Ordinanza cautelare 22 gennaio 2015
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2015
Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 14/09/2021, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 00545/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00033/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Capital Berry S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola De Zan, Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Nicola De Zan in Padova, via San Marco, 11/C;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paola Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della deliberazione della Giunta comunale di Padova n. 2014/0532 del 7 ottobre 2014, pubblicata all'albo pretorio del 9 ottobre 2014 al 23 ottobre 2014, con la quale è stato ridefinito il perimetro del c.d. Centro Urbano di Padova";
- dell'elaborato grafico denominato "Tavola Unica" allegato alla predetta deliberazione per formarne parte integrante e contestuale.
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22.6.2015:
della delibera della Giunta comunale di Padova n. 115 del 10 marzo 2015, pubblicata all'albo pretorio dal 12 marzo 2015 al 26 marzo 2015, di approvazione del Piano del commercio del Comune di Padova, nonche della sua relazione illustrativa denominata "Il commercio al dettaglio su area privata- pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita";
- della delibera del Consiglio comunale n. 37 del 30 aprile 2015 di adozione della variante allo strumento urbanistico comunale vigente, recante "adeguamento alle previsioni del Piano del commercio al dettaglio su area privata";
- della delibera del Consiglio comunale n. 36 del 30 aprile 2015 di adozione della variante allo strumento urbanistico comunale vigente, nella parte in cui modifica l'art. 21 delle n.t.a., recependo le previsioni del Piano del commercio;
- del Regolamento della Giunta regionale del Veneto n. 1 del 2013, recante "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale", attuativo dell'art. 4, l.r. n. 50 del 2012;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2015:
- della delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 14 settembre 2015, pubblicata all'albo pretorio dal 17 settembre 2015 al 1° ottobre 2015, di approvazione della variante allo strumento urbanistico comunale adottata con la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.4.2015, nella parte in cui modifica l'art. 21 (zona industriale) delle n.t.a., recependo le previsioni del Piano del Commercio;
- della delibera del consiglio comunale n. 63 del 14 settembre 2015, pubblicata all'albo pretorio dal 17 settembre 2015 al 1° ottobre 2015, di approvazione della variante allo strumento urbanistico comunale adottata con la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30 aprile 2015, recante l'adeguamento del Piano degli interventi alle previsioni del Piano del commercio al dettaglio su aera privata;
- nonchè per la condanna del Comune di Padova a risarcire i danni patiti a causa delle suddette delibere e degli atti ad esse presupposti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e della Regione Veneto;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 gennaio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO