Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IN
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente rel
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 2675/2024 R.G., avente ad oggetto "modifica delle condizioni di divorzio” e vertente
TRA
n. il 05/12/1976 in IN (AV) , Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv D'AMORE RITA
RICORRENTE
E
n. il 28/03/1977 in IN (AV) Controparte_1 C.F._2
rappresentato dall'avv. FREDA FILIPPO
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
disturbi dello spettro autistico, ne ha chiesto l'affido esclusivo con collocamento presso di sé -sebbene attualmente viva ad Aosta- denunciando un episodio grave e sconcertante che avrebbe subito il figlio.
frequenta la terza classe del Liceo Classico Europeo Convitto Nazionale Pietro Colletta di Per_1
Avellino. Durante le vacanze estive, recatosi presso la madre ad Aosta, le riferiva di non voler più
tornare in classe alla ripresa della scuola poiché aveva subito delle molestie di carattere sessuale.
Svolte le doverose denunce ed effettuati gli accertamenti del caso, ha chiesto un provvedimento che preveda l'affido esclusivo di nonché l'allontanamento di dal luogo attualmente Per_1 Per_1
abitato, con collocazione ad Aosta.
La ricorrente ha iscritto a ruolo un subprocedimento volto ad ottenere l'emissione di provvedimenti urgenti, per cui il giudice ha proceduto all'ascolto sia del padre che della madre.
Ha poi proceduto ad ascoltare l'insegnante di sostegno di all'udienza dell'11.11.2024. Per_1
In data 25.11.2024 il Giudice, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di emissione di provvedimenti urgenti.
La causa è stata istruita per il tramite di acquisizione documentale consistente nella denuncia penale,
nella relazione a firma della dottoressa che ha in cura e con l'audizione di Per_2 Per_1 CP_2
-sorella del resistente-, nonché dei genitori di .
[...] Parte_1
L'avvocato Rita D'Amore ha poi esibito provvedimento del Tribunale per i minorenni che sta dando seguito alla denuncia penale, poiché ha disposto l'audizione di in sede di incidente Per_1
probatorio.
All'udienza del 5 Febbraio 2025, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronta definizione del fascicolo rinunciando ai termini per le memorie conclusionali
La richiesta va rigettata.
Questo Tribunale conferma le motivazioni già rese con provvedimento del 25 novembre 2024 poiché
non sono emersi elementi tesi a scalfire le considerazioni già svolte. Due sono i motivi principali per procedere al rigetto della richiesta avanzata da di Parte_1
affido esclusivo di Per_1
Da un lato, la drammatica prospettazione della ricorrente non ha -fortunatamente- avuto riscontri probatori significativi;
dall'altro lato, il quadro attuale in cui versa mostra che lo stesso si Per_1
trova in un ambiente favorevole e sereno, di talché, anche considerando la sua condizione clinica, non ritiene questo giudice che sia consigliabile sradicarlo dal contesto abitativo, sociale e relazionale nel quale vive.
In particolare, con riguardo al primo punto, , ascoltata all'udienza del 25.10.2024, Parte_1
ha riferito che il figlio le aveva confidato, in occasione delle vacanze estive trascorse ad Aosta, “che
non voleva assolutamente più ritornare a scuola ad Avellino, poiché succedevano delle cose brutte;
in particolare mi riferì che nei bagni della scuola lo costringeva a leccargli le parti intime, Per_3
mentre un altro ragazzo lo filmava”.
Ha riferito di avere sporto denuncia e che la Procura per i minorenni presso il Tribunale di Napoli
aveva disposto l'acquisizione dei cellulari dei ragazzi indicati da Per_1
Osserva il giudice che nessun riscontro ha avuto tale denuncia, molto probabilmente perché gli accertamenti svolti sui cellulari sequestrati hanno avuto esito negativo.
Anche allo stato attuale, la richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio non è un dato concreto poiché può considerarsi semplicemente -allo stato- un atto dovuto che non ha implicazioni che possano orientare un futuro giudizio di colpevolezza.
Come già si è tentato di evidenziare nel provvedimento del 25 novembre 2024, questo collegio è
tenuto a verificare la situazione globale e complessiva di Per_1
Se quanto denunciato dal ragazzo dovesse essere veritiero, prima di sradicarlo dal suo contesto,
bisognerebbe comprendere se vi sia in primis una responsabilità del padre -per culpa in vigilando- e,
in caso negativo, ossia di corretta gestione della vicenda da parte di , se sia Controparte_1
opportuno per modificare il suo assetto abitativo e il contesto ambientale e sociale nel quale Per_1
vive. Nel caso in cui le denunce di siano inventate o comunque alterate e in ogni caso non veritiere Per_1
-laddove dovessero portare ad un provvedimento di archiviazione-, data la delicatezza di quanto rappresentato, occorrerebbe indagare se questo sia l'espressione di una situazione di forte disagio di
Per_1
Ebbene, con riguardo al primo profilo, ossia l'idoneità del padre a prendersi cura di osserva Per_1
il collegio che non vi sono dati significativi atti a sostenere le ragioni per una modifica di un assetto e di un equilibrio che, per un ragazzo che versi nella situazione di non è in generale Per_1
auspicabile.
Con relazione del 15 novembre 2024 la dottoressa , ribadendo e approfondendo Persona_4
quanto già dichiarato con precedente relazione del 31 ottobre 2024, ha chiarito che “ Parte_2
è in carico presso la ns. UOC di NPIA con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico con
compromissione intellettiva inquadrabile in una Disabilità Intellettiva di grado moderato”; che
non ha mai raccontato gli episodi presuntamente accaduti durante i controlli di Per_1
monitoraggio clinico” e che, in ogni caso “non è possibile ipotizzare le motivazioni per le quali
avrebbe riferito alla madre tali avvenimenti”. Per_1
In ogni caso, è apparso anche all'ultimo controllo sereno, ben disponibile al dialogo e con Per_1
un'iniziativa alla comunicazione positiva…”, sebbene “si osserva nell'ultimo controllo effettuato il
15/10/2024 un'alterazione emotiva caratterizzata da stereotipie motorie, eloquio spontaneo meno
intellegibile e verbalizzazione “arrabbiato io” relativamente all'evento dell'audizione protetta ed
incontro con i suoi compagni di classe in quella sede e del non poter più trascorrere delle ore
pomeridiane a casa del suo amico di classe”
L'incontro non ha fatto registrare “elementi critici relativamente alla madre e al padre”; inoltre,
“durante il monitoraggio dei GLO cosi come nei controlli clinici non è emerso alcun motivo ostativo
alla permanenza di in ambito scolastico per tutto l'orario previsto, altresì si aggiunge che a Per_1
giugno di c.a. si è disposta e condivisa dimissione dal trattamento abilitativo di terapia occupazionale
presso l'AIAS di Cicciano che frequentava per 2 volte /settimana per 2 ore consecutive in piccolo gruppo per raggiunti obiettivi delle autonomie proposte e soprattutto perché manifestava il Per_1
dispiacere di dover andare via da scuola prima della fine dell'orario scolastico.”
La relazione della psicoterapeuta consente al Collegio di confidare nel fatto che non solo è Per_1
attualmente sereno, ma che la scansione dei suoi tempi, in particolare il lungo orario scolastico, è da lui fortemente voluto. Si rinnovano le riflessioni per le quali la situazione di non consente né Per_1
a lui né a chi di lui si occupa di ipotizzare una vita sociale simile a quella dei suoi coetanei.
infatti, è un ragazzo che ha bisogno di qualcuno che lo vigili, lo sorvegli, che si prenda cura Per_1
di lui costantemente, e l'ambiente scolastico consente tale attività di monitoraggio, attività
conciliabile con la presenza di coetanei che, in tal modo, possono a lui relazionarsi in un ambiente protetto.
La scelta, pertanto, di una scuola con orario prolungato rappresenta una valutazione opportuna ed equilibrata da parte del padre, che, in tal modo, consente a di svolgere una vita di relazione Per_1
monitorata e sufficientemente libera.
A questo va aggiunto che gli stessi testi indicati dalla ricorrente hanno confermato l'ottimo rapporto esistente tra e il padre. Per_1
La sorella di , ascoltata all'udienza del 5.2.2025 ha, infatti, Controparte_1 Controparte_2
sconfessato quanto inviato con messaggi vocali alla cognata, , messaggi nei quali Parte_1
accusava con toni perentori il fratello di non essere un buon padre.
Ha, infatti, ribadito che il rapporto tra il fratello e sono improntati a grande equilibrio e Per_1
affetto, che essa stessa aveva avuto problemi suoi personali, forse anche di natura economico/ereditaria, con il fratello, innescati dalla morte repentina ed inaspettata del comune genitore. Solo a questo era dovuto il suo rimproverare il fratello verso il figlio, non già alla veridicità
di quanto detto.
Altrettanto confermativi degli ottimi rapporti tra e il padre sono state le dichiarazioni rese da Per_1
madre di . Controparte_3 Parte_1 Al di là delle recriminazioni e dei conflitti che non interessano in tale sede, è emerso un quadro rassicurante e rasserenante sull'ambiente socio -affettivo in cui vive Per_1
Le stesse dichiarazioni rese da , certamente frutto di un'arbitraria modifica in tale Controparte_2
sede, non compromettono il quadro emerso innanzi al Collegio, relativo ad una situazione in cui versa che non suggerisce un cambio di regime di vita. Per_1
In precedenza, inoltre, l'insegnante di sostegno, , ascoltata all'udienza Testimone_1
dell'11.11.2024, ha confermato l'esistenza di un clima collaborativo e sereno che si è steso intorno a e che sostanzialmente non è cambiato nemmeno a seguito di quanto denunciato dalla madre. Per_1
Sebbene, in un primo momento, -uno dei ragazzini indicati da fosse restio a dargli Per_3 Per_1
confidenza e a parlargli, ora, al di là del fatto che non frequenta più la sua casa nel Per_1
pomeriggio, il rapporto è tornato assolutamente normale;
ha riferito di una collaborazione vicendevole dei compagni di classe attorno a quando il ragazzo non gode delle ore del Per_1
sostegno, e che continua a cercare la compagnia di e di nei momenti di pausa. Per_3 Per_5
Anche didatticamente non mostra segni di calo nel rendimento, stando a quanto documentato Per_1
dalla scuola di appartenenza.
In definitiva, il collegio ha elementi forti e rassicuranti per mantenere inalterato lo stato di fatto attuale.
Dopo l'istruttoria compiuta, il collegio non può che concludere nel senso che allontanare dal Per_1
padre e dal suo contesto scolastico sarebbe un grave errore, un atto dannoso per il ragazzo il quale si approccia alla scuola in maniera serena, tanto è vero che è proprio su sua richiesta che egli frequenta una scuola che gli consenta di stare anche il pomeriggio. Ed invero, considerate le sue disabilità, non
è facile consentirgli di svolgere una vita relazionale ampia e variegata, poiché la scuola rimane il contesto di aggregazione più facile in generale per i ragazzi adolescenti e in particolare per un ragazzo con le problematiche di Per_1
Deve anche valutarsi il fatto che proprio a seguito di questa segnalazione, le istituzioni scolastiche e le persone che circondano saranno non solo ancora più caute nei suoi confronti ma anche più Per_1 vigili ed attente a quanto accade intorno: e questo è un altro dei motivi per cui allontanarlo da Avellino
sarebbe probabilmente inutile e controproducente.
deve potersi fidare dell'ambiente che lo circonda e, al di là di questa episodica, sebbene Per_1
drammatica confidenza alla madre, il ragazzo sembra vivere in un contesto stimolante, sereno,
amichevole e solidale.
Se effettivamente siano accaduti tali fatti, tanto non è emerso;
per quale motivo li abbia Per_1
raccontati alla madre, ove non accaduti, nemmeno è chiaro: forse per compiacerla e trovare un motivo valido per stare presso di lei, in un senso di lealtà verso la genitrice che sa essere lontana da lui e,
probabilmente, per questo motivo sofferente.
Dovendosi attenere a quanto riscontrato a livello documentale e testimoniale, questo collegio non può
che rigettare le richieste avanzate da . Parte_1
Le spese possono essere compensate non profilandosi alcuna reale soccombenza.
P.Q.M.
rigetta la richiesta di collocamento prevalente di alla madre;
Per_1
compensa le spese di lite
Avellino, 5.2.2025
il Presidente
(dott.ssa Maria Iandiorio)