Art. 12. 1. L' articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e' cosi' modificato:
'Le unita' da diporto, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa'".
Nota all'art. 12:
Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. n. 39/1953 e' il seguente: "Sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa tutte le navi e imbarcazioni da diporto, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, abilitate a navigare nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa".
"Art. 16. - 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e' cosi' modificato:
'Le unita' da diporto, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa'".
Nota all'art. 12:
Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. n. 39/1953 e' il seguente: "Sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa tutte le navi e imbarcazioni da diporto, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, abilitate a navigare nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa".