n. 4055/2023 R.G., avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione rilasciata dai sig.ri e per contrarietà alla normativa Pt_2 Parte_3 antitrust, in quanto riproduttive del modello uniforme ABI. Ed invero, da un lato, non si ravvisa alcuna connessione tra l'oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c., e quello iscritto al n. 4055/2023 R.G., atteso che nella presente causa sono stati sollevati, come motivi di opposizione, sostanzialmente il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito e la mancata previa notifica del titolo esecutivo, e non anche la nullità delle clausole fideiussorie, e, in ogni caso, l'azione esecutiva, preannunciata con l'atto di precetto qui opposto (e poi successivamente introdotta), è diretta ad aggredire l'immobile di proprietà della società debitrice oggetto di garanzia ipotecaria. Dall'altro lato, anche a volere per ipotesi ammettere Parte_1 che l'esito del giudizio n. 4055/2023 R.G. possa spiegare una qualche rilevanza nel presente procedimento e aderire all'orientamento giurisprudenziale riportato da parte attrice opponente nella memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. in atti (Cass. n. 6685/2024, secondo cui: “La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare
d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza”), gli stessi attori opponenti non hanno affatto assolto all'onere probatorio su di loro incombente, né rappresentato l'eventuale esito di tale giudizio.
5. La spiegata opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., quindi, deve essere rigettata.
7 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti. Esse sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto della difficoltà dell'affare, delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, e dell'attività effettivamente svolta in sede istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
- condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre il
15% di rimborso forfetario, IVA e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:45 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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