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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2065 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bologna, Via Farini Parte_1 C.F._1 n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Forzanti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente E OV DI NI, elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 11/06/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
nell'udienza del 11/06/2025, svoltasi in modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c., esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore _____, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 depositato il 18.12.2024,
agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni nei confronti della OV Parte_1
DI NI, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente: Sospendere, ai sensi di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 150\2011, la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 della Provincia di Terni, per i motivi sopra esposti. In via principale: Annullare e/o dichiarare illegittima e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 della Provincia di Terni per i motivi ut supra esposti, in fatto e in diritto. In via subordinata: Nelle denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale, contenere la sanzione nel minimo edittale per i motivi sopra esposti, in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di cui si chiede la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge e distrazione in favore dell'antistatario difensore.”
1 A sostegno delle rassegnate conclusioni il ricorrente esponeva che: - il 22.11.2024 gli era stata notificata l'ordinanza-ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 emessa dalla Provincia di Terni per il pagamento della sanzione amministrativa accertata con verbale n. 141/A/2021 del 28.6.2021 elevato dal Corpo Polizia Locale di Terni per asserita violazione dell'art. 192, co. 1, d.lgs. n. 152/2016, in combinato disposto con l'art. 255, co. 1, del medesimo decreto;
- l'illecito contestato consisteva nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti urbani indifferenziati nell'area di parcheggio sita in Loc. Piazzale Bosco in data 28.6.2021; - non era stata fornita sufficiente prova della commissione dell'illecito da parte del ricorrente, a lui ricondotta solo in virtù dell'intestazione della documentazione rinvenuta tra i vari rifiuti domestici (non pericolosi) presenti nel sacchetto abbandonato;
- aveva lasciato l'immobile del Progetto SAI Ordinari ubicato in Terni, Via Trevi n. 55 già il 22 gennaio 2021, al termine del periodo di accoglienza, pur risultando lì ancora residente all'epoca del fatto posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione; - gli altri sette coinquilini presenti nell'immobile di Via Trevi n. 55 nel giugno 2021 ben avrebbero potuto ricevere per conto del ricorrente la corrispondenza a lui intestata e poi gettarla, abbandonando i rifiuti in suolo pubblico;
- al momento dell'accertamento dell'illecito nessuno veniva identificato come effettivo trasgressore. Nonostante la rituale vocatio in ius (cfr. pec del 9.1.2025 in atti) la OV DI NI non si costituiva in giudizio. Con ordinanza del 20.2.2025 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 150/2011. La causa veniva istruita documentalmente e discussa oralmente ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza dell'11.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c..
2. L'opposizione risulta fondata sulla scorta delle seguenti motivazioni. Va premesso che nei procedimenti di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria grava sull'Amministrazione l'onere probatorio di dimostrare la fondatezza della pretesa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, dando prova degli elementi integranti la violazione contestata e la loro riferibilità al trasgressore. Ne deriva che, se l'Amministrazione non assolve l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve esser accolta (cfr. Cass. n. 5277/2007 e conf. Cass. n. 5095/1999). In base all'art. 6, co. 11, d.lgs. n. 150/2011, poi, “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. L'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. La condotta, se non riguarda rifiuti pericolosi e viene commessa da parte di un soggetto privato, è punita con un'ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento va osservato che l'ordinanza- ingiunzione opposta si basa sui fatti accertati nel verbale n. 141/A/2021 del 28.6.2021 elevato dal Corpo Polizia Locale di Terni, che non è stato impugnato dal ricorrente con querela di falso. Tanto consente di ritenere che i fatti oggetto di accertamento siano assistiti da fede pubblica ex art. 2700 c.c., con precipuo riferimento alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione (cfr. Cass. n. 25860/2008 e conf. Cass. S.U. n. 17355/2009). Risulta, quindi, provato il rinvenimento alle ore 9,15 del 9.6.2021 in Terni, nell'area di parcheggio in località Piazzale Bosco snc, di un sacco abbandonato contenente rifiuti domestici indifferenziati (carta, plastica) e, tra i vari, anche documentazione, non meglio precisata, riconducibile al ricorrente. Quest'ultimo ha contestato di esser responsabile del non corretto smaltimento di tali rifiuti accertato dagli agenti il 9.6.2021. Manca in atti il verbale di accertamento, da cui ricavare eventuali ulteriori elementi di prova. Deve, quindi, affermarsi che la Provincia di Terni non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente, non avendo fornito prove sufficienti a dimostrare che i rifiuti rinvenuti il 9.6.2021 dagli agenti erano stati ivi abbandonati dal , il quale non può esser con certezza Parte_1 individuato come trasgressore.
2 Il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito, infatti, da un solo elemento indiziario, privo di gravità, non essendo stata specificata la natura (strettamente personale o meno) della documentazione rinvenuta tra i rifiuti che gli agenti accertatori riconducono al . Parte_1 Si noti, al riguardo, che: - il sacco di rifiuti è stato rinvenuto in un luogo pubblico non coincidente con il luogo di residenza del ricorrente;
- è stato documentalmente provato che non Parte_1 era più ospite della struttura di accoglienza ubicata in Terni, Via Trevi n. 55, già dal 23.1.2022 (all. 2). Proprio in ragione delle peculiarità che connotano una situazione di condivisione di un'abitazione con diversi soggetti, estranei al proprio nucleo familiare e con i quali non vi è necessariamente un rapporto amicale, non sembra logico applicare al caso di specie il principio di diritto affermato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “se il singolo rifiuto viene rinvenuto all'interno della busta con altri rifiuti […] si può desumere come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo il criterio di normalità, che l'autore dell'abbandono dei rifiuti sia lo stesso soggetto identificato dal singolo rifiuto” (C.d.A. Sassari del 27.4.2022 n. 110; conf. Trib. Lagonegro del 17.4.2025). In conclusione, in assenza della prova sulla responsabilità del ricorrente quale autore materiale dell'illecito in questione, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5 (fino a € 1.100,00) in base ai parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e ai valori minimi per tutte le successive fasi processuali, in ragione della natura contumaciale del giudizio, tenuto conto dell'aumento previsto ex art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 (nella formulazione oggi vigente), quantificato in misura pari al 15%, in ragione del numero di collegamenti ipertestuali inclusi negli scritti difensivi e del compendio documentale acquisito in atti, non particolarmente corposo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 emessa dalla OV DI NI;
- condanna la OV DI NI alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 531,30 per compensi, € 70,00 per spese vive (c.u. e marca da bollo), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Forzanti antistatario. Terni, 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bologna, Via Farini Parte_1 C.F._1 n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Forzanti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente E OV DI NI, elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 11/06/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
nell'udienza del 11/06/2025, svoltasi in modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c., esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore _____, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 depositato il 18.12.2024,
agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni nei confronti della OV Parte_1
DI NI, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente: Sospendere, ai sensi di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 150\2011, la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 della Provincia di Terni, per i motivi sopra esposti. In via principale: Annullare e/o dichiarare illegittima e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 della Provincia di Terni per i motivi ut supra esposti, in fatto e in diritto. In via subordinata: Nelle denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale, contenere la sanzione nel minimo edittale per i motivi sopra esposti, in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di cui si chiede la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge e distrazione in favore dell'antistatario difensore.”
1 A sostegno delle rassegnate conclusioni il ricorrente esponeva che: - il 22.11.2024 gli era stata notificata l'ordinanza-ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 emessa dalla Provincia di Terni per il pagamento della sanzione amministrativa accertata con verbale n. 141/A/2021 del 28.6.2021 elevato dal Corpo Polizia Locale di Terni per asserita violazione dell'art. 192, co. 1, d.lgs. n. 152/2016, in combinato disposto con l'art. 255, co. 1, del medesimo decreto;
- l'illecito contestato consisteva nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti urbani indifferenziati nell'area di parcheggio sita in Loc. Piazzale Bosco in data 28.6.2021; - non era stata fornita sufficiente prova della commissione dell'illecito da parte del ricorrente, a lui ricondotta solo in virtù dell'intestazione della documentazione rinvenuta tra i vari rifiuti domestici (non pericolosi) presenti nel sacchetto abbandonato;
- aveva lasciato l'immobile del Progetto SAI Ordinari ubicato in Terni, Via Trevi n. 55 già il 22 gennaio 2021, al termine del periodo di accoglienza, pur risultando lì ancora residente all'epoca del fatto posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione; - gli altri sette coinquilini presenti nell'immobile di Via Trevi n. 55 nel giugno 2021 ben avrebbero potuto ricevere per conto del ricorrente la corrispondenza a lui intestata e poi gettarla, abbandonando i rifiuti in suolo pubblico;
- al momento dell'accertamento dell'illecito nessuno veniva identificato come effettivo trasgressore. Nonostante la rituale vocatio in ius (cfr. pec del 9.1.2025 in atti) la OV DI NI non si costituiva in giudizio. Con ordinanza del 20.2.2025 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 150/2011. La causa veniva istruita documentalmente e discussa oralmente ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza dell'11.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c..
2. L'opposizione risulta fondata sulla scorta delle seguenti motivazioni. Va premesso che nei procedimenti di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria grava sull'Amministrazione l'onere probatorio di dimostrare la fondatezza della pretesa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, dando prova degli elementi integranti la violazione contestata e la loro riferibilità al trasgressore. Ne deriva che, se l'Amministrazione non assolve l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve esser accolta (cfr. Cass. n. 5277/2007 e conf. Cass. n. 5095/1999). In base all'art. 6, co. 11, d.lgs. n. 150/2011, poi, “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. L'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. La condotta, se non riguarda rifiuti pericolosi e viene commessa da parte di un soggetto privato, è punita con un'ammenda da € 1.000,00 ad € 10.000,00. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento va osservato che l'ordinanza- ingiunzione opposta si basa sui fatti accertati nel verbale n. 141/A/2021 del 28.6.2021 elevato dal Corpo Polizia Locale di Terni, che non è stato impugnato dal ricorrente con querela di falso. Tanto consente di ritenere che i fatti oggetto di accertamento siano assistiti da fede pubblica ex art. 2700 c.c., con precipuo riferimento alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione (cfr. Cass. n. 25860/2008 e conf. Cass. S.U. n. 17355/2009). Risulta, quindi, provato il rinvenimento alle ore 9,15 del 9.6.2021 in Terni, nell'area di parcheggio in località Piazzale Bosco snc, di un sacco abbandonato contenente rifiuti domestici indifferenziati (carta, plastica) e, tra i vari, anche documentazione, non meglio precisata, riconducibile al ricorrente. Quest'ultimo ha contestato di esser responsabile del non corretto smaltimento di tali rifiuti accertato dagli agenti il 9.6.2021. Manca in atti il verbale di accertamento, da cui ricavare eventuali ulteriori elementi di prova. Deve, quindi, affermarsi che la Provincia di Terni non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente, non avendo fornito prove sufficienti a dimostrare che i rifiuti rinvenuti il 9.6.2021 dagli agenti erano stati ivi abbandonati dal , il quale non può esser con certezza Parte_1 individuato come trasgressore.
2 Il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito, infatti, da un solo elemento indiziario, privo di gravità, non essendo stata specificata la natura (strettamente personale o meno) della documentazione rinvenuta tra i rifiuti che gli agenti accertatori riconducono al . Parte_1 Si noti, al riguardo, che: - il sacco di rifiuti è stato rinvenuto in un luogo pubblico non coincidente con il luogo di residenza del ricorrente;
- è stato documentalmente provato che non Parte_1 era più ospite della struttura di accoglienza ubicata in Terni, Via Trevi n. 55, già dal 23.1.2022 (all. 2). Proprio in ragione delle peculiarità che connotano una situazione di condivisione di un'abitazione con diversi soggetti, estranei al proprio nucleo familiare e con i quali non vi è necessariamente un rapporto amicale, non sembra logico applicare al caso di specie il principio di diritto affermato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “se il singolo rifiuto viene rinvenuto all'interno della busta con altri rifiuti […] si può desumere come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo il criterio di normalità, che l'autore dell'abbandono dei rifiuti sia lo stesso soggetto identificato dal singolo rifiuto” (C.d.A. Sassari del 27.4.2022 n. 110; conf. Trib. Lagonegro del 17.4.2025). In conclusione, in assenza della prova sulla responsabilità del ricorrente quale autore materiale dell'illecito in questione, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5 (fino a € 1.100,00) in base ai parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e ai valori minimi per tutte le successive fasi processuali, in ragione della natura contumaciale del giudizio, tenuto conto dell'aumento previsto ex art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 (nella formulazione oggi vigente), quantificato in misura pari al 15%, in ragione del numero di collegamenti ipertestuali inclusi negli scritti difensivi e del compendio documentale acquisito in atti, non particolarmente corposo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 171/2024 del 14.11.2024 emessa dalla OV DI NI;
- condanna la OV DI NI alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 531,30 per compensi, € 70,00 per spese vive (c.u. e marca da bollo), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Forzanti antistatario. Terni, 11/06/2025
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